31976R0119

Regolamento (CEE) n. 119/76 del Consiglio, del 31 dicembre 1975, recante conclusione dell' accordo sotto forma di scambio di lettere fra la Comunità economica europea e lo Stato d' Israele concernente la sospensione dell' applicazione della riduzione tariffaria per le importazioni nella Comunità di concentrati di pomodoro della sottovoce 20.02 ex C della tariffa doganale comune, originari d' Israele

Gazzetta ufficiale n. L 013 del 22/01/1976 pag. 0004 - 0004


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 119/76 DEL CONSIGLIO

del 31 dicembre 1975

recante conclusione dell ' accordo sotto forma di scambio di lettere fra la Comunità economica europea e lo Stato d ' Israele concernente la sospensione dell ' applicazione della riduzione tariffaria per le importazioni nella Comunità di concentrati di pomodori della sottovoce 20.02 ex C della tariffa doganale comune , originari d ' Israele

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 113 ,

vista la raccomandazione della Commissione ,

considerando che l ' articolo 9 del protocollo n . 1 dell ' accordo tra la Comunità economica europea e lo Stato di Israele ( 1 ) prevede una riduzione tariffaria del 30 % del tasso della tariffa doganale comune per le importazioni nella Comunità di concentrati di pomodori originari di Israele , con riserva che siano rispettate le condizioni concordate con scambio di lettere ;

considerando che uno scambio di lettere ( 2 ) riferentesi al periodo 1° ottobre - 31 dicembre 1975 è stato concluso il 16 ottobre 1975 ;

considerando che i negoziati con Israele per la conclusione dello scambio di lettere a titolo del 1976 non sono ancora approdati ad un accordo , per quanto riguarda in particolare , l ' autolimitazione quantitativa ;

considerando che in tali condizioni , in attesa che sia raggiunto un accordo , è opportuno concludere un accordo sotto forma di scambio di lettere , fra la Comunità e Israele , che sospenda l ' applicazione della riduzione tariffaria in questione ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L ' accordo sotto forma di scambio di lettere fra la Comunità economica europea e lo Stato d ' Israele concernente la sospensione dell ' applicazione della riduzione tariffaria per le importazioni nella Comunità di concentrati di pomodori , della sottovoce 20.02 ex C della tariffa doganale comune , originari di Israele , è concluso a nome della Comunità .

Il testo dell ' accordo è allegato al presente regolamento .

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare lo scambio di lettere di cui all ' articolo 1 e a conferirle i poteri necessari per impegnare la Comunità .

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore l ' ottavo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , addì 31 dicembre 1975 .

Per il Consiglio

Il Presidente

M . TOROS

( 1 ) GU n . L 136 del 28 . 5 . 1975 , pag . 3 .

( 2 ) GU n . L 272 del 23 . 10 . 1975 , pag . 4 .

ACCORDO

sotto forma di scambio di lettere fra la Comunità economica europea e lo Stato d ' Israele concernente la sospensione dell ' applicazione della riduzione tariffaria per le importazioni nella Comunità di concentrati di pomodori della sottovoce 20.02 ex C della tariffa doganale comune , originari d ' Israele

Lettera n . 1

Signor Ambasciatore ,

mancando per il 1976 lo scambio di lettere previsto all ' articolo 9 del protocollo n . 1 dell ' accordo tra la Comunità economica europea e lo Stato di Israele , le condizioni necessarie per l ' applicazione della riduzione tariffaria per le importazioni nella Comunità di concentrati di pomodori preparati o conservati senza aceto o acido acetico , di cui alla sottovoce 20.02 ex C della tariffa doganale comune , originari di Israele , non risultano soddisfatte .

In tali condizioni l ' applicazione dell ' articolo 9 sopraddetto è sospesa per quanto riguarda i prodotti in questione fino all ' entrata in vigore di un nuovo scambio di lettere .

Le sarei grato se Ella volesse gentilmente confermarmi l ' accordo del Suo governo in merito a quanto espresso sopra .

Voglia credere , Signor Ambasciatore , ai sensi della mia alta considerazione .

A nome del Consiglio delle Comunità europee

Lettera n . 2

Signor ... ,

mi pregio accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna del seguente tenore :

« Mancando per il 1976 lo scambio di lettere previsto all ' articolo 9 del protocollo n . 1 dell ' accordo tra la Comunità economica europea e lo Stato di Israele , le condizioni necessarie per l ' applicazione della riduzione tariffaria per le importazioni nella Comunità di concentrati di pomodori preparati o conservati senza aceto o acido acetico , di cui alla sottovoce 20.02 ex C della tariffa doganale comune , originari di Israele , non risultano soddisfatte .

In tali condizioni l ' applicazione dell ' articolo 9 sopraddetto è sospesa per quanto riguarda i prodotti in questione fino all ' entrata in vigore di un nuovo scambio di lettere .

Le sarei grato se Ella volesse gentilmente confermarmi l ' accordo del Suo governo in merito a quanto espresso sopra . »

Posso confermarLe l ' accordo del mio governo su quanto espresso sopra .

Voglia gradire , Signor ... , i sensi della mia più alta considerazione .

Per il governo dello Stato di Israele