31976R1209

Regolamento (CEE) n. 1209/76 del Consiglio, del 30 aprile 1976, che modifica i regolamenti (CEE) nn. 1408/71 e 574/72 relativi all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati ed ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 138 del 26/05/1976 pag. 0001 - 0013
edizione speciale greca: capitolo 05 tomo 2 pag. 0078


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1209/76 DEL CONSIGLIO

del 30 aprile 1976

che modifica i regolamenti ( CEE ) nn . 1408/71 e 574/72 relativi all ' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati ed ai loro familiari che si spostano all ' interno della Comunità

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 2 , 7 e 51 ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 1408/71 del Consiglio , del 14 giugno 1971 , relativo all ' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati ed ai loro familiari che si spostano all ' interno della Comunità ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1392/74 ( 2 ) , in particolare gli articoli 95 e 97 ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 574/72 del Consiglio , del 21 marzo 1972 , che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento ( CEE ) n . 1408/71 relativo all ' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati ed ai loro familiari che si spostano all ' interno della Comunità ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2639/74 ( 4 ) , in particolare l ' articolo 121 ,

vista la proposta della Commissione elaborata previa consultazione della Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 5 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 6 ) ,

considerando che le modifiche apportate alla legislazione del Regno Unito rendono necessarie modalità particolari d ' applicazione delle norme relative alla totalizzazione dei periodi onde permettere che , per la determinazione del diritto alle prestazioni previste da detta legislazione , vengano presi in considerazione i periodi maturati negli altri Stati membri e che , per la determinazione dei diritti nei confronti della legislazione degli altri Stati membri , vengano presi in considerazione i contributi versati nel Regno Unito ;

considerando che è opportuno mantenere in vigore talune disposizioni di convenzioni bilaterali concluse tra Stati membri ;

considerando che occorre tener conto dei mutamenti intervenuti nell ' organizzazione amministrativa interna degli Stati membri ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento ( CEE ) n . 1408/71 è modificato come segue :

1 . Allegato I , punto « D . FRANCIA » :

Il testo della lettera b ) è sostituito dal testo seguente :

« b ) gli assegni postnatali » .

2 . Allegato II :

a ) parte A :

i ) Il testo del punto 19 è sostituito dal testo seguente :

« 19 . GERMANIA - LUSSEMBURGO

Gli articoli 4 , 5 , 6 e 7 del trattato dell ' 11 luglio 1959 . »

ii ) Il testo del punto 30 è sostituito dal testo seguente :

« 30 . IRLANDA - REGNO UNITO

L ' articolo 8 dell ' accordo del 14 settembre 1971 sulla sicurezza sociale . »

b ) parte B :

i ) Il punto « 3 . BELGIO - FRANCIA » :

La lettera b ) è soppressa .

La lettera c ) diventa lettera b ) .

ii ) Il testo del punto 23 è sostituito dal testo seguente :

« 23 . FRANCIA - ITALIA

Gli articoli 20 e 24 della convenzione generale del 31 marzo 1948 . »

3 . Allegato IV :

a ) tavola « BELGIO » , voce « ITALIA » , punto 1 , colonna « Regime generale » :

Le parole « Non concordanza » sono sostituite da « Concordanza » ;

b ) tavola « FRANCIA » , voce « ITALIA » , punto 1 , primo e secondo trattino , colonne « Regime generale , 1° gruppo » , « Regime agricolo , invalidità 2/3 » , « Regime miniere , invalidità generale 2/3 » :

Le parole « Non concordanza » sono sostituite da « Concordanza » ;

c ) tavola « LUSSEMBURGO » :

i ) voce « BELGIO » , punto 2 , primo trattino , colonne « Invalidità operai » e « Invalidità impiegati » :

La parola « Concordanza » è sostituita da « Non concordanza » ;

ii ) voce « ITALIA » , punto 1 , primo trattino , colonna « Invalidità operai » :

Le parole « Non concordanza » sono sostituite da « Concordanza » .

