31976L0762

Direttiva 76/762/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai proiettori fendinebbia anteriori dei veicoli a motore nonché alle lampade per tali proiettori

Gazzetta ufficiale n. L 262 del 27/09/1976 pag. 0122 - 0134
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 5 pag. 0151
edizione speciale greca: capitolo 13 tomo 4 pag. 0097
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 5 pag. 0151
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 5 pag. 0161
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 5 pag. 0161


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 27 luglio 1976

per il ravvicinamento delle legilazioni degli Stati membri relative ai proiettori fendinebbia anteriori dei veicoli a motore nonchù alle lampade per tali proiettori

( 76/762/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 100 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che le prescrizioni tecniche alle quali devono soddisfare i veicoli a motore ai sensi delle legislazioni nazionali concernono tra l ' altro i proiettori fendinebbia anteriori ;

considerando che queste prescrizioni differiscono da uno Stato membro all ' altro ; che ne risulta la necessità che le stesse prescrizioni siano adottate da tutti gli Stati membri , a titolo complementare ovvero in sostituzione delle attuali regolamentazioni in tali Stati , segnatamente al fine di permettere l ' applicazione , per ogni tipo di veicolo , della procedura di omologazione CEE che forma oggetto della direttiva 70/156/CEE del Consiglio , del 6 febbraio 1970 , per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all ' omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ( 3 ) ;

considerando che , con direttiva 76/756/CEE ( 4 ) , il Consiglio ha adottato le disposizioni comuni concernenti l ' installazione dei dispositivi d ' illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ;

considerando che nell ' ambito di una procedura di omologazione armonizzata relativa ai proiettori fendinebbia anteriori ogni Stato membro ha la possibilità di costatare l ' osservanza delle prescrizioni comuni di costruzione e di collaudo e di informare gli altri Stati membri della costatazione fatta tramite invio di una copia della scheda di omologazione compilata per ogni tipo di proiettore fendinebbia anteriore ; che l ' apposizione di un marchio di omologazione CEE su tutti i dispositivi fabbricati in conformità del tipo omologato rende inutile il controllo tecnico di tali dispositivi negli altri Stati membri ;

considerando che occorre tener conto di talune prescrizioni tecniche adottate dalla Commissione economica per l ' Europa dell ' ONU nel regolamento n . 19 ( Prescriptions uniformes relatives à l ' homologation des feux-brouillard pour vùhicules automobiles ) ( 5 ) , allegato all ' accordo del 20 marzo 1958 , relativo all ' adozione di condizioni uniformi di omologazione e al reciproco riconoscimento dell ' omologazione degli equipaggiamenti e degli elementi dei veicoli a motore ;

considerando che il ravvicinamento delle legislazioni nazionali relative ai veicoli a motore comporta un risconoscimento fra gli Stati membri dei controlli effettuati da ciascuno di essi sulla base delle prescrizioni comuni ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

1 . Ogni Stato membro procede su richiesta all ' omologazione CEE di qualunque tipo di proiettore fendinebbia anteriore conforme alle precrizioni di costruzione e di collaudo di cui agli allegati 0 , II , III , IV e V .

2 . Lo Stato membro che ha rilasciato l ' omologazione CEE adotta le misure necessarie per controllare , ove occorra , la conformità della fabbricazione al tipo omologato , se necessario in collaborazione con le autorità competenti degli altri Stati membri . Tale controllo si effettua per sondaggio .

Articolo 2

Gli Stati membri rilasciano al fabbricante o al suo mandatario un marchio di omologazione CEE conforme al modello previsto nell ' allegato II per ogni tipo di proiettore fendinebbia anteriore da essi omologato a norma dell ' articolo 1 .

Gli Stati membri adottano tutti le disposizioni atte ad impedire l ' utilizzazione di marchi che possano creare confusione tra proiettori fendinebbia anteriori di un tipo omologato a norma dell ' articolo 1 ed altri dispositivi .

Articolo 3

1 . Gli Stati membri non possono vietare la commercializzazione di proiettori fendinebbia anteriori per motivi concernenti la costruzione o il funzionamento , se questi recano il marchio di omologazione CEE .

