31976L0893

Direttiva 76/893/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri concernenti i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari

Gazzetta ufficiale n. L 340 del 09/12/1976 pag. 0019 - 0024
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 33 pag. 0102
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 5 pag. 0259
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 5 pag. 0259


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CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 23 novembre 1976

relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i materiali e gli oggetti destinati a venire a contratto con i prodotti alimentari

( 76/893/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 100 e 227 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che le legislazioni relative ai materiali e agli oggetti , che , allo stato di prodotto finito , sono destinati a venire a contatto con prodotti destinati all ' alimentazione umana devono tener conto in primo luogo dei requisiti di protezione della salute umana ma anche delle necessità economiche e tecnologiche nei limiti imposti dalla protezione sanitaria ;

considerando che la fabbricazione ed il commercio di detti materiali e oggetti occupano un posto importante nel mercato comune ;

considerando che le differenze attualmente esistenti fra le legislazioni nazionali concernenti i suddetti materiali e oggetti ostacolano la loro libera circolazione , possono creare condizioni di concorrenza ineguali ed hanno pertanto un ' incidenza diretta sull ' instaurazione e sul funzionamento del mercato comune ;

considerando che al fine di pervenire alla libera circolazione dei materiali e degli oggetti è necessario il ravvicinamento di tali legislazioni ;

considerando che è opportuno dapprima stabilire in una direttiva quadro i principi generali in base ai quali sia possibile successivamente , mediante direttive specifiche , eliminare le disparità legislative ;

considerando che i materiali di ricopertura e di rivestimento che fanno corpo totalmente o parzialmente con i prodotti alimentari non potrebbero essere ritenuti a semplice contatto con i medesimi ma che , in questo caso , occorre tener conto dell ' eventuale loro assorbimento diretto da parte del consumatore ; che in tale circostanza le norme previste dalla presente direttiva si rivelano inadeguate ;

considerando che , in attesa di una definizione comunitaria dei prodotti alimentari , quest ' ultima resta di competenza delle legislazioni nazionali ; che è tuttavia necessario precisare sin d ' ora i materiali e gli oggetti a contatto con l ' acqua destinata al consumo umano , soggetti alle disposizioni della presente direttiva ;

considerando che la presente direttiva contempla soltanto il comportamento dei materiali e degli oggetti nei confronti dei prodotti alimentari con cui vengono a contatto e non pregiudica le disposizioni relative agli eventuali effetti d ' un contatto diretto con l ' organismo umano ; che occorre tuttavia prevedere la possibilità di adottare , se necessario , in direttive specifiche , disposizioni applicabili alle parti di taluni oggetti che , per il loro impiego , si trovano contemporaneamente a contatto con la bocca e con i prodotti alimentari ;

considerando che , pertanto , il principio base della presente regolamentazione deve essere che ogni materiale e oggetto destinato a venire a contatto con gli alimenti , diretto o indiretto che sia tale contatto , deve essere sufficientemente inerte da non cedere agli alimenti costituenti in quantità tale da presentare eventualmente un pericolo per la salute umana , oppure comportare una modifica inaccettabile della composizione o un ' alterazione dei caratteri organolettici dei suddetti alimenti ;

considerando che , per conseguire tale obiettivo , può rivelarsi talora necessario , da una parte , definire l ' elenco ( con indicazione dei requisiti di purezza e delle condizioni d ' impiego ) delle sostanze delle quali è autorizzato l ' impiego nella fabbricazione dei materiali e degli oggetti , e , d ' altra parte , stabilire limiti globali e/o specifici di migrazione o altre limitazioni ;

considerando che è opportuno affidare a direttive specifiche il compito di scegliere , tra le disposizioni contemplate dalla direttiva quadro , le più idonee al raggiungimento dell ' obiettivo fissato , allo scopo di tener conto delle caratteristiche tecnologiche peculiari a ciascun gruppo di materiali e oggetti ;

considerando che , per l ' informazione del consumatore , è opportuno prevedere che i materiali e gli oggetti venduti vuoti al dettaglio rechino , tra le altre indicazioni , la menzione « per alimenti » o una menzione più specifica relativa al loro uso o un simbolo convenzionale al fine di un loro impiego corretto ; che occorre tuttavia permettere agli Stati membri di non imporre tale menzione ove si tratti di materiali ed oggetti per i quali ancora non esistono direttive specifiche comunitarie o disposizioni nazionali ;

