31976R0832

Regolamento (CEE) n. 832/76 del Consiglio, del 6 aprile 1976, che modifica i regolamenti n. 359/67/CEE, (CEE) n. 950/68, (CEE) n. 3330/74, (CEE) n. 2727/75 e (CEE) n. 2744/75 per quanto riguarda la nomenclatura tariffaria di taluni prodotti dei settori dei cereali, del riso, delle carni bovine e dello zucchero

Gazzetta ufficiale n. L 100 del 14/04/1976 pag. 0001 - 0011
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 10 pag. 0026
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 10 pag. 0026


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 832/76 DEL CONSIGLIO

del 6 aprile 1976

che modifica i regolamenti n . 359/67/CEE , ( CEE ) n . 950/68 , ( CEE ) n . 3330/74 , ( CEE ) n . 2727/75 e ( CEE ) n . 2744/75 per quanto riguarda la nomenclatura tariffaria di taluni prodotti dei settori dei cereali , del riso , delle carni bovine e dello zucchero

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 43 ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 2727/75 del Consiglio , del 29 ottobre 1975 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ( 1 ) , modificato dal regolamento ( CEE ) n . 3058/75 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 14 , paragrafo 3 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 3 ) ,

considerando che le suddivisioni tariffarie relative a taluni prodotti dei settori dei cereali , delle carni bovine e dello zucchero possono essere raggruppate senza difficoltà economiche nell ' intento di semplificare sia il commercio sia l ' attività delle amministrazioni interessate ; che è opportuno modificare o adattare , secondo i casi , i regolamenti n . 359/67/CEE del Consiglio del 25 luglio 1967 relativo all ' organizzazione comune del mercato del riso ( 4 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 668/75 ( 5 ) , ( CEE ) n . 950/68 del Consiglio del 28 giugno 1968 relativo alla tariffa doganale comune ( 6 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 3366/75 ( 7 ) , ( CEE ) n . 3330/74 del Consiglio del 19 dicembre 1974 relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ( 8 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 3058/75 , ( CEE ) n . 2727/75 e ( CEE ) n . 2744/75 del Consiglio del 29 ottobre 1975 relativo al regime d ' importazione e d ' esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso ( 9 ) ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All ' allegato A del regolamento ( CEE ) n . 2727/75 il testo relativo alle posizioni 11.01 e 11.02 è sostituito dal testo seguente :

Numero della tariffa doganale comune * Designazione delle merci *

« ex 11.01 * Farine di cereali : *

* C . di orzo *

* D . di avena *

* E . di granturco *

* G . altre *

11.02 * Semole , semolini ; cereali mondati , perlati , spezzati , schiacciati ( compresi i fiocchi ) , esclusi il riso pilato , brillato , lucidato e quello spezzato ; germi di cereali , interi , schiacciati , in fiocchi o macinati : *

* ex A . Semole e semolini , escluse le semole e i semolini di frumento e di riso *

* B . Cereali mondati ( decorticati o pilati ) , anche tagliati o spezzati *

* C . Cereali perlati *

* D . Cereali soltanto spezzati *

* ex E . Cereali schiacciati ; fiocchi , esclusi i fiocchi di riso *

* ex F . Agglomerati « pellets » , esclusi gli agglomerati di riso *

* G . Germi di cereali , interi , schiacciati , in fiocchi o macinati »

Articolo 2

Il regolamento ( CEE ) n . 2744/75 è modificato come segue :

1 . All ' articolo 9 , paragrafo 1 , l ' indicazione « 11.01 da C a L » è sostituita da « 11.01 da C a G » .

2 . L ' allegato I è sostituito dall ' allegato I del presente regolamento .

Articolo 3

All ' articolo 1 , paragrafo 1 , lettera c ) , del regolamento n . 359/67/CEE , l ' indicazione « 11.02 E II e ) 1 » è sostituita da « 11.02 E II d ) 1 » .

Articolo 4

Il regolamento ( CEE ) n . 3330/74 è modificato come segue :

1 . All ' articolo 43 l ' indicazione « 17.01 B I e 17.01 B II » è sostituita da « 17.01 » .