2 . Tuttavia uno Stato membro può vietare la commercializzazione di proiettori fendinebbia anteriori recanti il marchio di omologazione CEE che , sistematicamente , non siano conformi al tipo omologato .

Questo Stato informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione circa le misure adottate , precisando i motivi della decisione .

Articolo 4

Entro il termine di un mese le autorità competenti di ogni Stato membro inviano a quelle degli altri Stati membri copia delle schede di omologazione , il cui modello figura nell ' allegato I , compilate per ogni tipo di proiettore fendinebbia anteriore che esse omologano o rifiutano di omologare .

Articolo 5

1 . Se lo Stato membro che ha proceduto all ' omologazione CEE costata la non conformità al tipo che ha omologato di diversi proiettori fendinebbia anteriori muniti della stesso marchio di omologazione CEE , esso adotta i provvedimenti necessari onde garantire la conformità della fabbricazione al tipo omologato . Le autorità competenti di detto Stato informano quelle degli altri Stati membri delle misure adottate , le quali possono giungere , in caso di non conformità sistematica , fino alla revoca dell ' omologazione CEE . Dette autorità adottano le stesse disposizioni se vengono informate dalle autorità competenti di un altro Stato membro dell ' esistenza di una tale mancanza di conformità .

2 . Le autorità competenti degli Stati membri si informano reciprocamente , entro un mese , della revoca di un ' omologazione CEE accordata , come pure dei motivi di tale misura .

Articolo 6

Ogni decisione di rifiuto o revoca di omologazione o divieto di commercializzazione o di utilizzazione , presa in base alle disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva , va motivata in maniera precisa . Essa viene notificata all ' interessato con l ' indicazione delle vie di ricorso aperte dalle legislazioni in vigore negli Stati membri e del termine entro il quale tali ricorsi possono essere presentati .

Articolo 7

Gli Stati membri non possono rifiutare l ' omologazione CEE nù l ' omologazione di portata nazionale di un veicolo per motivi concernenti i proiettori fendinebbia anteriori , se questi recano il marchio di omologazione CEE e sono montati in conformità delle prescrizioni della direttiva 76/756/CEE .

Articolo 8

Gli Stati membri non possono rifiutare o vietare la vendita , l ' immatricolazione , la messa in circolazione o l ' utilizzazione dei veicoli per motivi concernenti i proiettori fendinebbia anteriori , se questi recano il marchio di omologazione CEE e sono montati in conformità delle prescrizioni della direttiva 76/756/CEE .

Articolo 9

Ai sensi della presente direttiva , si intende per veicolo ogni veicolo a motore distinato a circolare su strada con o senza carrozzeria , che abbia almeno quattro ruote e una velocità massima per costruzione superiore ai 25 km/h , ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaie , delle trattrici e macchine agricole e delle macchine operatrici .

Articolo 10

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni degli allegati sono adottate a norma della procedura prevista dall ' articolo 13 della direttiva 70/156/CEE .

Articolo 11

1 . Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 1° luglio 1977 le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione . Essi applicano queste disposizioni a partire dal 1° ottobre 1977 al più tardi .

2 . Sin dalla notifica della presente direttiva , gli Stati membri sono tenuti ad informare la Commissione , in tempo utile per permetterle di presentare le sue osservazioni , di qualsiasi progetto relativo alle disposizioni di ordine legislativo , regolamentare o amministrativo che essi intendano adottare nel settore disciplinato dalla presente direttiva .

Articolo 12

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Bruxelles , addì 27 luglio 1976 .

Per il Consiglio

Il Presidente

M . van der STOEL

( 1 ) GU n . C 55 del 13 . 5 . 1974 , pag . 14 .

( 2 ) GU n . C 109 del 19 . 9 . 1974 , pag . 24 .

( 3 ) GU n . L 42 del 23 . 2 . 1970 , pag . 1 .

( 4 ) Vedi pag . 1 della presente Gazzetta ufficiale .

