31976R1508

Regolamento (CEE) n. 1508/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario della Tunisia

Gazzetta ufficiale n. L 169 del 28/06/1976 pag. 0009 - 0010
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 7 pag. 0146
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 15 pag. 0175
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 7 pag. 0146
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 10 pag. 0156
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 10 pag. 0156


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1508/76 DEL CONSIGLIO

del 24 giugno 1976

relativo alle importazioni di olio d ' oliva originario della Tunisia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 43 e 113 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

considerando che l ' accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina nonchù l ' accordo provvisorio ( 2 ) per l ' entrata in vigore anticipata di talune disposizioni dell ' accordo di cooperazione relative agli scambi commerciali sono stati firmati il 25 aprile 1976 ;

considerando che gli articoli 16 e 17 nonchù l ' allegato B dell ' accordo di cooperazione e gli articoli 9 e 10 nonchù l ' allegato B dell ' accordo provvisorio prevedono un regime speciale all ' importazione dell ' olio d ' oliva della sottovoce 15.07 A della tariffa doganale comune , completamente ottenuto in Tunisia e trasportato direttamente da tale paese nella Comunità ; che l ' attuazione di tale regime richiede l ' adozione di norme di applicazione , in particolare per quanto riguarda l ' olio della sottovoce 15.07 A II ;

considerando che , se per l ' olio della sottovoce 15.07 A II la Tunisia riscuote una tassa speciale all ' esportazione , il suddetto regime speciale prevede una riduzione forfettaria di 0,50 unità di conto per 100 kg del prelievo applicabile a tale olio nonchù una diminuzione dello stesso prelievo corrispondente all ' importo della tassa speciale e fino a concorrenza di :

- 10 unità di conto per 100 kg in base alla diminuzione prevista all ' articolo 16 , paragrafo 1 , lettera b ) , dell ' accordo di cooperazione o all ' articolo 9 , paragrafo 1 , lettera b ) , dell ' accordo provvisorio ;

- 10 unità di conto per 100 kg in base all ' importo addizionale previsto all ' allegato B dell ' accordo di cooperazione o dell ' accordo provvisorio ;

considerando che è opportuno prevedere che , conformemente all ' accordo di cooperazione e all ' accordo provvisorio , la tassa speciale all ' esportazione si ripercuota sul prezzo dell ' olio all ' importazione nella Comunità ; che , per garantire la corretta applicazione del regime in questione , è opportuno adottare le necessarie misure affinchù la tassa speciale all ' esportazione sia versata al più tardi al momento dell ' importazione dell ' olio ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Qualora la Tunisia applichi la tassa speciale all ' esportazione dell ' olio d ' oliva diverso da quello che ha subito un processo di raffinazione , della sottovoce 15.07 A II della tariffa doganale comune , completamente ottenuto in Tunisia e trasportato direttamente da tale paese nella Comunità , il prelievo applicabile all ' importazione nella Comunità è quello calcolato conformemente all ' articolo 13 del regolamento n . 136/66/CEE del Consiglio , del 22 settembre 1966 , relativo all ' attuazione di un ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1707/73 ( 4 ) , ridotto :

a ) di 0,50 unità di conto per 100 kg ,

b ) di un importo pari a quello della tassa speciale all ' esportazione riscossa dalla Tunisia su tale olio nei limiti di 10 unità di conto per 100 kg , importo aumentato , fino al 31 ottobre 1977 , di 10 unità di conto per 100 kg .

Articolo 2

Il regime previsto all ' articolo 1 si applica a tutte le importazioni per le quali l ' importatore sia in grado di comprovare , all ' atto dell ' importazione dell ' olio d ' oliva , che la tassa speciale all ' esportazione di cui al suddetto articolo si ripercuote sul prezzo all ' importazione .

Articolo 3

Qualora la Tunisia non applichi la tassa speciale all ' esportazione , il prelievo riscosso all ' importazione nella Comunità dell ' olio definito all ' articolo 1 è quello calcolato conformemente all ' articolo 13 del regolamento n . 136/66/CEE , ridotto di 0,50 unità di conto per 100 kg .

Articolo 4

Salva restando la riscossione dell ' elemento mobile del prelievo determinato conformemente all ' articolo 14 del regolamento n . 136/66/CEE , l ' elemento fisso di tale prelievo non viene riscosso all ' importazione nella Comunità , di olio d ' oliva che ha subito un processo di raffinazione , della sottovoce 15.07 A I della tariffa doganale comune , completamente ottenuto in Tunisia e trasportato direttamente da tale paese nella Comunità .

Articolo 5

Il prelievo di cui all ' articolo 4 è fissato dalla Commissione .

Articolo 6

Le modalità di applicazione del presente regolamento , in particolare quelle dell ' articolo 2 , vengono adottate secondo la procedura prevista dall ' articolo 38 del regolamento n . 136/66/CEE .

Articolo 7

Il regolamento ( CEE ) n . 1912/74 del Consiglio , del 22 luglio 1974 , relativo alle importazioni degli oli d ' oliva dalla Tunisia ( 5 ) è abrogato .

Articolo 8

Il regime previsto dal regolamento è applicabile a decorrere dall ' entrata in vigore dell ' accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina .

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , addì 24 giugno 1976 .

Per il Consiglio

Il Presidente

G . THORN

( 1 ) Parere espresso il 18 . 6 . 1976 ( non ancora pubblicato nella GU ) .

( 2 ) GU n . L 141 del 28 . 5 . 1976 pag . 195 .

( 3 ) GU n . 172 del 30 . 9 . 1966 , pag . 3025/66 .

( 4 ) GU n . L 175 del 29 . 6 . 1973 , pag . 5 .