31976L0761

Direttiva 76/761/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai proiettori dei veicoli a motore con funzione di fari abbaglianti e/o anabbaglianti nonché di quelle relative alle lampade ad incandescenza per tali proiettori

Gazzetta ufficiale n. L 262 del 27/09/1976 pag. 0096 - 0121
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 5 pag. 0125
edizione speciale greca: capitolo 13 tomo 4 pag. 0067
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 5 pag. 0125
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 5 pag. 0135
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 5 pag. 0135


++++

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 27 luglio 1976

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai proiettori dei veicoli a motore con funzione di fari abbaglianti e/o anabbaglianti nonchù di quelle relative alle lampade ad incandescenza per tali proiettori

( 76/761/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 100 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che le prescrizioni tecniche alle quali devono soddisfare i veicoli a motore ai sensi delle legislazioni nazionali concernono tra l ' altro i proiettori con funzione di fari abbaglianti e/o anabbaglianti come pure le loro lampade ;

considerando che queste prescrizioni differiscono da uno Stato membro all ' altro ; che ne risulta la necessarità che le stesse prescrizioni siano adottate da tutti gli Stati membri , a titolo complementare ovvero in sostituzione delle attuali regolamentazioni in tali Stati , segnatamente al fine di permette l ' applicazione , per ogni tipo di veicolo , della procedura di omologazione CEE che forma oggetto della direttiva 70/156/CEE del Consiglio , del 6 febbraio 1970 , per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all ' omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ( 3 ) ;

considerando che , con direttiva 76/756/CEE ( 4 ) , il Consiglio ha adottato le disposizioni comuni concernenti l ' installazione dei dispositivi d ' illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ;

considerando che , nell ' ambito di una procedura di omologazione armonizzata relativa ai proiettori con funzione di fari abbaglianti e/o anabbaglianti come pure alle loro lampade , ogni Stato membro ha la possibilità di costatare l ' osservanza delle prescrizioni comuni di costruzione e di collaudo e di informare gli altri Stati membri della costatazione fatta tramite invio di una copia della scheda di omologazione compilata per ogni tipo di tali proiettori o lampade ; che l ' apposizione di un marchio di omologazione CEE su tutti i dispositivi fabbricati in conformità del ripo omologato rende inutile il controllo tecnico di tali dispositivi negli altri Stati membri ;

considerando che occorre tener conto di talune prescrizioni tecniche adottate dalla Commissione economica per l ' Europa dell ' ONU nei regolamenti n . 1 ( Prescriptions uniformes relatives à l ' homologation des projecteurs pour vehicules automobiles , ùmettant un faisceau de croisement asymùtrique et un faisceau de route ou l ' un ou l ' autre de ces faisceaux ) ( 5 ) e n . 2 ( Prescriptions uniformes relatives à l ' homologation des lampes ùlectriques à incandescence pour projecteurs ùmettant un faisceau de croisement asymetrique et un faisceau de route , ou l ' un ou l ' autre de ces faisceaux ) ( 5 ) , allegati all ' accordo del 20 marzo 1958 , relativi all ' adozione di condizioni uniformi di omologazione e al reciproco riconoscimento dell ' omologazione degli equipaggiamenti e degli elementi dei veicoli a motore ;

considerando che il ravvicinamento delle legislazioni nazionali relative ai veicoli a motore comporta un riconoscimento fra gli Stati membri dei controlli effettuati da ciascuno di essi sulla base delle prescrizioni comuni ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

1 . Ogni Stato membro procede su richiesta all ' omologazione CEE di qualunque tipo di proiettore con funzione di faro abbagliante e/o anabbagliante conforme alle prescrizioni di costruzione e di collaudo di cui agli allegati I e IV e di qualunque tipo di lampada ad incandescenza per tali proiettori conforme alle prescrizioni di costruzione e di collaudo di cui alle prescrizioni di costruzione e di collaudo di cui agli allegati III e IV .

