31976R1433

Regolamento (CEE) n. 1433/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, che definisce le condizioni di applicazione delle misure di salvaguardia nel settore del riso

Gazzetta ufficiale n. L 166 del 25/06/1976 pag. 0042 - 0044
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 7 pag. 0135
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 15 pag. 0158
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 7 pag. 0135
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 10 pag. 0145
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 10 pag. 0145


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1433/76 DEL CONSIGLIO

del 21 giugno 1976

che definisce le condizioni di applicazione delle misure di salvaguardia nel settore del riso

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 1418/76 del Consiglio , del 21 giugno 1976 , relativo all ' organizzazione comune del mercato del riso ( 1 ) , in particolare l ' articolo 22 , paragrafo 1 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,

considerando che il regolamento ( CEE ) n . 1418/76 prevede nell ' articolo 22 , paragrafo 1 , la possibilità di prendere misure appropriate se nella Comunità il mercato di uno o più prodotti di cui all ' articolo 1 , subisce o rischia di subire , a causa delle importazioni o delle esportazioni , gravi perturbazioni che potrebbero compromettere gli obiettivi dell ' articolo 39 del trattato ; che tali misure riguardano gli scambi con i paesi terzi e che la fine della loro applicazione è determinata dalla scomparsa della perturbazione o del rischio di perturbazione ;

considerando che spetta al Consiglio definire le modalità d ' applicazione del suddetto articolo 22 , paragrafo 1 , nonchù i casi nei quali gli Stati membri possono prendere misure cautelari ed i limiti delle stesse ;

considerando che occorre di conseguenza definire gli elementi principali che permettano di stabilire se nella Comunità il mercato è gravemente perturbato o minacciato di esserlo ;

considerando che il ricorso a misure di salvaguardia dipende dall ' influenza esercitata dagli scambi con i paesi terzi sul mercato della Comunità ; che è perciò necessario valutare la situazione di questo mercato tenendo conto , oltre che degli elementi propri al mercato stesso , anche di quelli relativi all ' evoluzione di detti scambi ;

considerando che occorre definire le misure che possono essere adottate in applicazione dell ' articolo 22 del regolamento ( CEE ) n . 1418/76 ; che tali misure devono essere atte a rimediare alle gravi perturbazioni del mercato e ad eliminare la minaccia di tali perturbazioni ; che devono poter essere proporzionate alle circostanze onde evitare effetti diversi da quelli desiderati ;

considerando che il meccanismo del mercato nel settore del riso comporta un regime di titoli e un regime di fissazione anticipata dei prelievi e delle restituzioni ; che l ' esistenza di questi regimi porta a definire secondo quali regole possano essere decise misure di carattere cautelare a livello comunitario in seguito ad un esame sommario della situazione ;

considerando che è necessario limitare il ricorso di uno Stato membro all ' articolo 22 del regolamento ( CEE ) n . 1418/76 al caso in cui il mercato di questo Stato , in seguito ad una valutazione fondata sugli elementi suindicati , sia considerato rispondente alle condizioni di detto articolo ; che le misure che possono essere prese in questo caso devono essere tali da evitare un ulteriore deterioramento della situazione del mercato ; che tuttavia esse devono avere un carattere cautelare ; che tale carattere cautelare delle misure nazionali giustifica la loro applicazione solo fino all ' entrata in vigore di una decisione comunitaria in materia ;

considerando che spetta alla Commissione statuire sulle misure comunitarie di salvaguardia da prendere in seguito alla domanda di uno Stato membro entro un termine di ventiquattro ore dalla ricezione di questa domanda ; che , onde permettere alla Commissione di valutare la situazione del mercato con la massima efficacia , occorre prevedere disposizioni tali da garantire che essa sarà informata al più presto possibile dell ' applicazione di misure cautelari da parte di uno Stato membro ; che occorre pertanto prevedere che tali misure siano notificate alla Commissione non appena decise e che la notifica sia considerata come domanda ai sensi dell ' articolo 22 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 1418/76 ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per valutare se nella Comunità il mercato di uno o più prodotti di cui all ' articolo 1 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 1418/76 subisce o rischia di subire , a causa delle importazioni o delle esportazioni , gravi perturbazioni che potrebbero compromettere gli obiettivi dell ' articolo 39 del trattato , si tiene conto in particolare :

a ) dei quantitativi di prodotti per i quali sono stati rilasciati o richiesti titoli di importazione o di esportazione ;

b ) delle disponibilità di prodotti sul mercato della Comunità ;

c ) dei prezzi constatati sul mercato della Comunità o della loro evoluzione prevedibile e in particolare della loro tendenza a un rialzo eccessivo o , per i prodotti per i quali non è fissato un prezzo di intervento , della loro tendenza a un ribasso eccessivo ;

d ) dei quantitativi di prodotti per i quali sono prese o si dovranno probabilmente prendere misure di intervento , se si verifica , a causa delle importazioni , la situazione prevista in limine .