considerando che la presente direttiva non concerne l ' etichettatura dei prodotti che , per il loro comportamento nei confronti dei prodotti alimentari , non possono entrare in contratto con questi ultimi ;

considerando che occorre riservare agli Stati membri la facoltà di autorizzare provvisoriamente nel loro territorio e sotto il loro controllo ufficiale l ' impiego di una sostanza non prevista nelle direttive specifiche allo scopo di favorire il progresso tecnico , in attesa di una decisione definitiva a livello comunitario ;

considerando che , qualora risulti successivamente che l ' impiego , in un materiale o oggetto , di un sostanza prevista in una delle direttive specifiche può presentare un rischio per la salute , occorre permettere agli Stati membri di sospendere o limitare tale impiego fino a che non intervenga una decisione a livello comunitario ;

considerando che l ' aggiornamento dell ' elenco delle sostanze il cui uso è autorizzato per la fabbricazione dei materiali e degli oggetti , nonchù la determinazione delle modalità relative al prelievo dei campioni e dei metodi di analisi necessari al controllo sia dell ' elenco , dei requisiti di purezza e delle condizioni d ' impiego delle sostanze utilizzate , sia dei limiti di migrazione globale e specifica stabiliti , costituiscono misure di applicazione di carattere tecnico ; che per semplificare ed accelerare la procedura occorre affidare alla Commissione l ' adozione di tali misure , per quanto concerne il suddetto aggiornamento , qualora le direttive specifiche lo prevedano e , per quanto concerne le modalità di prelievo dei campioni ed i metodi di analisi , qualora la suddetta direttiva non comporti disposizioni contrarie ; che per la procedura di aggiornamente occorre eventualmente consultare il comitato scientifico per l ' alimentazione umana istituito con decisione 74/234/CEE ( 3 ) ;

considerando che , in tutti i casi per i quali il Consiglio conferisce alla Commissione competenze per l ' esecuzione delle norme stabilite nel settore dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti , conviene prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione in seno al comitato permanente per i prodotti alimentari , istituito con decisione 69/414/CEE ( 4 ) ;

considerando che per consentire l ' adattamento dei processi produttivi dei materiali e degli oggetti alle nuove esigenze richieste dalle disposizioni qui previste , è opportuno applicare la regolamentazione in modo che il commercio dei materiali e degli oggetti conformi alle disposizioni della presente direttiva sia ammesso due anni dopo la notifica della suddetta direttiva e che il commercio e l ' uso dei materiali e degli oggetti non conformi sia vietato tre anni dopo tale notifica ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

1 . La presente direttiva si applica ai materiali e agli oggetti che , allo stato di prodotti finiti , sono destinati a essere messi a contatto o sono messi a contatto con i prodotti alimentari conformemente alla loro destinazione . Essi sono qui di seguito denominati « materiali ed oggetti » .

Non sono oggetti alle disposizioni della presente direttiva i materiali di ricopertura o di rivestimento che , come i materiali di rivestimento delle croste dei formaggi , dei salumi o della frutta , fanno parte degli alimenti e quindi possono essere consumati con i medesimi .

2 . La presente direttiva si applica ai materiali e agli oggetti a contatto con l ' acqua destinata al consumo umano . Essa non si applica tuttavia agli impianti fissi , pubblici o privati , che servono per la distribuzione dell ' acqua .

3 . Gli Stati membri possono derogare in tutto o in parte alla presente direttiva quanto alla sua applicazione alle « antichità » .

Articolo 2

I materiali e gli oggetti devono essere prodotti conformemente alle buone pratiche di fabbricazione affinchù , in condizioni d ' impiego normali o prevedibili , essi non cedano ai prodotti alimentari costituenti in qualità tale da :

- costituire un periodo per la salute umana ,

- comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari o un ' alterazione dei loro caratteri organolettici .

Articolo 3

In conformità della procedura dell ' articolo 100 del trattato , il Consiglio adotta mediante direttiva le disposizioni specifiche applicabili a taluni gruppi di materiali ed oggetti ( direttive specifiche ) .

