31976R0104

Regolamento (CEE) n. 104/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per i gamberetti grigi del genere «Crangon» sp.p.

Gazzetta ufficiale n. L 020 del 28/01/1976 pag. 0035 - 0038
edizione speciale finlandese: capitolo 4 tomo 1 pag. 0021
edizione speciale greca: capitolo 04 tomo 1 pag. 0077
edizione speciale svedese/ capitolo 4 tomo 1 pag. 0021
edizione speciale spagnola: capitolo 04 tomo 1 pag. 0026
edizione speciale portoghese: capitolo 04 tomo 1 pag. 0026


++++

REGOLAMENTO ( CEE ) N . 104/76 DEL CONSIGLIO

del 19 gennaio 1976

che stabilisce norme comuni di commercializzazione per i gamberetti grigi del genere « Crangon » sp.p .

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 100/76 del Consiglio , del 19 gennaio 1976 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca ( 1 ) , in particolare l ' articolo 2 , paragrafo 3 ,

vista la proposta della Commissione ,

considerando che il regolamento ( CEE ) n . 100/76 prevede la possibilità di fissare norme comuni di commercializzazione ; che l ' applicazione di tali norme può contribuire al miglioramento qualitativo dei gamberetti commercializzati , facilitandone in tal modo lo smercio ;

considerando che il miglioramento qualitativo può essere ottenuto in particolare escludendo dalla commercializzazione per il consumo umano i gamberetti che non possiedono un certo grado di freschezza o un certo calibro ;

considerando che la quasi totalità dei gamberetti di produzione comunitaria sono cotti immediatamente dopo la cattura al fine di evitare un rapido deterioramento della loro freschezza ; che è necessario quindi adottare in primo luogo le norme per i gamberetti semplicemente cotti in acqua ;

considerando che , in quasi tutti gli Stati membri che praticano la pesca marittima , i gamberetti ritenuti idonei al consumo umano in base alla regolamentazione nazionale sono messi in vendita dopo la cernita secondo il calibro ; che esiste anche una classificazione secondo il grado di freschezza ;

considerando che , tenuto conto delle misure previste dal regolamento ( CEE ) n . 100/76 per la determinazione e la formazione dei prezzi , la normalizzazione dei gamberetti riveste particolare importanza ; che è pertanto opportuno uniformare le classificazioni finora operate sul piano nazionale ;

considerando che finora la classificazione dei gamberetti precede la fase delle prima vendita , poichù in gran parte questi vengono immediatamente privati del carapace o altrimento trasformati ; che è pertanto opportuno limitare l ' applicazione delle norme comuni alla fase della prima vendita nella Comunità ;

considerando che le norme devono applicarsi a tutti i gamberetti destinati al consumo umano commercializzati nel territorio degli Stati membri della Comunità , compresi i gamberetti importati ; che limitando ai gamberetti destinati al consumo umano l ' obbligo in tal modo imposto agli operatori è possibile procedere ad una distinzione più netta e più rapida fra i prodotti che , essendo ammessi al consumo umano , sono utilizzati a tal fine e sono pertanto soggetti a classificazione , e altri prodotti ; che ne risulteranno facilitati sia la commercializzazione allo stadio dell ' applicazione delle norme sia il controllo dell ' osservanza di queste ultime ; che appare tuttavia necessario escludere dal campo di applicazione delle norme il piccoli quantitativi venduti direttamente al dettagliante o al consumatore ;

considerando che lo stato di freschezza dei gamberetti ha una funzione determinante nell ' apprezzamento della qualità ; che è anche indispensabile una ripartizione in categorie secondo il calibro in considerazione della diversità delle abitudini d ' acquisto dei consumatori e dei metodi correnti di trasformazione applicati nella Comunità ;

considerando che non esiste attualmente alcun metodo obiettivo che permetta di apprezzare rapidamente e con poca spesa lo stato di freschezza dei gamberetti ; che soltanto l ' esame organolettico , che del resto è già applicato negli Stati membri , risponde a tale esigenza e costituisce un metodo accettabile ;