2 . All ' articolo 46 , paragrafo 2 , lettera a ) l ' indicazione « 17.01 B II b ) » è sostituita da « 17.01 B II » . Articolo 5

Il regolamento ( CEE ) n . 950/68 è modificato come segue :

1 . Al capitolo 11 l ' ultima riga della nota 2 . A ) è sostituita dalla riga seguente :

- nella versione italiana :

« I germi di cereali , interi , schiacciati , in fiocchi o macinati sono comunque da classificare nella voce n . 11.02 » .

2 . Il testo relativo alle voci 01.02 , 11.01 , 11.02 , 11.06 , 11.09 , 17.01 e 23.02 è sostituito da quello riportato nell ' allegato II del presente regolamento .

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1976 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Lussemburgo , addì 6 aprile 1976 .

Per il Consiglio

Il Presidente

J . HAMILIUS

( 1 ) GU n . L 281 del 1° . 11 . 1975 , pag . 1 .

( 2 ) GU n . L 306 del 26 . 11 . 1975 , pag . 3 .

( 3 ) GU n . C 53 dell ' 8 . 3 . 1976 , pag . 43 .

( 4 ) GU n . 174 del 31 . 7 . 1967 , pag . 1 .

( 5 ) GU n . L 72 del 20 . 3 . 1975 , pag . 18 .

( 6 ) GU n . L 172 del 22 . 7 . 1968 , pag . 1 .

( 7 ) GU n . L 333 del 30 . 12 . 1975 , pag . 13 .

( 8 ) GU n . L 359 del 31 . 12 . 1974 , pag . 1 .

( 9 ) GU n . L 281 del 1° . 11 . 1975 , pag . 65 .

ALLEGATO I

N . della tariffa doganale comune * Designazione delle merci * Prodotto di base * Coefficiente * Elemento fisso UC/t *

1 * 2 * 3 * 4 * 5 *

07.06 * Radici di manioca , d ' arrow-root , di salep , topinambour , patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina , anche secchi o tagliati in pezzi ; midollo della palma a sago : * * * *

* A . Radici di manioca , di arrow-root , di salep ed altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido , ad esclusione delle patate dolci * Orzo * 0,18 * - *

11.01 * Farine di cereali ( 1 ) : * * * *

* C . d ' orzo * Orzo * 1,80 * 5,00 *

* D . d ' avena * Avena * 1,80 * 5,00 *

* E . di granturco : * * * *

* I . avente tenore in sostanze grasse inferiore o uguale all ' 1,5 % in peso * Granturco * 1,80 * 5,00 *

* II . altra * Granturco * 1,02 * 2,50 *

* F . di riso * Rotture di riso * 1,06 * 2,50 *

* G . altre * Sorgo * 1,02 * 2,50 *

11.02 * Semole , semolini ; cereali mondati , perlati , spezzati , schiacciati ( compresi i fiocchi ) , esclusi il riso pilato , brillato , lucidato e quello spezzato ; germi di cereali , interi , schiacciati , in fiocchi o macinati ( 1 ) : * * * *

* A . Semole , semolini : * * * *

* II . di segala * Segala * 1,80 * 5,00 *

* III . di orzo * Orzo * 1,80 * 5,00 *

* IV . di avena * Avena * 1,80 * 5,00 *

* V . di granturco : * * * *

* a ) aventi tenore in sostanze grasse inferiore o uguale all ' 1,5 % in peso : * * * *

* 1 . destinati all ' industria della birra ( a ) * Granturco * 1,80 * 5,00 *

* 2 . altri * Granturco * 1,80 * 5,00 *

* b ) altri * Granturco * 1,02 * 2,50 *

* VI . di riso * Rottura di riso * 1,06 * 2,50 *

* VII . altri * Sorgo * 1,02 * 2,50 *

* B . Cereali mondati ( decorticati o pilati ) anche tagliati o spezzati : * * * *