( 5 ) Documento della Commissione economica per l ' Europa

E/ECE/324 * riv . 1/Add . 18 riv . 1 *

E/ECE/TRANS/505 * del 22 agosto 1974 . *

Elenco degli allegati

Allegato 0 ( * ) : * Definizioni , disposizioni generali , illuminamento , conformità della produzione *

Allegato I : * Modello della scheda di omologazione CEE *

Allegato II : * Condizioni di omologazione CEE e marcatura *

* Appendice : esempio di marchio di omologazione CEE *

Allegato III ( * ) : * Lampade per proiettori fendinebbia anteriori *

Allegato IV ( * ) : * Lampade campione per proiettori fendinebbia anteriori *

Allegato V ( * ) : * Schermo di misura *

( * ) I requisiti tecnici di questo allegato sono analoghi a quelli del regolamento n . 19 riv . 1 della Commissione economica per l ' Europa ; sono uguali , in particolare , le suddivisioni in punti . Per questo motivo , se un punto del regolamento n . 19 riv . 1 non è trattato nella presente direttiva , il suo numero è indicato tra parentesi per memoria .

ALLEGATO 0

DEFINIZIONI , DISPOSIZIONI GENERALI , ILLUMINAMENTO , CONFORMITA DELLA PRODUZIONE

1 . DEFINIZIONI

1 . 1 . « Proiettore fendinebbia anteriore »

Per « proiettore fendinebbia anteriore » si intende il faro che serve a migliorare l ' illuminazione della strada in caso di nebbia , di nevicate , di temporali o di nubi di polvere ;

1 . 2 . « Tipo di proiettore fendinebbia anteriore »

Per « tipo di proiettore fendinebbia anteriore » si intendono proiettori fendinebbia anteriori che non presentino tra loro differenze essenziali ; tali differenze riguardano in particolare :

1 . 2 . 1 . i marchi di fabbrica o commerciali ,

1 . 2 . 2 . le caratteristiche del sistema ottico ,

1 . 2 . 3 . gli elementi aggiuntivi tali da modificare i risultati ottici per riflessione , rifrazione o assorbimento ,

1 . 2 . 4 . il tipo di lampada .

( 2 . )

( 3 . )

( 4 . )

5 . DISPOSIZIONI GENERALI

5 . 1 . Ciascuno dei campioni presentati in conformità del punto 1.2.3 dell ' allegato II deve soddisfare alle disposizioni di cui ai successivi punti 6 e 7 .

5 . 2 . I proiettori fendinebbia anteriori debbono essere progettati e costruiti in modo che , nelle normali condizioni d ' impiego e malgrado le vibrazioni alle quali possono essere sottoposti in tali condizioni , il loro buon funzionamento resti assicurato ed essi mantengano le caratteristiche imposte dalla presente direttiva . La corretta posizione del vetro deve essere chiaramente individuabile e il vetro ed il riflettore debbono essere fissati in modo da evitare qualsiasi rotazione durante l ' uso .

5 . 3 . La verifica della conformità alle prescrizioni del presente punto si effettua a vista e , se necessario , per mezzo di un montaggio di prova .

6 . ILLUMINAMENTO

6 . 1 . I proiettori fendinebbia anteriori debbono essere costruiti in modo che possano illuminare con un effetto abbagliante limitato .

6 . 2 . Per la verifica dell ' illuminamento prodotto dal proiettore fendinebbia anteriore si usa uno schermo disposto verticalmente ad una distanza di 25 m davanti al proiettore e perpendicolarmente all ' asse di quest ' ultimo . Il punto HV è la base della perpendicolare che va dal centro del proiettore allo schermo . La linea hh è l ' orizzontale che passa per HV ( vedi allegato V ) .

6 . 3 . Nel caso di un tipo di costruzione non sigillato ci si serve di una lampada campione a bulbo incolore del tipo indicato dal fabbricante , conforme alle prescrizioni dell ' allegato IV , costruita per una tensione nominale di 12 V e fornita dal fabbricante ; questa lampada è alimentata ad una tensione che sviluppi il flusso previsto per le prove corrispondenti al tipo . Nel caso di un tipo di costruzione sigillato , l ' alimentazione ha luogo alla tensione di prova ( 6 V , 12 V o 24 V secondo i casi ) .

6 . 4 . Il fascio deve far apparire sullo schermo , su una larghezza minima di 225 cm da ambo le parti di VV , una linea di demarcazione simmetrica orizzontale sufficientemente netta per consentire una buona regolazione mediante la linea stessa .