considerando che , tenuto conto delle pratiche seguite nella maggior parte degli Stati membri , è opportuno che gli appartenenti alla categoria professionale effettuino la classificazione per categorie di freschezza e per categorie di calibro ; che de ' altra parte per quanto riguarda in particolare l ' apprezzamento della freschezza in base a criteri organolettici , è opportuno prevedere la partecipazione eventuale di esperti designati a tale scopo organizzazioni professionali interessate ;

considerando che , ai fini della necessaria informazione reciproca , è opportuno che ciascuno degli Stati membri comunichi agli altri Stati membri ed alla Commissione un elenco dei nomi e degli indirizzi degli esperti e delle organizzazioni professionali interessate ;

considerando che i gamberetti importati dai paesi terzi devono essere conformi alle norme comunitarie ;

considerando che l ' applicazione delle suddette norme a tali gamberetti rende necessaria l ' apposizione di talune indicazioni supplementari sugli imballaggi ; che tuttavia dette indicazioni non sono necessarie per i gamberetti introdotti nella Comunità da battelli dei paesi terzi provenienti direttamente dal luogo di pesca , fermo restando che tali gamberetti devono essere commercializzati in conformità delle disposizioni applicabili alla produzione comunitaria ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Sono stabilite norme di commercializzazione per i gamberetti grigi del genere « Crangon » sp.p . , semplicemente cotti in acqua , delle sottovoce ex 03.03 A IV b ) 1 della tariffa doganale comune .

Articolo 2

Ai sensi del presente regolamento si intende per :

a ) commercializzazione : la prima messa in vendita e la prima vendita dopo introduzione nella Comunità ;

b ) partita : una certa quantità di gamberetti sottoposta allo stesso condizionamento ;

c ) condizionamento : tipo di contenitore nel quale sono presentati i gamberetti : cassette , ceste , ecc .

Articolo 3

1 . I gamberetti di cui all ' articolo 1 , di produzione comunitaria , possono essere commercializzati per il consumo umano all ' interno della Comunità soltanto se sono conformi alle disposizioni del presente regolamento .

2 . Tuttavia , le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle piccole quantità di gamberetti cedute direttamente dal pescatore costiero al dettagliante o al consumatore .

3 . Le modalità d ' applicazione del paragrafo 2 sono adottate secondo la procedura prevista dall ' articolo 32 del regolamento ( CEE ) n . 100/76 .

Articolo 4

Le norme di commercializzazione di cui all ' articolo 1 comprendono :

a ) categorie di freschezza ,

b ) categorie di calibro .

Articolo 5

1 . I gamberetti di cui all ' articolo 1 sono classificati in partite corrispondenti a una delle categorie di freschezza A o B .

Categoria di freschezza A

a ) Caratteristiche minime :

- superficie del carapace : umida e lucente ;

- in caso di travaso , i gamberetti devono cadere separatamente ;

- carne senza odoro estranei ;

- esenti da sabbia e da altre materie estranee .

b ) Aspetto del gamberetto provvisto del carapace :

- colore rosso-rosato evidente , con piccole macchie bianche ; parte pettorale del carapace chiara ;

- molto ricurvo .

c ) Aspetto della carne durante de dopo l ' asportazione del carapace :

- agevole asportazione del carapace con perdite di carne tecnicamente inevitabili ;

- soda , non coriacea .

d ) Frammenti :

- sono ammessi rari frammenti di gamberetto .

Categoria di freschezza B

a ) Caratteristiche minime :

- le stesse della categoria di freschezza A .

b ) Aspetto del gamberetto provvisto del carapace :

- colore virante dal rosso-rosato leggermente sfumato al rosso-bluastro con macchie bianche ; parte pettorale del carapace chiara tendente al grigio ;

- ricurvo .

c ) Aspetto delle carne durante e dopo l ' asportazione del carapace :

- asportazione del carapace meno facile con limitate perdite di carne ;

- meno solda , leggermente coriacea .

d ) Frammenti :

- è ammessa una piccola quantità di frammenti di gamberetto .