4 . Allegato V :

a ) punto « C . GERMANIA » :

Il testo del paragrafo 7 è sostituito dal testo seguente :

« 7 . Per l ' applicazione del regolamento , l ' intervento forfettario nelle spese sostenute in occasione del parto , concesso ai sensi della legislazione tedesca agli assicurati ed ai familiari degli assicurati è considerato come prestazione in natura . »

b ) punto « I . REGNO UNITO » :

i ) Dopo il paragrafo 14 si aggiungano i seguenti paragrafi :

« 15 . Per l ' applicazione degli articoli 10 , 27 , 28 , 28 bis , 29 , 30 e 31 del regolamento il diritto al sussidio ( attendance allowance ) concesso a un lavoratore in applicazione della legislazione del Regno Unito è considerato come prestazione d ' invalidità .

16 . Per l ' applicazione dell ' articolo 10 , paragrafo 1 , del regolamento il beneficiario di una prestazione dovuta in forza della legislazione del Regno Unito mentre dimora nel territorio di un altro Stato membro è considerato come residente nel territorio di questo altro Stato membro . »

ii ) Dopo il paragrafo 16 è aggiunto il seguente paragrafo :

« 17 . ( 1 ) Per il calcolo del coefficiente salariale ( earnings factor ) ai fini della determinazione del diritto a prestazioni previste dalla legislazione del Regno Unito ogni settimana durante cui il lavoratore è stato sottoposto alla legislazione di un altro Stato membro e che è iniziata nel corso dell ' anno fiscale in questione ai sensi della legislazione del Regno Unito è trattata secondo le modalità seguenti :

a ) per ogni settimana di assicurazione , di occupazione o di residenza come lavoratore , l ' interessato è considerato aver pagato in quanto lavoratore subordinato ( employed earner ) un contributo sulla base di una retribuzione pari ai due terzi del limite salariale superiore per l ' anno predetto ;

b ) per ogni settimana completa nella quale egli ha effettuato un periodo assimilato ad un periodo di assicurazione , di occupazione o di residenza l ' interessato è considerato aver pagato un contributo nei limiti necessari per far aumentare il suo coefficiente salariale globale per tale anno fino al limite di retribuzione inferiore moltiplicato per 50 .

( 2 ) Per la conversione di un coefficiente salariale in periodi di assicurazione , il coefficiente salariale ottenuto durante l ' anno fiscale in questione ai sensi della legislazione del Regno Unito è diviso per il limite di retribuzione inferiore fissato per tale anno . Il quoziente ottenuto è espresso con un numero intero , tralasciando di indicare i numeri decimali . Il numero così ottenuto è considerato rappresentare il numero di settimane di assicurazione maturate sotto la legislazione del Regno Unito durante tale anno , restando inteso che tale numero non può superare il numero di settimane durante le quali , nel corso di tale anno , l ' interessato sarà stato assoggettato a detta legislazione . »

Articolo 2

Il regolamento ( CEE ) n . 574/72 è modificato come segue :

1 . Articolo 4 , paragrafo 10 :

Dopo le parole « dell ' articolo 85 , paragrafo 2 » sono inserite le parole « dell ' articolo 86 , paragrafo 2 » .

2 . Articolo 10 , paragrafo 1 , principio :

Le parole « ai sensi della sola legislazione » , sono sostituite da « ai sensi della legislazione » .

3 . Il testo dell ' articolo 12 è sostituito dal testo seguente :

« Articolo 12

Disposizioni particolari concernenti l ' iscrizione al regime di sicurezza sociale tedesco

Quando la legislazione tedesca è applicabile - in virtù dell ' articolo 13 , paragrafo 2 , lettera a ) , dell ' articolo 14 , paragrafo 1 , lettere a ) , b ) e c ) , o dell ' articolo 14 , paragrafo 2 , lettera a ) , del regolamento o in virtù di un accordo concluso in applicazione dell ' articolo 17 del regolamento - a un lavoratore che dipende da un ' impresa o da un datore di lavoro la cui sede o domicilio non si trovano nel territorio della Germania , detta legislazione è applicata come se il lavoratore fosse occupato nel luogo della sua residenza nel territorio della Germania .