6 . 5 . Il proiettore fendinebbia anteriore è orientato in modo che la linea di separazione sullo schermo si trovi 50 cm sotto la linea hh .

6 . 6 . Regolato in tal modo , il proiettore fendinebbia anteriore deve soddisfare alle condizioni di cui al punto 6.7 .

6 . 7 . L ' illuminamento prodotto sullo schermo ( vedi allegato V ) deve essere conforme alle prescrizioni della seguente tabella :

Zona dello schermo di misura * Limite della zona * Illuminamento richiesto in lux *

A * 225 cm da ambo le parti della linea vv e 75 cm sopra hh * * 0,15 e * 1 *

B * 1 250 cm da ambo le parti della linea vv e 150 cm sopra hh - compreso hh ( salvo zona A ) * * 1 *

C * 1 250 cm da ambo le parti della linea vv e a partire da 150 cm sopra hh . L ' intensità luminosa del proiettore , in tutte le direzioni che formano un angolo superiore a 15° con il piano orizzontale verso l ' alto , deve essere limitata a 200 cd * * 0,5 *

D * 450 cm da ambo le parti della linea vv e compresa tra le parallele ad hh che passano rispettivamente alla distanza di 75 a 150 cm al di sotto di hh * Su ciascuna linea verticale di questa zona deve esserci almeno un punto ( a , b , c ) in cui l ' illuminamento sia * 1,5 *

E * Da 450 cm a 1 000 cm da ambo le parti della zona D e compresa tra le parallele ad hh che passano rispettivamente alla distanza di 75 e di 150 cm al di sotto di hh * Su ciascuna linea verticale di questa zona deve esserci almeno un punto in cui l ' illuminamento sia * 0,5 *

Nota : Le disposizioni di illuminamento si applicano anche alle rette che delimitano le zone . Per le rette contigue a due zone si applica la disposizione più rigida .

L ' illuminamento viene misurato con la luce bianca o la luce colorata prevista dal fabbricante per l ' utilizzazione del proiettore fendinebbia anteriore nelle normali condizioni di servizio . Nelle zone B e C non debbono esserci variazioni d ' illuminamento dannose ad una buona visibilità .

6 . 8 . L ' illuminamento sullo schermo , di cui al punto 6 . 7 , viene misurato per mezzo di una cellula fotoelettrica avente una superficie efficace compresa in un quadrato di 65 mm di lato .

7 . COLORE DELLA LUCE EMESSA

L ' omologazione CEE può essere ottenuta per in tipo di proiettore fendinebbia anteriore che emetta sia luce bianca , sia luce di colore giallo ( * ) . L ' eventuale colorazione del fascio luminoso può essere ottenuta sia con la lampadina del proiettore , sia con il vetro del proiettore fendinebbia anteriore , sia con qualsiasi altro mezzo appropriato .

( 8 . )

( 9 . )

10 . CONFORMITA DELLA PRODUZIONE

Ogni proiettore fendinebbia anteriore recante il marchio di omologazione CEE deve essere conforme al tipo omologato e soddisfare alle prescrizioni fotometriche di cui al punto 6 .

( 11 . )

( 12 . )

( * ) Stessa definizione come per il colore giallo selettivo , ma con fattore di purezza differente . Il limite verso il bianco è y * - x + 0,940 e y = 0,440 invece di y * - x + 0,966 come per il giallo selettivo .

ALLEGATO 1

MODELLO DI SCHEDA D ' OMOLOGAZIONE CEE

Formato massimo : A 4 ( 210 x 297 mm )

Indicazione dell ' amministrazione

Comunicazione concernente l ' omologazione CEE , il rifiuto , la revoca dell ' omologazione CEE , oppure l ' estensione dell ' omologazione CEE , il rifiuto , la revoca dell ' estensione dell ' omologazione CEE di un tipo di proiettore fendinebbia anteriore

N . di omologazione ...

1 . Proiettore fendinebbia anteriore previsto per emettere luce bianca / di colore giallo : ...