Tali direttive possono in particolare comportare :

a ) se possibile e se necessario , l ' elenco delle sostanze di cui è autorizzato l ' impiego , escludendo tutte le altre ;

b ) i requisiti di purezza di queste sostanze ;

c ) le condizioni particolari d ' impiego di queste sostanze e/o dei materiali e degli oggetti nei quali queste sostanze sono state utilizzate ;

d ) limiti specifici di migrazione di taluni costituenti o gruppi di costituenti nei o sui prodotti alimentari ; e ) un limite globale di migrazione dei costituenti nei o sui prodotti alimentari ;

f ) se necessario , norme intese a proteggere la salute umana da eventuali pericoli risultanti da contatto boccale con i materiali e gli oggetti ;

g ) altre norme che garantiscono l ' osservanza delle disposizioni dell ' articolo 2 ;

h ) le regole di base necessarie alla verifica dell ' osservanza delle disposizioni previste alle lettere d ) , e ) , f ) e g ) .

Articolo 4

1 . In deroga all ' articolo 3 , uno Stato membro , qualora sia stato stabilito un elenco di sostanze conformemente alla lettera a ) del suddetto articolo , può autorizzare sul proprio territorio l ' uso d ' una sostanza non prevista in tale elenco a condizione che :

a ) l ' autorizzazione sia limitata a un periodo massimo di tre anni ;

b ) lo Stato membro eserciti un controllo ufficiale sui materiali e sugli oggetti fabbricati con la sostanza di cui ha autorizzato l ' uso ;

c ) i materiali e gli oggetti così fabbricat i rechino un ' indicazione specifica definita nell ' autorizzazione .

2 . Lo Stato membro comunica agli altri Stati membri e alla Commissione il testo di ogni decisione d ' autorizzazione emanata a norma del paragrafo 1 entro due mesi dalla data della sua entrata in vigore .

3 . Prima della scadenza del periodo triennale di cui al paragrafo 1 lo Stato membro può inoltrare presso la Commissione una domanda di iscrizione nell ' elenco previsto dall ' articolo 3 , lettera a ) , della sostanza oggetto di un ' autorizzazione nazionale ai sensi del paragrafo 1 . Esso trasmette contemporaneamente i documenti che , a suo avviso , giustificano tale iscrizione e indica gli usi cui tale sostanza è destinata .

Entro 18 mesi dalla presentazione della domanda , si decide , in base ai dati relativi alla pubblica sanità , previa consultazione del comitato scientifico per l ' alimentazione umana e secondo la procedura prevista dall ' articolo 10 , se tale sostanza possa essere iscritta nell ' elenco di cui all ' articolo 3 , lettera a ) , o se l ' autorizzazione nazionale debba essere revocata . Se si rendono necessarie delle disposizioni in applicazione dell ' articolo 3 , lettere b ) , c ) e d ) , queste saranno adottate secondo la stessa procedura . In deroga al paragrafo 1 , lettera a ) , l ' autorizzazione nazionale resta in vigore finchù non venga presa una decisione sull domanda d ' iscrizione .

Qualora , a norma del secondo comma , si decida che l ' autorizzazione nazionale deve essere revocata , tale decisione si applica ad ogni altra autorizzazione nazionale relativa alla sostanza in questione . La decisione può precisare che il divieto di utilizzare la sostanza vale per usi diversi da quelli indicati nella domanda d ' iscrizione .

Articolo 5

Fatte salve le disposizioni dell ' articolo 4 , paragrafo 3 , le modifiche da apportare agli allegati delle direttive specifiche in funzione dell ' evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche sono adottate , eventualmente previa consultazione del comitato scientifico per l ' alimentazione umana , secondo la procedura di cui all ' articolo 10 , se le direttive specifiche la prevedono .

Articolo 6

1 . Se uno Stato membro , in base a motivazione circostanziata fondata su nuovi elementi o una nuova valutazione degli elementi esistenti , emersi dopo l ' adozione di una delle direttive specifiche , costata che l ' impiego di un materiale o oggetto presenta un pericolo pe la salute pubblica , pur essendo conforme alle disposizioni della direttiva specifica in questione , può sospendere in via provvisoria o sottoposte o sottoporre a restrizioni , sul proprio territorio , l ' applicazione delle disposizioni di cui trattasi . Esso ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione , precisando motivi a giustificazione della decisione .