Se il lavoratore non ha residenza nel territorio della Germania , la legislazione tedesca si applica come se egli fosse occupato in un luogo per il quale è competente l ' " Allgemeine Ortskrankenkasse Bonn " ( Cassa generale locale di malattia di Bonn ) , Bonn » .

4 . Allegato 1 :

a ) il testo del punto D è sostituito dal testo seguente :

« D . FRANCIA

1 . Ministro del lavoro , Paris

1 . Ministro dell ' agricoltura , Paris

3 . Segretario di Stato ai trasporti , Paris . »

b ) punto « I . REGNO UNITO » :

Dopo il paragrafo 5 è aggiunto il seguente paragrafo :

« 6 . direttore del ministero della sanità , Gibraltar . »

5 . Allegato 2 :

a ) punto « C . GERMANIA » :

Il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente :

« 2 . Assicurazione pensione degli operai , degli impiegati e dei lavoratori delle miniere

Per l ' ammissione all ' assicurazione volontaria , nonchù per decidere in merito alle domande di prestazioni ed alla concessione di prestazioni ai sensi delle disposizioni del regolamento :

a ) per le persone che sono state assicurate o considerate tali esclusivamente ai sensi della legislazione tedesca o ai sensi della legislazione tedesca e di quella di uno o più altri Stati membri , nonchù per i loro superstiti , se l ' interessato :

- risiede nel territorio di un altro Stato membro

o ,

- essendo cittadino di un altro Stato membro , risiede nel territorio di uno Stato non membro :

i ) se l ' ultimo contributo è stato versato all ' assicurazione pensioni degli operai :

- se l ' interessato risiede nei Paesi Bassi o , essendo cittadino olandese , risiede nel territorio di uno Stato non membro : Ufficio regionale di assicurazione della Vestfalia , Muenster

- se l ' interessato risiede in Belgio o , essendo cittadino belga , risiede nel territorio di uno Stato non membro : Ufficio regionale di assicurazione della provincia renana , Duesseldorf

- se l ' interessato risiede in Italia o , essendo cittadino italiano , risiede nel territorio di uno Stato non membro : Ufficio regionale di assicurazione della Svevia , Augsburg

- se l ' interessato risiede in Francia o nel Lussemburgo o , essendo cittadino francese o lussemburghese , risiede nel territorio di uno Stato non membro : Ufficio regionale di assicurazione della Renania Palatinato , Speyer

- se l ' interessato risiede in Danimarca o , essendo cittadino danese , risiede nel territorio di uno Stato non membro : Ufficio regionale di assicurazione dello Schleswig-Holstein , Luebeck

- se l ' interessato risiede in Irlanda o nel Regno Unito o , essendo cittadino irlandese o del Regno Unito , risiede nel territorio di uno Stato non membro : Ufficio regionale d assicurazione della Città libera e anseatica di Amburgo , Hamburg

Tuttavia , se l ' ultimo contributo è stato versato :

- Ufficio regionale di assicurazione della Saar , Ufficio di assicurazione delle Ferrovie federali , Frankfurt am Main : l ' istituzione alla quale è stato versato l ' ultimo contributo

- alla Seekasse ( Cassa di assicurazione dei marittimi ) , Hamburg , o se sono stati versati contributi per almeno 60 mesi alla Seekasse [ Cassa di assicurazione dei marittimi ( assicurazione pensioni degli operai e degli impiegati ) ] , Hamburg : Cassa di assicurazione dei marittimi , Hamburg

ii ) se l ' ultimo contributo è stato versato all ' assicurazione pensioni degli impiegati :

- se nessun contributo è stato versato alla Seekasse ( Cassa di assicurazione dei marittimi ) , Hamburg : Ufficio federale di assicurazione degli impiegati , Berlin

- se è stato versato un contributo alla Seekasse [ Cassa di assicurazione dei marittimi ( assicurazione pensioni degli operati e degli impiegati ) ] , Hamburg : Cassa di assicurazione dei marittimi , Hamburg

iii ) se l ' ultimo contributo è stato versato all ' assicurazione pensione dei lavoratori delle miniere o se il periodo di attesa richiesto per ottenere la pensione dei lavoratori delle miniere a causa di attitudine ridotta al mestiere di minatore è compiuto o è ritenuto compiuto : Cassa federale di assicurazione dei minatori , Bochum

b ) per le persone che sono state assicurate o considerate tali ai sensi della legislazione tedesca e della legislazione di uno o più altri Stati membri nonchù per i loro superstiti , se l ' interessato :