* I . di orzo o di avena : * * * *

* a ) mondati ( decorticati o pilati ) : * * * *

* 1 . di orzo * Orzo * 1,60 * 2,50 *

* 2 . di avena : * * * *

* aa ) avena spuntata * Avena * 1,02 * 2,50 *

* bb ) altra * Avena * 1,80 * 2,50 *

* b ) mondati e tagliati spezzati ( detti « Gruetze » o « grutten » ) : * * * *

* 1 . di orzo * Orzo * 1,60 * 2,50 *

* 2 . di avena * Avena * 1,80 * 2,50 *

* II . di altri cereali : * * * *

* a ) di frumento * Frumento tenero * 1,33 * 2,50 *

* b ) di segala * Segala * 1,33 * 2,50 *

* c ) di granturco * Granturco * 1,60 * 2,50 *

* d ) altri * Sorgo * 1,60 * 2,50 *

* C . Cereali perlati * * * *

* I . di frumento * Frumento tenero * 1,60 * 2,50 *

* II . di segala * Segala * 1,60 * 2,50 *

* III . di orzo * Orzo * 2,50 * 5,00 *

* IV . di avena * Avena * 1,60 * 2,50 *

* V . di granturco * Granturco * 1,60 * 2,50 *

* VI . altri * Sorgo * 1,60 * 2,50 *

* D . Cereali soltanto spezzati : * * * *

* I . di frumento * Frumento tenero * 1,02 * 2,50 *

* II . di segala * Segala * 1,02 * 2,50 *

* III . di orzo * Orzo * 1,02 * 2,50 *

* IV . di avena * Avena * 1,02 * 2,50 *

* V . di granturco * Granturco * 1,02 * 2,50 *

* VI . altri * Sorgo * 1,02 * 2,50 *

* E . Cereali schiacciati ; fiocchi : * * * *

* I . di orzo o di avena : * * * *

* a ) cereali schiacciati : * * * *

* 1 . di orzo * Orzo * 1,02 * 2,50 *

* 2 . di avena * Avena * 1,02 * 2,50 *

* b ) fiocchi : * * * *

* 1 . di orzo * Orzo * 2,00 * 5,00 *

* 2 . di avena * Avena * 2,00 * 5,00 *

* II . di altri cereali : * * * *

* a ) di frumento * Frumento tenero * 1,80 * 5,00 *

* b ) di segala * Segala * 1,80 * 5,00 *

* c ) di granturco * Granturco * 1,80 * 5,00 *

* d ) di altri : * * * *

* 1 . fiocchi di riso * Rotture di riso * 1,80 * 5,00 *

* 2 . non nominati * Sorgo * 1,80 * 5,00 *

* F . Agglomerati ( « pellets » ) : * * * *

* I . di frumento * Frumento tenero * 1,80 * 5,00 *

* II . di segala * Segala * 1,80 * 5,00 *

* III . di orzo * Orzo * 1,80 * 5,00 *

* IV . di avena * Avena * 1,80 * 5,00 *

* V . di granturco * Granturco * 1,80 * 5,00 *

* VI . di riso * Rotture di riso * 1,06 * 2,50 *

* VII . altri * Sorgo * 1,02 * 2,50 *

* G . Germi di cereali interi , schiacciati , in fiocchi o macinati : * * * *

* I . di frumento * Frumento tenero * 0,75 * 5,00 *

* II . altri * Granturco * 0,75 * 5,00 *

11.06 * Farine e semolini di sago , di manioca , d ' arrow-root , di salpe e di altre radici e tuberi compresi nella voce n . 07.06 : * * * *

* A . denaturati ( a ) * Orzo * 0,18 * 2,50 *

* B . altri : * * * *

* I . destinati alla fabbricazione dell ' amido o della fecola ( a ) * Granturco * 1,61 * 17,00 *

* II . altri * Granturco * 1,61 * 17,00 *

11.07 * Malto , anche torrefatto : * * * *

* A . non torrefatto : * * * *

* I . di frumento : * * * *

* a ) presentato sotto forma di farina * Frumento tenero * 1,78 * 9,00 *

* b ) altro * Frumento tenero * 1,33 * 9,00 *

* II . altro : * * * *

* a ) presentato sotto forma di farina * Orzo * 1,78 * 9,00 *

* b ) non nominato * Orzo * 1,33 * 9,00 *

* B . torrefatto * Orzo * 1,55 * 9,00 *

11.08 * Amidi e fecole ; inulina : * * * *

* A . Amidi e fecole : * * * *

* I . Amido di granturco * Granturco * 1,61 * 17,00 *

* II . Amido di riso * Rotture di riso * 1,52 * 25,50 *

* III . Amido di frumento * Frumento tenero * 2,20 * 17,00 *

* IV . Fecola di patate * Granturco * 1,61 * 17,00 *

* V . altri * Granturco * 1,61 * 17,00 *

11.09 * Glutine di frumento , anche allo stato secco * Frumento tenero * 4,00 * 150,00 *