2 . lo Stato membro che ha rilasciato l ' omologazione CEE adottata lemisure necessarie per controllare , ove occorra , la conformità della fabbricaizne al tipo omologato , se necessario in collabarazione con le autorità degli altri Stati membri . Tale controllo si effettuata per sondaggio .

Articolo 2

Gli Stati membri rilasciano al fabbricante o al suo mandatario un marchio di omologazione CEE conforme ai modelli previsti nell ' allegato VI per ogni tipo di proiettore con funzione di faro abbagliante e/o anabbagliante o di lampada per tali proiettori da essi omologato a norma dell ' articolo 1 .

Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni atte ad impedire l ' utilizzazione di marchi che possano creare confusione tra proiettori con funzione di fari abbaglianti e/o anabbaglianti e relative lampade di un tipo omologato a norma dell ' articolo 1 ed altri dispositivi .

Articolo 3

1 . Gli Stati membri non possono vietare la commercializzazione di proiettori con funzione di fari abbaglianti e/o anabbaglianti e di lampade per tali proiettori per motivi concernenti la costruzione o il funzionamento , se questi recano il marchio di omologazione CEE .

2 . Tuttavia uno Stato membro può vietare la commercializzazione di proiettori con funzione di fari abbaglianti e/o anabbaglianti e di lampade per tali proiettori recanti il marchio di omologazione CEE che , sistematicamente , non siano conformi al tipo omologato .

Questo Stati informa immediatamente gli Stati membri e la Commissione circa le misure adottate , precisando i motivi della decisione .

Articolo 4

Entro il termine di un mese le autorità competenti di ogni Stato membro inviano a quelle degli altri Stati membri copia delle schede di omologazione , i cui modeli sono riportati negli allegati II e IV , compilate per ogni tipo di proiettore con funzione di faro abbagliante e/o anabbagliante e di lampade per tali proiettori che esse omologano o rifiutano di omologare .

Articolo 5

1 . Se lo Stato membro che ha proceduto all ' omologazione CEE costata la non conformità al tipo che ha omologato di diversi proiettori con funzione di fari abbaglianti e/o anabbaglianti o lampade per tali proiettori muniti dello stesso marchio di omologazione , esso adotta i provvedimenti necessari onde garantire la conformità della fabbricante al tipo omologato . Le autorità competenti di detto Stato informano quelle degli altri Stati membri delle misure adottate , le quali possono giungere , in caso di non conformità sistematica , fino alla revoca dell ' omologazione CEE . Dette autorità adottano le stesse disposizioni se vengono informate dalle autorità competenti di un altro Stato membro dell ' esistenza di una tale mancanza di conformità .

2 . Le autorità competenti degli Stati membri si informano reciprocamente , entro un mese , della revoca di un ' omologazione CEE accordata , come pure dei motivi di tale misura .

Articolo 6

Ogni decisione di rifiuto o revoca di omologazione o divieto di commercializzazione o di utilizzazione , presa in base alle disposizioni adottate in applicazione della present direttiva , va motivata in maniera precisa . Essa viene notificata all ' interessato con l ' indicazione delle base di ricorso aperte dalle legislazioni in vigore negli Stati membri e del termine entro il quale tali ricorsi possono essere presentati .

Articolo 7

/Gli Stati membri non possono rifiutare l ' omologazione CE nù l ' omologazione di portata nazionale di un veicolo per motivi concernenti i proiettori con funzione di fari abbaglianti e/o anabbaglianti o le lampade per tali proiettori se queste recano il marchio di omologazione CEE e sono montati in conformità delle prescrizioni della direttiva 76/756/CEE .

Articolo 8

Gli Stati membri non possono rifiutare o vietare la vendita , l ' immatricolazione , la messa in circolazione o l ' utilizzazione del veicoli concernenti i proiettori con funzione di fari abbaglianti e/o anabbaglianti o le lampade per tali proiettori , se questi recano il marchio di omologazione CEE e sono montati in conformità delle prescrizioni delle direttiva 76/756/CEE .

