31976R1145

Regolamento (CEE) n. 1145/76 del Consiglio, del 17 maggio 1976, che fissa le norme applicabili per la determinazione dei centri d' intervento nel settore dei cereali

Gazzetta ufficiale n. L 130 del 19/05/1976 pag. 0008 - 0008
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 15 pag. 0100
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 10 pag. 0095
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 10 pag. 0095


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1145/76 DEL CONSIGLIO

del 17 maggio 1976

che fissa le norme applicabili per la determinazione dei centri d ' intervento nel settore dei cereali

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 2727/75 del Consiglio , del 29 ottobre 1975 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1143/76 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 3 , paragrafo 7 ,

vista la proposta della Commissione ,

considerando che le norme che disciplinano la derivazione dei prezzi d ' intervento si applicano soltanto fino al 1° agosto 1976 e che pertanto i prezzi d ' intervento unici diventano validi per tutti i centri d ' intervento ;

considerando che per assicurare il corretto funzionamento del regime d ' intervento , è opportuno che i centri d ' intervento vengano determinati in funzione di una situazione geografica e di impianti di magazzinaggio che permettano la costituzione e lo smercio di ingenti partite di cereali ;

considerando che il regolamento ( CEE ) n . 2733/75 del Consiglio , del 29 ottobre 1975 , che fissa le norme applicabili per la derivazione dei prezzi d ' intervento del frumento tenero e per la determinazione di alcuni centri di commercializzazione nel settore dei cereali ( 3 ) , non risponde più alle condizioni definite dal regolamento ( CEE ) n . 2727/75 ; che esso deve essere quindi abrogato ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I centri d ' intervento da determinare a norma dell ' articolo 3 , paragrafo 7 , del regolamento ( CEE ) n . 2727/75 devono rispondere a uno dei requisiti seguenti :

a ) essere situati in regioni aventi una notevole produzione di cereali , che superi largamente , abitualmente o occasionalmente , le possibilità locali di assorbimento , tenuto conto delle strutture agricole e di mercato esistenti nella regione ;

b ) essere dotati di impianti di magazzinaggio di notevole capacità ;

c ) avere particolare importanza per lo smercio dei prodotti all ' interno e all ' esterno della Comunità .

Articolo 2

1 . Fra i centri situati nelle regioni di cui all ' articolo 1 , lettera a ) , devono essere presi in considerazione soltanto quelli che rispondano ai requisiti seguenti :

a ) possedere locali di magazzinaggio muniti di attrezzature tecniche tali da poter prendere in carico , trattare e fornire ininterrottamente un quantitativo di cereali sufficientemente elevato ;

b ) essere situati favorevolmente dal punto di vista dei mezzi di trasporto , per la presa in carico e soprattutto per lo smercio dei cereali .

2 . Fra i centri che posseggono i requisiti di cui all ' articolo 1 , lettera b ) o c ) , devono essere presi in considerazione soltanto quelli in cui locali di magazzinaggio , le cui attrezzature tecniche e la cui situazione geografica favorevole consentano la costituzione e soprattutto lo smercio di partite di cereali notevoli e omogenee .

Articolo 3

Il regolamento ( CEE ) n . 2733/75 è abrogato .

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1976 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , addì 17 maggio 1976 .

Per il Consiglio

Il Presidente

J . HAMILIUS

( 1 ) GU n . L 281 del 1° . 11 . 1975 , pag . 1 .

( 2 ) Vedi pag . 1 della presente Gazzetta ufficiale .

( 3 ) GU n . L 281 del 1° . 11 . 1975 , pag . 31 .