Regolamento (CEE) n. 1352/76 della Commissione, dell' 11 giugno 1976, relativo alla classificazione di merci della voce 15.02 della tariffa doganale comune
Gazzetta ufficiale n. L 153 del 12/06/1976 pag. 0033 - 0033
edizione speciale greca: capitolo 02 tomo 2 pag. 0144
edizione speciale spagnola: capitolo 02 tomo 3 pag. 0068
edizione speciale portoghese: capitolo 02 tomo 3 pag. 0068
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1352/76 DELLA COMMISSIONE dell ' 11 giugno 1976 relativo alla classificazione di merci della voce 15.02 della tariffa doganale comune LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 97/69 del Consiglio , del 16 gennaio 1969 , relativo alle misure da adottare per l ' applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune ( 1 ) , modificato da ultimo dall ' atto di adesione ( 2 ) , in particolare l ' articolo 3 , considerando che sono necessarie disposizioni volte a garantire l ' applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune ai fini della classificazione dei sevi degli animali delle specie bovina , ovina e caprina , che contengono piccole quantità di grassi provenienti da altre parti del corpo di questi animali , oltre quelle utilizzate per l ' ottenimento dei sevi ; considerando che la tariffa doganale comune allegata al regolamento ( CEE ) n . 950/68 del Consiglio , del 28 giugno 1968 ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 561/76 ( 4 ) , prevede alla voce 15.02 i sevi ( delle specie bovina , ovina e caprina ) ; considerando che i sevi , anche se contengono grassi che provengono da parti del corpo degli animali diverse da quelle utilizzate per l ' ottenimento di sevi ( parti adipose situate attorno alle viscere e ai muscoli ) , sono classificati alla voce 15.02 , purchù conservino il carattere di sevi ; considerando che i suddetti prodotti - in relazione alle esigenze commerciali - per conservare il loro carattere di sevi , possono contenere solo in piccole proporzioni grassi provenienti da parti del corpo diverse da quelle utilizzate per l ' ottenimento dei sevi ; che , conseguentemente , in base alla tecnologia attuale , i sevi della voce 15.02 presentano simultaneamente - un titolo uguale o superiore a 40° C , secondo il metodo ISO R 935 , - un indice di colore inferiore o uguale a 21 , secondo il metodo della Fatty Analysis Committee ( USA ) ; considerando che le disposizioni previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 I sevi degli animali delle specie bovina , ovina e caprina , che contengono piccole quantità di grassi provenienti da altre parti del corpo di questi animali , oltre quelle utilizzate per l ' ottenimento dei sevi , rientrano nella voce 15.02 della tariffa doganale comune , solo se presentano simultaneamente : - un titolo uguale o superiore a 40° C , secondo il metodo ISO R 935 , - un indice di colore inferiore o uguale a 21 , secondo il metodo della Fatty Analysis Committee ( USA ) . Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1976 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , l ' 11 giugno 1976 . Per la Commissione Finn GUNDELACH Membro della Commissione ( 1 ) GU n . L 14 del 21 . 1 . 1969 , pag . 1 . ( 2 ) GU n . L 73 del 27 . 3 . 1972 , pag . 14 . ( 3 ) GU n . L 172 del 22 . 7 . 1968 , pag . 1 . ( 4 ) GU n . L 67 del 15 . 3 . 1976 , pag . 11 .