17.02 * Altri zuccheri ; sciroppi ; succedanei del miele anche misti con miele naturale ; zuccheri e melassi , caramellati : * * * *

* B . Glucosio e sciroppo di glucosio : * * * *

* II . altri : * * * *

* a ) Glucosio in polvere cristallina bianca , anche agglomerata * Granturco * 2,10 * 80,00 *

* b ) non nominati * Granturco * 1,61 * 55,00 *

17.05 * Zuccheri , sciroppi e melassi , aromatizzati o coloriti ( compreso lo zucchero vanigliato , alla vaniglia o alla vaniglina ) , esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione : * * * *

* B . Glucosio e sciroppo di glucosio : * * * *

* I . Glucosio in polvere cristallina bianca , anche agglomerata * Granturco * 2,10 * 80,00 *

* II . altri * Granturco * 1,61 * 55,00 *

23.02 * Crusche , stacciature ed altri residui della vagliatura , della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi : * * * *

* A . di cereali : * * * *

* I . di granturco o di riso : * * * *

* a ) aventi tenore in amido inferiore o uguale al 35 % in peso * Frumento tenero * 0,10 * 0 *

* * Orzo * 0,10 * *

* * Granturco * 0,10 * *

* b ) altri * Frumento tenero * 0,32 * 0 *

* * Orzo * 0,32 * *

* * Granturco * 0,32 * *

* II . di altri cereali : * * * *

* a ) aventi tenore in amido inferiore o uguale al 28 % in peso e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglia di 0,2 mm non ecceda il 10 % in peso oppure , nel caso contrario , il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore in ceneri , calcolato sulla materia secca , uguale o superiore all ' 1,5 % in peso * Frumento tenero * 0,08 * 0 *

* * Orzo * 0,08 * *

* * Granturco * 0,08 * *

* b ) altri * Frumento tenero * 0,32 * *

* * Orzo * 0,32 * *

* * Granturco * 0,32 * *

23.03 * Polpe di barbabietole , cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero ; avanzi della fabbricazione della birra e delle distillazione degli alcoli ; avanzi della fabbricazione degli amidi ed altri avanzi e residui simili : * * * *

* A . Avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco ( escluse le acque di macerazione concentrate ) , aventi tenore di proteine , calcolato sulla sostanza secca : * * * *

* I . superiore a 40 % in peso * Granturco * 2,00 * 150,00 *

( 1 ) Per la distinzione tra i prodotti delle voci n . 11.01 e n . 11.02 da un lato , e quelli della voce n . 23.02 A dall ' altro , si considerano come appartenenti alle voci n . 11.01 e n . 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente :

- tenore in amido ( determinato secondo il metodo polarimetrico Ewers modificato ) , calcolato sulla materia secca , superiore al 45 % ( in peso ) ;

- un tenore in ceneri ( in peso ) , calcolato sulla materia secca ( dedotte le sostanze minerali eventualmente aggiunte ) inferiore o pari all ' 1,6 % per il riso , al 2,5 % per il frumento e la segala , al 3 % per l ' orzo , al 4 % per il grano saraceno , al 5 % per l ' avena ed al 2 % per gli altri cereali . I germi di cereali , interi , schiacciati , in fiocchi o macinati , rientrano comunque nella voce n . 11.02 .

( a ) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dalle autorità competenti .