- risiede nel territorio della Germania ma non nella Saar ,

o se ,

- essendo cittadino tedesco , risiede nel territorio di uno Stato non membro :

i ) se l ' ultimo contributo ai sensi della legislazione tedesca è stato versato all ' assicurazione pensione degli operai :

- se l ' ultimo contributo ai sensi della legislazione di un altro Stato membro è stato versato ad un ' istituzione di assicurazione pensione olandese : Ufficio regionale di assicurazione della Vestfalia , Muenster

- se l ' ultimo contributo ai sensi della legislazione di un altro Stato membro è stato versato ad un ' istituzione di assicurazione pensione belga : Ufficio regionale di assicurazione della provincia renana , Duesseldorf

- se l ' ultimo contributo ai sensi della legislazione di un altro Stato membro è stato versato ad un ' istituzione di assicurazione pensione italiana : Ufficio regionale di assicurazione della Svevia , Augsburg

- se l ' ultimo contributo ai sensi della legislazione di un altro Stato membro è stato versato ad un ' istituzione di assicurazione pensione francese o lussemburghese : Ufficio regionale di assicurazione dell a Renania-Palatinato , Speyer

- se l ' ultimo contributo ai sensi della legislazione di un altro Stato membro è stato versato ad un ' istituzione di assicurazione pensione danese : Ufficio regionale di assicurazione dello Schleswig-Holstein , Luebeck

- se l ' ultimo contributo ai sensi della legislazione di un altro Stato membro è stato versato ad un ' istituzione di assicurazione pensione irlandese o del Regno Unito : Ufficio regionale di assicurazione della Città libera e anseatica di Amburgo , Hamburg

se tuttavia l ' interessato risiede nel territorio della Germania nella Saar o , essendo cittadino tedesco , risiede nel territorio di uno Stato non membro e se l ' ultimo contributo ai sensi della legislazione tedesca è stato versato ad una istituzione di assicurazione pensione nella Saar : Ufficio regionale di assicurazione della Saar , Saarbruecken

se tuttavia l ' ultimo contributo ai sensi della legislazione tedesca è stato versato

- alla Seekasse ( Cassa di assicurazione dei marittimi ) , Hamburg , o se sono stati versati contributi per un impiego nella marina tedesca o di un altro paese , per un periodo minimo di 60 mesi : Cassa di assicurazione dei marittimi , Hamburg

- alla ( Ufficio di assicurazione delle Ferrovie federali ) , Frankfurt am Main : Ufficio di assicurazione delle Ferrovie federali , Frankfurt am Main

ii ) se l ' ultimo contributo ai sensi della legislazione tedesca è stato versato all ' assicurazione pensione degli impiegati ,

- se non è stato versato nessun contributo alla Seekasse ( Cassa di assicurazione dei marittimi ) , Hamburg : Ufficio federale di assicurazione degli impiegati , Berlin

- se è stato versato un contributo alla Seekasse [ Cassa di assicurazione dei marittimi ( assicurazione pensione degli operai o degli impiegati ) ] , Hamburg : Cassa di assicurazione dei marittimi , Hamburg

iii ) se l ' ultimo contributo ai sensi della legislazione tedesca è stato versato all ' assicurazione pensione de lavoratori delle miniere o se il periodo di attesa richiesto per ottenere la pensione dei lavoratori delle miniere a causa di attitudine ridotta al mestiere di minatore ( Bergmannsrente ) è compiuto o considerato tale : Cassa federale di assicurazione dei lavoratori delle miniere , Bochum

c ) ove muti il paese di residenza dopo la liquidazione della prestazione nei casi di cui alla lettera a ) , punto i ) , ed alla lettera b ) , punto i ) , l ' istituzione competente cambia in conformità . »

b ) punto « D . FRANCIA » :

i ) paragrafo 1 :

