Regolamento (CEE) n. 119/76 del Consiglio, del 31 dicembre 1975, recante conclusione dell' accordo sotto forma di scambio di lettere fra la Comunità economica europea e lo Stato d' Israele concernente la sospensione dell' applicazione della riduzione tariffaria per le importazioni nella Comunità di concentrati di pomodoro della sottovoce 20.02 ex C della tariffa doganale comune, originari d' Israele
Gazzetta ufficiale n. L 013 del 22/01/1976 pag. 0004 - 0004
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 119/76 DEL CONSIGLIO del 31 dicembre 1975 recante conclusione dell ' accordo sotto forma di scambio di lettere fra la Comunità economica europea e lo Stato d ' Israele concernente la sospensione dell ' applicazione della riduzione tariffaria per le importazioni nella Comunità di concentrati di pomodori della sottovoce 20.02 ex C della tariffa doganale comune , originari d ' Israele IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 113 , vista la raccomandazione della Commissione , considerando che l ' articolo 9 del protocollo n . 1 dell ' accordo tra la Comunità economica europea e lo Stato di Israele ( 1 ) prevede una riduzione tariffaria del 30 % del tasso della tariffa doganale comune per le importazioni nella Comunità di concentrati di pomodori originari di Israele , con riserva che siano rispettate le condizioni concordate con scambio di lettere ; considerando che uno scambio di lettere ( 2 ) riferentesi al periodo 1° ottobre - 31 dicembre 1975 è stato concluso il 16 ottobre 1975 ; considerando che i negoziati con Israele per la conclusione dello scambio di lettere a titolo del 1976 non sono ancora approdati ad un accordo , per quanto riguarda in particolare , l ' autolimitazione quantitativa ; considerando che in tali condizioni , in attesa che sia raggiunto un accordo , è opportuno concludere un accordo sotto forma di scambio di lettere , fra la Comunità e Israele , che sospenda l ' applicazione della riduzione tariffaria in questione , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 L ' accordo sotto forma di scambio di lettere fra la Comunità economica europea e lo Stato d ' Israele concernente la sospensione dell ' applicazione della riduzione tariffaria per le importazioni nella Comunità di concentrati di pomodori , della sottovoce 20.02 ex C della tariffa doganale comune , originari di Israele , è concluso a nome della Comunità . Il testo dell ' accordo è allegato al presente regolamento . Articolo 2 Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare lo scambio di lettere di cui all ' articolo 1 e a conferirle i poteri necessari per impegnare la Comunità . Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore l ' ottavo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , addì 31 dicembre 1975 . Per il Consiglio Il Presidente M . TOROS ( 1 ) GU n . L 136 del 28 . 5 . 1975 , pag . 3 . ( 2 ) GU n . L 272 del 23 . 10 . 1975 , pag . 4 . ACCORDO sotto forma di scambio di lettere fra la Comunità economica europea e lo Stato d ' Israele concernente la sospensione dell ' applicazione della riduzione tariffaria per le importazioni nella Comunità di concentrati di pomodori della sottovoce 20.02 ex C della tariffa doganale comune , originari d ' Israele Lettera n . 1 Signor Ambasciatore , mancando per il 1976 lo scambio di lettere previsto all ' articolo 9 del protocollo n . 1 dell ' accordo tra la Comunità economica europea e lo Stato di Israele , le condizioni necessarie per l ' applicazione della riduzione tariffaria per le importazioni nella Comunità di concentrati di pomodori preparati o conservati senza aceto o acido acetico , di cui alla sottovoce 20.02 ex C della tariffa doganale comune , originari di Israele , non risultano soddisfatte . In tali condizioni l ' applicazione dell ' articolo 9 sopraddetto è sospesa per quanto riguarda i prodotti in questione fino all ' entrata in vigore di un nuovo scambio di lettere . Le sarei grato se Ella volesse gentilmente confermarmi l ' accordo del Suo governo in merito a quanto espresso sopra . Voglia credere , Signor Ambasciatore , ai sensi della mia alta considerazione . A nome del Consiglio delle Comunità europee Lettera n . 2 Signor ... , mi pregio accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna del seguente tenore : « Mancando per il 1976 lo scambio di lettere previsto all ' articolo 9 del protocollo n . 1 dell ' accordo tra la Comunità economica europea e lo Stato di Israele , le condizioni necessarie per l ' applicazione della riduzione tariffaria per le importazioni nella Comunità di concentrati di pomodori preparati o conservati senza aceto o acido acetico , di cui alla sottovoce 20.02 ex C della tariffa doganale comune , originari di Israele , non risultano soddisfatte . In tali condizioni l ' applicazione dell ' articolo 9 sopraddetto è sospesa per quanto riguarda i prodotti in questione fino all ' entrata in vigore di un nuovo scambio di lettere . Le sarei grato se Ella volesse gentilmente confermarmi l ' accordo del Suo governo in merito a quanto espresso sopra . » Posso confermarLe l ' accordo del mio governo su quanto espresso sopra . Voglia gradire , Signor ... , i sensi della mia più alta considerazione . Per il governo dello Stato di Israele