ALLEGATO II

N . della tariffa doganale comune * Designazione delle merci * Aliquota dei dazi * autonomi % o prelievi ( P ) * convenzionali % *

1 * 2 * 3 * 4 *

01.02 * Animali vivi della specie bovina , compresi gli animali del genere bufalo : * * *

* A . delle specie domestiche : * * *

* I . Riproduttori di razza pura ( a ) * esenzione * esenzione *

* II . altri : * * *

* a ) Vitelli e vitelle * 16 ( b ) + ( P ) ( * ) * - *

* b ) non nominati : * * *

* 1 . non aventi ancora alcun dente d ' adulto e il cui peso è uguale o superiore a 350 kg e inferiore o uguale a 450 kg per i maschi , uguale o superiore a 320 kg e inferiore o uguale a 420 kg per le femmine ( a ) * 16 + ( P ) ( * ) * ( o ) *

* 2 . altri * 16 ( d ) + ( P ) ( * ) * ( e ) ( f ) *

* B . altri * esenzione * - *

11.01 * Farine di cereali : * * *

* A . di frumento o di frumento segalato * 30 ( a ) ( P ) * - *

* B . di segala * 8 ( P ) * - *

* C . di orzo * 8 ( P ) * - *

* D . di avena * 8 ( P ) * - *

* E . di granturco : * * *

* I . avente tenore in sostanze grasse , inferiore o uguale a 1,5 % in peso * 8 ( P ) * - *

* II . altra * 8 ( P ) * - *

* F . di riso * 14 ( P ) * - *

* G . altre * 8 ( P ) * - *

11.02 * Semole , semolini ; cereali mondati , perlati , spezzati , schiacciati ( compresi i fiocchi ) , esclusi il riso pilato , lucidato e quello spezzato ; germi di cereali , interi , schiacciati , in fiocchi o macinati : * * *

* A . Semole , semolini : * * *

* I . di frumento * * *

* a ) di frumento duro * 30 ( P ) * - *

* b ) di frumento tenero * 30 ( P ) * - *

* II . di segala * 25 ( P ) * - *

* III . di orzo * 23 ( P ) * - *

* IV . di avena * 23 ( P ) * - *

* V . di granturco : * * *

* a ) aventi tenore in sostanze grasse , inferiore o uguale a 1,5 % in peso : * * *