Articolo 9

Ai sensi della presente direttiva , si intende per veicolo ogni veicolo a motore destinato a circolare su strada , con o senza carrozzeria , che abbia almeno quattro ruote e una velocità massima per costruzione superiore ai 256 km/h , ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaie , delle trattrici e macchine agricole e delle macchine operatrici .

Articolo 10

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni degli allegati sono adottate a norma della procedura prevista dall ' articolo 13 della direttiva 70/156/CEE .

Articolo 11

1 . Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 1° luglio 1977 le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione . Essi applicano queste disposizioni a partire da 1° ottobre 1977 al più tardi .

2 . Sin dalla notifica della presente direttiva , gli Stati membri sono tenuti ad informare la Commissione , in tempo utile permetterle di presentare le sue osservazioni , di qualsiasi progetto relativo alle disposizioni di ordine legislativo , regolamentare o amministrativo che essi intendano adottare nel settore disciplinato dalla presente direttiva .

Articolo 12

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Bruxelles , addì 27 luglio 1976 .

Per il Consiglio

Il Presidente

M . van der STOEL

( 1 ) GU n . C 76 del 7 . 4 . 1975 , pag . 37 .

( 2 ) GU n . C 255 del 7 . 11 . 1975 , pag . 2 .

( 3 ) GU n . L 42 del 23 . 2 . 1970 , pag . 1 .

( 4 ) Vedi pag . 1 della presente Gazzetta ufficiale .

( 5 ) Documento della Commissione economica per l ' Europa

E/ECE/324 * Add . 1 del 24 . 3 . 1960 .

E/ECE/TRANS/505 * *

Elenco degli allegati

Allegato I ( * ) : Prescrizioni per i proiettori dei veicoli a motore con funzione di fari abbaglianti e/o anabbaglianti

Allegato II : Modello della scheda di omologazione CEE

Allegato III ( * ) : Prescrizioni relative alle lampade ad incandescenza per proiettori con funzione di fari abbaglianti e/o anabbaglianti

Allegato IV : Modello della scheda di omologazione CEE

Allegato V ( * ) : Appendici 1 , 2 , 3 e 4 : figure e tabelle

Allegato VI : Condizioni d ' omologazione CEE e marcatura

- Appendice : esempi di marchio di omologazione CEE

( * ) I requisiti tecnici di questo allegato sono analoghi a quelli dei regolamenti n . 1 e n . 2 della Commissione economica per l ' Europa ; sono uguali , in particolare , le suddivisioni in punti . Per questo motivo , se un punto dei regolamenti n . 1 e n . 2 non è trattato nella presente direttiva , il suo numero è indicato tra parentesi per memoria .

ALLEGATO I

PRESCRIZIONI PER I PROIETTORI DEI VEICOLI A MOTORE CON FUNZIONE DI FARI ABBAGLIANTI E/O ANABBAGLIANTI

( DEFINIZIONE , DISPOSIZIONI GENERALI , ILLUMINAMENTO , CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE , PROIETTORE CAMPIONE )

1 . DEFINIZIONE

1.1 . « Tipo di proiettore »

Per « tipo di proiettore » si intendono che non presentano tra loro differenze essenziali ; tali differenze sono in particolare le seguenti :

1.1.1 . i marchi di fabbrica o commerciali ;

1.1.2 . le caratteristiche dei sistemi ottici ;

1.1.3 . gli elementi aggiuntivi tali da modificare i risultati per riflessione , rifrazione o assorbimento ;

1.1.4 . la destinazione esclusiva alla circolazione a destra o alla circolazione a sinistra , oppure destinazione ad entrambe ;

1.1.5 . l ' emissione di un fascio di luce solo anabbagliante o solo abbagliante , oppure di entrambi i fasci .

( 2 . )

( 3 . )

( 4 . )

5 . DISPOSIZIONI GENERALI

5.1 . Ciascuno dei campioni deve soddisfare alle disposizioni di cui ai successivi punti 6 e 7 .

5.2 . I proiettori debbono essere progettati e costruiti in modo tale che , nelle normali condizioni di impiego e malgrado le vibrazioni alle quali possono essere sottoposti in tali condizioni , mantengano le caratteristiche fotometriche prescritte dalla presente direttiva e il loro funzionamento resti assicurato .