Articolo 2

1 . Le misure che possono essere prese in applicazione dell ' articolo 22 , paragrafi 2 e 3 , del regolamento ( CEE ) n . 1418/76 quando si verifica la situazione di cui al paragrafo 1 di tale articolo , sono :

a ) la soppressione totale o parziale della fissazione anticipata dei prelievi o delle restituzioni , che comporta l ' irricevibilità delle nuove domande ;

b ) la cessazione totale o parziale del rilascio dei titoli di importazione o di esportazione , che comporta l ' irricevibilità delle nuove domande ;

c ) il rigetto totale o parziale delle domande di fissazione anticipata dei prelievi o delle restituzioni e delle domande di rilascio di titoli che sono in corso di espletamento .

2 . Si possono prendere le suddette misure solo nei limiti e per la durata strettamente necessari . Esse possono riferirsi solo a prodotti provenienti dai paesi terzi o a questi destinati . Possono essere limitate ad alcune provenienze , origini , destinazioni , qualità o presentazioni . Possono essere limitate alle importazioni o alle esportazioni in provenienza o a destinazione di talune regioni della Comunità .

3 . Il rigetto delle domande di cui al paragrafo 1 è applicabile alle domande depositate nei periodi durante i quali è stata applicata la sospensione di cui all ' articolo 3 o all ' articolo 4 .

Tuttavia , se circostanze improvvise hanno o rischiano di avere per conseguenza una variazione di prezzi tale da rendere manifesto che il prelievo o la restituzione non adempiono più alla loro funzione , possono essere respinte le domande presentate successivamente al momento in cui le circostanze si sono verificate .

Articolo 3

La Commissione , dopo un esame sommario della situazione effettuato sulla base degli elementi di cui all ' articolo 1 , può constatare con decisione che sussistono le condizioni necessarie per l ' applicazione dell ' articolo 22 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 1418/76 . Essa notifica la propria decisione agli Stati membri e la rende pubblica mediante affissione nella propria sede .

Tale decisione comporta per i prodotti di cui trattasi e a decorrere dall ' ora a tal fine indicata - che deve essere posteriore alla notifica - la sospensione temporanea sia della fissazione anticipata dei prelievi o delle restituzioni , sia del rilascio dei titoli .

Tale decisione , fatte salve le disposizioni dell ' articolo 22 , paragrafo 2 , seconda frase del regolamento ( CEE ) n . 1418/76 , è applicabile per una durata massima di quarantotto ore .

Articolo 4

1 . Uno Stato membro può prendere , a titolo cautelare , una o più misure , qualora ritenga , in seguito ad una valutazione basata sugli elementi di cui all ' articolo 1 , che si presenti sul suo territorio la situazione prevista dall ' articolo 22 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 1418/76 .

Le misure cautelari sono :

a ) la sospensione totale o parziale della fissazione anticipata dei prelievi o delle restituzioni ;

b ) la sospensione totale o parziale del rilascio dei certificati di importazione o di esportazione .

Le disposizioni dell ' articolo 2 , paragrafo 2 , sono applicabili .

2 . Le misure cautelari sono notificate alla Commissione per telescritto , non appena decise . Questa notifica vale domanda ai sensi dell ' articolo 22 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 1418/76 . Tali misure sono applicabili solo fino all ' entrata in vigore della decisione presa dalla Commissione su questa base .

Articolo 5

1 . Il regolamento ( CEE ) n . 2592/69 del Consiglio , del 18 dicembre 1969 , che definisce le condizioni di applicazione delle misure di salvaguardia nel settore del riso ( 3 ) , è abrogato .

2 . I riferimenti al regolamento abrogato a norma del paragrafo 1 devono intendersi come riferimenti al presente regolamento .

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1976 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Lussemburgo , addì 21 giugno 1976 .

Per il Consiglio

Il Presidente

J . HAMILIUS

( 1 ) Vedi pag . 1 della presente Gazzetta ufficiale .

( 2 ) GU n . C 53 dell ' 8 . 3 . 1976 , pag . 43 .

( 3 ) GU n . L 324 del 27 . 12 . 1969 , pag . 3 .