* 1 . destinati all ' industria della birra ( a ) * 23 ( P ) * - *

* 2 . altri * 23 ( P ) * - *

* IV . di riso * 23 ( P ) * - *

* VII . altri * 23 ( P ) * - *

* B . Cereali mondati ( decorticati o pilati ) anche tagliati o spezzati : * * *

* I . di orzo o di avena : * * *

* a ) mondati ( decorticati o pilati ) : * * *

* 1 . di orzo * 23 ( P ) * - *

* 2 . di avena : * * *

* aa ) Avena spuntata * 23 ( P ) * - *

* bb ) altra * 23 ( P ) * - *

* b ) mondati e tagliati o spezzati ( detti « Gruetze » o « grutten » ) : * * *

* 1 . di orzo * 23 ( P ) * - *

* 2 . di avena * 23 ( P ) * - *

* II . di altri cereali : * * *

* a ) di frumento * 30 ( P ) * - *

* b ) di segala * 25 ( P ) * - *

* c ) di granturco * 23 ( P ) * - *

* d ) altri * 23 ( P ) * - *

* C . Cereali perlati : * * *

* I . di frumento * 30 ( P ) * - *

* II . di segala * 25 ( P ) * - *

* III . di orzo * 23 ( P ) * - *

* IV . di avena * 23 ( P ) * - *

* V . di granturco * 23 ( P ) * - *

* VI . altri * 23 ( P ) * - *

* D . Cereali soltanto spezzati : * *

* I . di frumento * 30 ( P ) * - *

* II . di segala * 25 ( P ) * - *

* III . di orzo * 23 ( P ) * - *

* IV . di avena * 23 ( P ) * - *

* V . di granturco * 23 ( P ) * - *

* VI . altri * 23 ( P ) * - *

* E . Cereali schiacciati ; fiocchi * * *

* I . di orzo o di avena : * * *

* a ) Cereali schiacciati : * * *

* 1 . di orzo *23 ( P ) * - *

* 2 . di avena * 23 ( P ) * - *

* b ) fiocchi : * * *

* 1 . di orzo * 28 ( P ) * - *

* 2 . di avena * 28 ( P ) * - *

* II . di altri cereali : * * *

* a ) di frumento * 30 ( P ) * - *

* b ) di segala * 25 ( P ) * - *

* c ) di granturco * 23 ( P ) * - *

* d ) altri * * *

* 1 . Fiocchi di riso * 23 ( P ) * - *

* 2 . non nominati * 23 ( P ) * - *

* F . Agglomerati ( « pellets » ) : * * *

* I . di frumento * 30 ( P ) * - *

* II . di segala * 25 ( P ) * - *

* III . di orzo * 23 ( P ) * - *

* IV . di avena * 23 ( P ) * - *

* V . di granturco * 23 ( P ) * - *

* VI . di riso * 23 ( P ) * - *

* VII . altri * 23 ( P ) * - *

* G . Germi di cereali interi , schiacciati , in fiocchi o macinati : * * *

* I . di frumento * 30 ( P ) * - *

* II . altri * 30 ( P ) * - *

11.06 * Farine e semolini di sago , di manioca , d ' arrow-root , di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce n . 07.06 : * * *

* A . denaturati ( a ) * 28 ( P ) * - *

* B . altri : * * *

* I . destinati alla fabbricazione dell ' amido o della fecola ( a ) * 28 ( P ) * - *

* II . altri * 28 ( P ) * - *

11.09 * Glutine di frumento , anche allo stato secco * 27 ( P ) * - *

17.01 * Zuccheri di barbabietola e di canna , allo stato solido : * * *

* A . Zuccheri bianchi * 80 ( P ) * - *

* B . Zuccheri greggi : * * *

* I . destinati a essere raffinati ( a ) * 80 ( P ) * - *

* II . altri * 80 ( P ) * - *

23.02 * Crusche , stacciature ed altri residui della vagliatura , della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi : * * *

* A . di cereali : * * *

* I . di granturco o di riso : * * *

* a ) aventi tenore di amido inferiore o uguale a 35 % in peso * 21 ( P ) * - *

* b ) altri * 21 ( P ) * - *

* II . di altri cereali : * * *

* a ) aventi tenore di amido inferiore o uguale a 28 % in peso e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non eccede 10 % , in peso , oppure , nel caso contrario , il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri , calcolato sulla materia secca , uguale o superiore a 1,5 % in peso * 80 ( P ) * - *

* b ) altri * 21 ( P ) * - *

* B . di legumi * 8 * - *

( a ) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dalla autorità competenti .

( b ) In talune condizioni previste dall ' articolo 11 ( modificato ) del regolamento ( CEE ) n . 805/68 del Consiglio , del 27 giugno 1968 , il dazio è ridotto a 4 % per i vitelli e le vitelle di peso inferiore a 80 kg e destinati ad essere ingrassati .

( c ) Il prelievo è fissato secondo le disposizioni previste nel protocollo n . 1 allegato all ' accordo commerciale fra la CEE e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia .

( d ) Il talune condizioni previste dall ' articolo 11 ( modificato ) del regolamento ( CEE ) n . 805/68 del Consiglio , del 27 giugno 1968 , il dazio è ridotto a 8 % per i giovani bovini maschi di peso superiore o uguale a 220 kg e inferiore o uguale a 300 kg e destinati ad essere ingrassati .

( e ) Dazio del 6 % nei limiti di un contingente tariffario annuo da concedei si dalle autorità competenti delle CE per 20 000 capi di giovenche e vacche , escluse quelle da macello , delle seguenti razze di montagna : razza grigia , razza bruna , razza gialla , razza chiazzata del Simmental e del Pinzgau . Inoltre , sono ammessi al beneficio di tale contingente subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dalle autorità competenti dello Stato membro di destinazione .

( f ) Dazio del 4 % nei limiti di un contingente tariffario annuo da concedersi dalle autorità competenti delle CE per 5 000 capi di tori , vacche e giovenchei , esclusi quelli da macello , delle razze chiazzata del Simmental , di Schwyz e di Friburgo . Per essere ammessi al beneficio di tale contingente , gli animali delle razze sopra indicate devono essere scortati dai seguenti certificati :

- i tori , dal certificato di ascendenza ;

- le vacche e le giovenche , dal certificato di ascendenza o dal certificato di iscrizione al libro genealogico ( « Herdbook » ) attestante la purezza della razza .

( g ) Il dazio autonomo è del 13 % per la farina di frumento segalato .

( * ) Oltre al dazio , in talune condizioni si applica un prelievo .