Il testo del comma introduttivo è sostituito dal testo seguente :

« 1 . Per l ' applicazione dell ' articolo 93 , paragrafo 1 , e degli articoli 94 e 95 del regolamento di applicazione : »

ii ) paragrafo 4 , sezione I , lettera a ) , punto vi ) , lettera b ) , punto iv ) e lettera c ) , punto v ) :

I termini :

« Disoccupazione : Direzione dipartimentale del lavoro e della manodopera »

sono sostituiti dal testo seguente :

« Disoccupazione :

- per l ' iscrizione come aspirante all ' occupazione : Agenzia locale dell ' occupazione del luogo di residenza dell ' interessato

- per il rilascio dei moduli E 301 , E 302 , E 303 : Agenzia nazionale dell ' occupazione servizio specializzato in materia di sicurezza sociale dei lavoratori migranti , 9 , rue Sextius Michel , 75015 Paris »

c ) punto « I . REGNO UNITO » :

Il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente :

« 1 . Prestazioni in natura

Gran Bretagna e Irlanda del Nord : Autorità che concedono le prestazioni del servizio nazionale di sanità

Gibilterra : Ministero della sanità , Gibraltar »

6 . Allegato 3 :

a ) punto « C . GERMANIA » , paragrafo 2 , lettera a ) , colonna di sinistra :

Il testo della prima frase è sostituito dal testo seguente :

« a ) prestazioni in natura ( esclusi il trattamento terapeutico coperto dall ' assicurazione infortuni e le protesi e gli apparecchi ) e prestazioni in denaro [ escluse le rendite , gli assegni per accompagnamento ( Pflegegeld ) e gli assegni in caso di morte ] : »

b ) punto « D . FRANCIA » , sezione I , paragrafo 1 :

Dopo la lettera a ) , si inserisce la nuova lettera seguente :

« b ) per l ' applicazione congiunta dell ' articolo 19 , paragrafi 1 e 2 , e dell ' articolo 35 , paragrafo 1 , del regolamento , per quanto riguarda le prestazioni in natura dell ' assicurazione malattia-maternità-invalidità-morte ( assegni ) del regime dei lavoratori delle miniere : Società mineraria di soccorso del luogo di residenza dell ' interessato »

Le lettere b ) , c ) , d ) , e ) ed f ) diventano rispettivamente lettere c ) , d ) , e ) , f ) e g ) ;

c ) punto « I . REGNO UNITO » :

Il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente :

« 1 . Prestazioni in natura

Gran Bretagna e Irlanda del Nord : Autorità che concedono le prestazioni del servizio nazionale di sanità

Gibilterra : Ministero della sanità , Gibraltar »

7 . Allegato 4 :

a ) Il testo del punto A è sostituito dal testo seguente :

« A . BELGIO

1 . Malattia-maternità

a ) in generale : Istituto nazionale di assicurazione malattia-invalidità

b ) per i marittimi : Cassa di soccorso e di previdenza a favore dei marittimi naviganti sotto bandiera belga , Antwerpen

2 . Invalidità

a ) invalidità generale : Istituto nazionale di assicurazione malattia-invalidità

b ) invalidità speciale dei minatori : Fondo nazionale di pensione per minatori

c ) invalidità dei marittimi : Cassa di soccorso e di previdenza a favore dei marittimi naviganti sotto bandiera belga , Antwerpen

3 . Vecchiaia-morte ( pensioni )

a ) per l ' applicazione degli articoli da 41 a 43 e da 45 a 50 del regolamento di applicazione : Ufficio nazionale delle pensioni per lavoratori subordinati

b ) per l ' applicazione dell ' articolo 45 ( istituzione di pagamento ) , dell ' articolo 53 , paragrafo 1 , dell ' articolo 110 e dell ' articolo 111 , paragrafi 1 e 2 , del regolamento di applicazione : Cassa nazionale delle pensioni di vecchiaia ed ai superstiti , Bruxelles

4 . Infortuni sul lavoro e malattie professionali Ministero della Previdenza sociale , Bruxelles

