31976R0107

Regolamento (CEE) n. 107/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, che stabilisce le norme generali relative alla determinazione della percentuale del prezzo d' orientamento da adottare come elemento di calcolo del prezzo di ritiro per alcuni prodotti della pesca

Gazzetta ufficiale n. L 020 del 28/01/1976 pag. 0044 - 0044
edizione speciale greca: capitolo 04 tomo 1 pag. 0086


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 107/76 DEL CONSIGLIO

del 19 gennaio 1976

che stabilisce le norme generali relative alla determinazione della percentuale del prezzo d ' orientamento da adottare come elemento di calcolo del prezzo di ritiro per alcuni prodotti della pesca

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 100/76 del Consiglio , del 19 gennaio 1976 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca ( 1 ) , in particolare l ' articolo 11 , paragrafo 4 ,

vista la proposta della Commissione ,

considerando che l ' applicazione di un prezzo di ritiro , al di sotto del quale le organizzazioni di produttori ritirano dal mercato i prodotti dei loro aderenti , contribuisce alla stabilizzazione dei corsi ;

considerando che , per i prodotti per i quali è stato previsto un prezzo di orientamento , il prezzo di ritiro deve essere compreso entro limiti determinati in anticipo in base al livello del prezzo di orientamento ;

considerando che il prezzo di ritiro ha un ' influenza diretta e costante sulla formazione dei corsi del mercato ; che , pertanto , tale prezzo deve essere determinato in base alle caratteristiche specifiche di ciascun mercato e tenendo conto , in particolare , dei principali fattori costitutivi della formazione dei prezzi , nonchù dei fenomeni che ne caratterizzano l ' influenza reciproca ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La determinazione della percentuale del prezzo d ' orientamento di cui all ' articolo 11 , paragrafo 4 , terzo comma , del regolamento ( CEE ) n . 100/76 , deve essere effettuata tenendo conto :

- delle condizioni specifiche della pesca per il prodotto considerato ed in particolare dell ' interesse economico che tale produzione presenta per il produttore ,

- dell ' ampiezza media delle variazioni dei prezzi constatati sui mercati all ' ingrosso o nei porti rappresentativi rispetto al prezzo medio mensile che riflette una situazione normale su detti mercati o in detti porti nell ultime tre campagne di pesca , a prescindere dall ' eventuale incidenza di fattori esterni al meccanismo naturale di formazione dei prezzi ,

- del carattere stagionale della produzione , quale può risultare dall ' esame della situazione dei mercati o dei porti rappresentativi durante un periodo sufficientemente significativo di tale fenomeno ,

- della struttura della domanda e dell ' approvvigionamento ed in particolare delle condizioni in cui può essere garantito l ' equilibrio dell ' approvvigionamento del mercato .

Articolo 2

1 . Il regolamento ( CEE ) n . 173/71 del Consiglio , del 26 gennaio 1971 , che stabilisce le norme generali relative alla determinazione della percentuale del prezzo d ' orientamento da adottare come elemento di calcolo del prezzo di ritiro per alcuni prodotti della pesca ( 2 ) , è abrogato .

2 . I riferimenti al regolamento abrogato a norma del paragrafo 1 devono intendersi come riferimenti al presente regolamento .

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1976 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , addì 19 gennaio 1976 .

Per il Consiglio

Il Presidente

J . HAMILIUS

( 1 ) Vedi pag . 1 della presente Gazzetta ufficiale .

( 2 ) GU n . L 23 del 29 . 1 . 1971 , pag . 17 .