5.3 . Le parti destinate a fissare la lampada al fine riflettore debbono essere costruite in modo che , anche al buio , la lampada possa essere montata senza rischio di errori nella sua posizione appropriata ( 1 ) .

5.4 . Per i proiettori costruiti in maniera da soddisfatte contemporaneamente alle esigenze degli Stati membri dove la circolazione si effettua a destra ed a quelle degli Stati membri dove la circolazione si effettuata a sinistra , l ' adeguamento ad un determinato senso di circolazione può essere ottenuto mediante una opportuna regolazione iniziale all ' atto del montaggio sul veicolo o mediante una manovra volontaria dell ' utente . Dette operazioni consistono , per esempio , in una determinata regolazione angolare del gruppo ottico rispetto al veicolo , oppure della lampada rispetto al gruppo ottico . In ogni caso debbono essere possibili soltanto due posizioni angolari differenti , ben definite e ciascuna rispondente ad un determinato senso di circolazione ( a destra o a sinistra ) , mentre deve essere reso impossibile lo spostamento accidentale da una posizione all ' altra nonchù l ' esistenza di posizioni intermedie . Qualora la lampada possa occupare due posizioni differenti , le parti destinate a fissare questa al riflettore devono essere progettate e realizzate in maniera che , in ognuna delle due posizioni , la lampada medesima resti fissata con la stessa precisione richiesta per i proiettori destinati ad un solo senso di circolazione .

La verifica della conformità alle prescrizioni del presente punto 5.4 si effettua a vista e , se occorre , mediante un montaggio di prova .

6 . ILLUMINAMENTO

6.1 . I proiettori devono essere costruiti in modo tale che il filamento anabbagliante delle lampade corrispondenti fornisca una luce non abbagliante e tuttavia sufficiente , e che il filamento abbagliante fornisca a sua volta un buon illuminamento .

Per la verifica dell ' illuminamento prodotto dal proiettore , si usa uno schermo disposto verticalmente ad una distanza di 25 m davanti al proiettore e perpendicolarmente all ' asse di quest ' ultimo ( vedi appendici 1 e 2 dell ' allegato V ) , nonchù una lampada campione costruita per una tensione nominale di 12 V , con bulbo liscio ed incolore , avente a questa tensione le seguenti caratteristiche :

* Potenza in watt * Flusso luminoso in lumen *

Filamento anabbagliante * 40 ± 5 % * 450 ± 10 % *

Filamento abbagliante * 45 ± 0 % * 700 ± 10 % *

* - 10 % * *

Le quote che stabiliscono la posizione dei filamenti all ' interno della lampada campione sono riportate nella figura dell ' appendice 3 dell ' allegato V . La lampada campione va alimentata alla tensione che permette di ottenere il flusso luminoso nominale .

6.2 . Il fascio anabbagliante deve far apparire sulle schermo una linea di demarcazione sufficientemente netta per consentire una buona regolazione mediante la linea stessa . La linea di demarcazione deve essere , dal lato opposto al senso di circolazione per il quale è previsto il proiettore , una retta orizzontale ; dall ' altro lato , la linea di demarcazione deve essere orizzontale o situata nell ' angolo di 15° al di sopra dell ' orizzontale .

Il proiettore deve essere orientato nel modo seguente :

- per i proiettori destinati alla circolazione a destra , la linea di demarcazione nella metà sinistra dello schermo ( 2 ) deve essere orizzontale . Per i proiettori destinati dalla circolazione a sinistra la linea di demarcazione nella metà destra dello schermo deve essere orizzontale .

- detta parte orizzontale della linea di demarcazione si deve trovare sullo schermo a 25 cm al di sotto del piano orizzontale passante per il centro focale del proiettore ( vedi appendici 1 e 2 dell ' allegato V ) ,

- lo schermo deve essere disposto come indicato nelle appendici 1 e 2 dell ' allegato V ( 3 ) .