5 . Assegni in caso di morte

a ) in generale : Istituto nazionale di assicurazione malattia-invalidità , Bruxelles

b ) per i marittimi : Cassa di soccorso e di previdenza a favore dei marittimi naviganti sotto bandiera belga , Antwerpen

6 . Disoccupazione

a ) in generale : Ufficio nazionale dell ' occupazione

b ) per i marittimi : Pool dei marittimi della marina mercantile , Antwerpen

7 . Prestazioni familiari Ministero della Previdenza sociale , Bruxelles »

b ) Punto « G . LUSSEMBURGO » :

i ) sezione I :

1 . Il testo del titolo e del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente :

« I . PER LA CONCESSIONE DELLE PRESTAZIONI

1 . Malattia-maternità Cassa nazionale di assicurazione malattia degli operai , Luxembourg »

2 . Il testo del paragrafo 6 è sostituito dal testo seguente :

« 6 . Assegni in caso di morte

a ) per l ' applicazione dell ' articolo 66 del regolamento : Cassa nazionale di assicurazione malattia degli operai , Luxembourg

b ) negli altri casi : secondo il ramo dell ' assicurazione debitrice della prestazione , le istituzioni di cui ai paragrafi 1 , 2 o 3 »

ii ) Il testo della sezione II è sostituito dal testo seguente :

« II . NEGLI ALTRI CASI Ispettorato generale della sicurezza sociale Luxembourg »

8 . Allegato 5 :

a ) Il punto « 5 . BELGIO - ITALIA » è completato dalla lettera c ) seguente :

« c ) l ' accordo del 12 gennaio 1974 concluso in applicazione dell ' articolo 105 , paragrafo 2 , del regolamento di applicazione . »

b ) Il punto « 6 . BELGIO - LUSSEMBURGO » è completato dalla lettera d ) seguente :

« d ) l ' accordo del 1° agosto 1975 relativo alla rinuncia al rimborso prevista all ' articolo 36 , paragrafo 3 , del regolamento ( CEE ) n . 1408/71 del Consiglio , del 14 giugno 1971 , delle spese per prestazioni in natura da parte dell ' assicurazione malattia-maternità erogate ai familiari di un lavoratore che non risiedono nello stesso paese di quest ' ultimo . »

c ) Punto « 7 . BELGIO - PAESI BASSI » :

i ) Il testo della lettera a ) è completato dalle espressioni seguenti :

« nonchù l ' accordo del 24 marzo 1975 che rivede l ' accordo precitato .»

ii ) Dopo la lettera g ) , si aggiunge la lettera h ) seguente :

« h ) l ' accordo concluso il 5 luglio 1967 tra le autorità competenti belghe e olandesi , relativo al rimborso delle spese di amministrazione , in esecuzione dell ' articolo 45 , paragrafo 2 , del regolamento n . 3 e dell ' articolo 77 del regolamento n . 4 del Consiglio della Comunità economica europea . »

d ) Il testo del punto 35 è sostituito dal testo seguente :

« 35 . LUSSEMBURGO - REGNO UNITO

a ) Lo scambio di lettere del 28 novembre 1975 e del 18 dicembre 1975 relativo all ' articolo 70 , paragrafo 3 , del regolamento ( rinuncia al rimborso delle prestazioni effettuate in applicazione dell ' articolo 69 del regolamento ) .

b ) Lo scambio di lettere del 18 dicembre 1975 e del 20 gennaio 1976 relativo all ' articolo 36 , paragrafo 3 , e all ' articolo 63 , paragrafo 3 , del regolamento ed all ' articolo 105 , paragrafo 2 , del regolamento di applicazione ( rinuncia al rimborso delle prestazioni in natura concesse in virtù dei capitoli 1 o 4 del titolo III del regolamento e delle spese di controllo amministrativo e medico previste dall ' articolo 105 del regolamento di applicazione ) . »

9 . Allegato 6 , punto « C . GERMANIA » :

Il testo dei paragrafi 1 e 2 è sostituito dal testo seguente :

« 1 . Assicurazione pensione degli operai ( invalidità , vecchiaia , morte )

a ) rapporti con il Belgio , la Danimarca , la Francia , l ' Irlanda , il Lussemburgo ed il Regno Unito : pagamento diretto

b ) rapporti con l ' Italia : pagamento tramite gli organismi di collegamento ( applicazione congiunta degli articoli da 53 a 58 del regolamento di applicazione e delle disposizioni di cui al ' allegato 5 ) , semprechù il beneficiario non richieda il pagamento diretto delle prestazioni

c ) rapporti con i Paesi Bassi : pagamento tramite gli organismi di collegamento ( applicazione congiunta degli articoli da 53 a 58 del regolamento di applicazione e delle disposizioni di cui all ' allegato 5 ) .