2 . Proiettore fendinebbia anteriore che utilizza una lampada di tipo F1 , F2 , F3 , H1 , H2 , H3 ( * ) : ...

3 . Tensione nominale ( se si tratta di un proiettore sigillato ) : ... volt .

4 . Marchio di fabbrica o commerciale : ...

5 . Nome e indirizzo del costruttore : ...

6 . Eventualmente , nome e indirizzo del suo mandatario : ...

7 . Presentato all ' omologazione CEE il ...

8 . Servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione CEE : ...

9 . Data del verbale rilasciato da questo servizio : ...

10 . Numero del verbale rilasciato da questo servizio : ...

11 . Estensione dell ' omologazione : giallo / bianco ( * ) : ...

12 . Data dell ' omologazione / del rifiuto / della revoca dell ' omologazione CEE ( * ) : ...

13 . Data dell ' estensione dell ' omologazione CEE / del rifiuto / della revoca dell ' estensione dell ' omologazione CEE ( * ) : ...

14 . Omologazione CEE unica accordata , in base al punto 3 . 3 . dell ' allegato II , ad un dispositivo di illuminazione e di segnalazione luminosa comprendente più luci , in particolare : ...

15 . Data del rifiuto / della revoca ( * ) dell ' omologazione CEE unica : ...

16 . Luogo : ...

17 . Data : ...

18 . Firma : ...

19 . Il disegno n . ...... qui allegato riproduce il proiettore visto di prospetto , con le striature del vetro , e in sezione trasversale .

20 . Eventuali osservazioni : ...

( * ) Cancellare le menzioni inutili .

ALLEGATO II

CONDIZIONI DI OMOLOGAZIONE CEE E MARCATURA

1 . DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CEE

1 . 1 . La domanda di omologazione CEE viene presentata dal titolare del marchio di fabbrica o commerciale , o dal suo mandatario .

1 . 2 . Per ogni tipi di proiettore fendinebbia anteriore la domanda deve essere corredata :

1 . 2 . 1 . da una descrizione tecnica succinta . Qualora il proiettore non sia del tipo sigillato , deve essere precisato il tipo della lampada ; questo tipo deve essere uno di quelli le cui caratteristiche sono indicate nell ' allegato III ;

1 . 2 . 2 . da disegni , in tre esemplari , sufficientemente particolareggiati per consentire l ' identificazione del tipo , riproducenti il proiettore in sezione trasversale ( assiale ) e di prospetto , con eventualmente il dettaglio delle rigature del vetro . I disegni devono mostrate la posizione prevista per il numero di omologazione CEE e per il simbolo aggiuntivo , rispetto al rettangolo del marchio di omologazione CEE ;

1 . 2 . 3 . da due campioni del tipo di proiettore fendinebbia anteriore .

2 . ISCRIZIONI

2 . 1 . I campioni di un tipo di proiettore fendinebbia anteriore presentati per l ' omologazione CEE devono recare il marchio di fabbrica o commerciale del richiedente ; questo marchio deve essere chiaramente leggibile e indelebile .

2 . 2 . Tanto sul vetro quanto sul corpo principale di ogni proiettore , deve essere previsto uno spazio sufficiente per il marchio di omologazione CEE ; questo spazio deve essere indicato sui disegni di cui al punto 1 . 2 . 2 .

3 . OMOLOGAZIONE CEE

3 . 1 . Se tutti i campioni presentati conformemente alle disposizioni del punto 1 sono conformi alle disposizioni dei punti 5 , 6 e 7 dell ' allegato 0 , l ' omologazione CEE viene rilasciata e viene attribuito un numero d ' omologazione .

3 . 2 . Questo numero non viene più attribuito a nessun altro tipo di proiettore fendinebbia anteriore , salvo in caso di estensione dell ' omologazione CEE ad un altro tipo di proiettore fendinebbia anteriore che si differenzi dal primo soltanto per il colore della luce emessa .

3 . 3 .Quando l ' omologazione CEE viene richiesta per un tipo di dispositivo di illuminazione e di segnalazione luminosa comprendente un proiettore fendinebbia anteriore ed altre luci , si può attribuire un marchio di omologazione CEE unico , a condizione che il proiettore fendinebbia anteriore sia conforme alle prescrizioni della presente direttiva e che ciascuna delle altre luci , che fanno parte del tipo di dispositivo di illuminazione e di segnalazione luminosa per il quale è richiesta l ' omologazione CEE , sia conforme alla direttiva particolare ad essa applicabile .

