Regolamento (CEE) n. 1499/76 della Commissione, del 25 giugno 1976, che modifica i regolamenti (CEE) n. 394/70, (CEE) n. 825/75, (CEE) n. 2048/75 e (CEE) n. 2850/75, per quanto concerne la nomenclatura tariffaria di taluni prodotti del settore dello zucchero
Gazzetta ufficiale n. L 167 del 26/06/1976 pag. 0029 - 0030
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 7 pag. 0142
edizione speciale greca: capitolo 02 tomo 2 pag. 0150
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 7 pag. 0142
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 10 pag. 0152
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 10 pag. 0152
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1499/76 DELLA COMMISSIONE del 25 giugno 1976 che modifica i regolamenti ( CEE ) n . 394/75 , ( CEE ) n . 2048/75 e ( CEE ) n . 2850/75 , per quanto concerne la nomenclatura tariffaria di taluni prodotti del settore dello zucchero LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 3330/74 del Consiglio , del 19 dicembre 1974 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 832/76 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 12 , paragrafo 2 ; l ' articolo 17 , paragrafo 5 , l ' articolo 19 , paragrafo 4 , e l ' articolo 47 , paragrafo 2 , considerando che , a fini di semplificazione , il regolamento ( CEE ) n . 832/76 del Consiglio , del 6 aprile 1976 , che modificata i regolamenti n . 359/67/CEE , ( CEE ) n . 950/68 , ( CEE ) n . 3330/74 , ( CEE ) n . 2727/75 e ( CEE ) n . 2744/75 , per quanto riguarda la nomenclatura tariffaria di taluni prodotti dei settori dei cereali , del riso , delle carni bovine e dello zucchero , e che si applica dal 1° luglio 1976 , ha raggruppato le suddivisioni tariffarie relative alla voce 17.01 della tariffa doganale comune , intitolata « zuccheri di barbabietola e di canna , allo stato solido » ; che occorre pertanto adeguare , apportandovi le necessarie precisioni , il regolamento ( CEE ) n . 394/70 della Commissione , del 2 marzo 1970 , relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all ' esportazione di zucchero ( 3 ) , il regolamento ( CEE ) n . 825/75 della Commissione , del 25 marzo 1975 , recante modalità particolari di applicazione dei prelievi all ' esportazione nel settore dello zucchero ( 4 ) , il regolamento ( CEE ) n . 2048/75 della Commissione , del 25 luglio 1975 , che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d ' importazione e d ' esportazione nel settore zucchero ( 5 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 719/76 ( 6 ) , nonchù il regolamento ( CEE ) n . 2850/75 della Commissione , del 31 ottobre 1975 , che stabilisce modalità d ' applicazione per l ' importazione di zuccheri preferenziali e modifica i regolamenti ( CEE ) n . 955/70 e ( CEE ) n . 2048/75 ( 7 ) ; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 All ' articolo I del regolamento ( CEE ) n . 825/70 , i termini « zucchero della voce 17.01 B » sono così modificati : « zucchero non denaturato della voce 17.01 » . Articolo 2 L ' allegato I del regolamento ( CEE ) n . 825/75 è sostituito dall ' allegato del presente regolamento . Articolo 3 All ' articolo 10 , paragrafo 3 , terzo comma , del regolamento ( CEE ) n . 2048/75 , i termini « di zucchero bianco della sottovoce 17.01 B I » sono così modificati : « di zucchero bianco della sottovoce 17.01 A » . Articolo 4 All ' articolo 2 del regolamento ( CEE ) n . 2850/75 , l ' elemento di frase : « lo zucchero preferenziale greggio non destinato alla raffinazione , che rientra nella sottovoce 17.01 B II b ) » è così modificato : « Lo zucchero preferenziale greggio che rientra nella sottovoce 17.01 B II » . Articolo 5 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Esso si applica dal 1° luglio 1976 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , il 25 giugno 1976 . Per la Commissione P . J . LARDINOIS Membro della Commissione ( 1 ) GU n . L 359 del 31 . 12 . 1975 , pag . 1 . ( 2 ) GU n . L 100 del 14 . 4 . 1976 , pag . 1 . ( 3 ) GU n . L 50 del 4 . 3 . 1970 , pag . 1 . ( 4 ) GU n . L 79 del 28 . 3 . 1975 , pag . 17 . ( 5 ) GU n . L 213 dell ' 11 . 8 . 1975 , pag . 31 . ( 6 ) GU n . L 84 del 31 . 3 . 1976 , pag . 27 . ALLEGATO Numero della tariffa doganale comune * Designazione delle merci * 1 * 2 * 17.01 * Zuccheri di barbabietola e di canna , allo stato solido : * * A . Zuccheri bianchi * * ex B . Zuccheri greggi , esclusi gli zuccheri canditi