2 . Assicurazione pensione degli impiegati e dei lavoratori delle miniere ( invalidità , vecchiaia , morte )

a ) rapporti con il Belgio , la Danimarca , la Francia , l ' Irlanda , l ' Italia , il Lussemburgo ed il Regno Unito : pagamento diretto

b ) rapporti con i Paesi Bassi : pagamento tramite gli organismi di collegamento ( applicazione congiunta degli articoli da 53 a 58 del regolamento di applicazione e delle disposizioni di cui all ' allegato 5 ) . »

10 . Allegato 9 , punto « C . GERMANIA » , paragrafo 1 :

Dopo la lettera g ) è aggiunta la lettera seguente :

« h ) casse di malattia per agricoltori »

11 . Allegato 10 :

a ) punto « D . FRANCIA » :

Il testo del paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente :

« 4 . Per l ' applicazione dell ' articolo 17 in relazione all ' articolo 14 , paragrafo 1 , lettera a ) , punto ii ) , del regolamento :

i ) regime generale : Direzione regionale della sicurezza sociale

ii ) regime agricolo : Ministro dell ' agricoltura , Paris . »

b ) punto « E . IRLANDA » :

Al paragrafo 1 , i termini « dell ' articolo 89 , paragrafo 1 » sono sostituiti dai termini « dell ' articolo 86 , paragrafo 2 » .

c ) punto « G . LUSSEMBURGO » :

i ) Al paragrafo 2 , i termini « Ministero del lavoro e della sicurezza sociale , Luxembourg » sono sostituiti dai seguenti termini : « Ispettorato generale della sicurezza sociale , Luxembourg » .

ii ) Il paragrafo 3 è soppresso e i paragrafi 4 , 5 e 6 diventano paragrafi 3 , 4 e 5 .

d ) punto « I . REGNO UNITO » :

Dopo i termini « dell ' articolo 85 , paragrafo 2 » , si inseriscono i termini « dell ' articolo 86 , paragrafo 2 » .

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Tuttavia ,

- l ' articolo 2 , paragrafo 6 , lettera a ) , e paragrafo 10 , è applicabile a decorrere dal 1° ottobre 1972 nei rapporti tra gli Stati membri della Comunità nella composizione originaria e a decorrere dal 1° aprile 1973 per i nuovi Stati membri ;

- l ' articolo 1 , paragrafo 2 , lettera a ) , punto ii ) , e paragrafo 4 , lettera b ) , punto i ) , e l ' articolo 2 , paragrafo 1 e paragrafo 11 , lettere b ) e d ) , sono applicabili a decorrere dal 1° aprile 1973 ;

- l ' articolo 1 , paragrafo 2 , lettera a ) , punto i ) , è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1975 ;

- l ' articolo 1 , paragrafo 4 , lettera b ) , punto ii ) , è applicabile a decorrere dal 6 aprile 1975 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Lussemburgo , addì 30 aprile 1976 .

Per il Consiglio

Il Presidente

B . BERG

( 1 ) GU n . L 149 del 5 . 7 . 1971 , pag . 2 .

( 2 ) GU n . L 152 dell ' 8 . 6 . 1974 , pag . 1 .

( 3 ) GU n . L 74 del 27 . 3 . 1972 , pag . 1 .

( 4 ) GU n . L 283 del 19 . 10 . 1974 , pag . 1 .

( 5 ) GU n . C 280 dell ' 8 . 12 . 1975 , pag . 63 .

( 6 ) GU n . C 35 del 16 . 2 . 1976 , pag . 38 .