4 . MARCATURA

4 . 1 . Ogni proiettore fendinebbia anteriore conforme al tipo omologato in applicazione della presente direttiva deve recare un marchio d ' omologazione CEE .

4 . 2 . Tale marchio è costituito

- da un rettangolo all ' interno del quale è iscritta la lettera « e » minuscola , seguita dal numero o dal gruppo di lettere distintivo dello Stato membro che ha rilasciato l ' omologazione :

1 per la Germania

2 per la Francia

3 per l ' Italia

4 per i Paesi Bassi

6 per il Belgio

11 per il Regno Unito

13 per il Lussemburgo

DK per la Danimarca

IRL per l ' Irlanda

- da un numero d ' omologazione CEE , corrispondente al numero della scheda d ' omologazione CEE compilata per il tipo di proiettore fendinebbia anteriore .

4 . 3 . Il marchio d ' omologazione CEE è completato dal simbolo aggiuntivo « B » .

4 . 4 . Il numero d ' omologazione CEE deve essere apposto in prossimità del rettangolo circoscritto alla lettera « e » , in una posizione qualsiasi rispetto ad esso .

4 . 5 . I marchio d ' omologazione CEE e il simbolo aggiuntivo devono essere apposti sulla superficie luminosa o su una delle superfici luminose in modo indelebile e in modo che siano ben leggibili anche quando i proiettori fendinebbia anteriori sono montati sul veicolo .

4 . 6 . In appendice viene fornito un esempio di marchio d ' omologazione completo di simbolo .

4 . 7 . Nel caso di attribuzione di un numero di omologazione CEE unico come previsto dal punto 3 . 3 . , per un tipo di dispositivo di illuminazione e di segnalazione luminosa comprendente un proiettore fendinebbia anteriore ed altre luci , può essere apposto un unico marchio di omologazione CEE , costituito da quanto segue :

- un rettangolo all ' interno del quale è iscritta la lettera « e » seguito dal numero o dal gruppo di lettere distintivo dello Stato membro che ha rilasciato l ' omologazione ,

- un numero d ' omologazione CEE ,

- i simboli aggiuntivi previsti dalle varie direttive a norma delle quali è stata rilasciata l ' omologazione CEE .

4 . 8 . Le dimensioni dei vari elementi di questo marchio non devono essere inferiori alla maggiore delle dimensioni minime prescritte , per la marcatura singola , dalle direttive a titolo delle quali l ' omologazione CEE è stata rilasciata .

Appendice : vedi G.U .

ALLEGATO III

LAMPADE PER PROIETTORI FENDINEBBIA ANTERIORI

Designo : vedi G.U .

ALLEGATO IV

LAMPADE CAMPIONE PER PROIETTORI FENDINEBBIA ANTERIORI

Tipi * Dimensioni ( mm ) * F1 * F2 * F3 * H1 *

D * 29 max . * 36 max . * 41 max . * 10 max . *

b * 46 max . * 50 max . * 45 max . * 49 max . *

c * 21,5 0,15 * 30 0,15 * 28,5 0,15 * 25 0,15 *

d1 * 0,2 * 0,2 * 0,2 * 0,2 *

d2 * * * * 0,25 *

f * 6-7,5 * 4-7 ( 1 ) * 5 1 * 5,5 0,5 *

ss * 90° 3° * 90° 3° * * *

Tensione di prova * 13,2 V * 13,5 V * 13,2 V * 13,2 V *

Potenza alla tensione di prova * 55,5 W 10 % * 35 W 10 % * 45 W 10 % * 62 W 7,5 % *

Flusso luminoso per la prova dei proiettori fendinebbia anteriori * 800 lm * 540 lm * 650 lm * 1 150 lm *

( 1 ) L ' estremità del filamento deve trovarsi a quota 2,5 0,2 rispetto all ' asse di riferimento della lampada .

ALLEGATO V : vedi G.U .