Così regolato , il proiettore deve soddisfare alle condizioni ai successivi punti 6.3 e 6.4 se esso è destinato a dare un fascio anabbagliante e un fascio abbagliante ; alle sole condizioni di cui al punto 6.3 se l ' omologazione è richiesta soltanto per il fascio anabbagliante ( 4 ) .

Qualora un proiettore, regolato nel modo sopraindicato , non rispetti le condizioni di cui ai punti 6.3 e 6.4 , è consentito variarne la regolazione purchù non si sposti lateralmente di più di un grado ( = 440 mm ) verso destra o verso sinistra l ' asse del fascio o il punto di incrocio definito nelle appendici 1 e 2 dell ' allegato V ( 5 ) . Per facilitare le regolazione mediante la linea di demarcazione , è consentito coprire parzialmente il proiettore affinchù la linea di demarcazione risulti più netta .

Se il proiettore è destinato a fornire unicamente un fascio abbagliante esso deve essere regolato in modo che la zona di massimo illuminamento sia « centrata » sul punto d ' incrocio delle linee « h - h » e « v - v » . Tale proiettore deve rispettare soltanto le condizioni indicate al punto 6.4 .

6.3 . L ' illuminamento prodotto sullo schermo dal fascio anabbagliante deve rispondere alle prescrizioni indicate nella seguente tabella :

Punti sullo schermo di misura * Proiettori per circolazione a destra * Proiettori per circolazione a sinistra * Illuminamento richiesto , in lux *

Punto B 50 L * Punto B 50 R * *0,3 *

Punto B 75 R * Punto B 75 L * *6,0 *

Punto B 50 R * Punto B 50 L * *6,0 *

Punto B 25 L * Punto B 25 R * *1,5 *

Punto B 25 R * Punto B 25 L * *1,5 *

Ogni punto nella zona III * Ogni punto nella zona III * *0,7 *

Ogni punto nella zona IV * Ogni punto nella zona IV * *2,0 *

Ogni punto nella zona I * *20,0 *

Resta che , se il flusso della lampada campione utilizzata per la misura è diverso da 450 lumen , i valori misurati devono essere corretti in proporzione al rapporto dei flussi .

In nessuna delle zone I , II , III e IV debbono riscontrarsi variazioni laterali , nocive ad una buona visibilità .

I proiettori che devono soddisfare sia le esigenze della circolazione a destra che quelle della circolazione a sinistra debbono rispettare , per ognuna delle due posizioni angolari del gruppo ottico o della lampada , le condizioni sopra indicate per il senso di circolazione corrispondente alla posizione angolare .

6.4 . La misura dell ' illuminamento sullo schermo dal fascio abbagliante si effettua con il proiettore regolato come per le misure indicate al punto 6.3 , oppure , se si tratta di un proiettore che fornisce soltanto un fascio abbagliante , conformemente all ' ultimo capoverso del punto 6.2 .

L ' illuminamento prodotto sullo schermo dal fascio abbagliante deve rispettare le seguenti prescrizioni :

il punto d ' incrocio H delle linee « h - h » e « v - v » deve trovarsi all ' interno dell ' isolux corrispondente al 90 % dell ' illuminamento massimo . Questo valore massimo non deve essere inferiore a 32 lux ;

partendo dal punto H , orizzontalmente verso destra e verso sinistra , l ' illuminamento dovrà almeno pari a 16 lux fino ad una distanza di 1 125 mm ed almeno pari a 4 lux fino ad una distanza di 2 250 mm . Se il flusso della lampada campione utilizzata per le misure è diverso da 700 lumen , i valori misurati dovranno essere corretti in proporzione al rapporto dei flussi .

6.5 . I valori dell ' illuminamento indicati ai punti 6.3 e 6.4 vengono misurati per mezzo di una cellula fotoelettrica avente una superficie efficace compresa in un quadrato di 65 mm di lato .

( 7 . )

8 . CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

Ogni proiettore recante il marchi di omologazione CEE deve essere conforme al tipo omologato e soddisfare alle prescrizioni fotometriche indicate al punto 6 .

