31976R0718

Regolamento (CEE) n. 718/76 della Commissione, del 30 marzo 1976, recante quinta modifica del regolamento(CEE) n. 2042/75 che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d' importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso

Gazzetta ufficiale n. L 084 del 31/03/1976 pag. 0025 - 0026
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 15 pag. 0005
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 10 pag. 0009
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 10 pag. 0009


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 718/76 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 1976

recante quinta modifica del regolamento ( CEE ) n . 2042/75 che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d ' importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento n . 359/67/CEE del Consiglio , del 25 luglio 1967 , relativo all ' organizzazione comune del mercato del riso ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 668/75 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 10 , paragrafo 2 ,

considerando che , con regolamento ( CEE ) n . 2042/75 della Commissione , del 25 luglio 1975 , che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d ' importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 257/76 ( 4 ) , la durata di validità del titolo d ' importazione , per i prodotti di cui all ' articolo 1 , paragrafo 1 , lettera a ) , del regolamento n . 359/67/CEE , è stata fissata a 45 giorni ;

considerando che il mercato d ' esportazione di taluni paesi molto lontani dalla Comunità è particolarmente sensibile per i prodotti in oggetto ; che per rimediare alle difficoltà che per tali paesi possono sorgere dall ' esistenza del suddetto termine è opportuno prevedere una durata di validità particolare per i titoli d ' importazione relativi ai prodotti provenienti da detti paesi ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nel regolamento ( CEE ) n . 2042/75 viene inserito il seguente articolo 8 bis :

« Articolo 8 bis

Nel caso in cui una durata di validità speciale dei titoli d ' importazione sia prevista per le importazioni originarie ed in provenienza da certi paesi terzi , la domanda del titolo ed il titolo comportano nelle caselle 13 e 14 la menzione del paese o dei paesi di provenienza e di origine . Il titolo costituisce obbligo ad importare da detto o detti paesi . »

Articolo 2

L ' allegato I del regolamento ( CEE ) n . 2042/75 è sostituito dall ' allegato del presente regolamento .

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , il 30 marzo 1976 .

Per la Commissione

P . J . LARDINOIS

Membro della Commissione

( 1 ) GU n . 174 del 31 . 7 . 1967 , pag . 1 .

( 2 ) GU n . L 72 del 20 . 3 . 1975 , pag . 18 .

( 3 ) GU n . L 213 dell ' 11 . 8 . 1975 , pag . 5 .

( 4 ) GU n . L 32 del 6 . 2 . 1976 , pag . 12 .

ALLEGATO

DURATA DI VALIDITÀ DEI TITOLI DI IMPORTAZIONE

A . Settore cereali

Numero della tariffa doganale comune * Designazione dei prodotti * Durata di validità *

10.01 A * Frumento tenero e frumento segalato * 45 giorni *

10.02 * Segala * 30 Giorni *

10.03 * Orzo * *

10.04 * Avena * *

10.05 B * Granturco , diverso dal granturco ibrido destinato alla semina * *

10.07 * Grano saraceno , miglio , scagliola , sorgo , altri cereali * *

10.01 B * Frumento duro * 30 giorni *

11.01 A * Farine di frumento ( grano ) e di frumento segalato * 60 giorni *

11.01 B * Farine di segala * *

11.02 A I * Semole e semolini di frumento * *

* Gli altri prodotti di cui all ' articolo 1 del regolamento ( CEE ) n . 2727/75 * Fino alla scadenza del quarto mese successivo a quello del rilascio del titolo *

B . Settore riso

10.06 A I a ) * Risone a grani tondi * 45 giorni ( 1 ) *

10.06 A II a ) * Riso semigreggio a grani tondi * *

10.06 B I a ) * Riso semilavorato a grani tondi * *

10.06 B II a ) * Riso lavorato a grani tondi * *

10.06 A I b ) * Risone a grani lunghi * 45 giorni ( 1 ) *

10.06 A II b ) * Riso semigreggio a grani lunghi * *

10.06 B I b ) * Riso semilavorato a grani lunghi * *

10.06 B II b ) * Riso lavorato a grani lunghi * *

10.06 C * Rotture di riso * Fino alla scadenza del terzo mese successivo a quello del rilascio del titolo *

11.01 F * Farina di riso * Fino alla scadenza del quarto mese successivo a quello del rilascio del titolo *

11.02 A VI * Semole e semolini di riso * *

11.02 E II e ) 1 * Fiocchi di riso * *

11.02 F VI * Agglomerati « pellets » di riso * *

11.08 A II * Amido di riso * *

( 1 ) Per le importazioni originarie ed in provenienza della zona VII di cui all ' allegato del regolamento ( CEE ) n . 306/76 della Commissione ( GU n . L 38 del 13 . 2 . 1976 , pag . 14 ) , la durata della validità del titolo si protrae fino alla fine del secondo mese successivo a quello del rilascio .