2 . La Commissione esamina quanto prima i motivi addotti dallo Stato membro interessato e consulta gli Stati membri in sede di comitato permanente per i prodotti alimentari ; essa emette quindi senza indugio il proprio parere a prende le misure del caso .

3 . La Commissione , se ritiene che , per ovviare alle difficoltà esposte al paragrafo 1 e per assicurare la tutela della salute pubblica , siano necessarie delle modifiche alla direttive specifica , avvia la procedura prevista dall ' articolo 10 per adottare le modifiche ; in tal caso lo Stato membro che ha adottato misure di salvaguardia può mantenerle fino all ' entrata in vigore di tali modifiche .

Articolo 7

1 . Salvo eventuali deroghe previste dalle direttive specifiche , i materiali e gli oggetti non ancora entrati in contatto con i prodotti alimentari devono essere corredati , all ' atto della loro commercializzazione , delle seguenti indicazioni :

a ) - una o eventualmente più delle seguenti denominazioni :

- « per alimenti »

- o una menzione specifica circa il loro uso , come macchina da caffè , bottiglia per vino , cucchiaio per minestra ,

- o un simbolo che sarà determinato secondo la procedura prevista dall ' articolo 10 ;

b ) eventualmente , l ' indicazione delle condizioni particolari che devono essere rispettate al momento del loro impiego ;

c ) - il nome o la ragione sociale e l ' indirizzo o la sede sociale ,

- ovvero il marchio depositato

del fabbricante o del trasformatore o di un venditore stabilito all ' interno della Comunità .

2 . Le indicazioni previste dal paragrafo 1 devono essere scritte in modo visibile , chiaramente leggibile ed indelibile :

a ) al momento della vendita al consumatore

- sui materiali e sugli oggetti o sugli imballaggi ,

- oppure su etichette poste sui materiali e sugli oggetti o sui loro imballaggi ,

- oppure su cartellini , chiaramente visibili ai clienti , posti nelle immediate vicinanze dei materiali e degli oggetti ; tuttavia , nel caso della menzione di cui al paragrafo i , lettera c ) , quest ' ultima possibilità è offerta soltanto se l ' apposizione su detti materiali e oggetti di tale menzione o di un ' etichetta recante tale menzione non può essere realizzata , per motivi tecnici , nù nella fase di fabbricazione nù in quella di commercializzazione ;

b ) nelle fasi della commercializzazione diverse dalla vendita al consumatore

- sui documenti di accompagnamento , ovvero

- sulle etichette o sugli imballaggi , ovvero

- sui materiali e sugli oggetti stessi .

Tuttavia gli Stati membri possono non rendere obbligatorie nel loro territorio , nella fase della vendita al consumatore , le indicazioni previste al paragrafo 1 , lettera a ) , per quei materiali e quegli oggetti che , per loro natura , siano manifestamente destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari .

3 . Le indicazioni di cui al paragrafo 1 , lettere a ) e b ) , sono riservate ai materiali ed agli oggetti conformi :

a ) alle direttive specifiche ,

b ) in assenza di direttive specifiche , ai criteri stabiliti all ' articolo 2 e alle eventuali disposizioni nazionali .

4 . In deroga al paragrafo 1 , gli Stati membri possono rendere obbligatorie nel loro territorio le indicazioni ivi previste solo per quei materiali e quegli oggetti cui si applicano direttive specifiche o in , mancanza di tali direttive , disposizioni nazionali dello stesso tipo .

5 . Per i materiali e gli oggetti non ancora soggetti a una direttiva specifica , gli Stati membri possono mentenere del disposizioni nazionali esistenti in virtù delle quali materiali e oggetti devono essere accompagnati da una dichiarazione scritta che attesti la loro conformità alle norme loro applicabili .

6 . Gli Stati membri possono vietare nel loro territorio il commercio al minuto dei materiali e degli oggetti se le indicazioni richieste secondo il paragrafo 1 , lettere a ) e b ) , non figurano sulle etichette , gli imballaggi , i cartellini o i documenti d ' accompagnamento almeno nella o nelle lingue nazionali o ufficiali .