2 . Per la classificazione dei prodotti nelle diverse categorie di freschezza , si prende anche in considerazione il loro tenore d ' acqua .

Le modalità d ' applicazione del presente paragrafo sono adottate secondo la procedura di cui all ' articolo 32 del regolamento ( CEE ) n . 100/76 .

Articolo 6

1 . Ogni partita deve essere omogenea quanto allo stato di freschezza . Tuttavia , una partita di scarso volume può non essere omogenea ; in al caso la partita viene classificata nella più categoria di freschezza in essa rappresentata .

2 . La categoria di freschezza deve essere indicata in caratteri leggibili e indelebili di un ' altezza minima di 5 cm su etichette apposte sulle partite .

Articolo 7

1 . I gamberetti sono classificati secondo le seguenti categorie di calibro :

* Larghezza del carapace * Unità/kg *

Calibro 1 * 6,8 mm e più * 620 o meno *

Calibro 2 * meno di 6,8 mm * 621 e più *

2 . Ogni deve essere omogenea quanto al calibro dei gamberetti . Tuttavia , una partita di scarso volume può non essere omogenea ; in tal caso la partita viene classificata nella categoria di calibro 2 .

3 . La categoria di calibro deve essere indicata in caratteri leggibili ed indelebili di un ' altezza minima di 5 cm su etichette apposte sulle partite .

Articolo 8

Gli appartenenti alla categoria professionale effettuano la classificazione per categorie di freschezza e categorie di calibro eventualmente con la partecipazione di esperti designati a tal fine dalle organizzazioni professionali interessate .

Articolo 9

Ciascuno Stato membro comunica agli altri Stati membri ed alla Commissione , al più tardi un mese prima della data di applicazione del regime previsto dal presente regolamento , un elenco dei nomi e degli indirizzi degli esperti e delle organizzazioni professionali di cui all ' articolo 8 . Ogni modifica dell ' elenco è comunicata agli altri Stati membri ed alla Commissione .

Articolo 10

1 . I gamberetti di cui all ' articolo 1 provienenti dai paesi terzi possono essere ammessi al consumo nella Comunità per essere destinati al consumo umano soltanto :

a ) se sono conformi alle disposizioni degli articoli 4 , 5 , 6 e 7 ;

b ) se sono presentati in imballaggi recanti l ' indicazione chiaramente visibile e perfettamente leggibile :

- del paese d ' origine , impressa in caratteri latini , di un ' altezza di almeno 20 mm ,

- di una delle seguenti menzioni : « Gamberetti grigi » ,

- della categoria di freschezza e della categoria di calibro ,

- del peso netto in chilogrammi dei gamberetti contenuti negli imballaggi ,

- della data di classificazione e della data di spedizione ,

- del nome e dell ' indirizzo dello speditore .

2 . Tuttavia , i gamberetti provenienti direttamente dai luoghi di pesca , introdotti da battelli battenti bandiera di un paese terzo in un porto della Comunità e destinati ad essere commercializzati per il consumo umano , sono soggetti , ai fini della loro ammissione al consumo , alle stesse applicabili alla produzione comunitaria .

Articolo 11

1 . Il regolamento ( CEE ) n . 166/71 del Consiglio , del 26 gennaio 1971 , che stabilisce norme comuni di commercializzazione per i gamberetti grigi del genere « Crangon » sp.p . ( 2 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 3400/73 ( 3 ) , è abrogato .

2 . I riferimenti al regolamento abrogato a norma del paragrafo 1 sono da intendersi come riferimenti al presente regolamento .

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1976 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , addì 19 gennaio 1976 .

Per il Consiglio

Il Presidente

J . HAMILIUS

( 1 ) Vedi pag . 1 della presente Gazzetta ufficiale .

( 2 ) GU n . L 23 del 29 . 1 . 1971 , pag . 3 .

( 3 ) GU n . L 349 del 19 . 12 . 1973 , pag . 8 .