31976R0312

Regolamento (CEE) n. 312/76 del Consiglio, del 9 febbraio 1976, che modifica le disposizioni riguardanti i diritti sindacali dei lavoratori contenute nel regolamento (CEE) n. 1612/68 relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 039 del 14/02/1976 pag. 0002 - 0002
edizione speciale finlandese: capitolo 5 tomo 1 pag. 0190
edizione speciale greca: capitolo 05 tomo 2 pag. 0068
edizione speciale svedese/ capitolo 5 tomo 1 pag. 0190
edizione speciale spagnola: capitolo 05 tomo 2 pag. 0069
edizione speciale portoghese: capitolo 05 tomo 2 pag. 0069


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 312/76 DEL CONSIGLIO

del 9 febbraio 1976

che modifica le disposizioni riguardanti i diritti sindacali dei lavoratori contenute nel regolamento ( CEE ) n . 1612/68 relativo alla libera circolazione dei lavoratori all ' interno della Comunità

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 49 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che occorre precisare all ' articolo 8 del regolamento ( CEE ) n . 1612/68 del Consiglio , del 15 ottobre 1968 , relativo alla libera concessione dei lavoratori all ' interno della Comunità ( 3 ) , che i lavoratori cittadini di uno Stato membro occupati nel territorio di un altro Stato membro beneficiano della parità di trattamento in materia di esercizio dei diritti sindacali anche per quanto riguarda l ' accesso ai posti amministrativi o direttivi di un ' organizzazione sindacale ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L ' articolo 8 del regolamento ( CEE ) n . 1612/68 è modificato come segue :

1 . Al paragrafo 1 , primo comma , prima frase , dopo l ' espressione « il diritto di voto » occorre aggiungere il seguente periodo :

« e l ' accesso ai posti amministrativi o direttivi di un ' organizzazione sindacale » .

2 . Il paragrafo 2 è soppresso .

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , addì 9 febbraio 1976 .

Per il Consiglio

Il Presidente

G . THORN

( 1 ) GU n . C 280 dell ' 8 . 12 . 1975 , pag . 43 .

( 2 ) GU n . C 12 del 17 . 1 . 1976 , pag . 2 .

( 3 ) GU n . L 257 del 19 . 10 . 1968 , pag . 2 .