Gli Stati membri possono inoltre prevedere che le indicazioni di cui al paragrafo 1 , lettere a ) e b ) , siano fornite dal dettagliante in una lingua facilmente comprensibile per gli acquirenti . A tal fine si può esigere soltanto che venga apposto un cartello nelle vicinanze del prodotto esposto .

Articolo 8

1 . Gli Stati membri adottano ogni disposizione utile affinchù il commercio e l ' impiego dei materiali e degli oggetti conformi alle norme previste nella presente direttiva o nelle direttive specifiche non possano essere ostacolati dall ' applicazione delle disposizioni nazionali non armonizzate che disciplinano la composizione , il comportamento nei confronti dei prodotti alimentari o l ' etichettatura di questi materiali e oggetti .

2 . Il paragrafo 1 non si applica alle disposizioni non armonizzate giustificate da motivi :

- di tutela della salute pubblica ;

- di repressione delle frodi , semprechù queste disposizioni non siano tali da ostacolare l ' applicazione delle norme previste dalla presente direttiva ;

- di tutela della proprietà industriale e commerciale , di indicazione di provenienza e di repressione della concorrenza sleale .

Articolo 9

Salvo disposizioni contrarie delle direttive specifiche , le modalità relative al prelievo dei campioni e i metodi di analisi per il controllo dell ' osservanza delle disposizioni di cui all ' articolo 3 , lettere da a ) a g ) , sono determinati secondo la procedura di cui all ' articolo 10 .

Articolo 10

1 . Quando si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo , il comitato permanente per i prodotti alimentari istituito con decisione 69/414/CEE , in appresso denominato « il comitato » , è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente su iniziativa di quest ' ultimo o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro .

2 . Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da adottare . Il comitato formula il suo parere in merito a tale progetto entro un termine che il presidente può stabilire in relazione all ' urgenza dei problemi in esame . Il comitato si pronuncia a maggioranza di quarantun voti ; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all ' articolo 148 , paragrafo 2 , del trattato . Il presidente non partecipa al voto .

3 . a ) La Commissione adotta le misure proposte quando sono conformi al parere del comitato .

b ) Qualora le misure previste non siano conformi al parere del comitato o in mancanza di parere , la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare . Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata .

c ) Se al termine di un periodo di tre mesi a decorrere dalla comunicazione al Consiglio quest ' ultimo non ha deliberato , le misure proposte sono adottate dalla Commissione .

Articolo 11

L ' articolo 10 si applica per un periodo di 18 mesi a decorrere dalla data in cui per la prima volta il comitato è stato chiamato a pronunciarsi in applicazione dell ' articolo 10 , paragrafo 1 .

Articolo 12

La presente direttiva non si applica ai materiali e agli oggetti se sono destinati ad essere esportati fuori della Comunità .

Articolo 13

1 . Entro 18 mesi dalla notifica della presente direttiva gli Stati membri modificano , se necessario , le loro legislazioni al fine di conformarsi alla presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione . La legislazione così modificata sarà applicata in modo che

- il commercio dei materiali e degli oggetti conformi alle disposizioni della presente direttiva sia autorizzato due anni dopo la notifica della medesima , salva restando l ' applicazione delle disposizioni nazionali cui , in mancanza di direttive specifiche , sono oggetti alcuni gruppi materiali e di oggetti ;

- il commercio e l ' impiego dei materiali e degli oggetti non conformi alle disposizioni della presente direttiva sia vietato tre anni dopo la notifica della medesima .

2 . Il paragrafo 1 non impedisce agli Stati membri di vietare la fabricazione dei materiali e degli oggetti non conformi alla presente direttiva due anni dopo la notifica .

Articolo 14

La presente direttiva si applica anche ai dipartimenti francesi d ' oltremare .

Articolo 15

/li Stati membri sono destinari della presente direttiva .

Fatto a Bruxelles , addì 23 novembre 1976 .

Per il Consiglio

Il Presidente

A . P . L . M . M . van del STEE

( 1 ) GU n . C 155 del 9 . 12 . 1974 , pag . 10 .

( 2 ) GU n . C 108 del 15 . 5 . 1975 , pag . 72 .

( 3 ) GU n . L 136 del 20 . 5 . 1974 , pag . 1 .

( 4 ) GU n . L 291 del 19 . 11 . 1969 , pag . 9 .