( 9 . )

10 . PROIETTORE CAMPIONE ( 6 )

10.1 . Per « proiettore campione » , si intende un proiettore :

- che soddisfi alle condizioni di omologazione sopra citate ;

- che abbia un diametro effettivo non inferiore a 160 mm ;

- che fornisca , munito di lampada campione , nei diversi punti e nelle diverse zone di cui al punto 6.3 , valori di illuminamento :

- non superiori al 90 % dei limiti massimi ,

- non inferiori al 120 % dei limiti minimi ,

prescritti nella tabella del punto 6.3 .

( 11 . )

( 12 . )

( 1 ) Si ammette che un dispositivo soddisfi alle prescrizioni di questo punto quando il montaggio della lampada sul proiettore possa essere eseguito con facilità e l ' innesto della spina di riferimento nell ' apposita sede possa farsi anche al buio senza errori di orientamento , cioè a condizione che questa sede sia di larghezza appena sufficiente . Un dispositivo che permetta di accorgersi dell ' errato inserimento della lampada per via di un oscillazione apprezzabile di questa , oscillazione che non esiste quando la lampada è inserita correttamente , è ritenuto sufficientemente rispondente alle prescrizioni del punto 5.3 .

( 2 ) Lo schermo per la regolazione deve essere di larghezza per permettere l ' esame della linea di demarcazione su un ' estensione di almeno 5° da ogni lato della linea « v - v » ( vedi appendici 1 e 2 dell ' allegato V ) .

( 3 ) Qualora nel caso di un proiettore destinato a soddisfare alle prescrizioni della presente direttiva per il solo fascio anabbagliante , l ' asse focale differisca sensibilmente dalla direzione generale del fascio luminoso , la regolazione laterale va fatta in modo da soddisfare come meglio possibile ai requisiti di illuminamento nei punti 75 e 50 .

( 4 ) Tale proiettore « anabbagliante » può comportare un fascio abbagliante non soggetto a disposizioni particolari .

( 5 ) La tolleranza di orientamento orizzontale di 1° verso destra o verso sinistra non è incompatibile con una variazione d ' orientamento verticale , che invece è limitata soltanto dalle condizioni fissate al punto 6.4 .

( 6 ) Vedi allegato III , punto 10 . ++++

ALLEGATO II

MODELLO DI SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CEE

Formato massimo : A 4 ( 210 × 297 mm )

Indicazione dell ' amministrazione

Comunicazione concernente l ' omologazione CEE , il rifiuto , la revoca dell ' omologazione CEE di un tipo di proiettore con funzione di faro abbagliante e/o anabbagliante

N . di omologazione :

1 . Proiettore presentato all ' omologazione CEE come tipo : CR , CR , CR , C , C , C , R ( * )

2 . Marchio di fabbrica o commerciale :

3 . Nome e indirizzo del fabbricante :

4 . Eventualmente , nome e indirizzo del suo mandatario :

5 . Presentato all ' omologazione CEE il

6 . Servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione CEE :

7 . Data del verbale rilasciato da questo servizio :

8 . Numero del verbale rilasciato da questo servizio :

9 . Data dell ' omologazione/del rifiuto/della revoca dell ' omologazione ( CEE ( * ) :

10 . Omologazione CEE unica accordata , in base al punto 3.3 dell ' allegato VI , ad un dispositivo di illuminazione e di segnalazione luminosa comprendente più luci , in particolare ( * ) :

11 . Data del rifiuto/della revoca ( * ) dell ' omologazione CEE unica :

12 . Luogo :

13 . Data :

14 . Firma :

15 . Il disegno n . ... , qui allegato , raffigura il proiettore visto di prospetto , con le rigature del vetro , ed in sezione trasversale .

16 . Eventuali osservazioni :

( * ) Cancellare le menzioni inutili .

