31976R0300

Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 del Consiglio, del 9 febbraio 1976, che determina le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l'ammontare delle indennità che possono essere concesse ai funzionari che esercitano le loro funzioni nel contesto di un servizio continuo o a turni

Gazzetta ufficiale n. L 038 del 13/02/1976 pag. 0001 - 0002
edizione speciale finlandese: capitolo 1 tomo 1 pag. 0116
edizione speciale greca: capitolo 01 tomo 2 pag. 0010
edizione speciale svedese/ capitolo 1 tomo 1 pag. 0116
edizione speciale spagnola: capitolo 01 tomo 2 pag. 0055
edizione speciale portoghese: capitolo 01 tomo 2 pag. 0055


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REGOLAMENTO ( CECA , CEE , EURATOM ) N . 300/76 DEL CONSIGLIO

del 9 febbraio 1976

che determina le categorie di beneficiari , le condizioni di attribuzione e l ' ammontare delle indennità che possono essere concesse ai funzionari che esercitano le loro funzioni nel contesto di un servizio continuo o a turni

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità , fissati del regolamento ( CEE , Euratom , CECA ) n . 259/68 ( 1 ) e modificati da ultimo dal regolamento ( Euratom , CECA , CEE ) n . 2577/75 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 56 bis , secondo comma , di detto statuto ,

vista la proposta fatta dalla Commissione previo parere del comitato dello statuto ,

considerando che è compito del Consiglio , che delibera su proposta fatta dalla Commissione previo parere del comitato dello statuto , determinare le categorie di beneficiari , le condizioni di attribuzione e l ' ammontare delle indennità che possono essere concesse ai funzionari che lavorano nel contesto di un servizio continuo o a turni ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1 . Il funzionario retribuito in base agli stanziamenti per la ricerca e gli investimenti e che presta servizio presso uno stabilimento del Centro comune di ricerca o svolge azioni indirette , o retribuito in base agli stanziamenti per il funzionamento e che presta servizio preso un centro di informatica o un servizio di sicurezza , e che esercita le sue funzioni nel contesto di un servizio continuo o a turni in conformità dell ' articolo 56 bis dello statuto dei funzionari , ha diritto ad una indennità di :

- 2 685 FB qualora lavori nel contesto di un servizio a due turni , ad esclusione del sabato , della domenica e dei giorni festivi ;

- 4 430 FB qualora lavori nel contesto di un servizio a turni di 24 ore su 24 , ad esclusione del sabato , della domenica e dei giorni festivi ;

- 6 041 FB qualora lavori nel contesto di un servizio continuo .

A questa indennità si applica il coefficiente correttore applicabile alla retribuzione del funzionario .

2 . Qualora il servizio continuo o a turni non sia effettuato per l ' intero mese , la somma da versare è pari ad un trentesimo dell ' indennità in questione per ogni giorno di servizio prestato . Tuttavia nessuna indennità è dovuta se la durata del servizio continuo o a turni è inferiore a tre giorni al mese .

3 . Il funzionario che dimostri di non poter svolgere , per un periodo non superiore ad un mese , il servizio continuo o a turni per motivi di malattia , di infortunio , di arresto degli impianti , di congedo per corsi di aggiornamento , o che si trovi in congedo annuale , conserva il diritto all ' indennità . Qualora tale impedimento si prolunghi oltre un mese , il diritto all ' indennità è sospeso alla fine di detto mese fino alla ripresa del lavoro .

Articolo 2

Il funzionario che ha diritto al versamento dell ' indennità prevista dall ' articolo 1 può beneficiare delle indennità per lavori gravosi di cui all ' articolo 100 dello statuto solo fino ad un massimo di 600 punti , determinati conformemente al regolamento ( Euratom ) n . 1799/72 ( 3 ) .

Articolo 3

Il presente regolamento si applica per analogia agli agenti temporanei , agli agenti ausiliari e agli agenti di stabilimento .

Articolo 4

L ' articolo 1 e l ' articolo 4 , secondo comma , del regolamento ( Euratom ) n . 1371/72 del Consiglio , del 27 giugno 1972 , che determina le condizioni d ' attribuzione e l ' ammontare delle indennità che possono essere concesse a funzionari o agenti retribuiti in base agli stanziamenti per la ricerca e gli investimenti e che prestano servizio presso uno stabilimento del Centro comune di ricerca o svolgono azioni indirette per talune prestazioni di servizio di carattere particolare ( 4 ) , sono abrogati .

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Esso è applicabile dal 1° febbraio 1976 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , addì 9 febbraio 1976 .

Per il Consiglio

Il Presidente

G . THORN

( 1 ) GU n . L 56 del 4 . 3 . 1968 , pag . 1 .

( 2 ) GU n . L 263 dell ' 11 . 10 . 1975 , pag . 1 .

( 3 ) GU n . L 192 del 22 . 8 . 1972 , pag . 1 .

( 4 ) GU n . L 149 del 1° . 7 . 1972 , pag . 4 .