Regolamento (CEE) n. 40/76 della Commissione, del 12 gennaio 1976, che modifica per la prima volta il regolamento (CEE) n. 2104/75 per quanto riguarda l' applicazione del regime dei titoli d' importazione ai concentrati di pomodoro
Gazzetta ufficiale n. L 006 del 13/01/1976 pag. 0006 - 0006
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 14 pag. 0147
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 40/76 DELLA COMMISSIONE del 12 gennaio 1976 che modifica per la prima volta il regolamento ( CEE ) n . 2104/75 per quanto riguarda l ' applicazione del regime dei titoli d ' importazione ai concentrati di pomodoro LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 865/68 del Consiglio , del 28 giugno 1968 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1420/75 ( 2 ) , visto il regolamento ( CEE ) n . 1927/75 del Consiglio , del 22 luglio 1975 , relativo al regime degli scambi con i paesi terzi nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ( 3 ) , in particolare l ' articolo 4 , paragrafo 3 , comma 2 , considerando che l ' articolo 4 , paragrafo 3 , terzo trattino del regolamento ( CEE ) n . 193/75 della Commissione , del 17 gennaio 1975 , che stabilisce le modalità comuni d ' applicazione per il regime dei titoli d ' importazione , d ' esportazione e di fissazione anticipata per i prodotti agricoli ( 4 ) , modificato dal regolamento ( CEE ) n . 2104/75 ( 5 ) , dispone che nessun titolo sia richiesto per la realizzazione di operazioni relative ad un quantitativo che rende necessario il rilascio di un titolo per il quale l ' importo della cauzione è inferiore a due unità di conto ; che l ' applicazione di questa disposizione comporta , per i concentrati di pomodoro , la fissazione di livelli di franchigia variabili secondo l ' origine del prodotto importato ; che si rende pertanto opportuno , per ragioni di semplificazione amministrativa , prevedere una franchigia unica di titolo per tutti i concentrati di pomodoro e aggiungere in conseguenza di ciò un articolo 9 bis al regolamento ( CEE ) n . 2104/75 della Commissione , del 31 luglio 1975 , che modifica il regolamento ( CEE ) n . 193/75 e stabilisce modalità particolari d ' applicazione del regime dei titoli d ' importazione e di fissazione anticipata nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 L ' articolo 9 bis qui di seguito è aggiunto al regolamento ( CEE ) n . 2104/75 . « Articolo 9 bis In deroga all ' articolo 4 , paragrafo 3 , terzo trattino , del regolamento ( CEE ) n . 193/75 , non è richiesto alcun titolo per operazioni relative ad importazioni di concentrati di pomodoro relative ad un quantitativo inferiore o uguale a 20 chilogrammi , compreso imballaggio immediato . » Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , il 12 gennaio 1976 . Per la Commissione Il Vicepresidente Carlo SCARASCIA MUGNOZZA ( 1 ) GU n . L 153 del 1° . 7 . 1968 , pag . 8 . ( 2 ) GU n . L 141 del 3 . 6 . 1975 , pag . 1 . ( 3 ) GU n . L 198 del 29 . 7 . 1975 , pag . 7 . ( 4 ) GU n . L 25 del 31 . 1 . 1975 , pag . 10 . ( 5 ) GU n . L 214 del 12 . 8 . 1975 , pag . 20 .