Regolamento (CEE) n. 110/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, che fissa, nel settore dei prodotti della pesca, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri di fissazione dei relativi importi
Gazzetta ufficiale n. L 020 del 28/01/1976 pag. 0048 - 0050
edizione speciale finlandese: capitolo 4 tomo 1 pag. 0027
edizione speciale greca: capitolo 04 tomo 1 pag. 0088
edizione speciale svedese/ capitolo 4 tomo 1 pag. 0027
edizione speciale spagnola: capitolo 04 tomo 1 pag. 0033
edizione speciale portoghese: capitolo 04 tomo 1 pag. 0033
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 110/76 DEL CONSIGLIO del 19 gennaio 1976 che fissa , nel settore dei prodotti della pesca , le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all ' esportazione e i criteri di fissazione dei relativi importi IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 100/76 del Consiglio , del 19 gennaio 1976 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca ( 1 ) , in particolare l ' articolo 23 , paragrafo 3 , vista la proposta della Commissione , considerando che , e a norma dell ' articolo 23 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 100/76 , può essere fissata una restituzione all ' esportazione , nella misura necessaria a consentire un ' esportazione economicamente importante dei prodotti di cui all ' articolo 1 , paragrafo 2 , dello stesso regolamento ; considerando che le restituzioni all ' esportazione dei prodotti soggetti all ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca devono essere fissate secondo determinati criteri che consentono di colmare la differenza fra i prezzi di tali prodotti nella Comunità e quelli praticati nel commercio internazionale nel rispetto degli obiettivi generali dell ' organizzazione comune ; che a tale scopo è necessario tener conto , per quanto concerne detti prodotti , della situazione dell ' approvvigionamento e dei prezzi nella Comunità nonchù della situazione dei prezzi praticati nel commercio internazionale ; che è inoltre opportuno prevedere la possibilità di calcolare l ' importo della restituzione dei prodotti della pesca tenendo conto dei coefficienti che potranno essere fissati ; considerando che l ' osservazione dell ' evoluzione dei prezzi necessita la fissazione di tali prezzi secondo norme generali ; che a tale scopo occorre prendere in considerazione , per quanto riguarda i prezzi sul mercato mondiale , i prezzi sui mercati dei paesi terzi e nei paesi di destinazione , nonchù i prezzi constatati alla produzione nei paesi terzi e i prezzi franco frontiera della Comunità ; che , per quanto riguarda i prezzi della Comunità , occorre basarsi , da un lato sui prezzi praticati sui mercati rappresentativi della Comunità e , dall ' altro , su quelli praticati all ' esportazione ; considerando che è necessario prevedere una differenziazione degli importi delle restituzioni a seconda della destinazione dei prodotti , date le particolari condizioni di importazione in taluni paesi di destinazione ; considerando che i prodotti pescati dai produttori della Comunità sono di origine comunitaria anche quando siano sbarcati in porti situati al di fuori del territorio doganale della Comunità ; che tuttavia , per esigenze di controllo , è necessario limitare la concessione delle restituzioni ai prodotti sbarcati in uno dei porti situati nel territorio doganale della Comunità secondo quanto definito dal regolamento ( CEE ) n . 1496/68 ( 2 ) , modificato dall ' atto di adesione ( 3 ) ; considerando che , per garantire agli esportatori della Comunità una certa stabilità dell ' importo delle restituzioni ed una certezza per quanto riguarda l ' elenco dei prodotti che beneficiano della restituzione , occorre prevedere che detto elenco e detti importi siano validi per un periodo relativamente lungo , determinato in base agli usi commerciali ; considerando che per evitare distorsioni di concorrenza fra operatori della Comunità è necessario che le condizioni amministrative cui sono soggetti siano le stesse in tutta la Comunità ; che la concessione di una restituzione per i prodotti in questione , importa i da paesi terzi e riesportati in altri paesi terzi , non è giustificata , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 Il presente regolamento stabilisce le norme generali relative alla fissazione ed alle concessione delle restituzioni all ' esportazione per i prodotti di cui all ' articolo 1 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 100/76 . Articolo 2 Le restituzioni sono fissate prendendo in considerazione i seguenti elementi : a ) la situazione e le prospettive dell ' evoluzione ; - dei prezzi dei prodotti della pesca e delle disponibilità sul mercato della Comunità , - dei prezzi dei prodotti della pesca sul mercato mondiale , b ) gli obiettivi dell ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca , vale a dire garantire a tali mercati una situazione di equilibrio e un naturale sviluppo sul piano dei prezzi e degli scambi , c ) le spese minime di commercializzazione e di trasporto dai mercati della Comunità fino ai porti od altri luoghi di esportazione della Comunità , nonchù le spese di trasporto fino ai paesi di destinazione , d ) l ' importanza economica delle esportazioni previste . Articolo 3 1 . I prezzi sul mercato della Comunità sono stabiliti tenendo conto dei prezzi più favorevoli ai fini dell ' esportazione . 2 . I prezzi sul mercato mondiale sono stabiliti tenendo conto : a ) dei prezzi praticati sui mercati dei principali paesi terzi importatori , b ) dei prezzi alla produzione constatati nei principali paesi terzi esportatori , c ) dei prezzi franco frontiera della Comunità . Articolo 4 Quando la situazione del mercato mondiale o le specifiche esigenze di taluni mercati lo richiedano , la restituzione può essere differenziata a seconda della destinazione dei prodotti . Articolo 5 L ' elenco dei prodotti per i quali è concessa una restituzione all ' esportazione e l ' importo di detta restituzione sono fissati almeno una volta ogni tre mesi . Articolo 6 I prodotti di origine comunitaria sbarcati direttamente dai luoghi di pesca in porti situati al di fuori del territorio doganale della Comunità sono esclusi dal beneficio delle restituzioni . Articolo 7 1 . La restituzioni viene corrisposta quando sia provato che i prodotti - sono stati esportati fuori della Comunità , - sono di origine comunitaria . 2 . In caso di applicazione dell ' articolo 4 , la restituzione è corrisposta alle condizioni previste dal paragrafo 1 , purchù sia provato che il prodotto ha raggiunto la destinazione per la quale la restituzione è stata fissata . Tuttavia possono essere previste deroghe a questa norma secondo la procedura di cui al paragrafo 3 , purchù siano fissate condizioni che offrano garanzie equivalenti . 3 . Disposizioni complementari possono essere adottate secondo la procedura prevista dall ' articolo 32 del regolamento ( CEE ) n . 100/76 . Articolo 8 1 . Il regolamento ( CEE ) n . 165/71 del Consiglio , del 26 gennaio 1971 , che fissa nel settore dei prodotti della pesca , le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all ' esportazione e i criteri di fissazione dei loro importi ( 4 ) , è abrogato . 2 . I riferimenti al regolamento abrogato a norma del paragrafo 1 devono intendersi come riferimenti al presente regolamento . Articolo 9 Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1976 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , addì 19 gennaio 1976 . Per il Consiglio Il Presidente J . HAMILIUS ( 1 ) Vedi pag . 1 della presente Gazzetta ufficiale . ( 2 ) GU n . L 238 del 28 . 9 . 1968 , pag . 1 . ( 3 ) GU n . L 73 del 27 . 3 . 1972 , pag . 14 . ( 4 ) GU n . L 23 del 29 . 1 . 1971 , pag . 1 .