ALLEGATO III

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE LAMPADE AD INCANDESCENZA PER PROIETTORI CON FUNZIONE DI FARI ABBAGLIANTI E/O ANABBAGLIANTI

( DEFINIZIONE , DISPOSIZIONI GENERALI , VALORI NOMINALI , ESECUZIONE , VALORI DELLA POTENZA E DEL FLUSSO LUMINOSO , COLORE , CONTROLLO DELLA QUALITÀ OTTICA , OSSERVAZIONI SUL COLORE , CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE )

1 . DEFINIZIONE

1.1 . « Tipi di lampade »

Per « tipi di lampade » si intendono lampade che non presentano tra loro differenze essenziali ; tali differenze sono , in particolare , le seguenti :

1.1.1 . i marchi di fabbrica o commerciali ,

1.1.2 . le tensioni nominali ,

1.1.3 . le potenze nominali ,

1.1.4 . la forma di uno o più filamenti ,

1.1.5 . il colore dei bulbi ,

1.1.6 . le forme dei bulbi che modificano i risultati ottici .

( 2 . )

( 3 . )

( 4 . )

5 . DISPOSIZIONI GENERALI

5.1 . Ciascuno dei campioni deve soddisfare alle prescrizioni fotometriche di cui al successivo punto 8 .

5.2 . Tutte le misure vengono effettuate alla « tensione di prova » ( 1 ) , e le lampade devono essere accese alle condizioni di cui al punto 8 .

5.3 . Le lampade debbono essere progettate e costruite in modo tale che il loro funzionamento sia e resti assicurato in condizioni normali di utilizzazione . Inoltre le lampade non devono presentare nessun difetto di costruzione o di esecuzione .

6 . VALORI NOMINALI

I valori della tensione nominale sono : 6 , 12 e 24 volt .

I valori della potenza nominale sono :

Filamento abbagliante * Filamento anabbagliante * *

45 watt * 40 watt * Per 6 e 12 volt *

55 watt * 50 watt * Per 24 volt *

7 . ESECUZIONE

7.1 . I bulbi delle lampade non devono presentare striature o macchie che influiscano negativamente sul loro buon funzionamento . Nessun raggio emesso dal filamento anabbagliante e riflesso dalle pareti del bulbo deve incrociare l ' asse della lampada a meno di 6 mm all ' indietro ( lato zoccolo ) rispetto alla prima spira del filamento anabbagliante .

7.2 . Le lampade devono avere un attacco del tipo normalizzato conforme alle indicazioni della figura dell ' appendice 4 dell ' allegato V .

7.3 . La posizione e la forma dei filamenti e dello scodellino all ' interno della lampada nonchù le loro dimensioni devono essere conformi alle indicazioni della figura dell ' appendice 3 dell ' allegato V .

7.4 . Lo zoccolo deve essere robusto e fissato solidamente al bulbo .

La verifica della conformità alle prescrizioni del presente punto 7 si effettua con esame visivo , con il controllo delle dimensioni e , se occorre , con un montaggio di prova . Il controllo delle dimensioni di cui al punto 7.3 si effettua su lampade alimentare alla loro tensione di prova e , se occorre , per mezzo di un sistema di proiezione .

8 . VALORI DELLA POTENZA E DEL FLUSSO LUMINOSO

La potenza di ciascuno dei filamenti non deve superare di oltre il 10 % quella nominale . I flussi luminosi debbono rientrare nei limiti seguenti :

Tensione di prova * Potenza nominale in watt * Flusso luminoso in lumen * Filamento * anabbagliante * abbagliante * Filamento anabbagliante * min . * max . * Filamento abbagliante * min . * max . *

6,0 * * * * * * *

12,0 * 40 * 45 * 400 * 550 * 600 * non precisato *

24,0 * 50 * 55 * * * * *

Il controllo si effettua con la lampada in posizione normale d ' impiego , alimentata alla tensione di prova , dopo aver mantenuto tali condizioni per un ' ora .

9 . COLORE

I bulbi delle lampade devono essere incolori o di colore giallo selettivo . In quest ' ultimo caso , la lunghezza d ' onda dominante della luce emessa deve essere compresa fra 575 e 585 nm ( nanometri ) , il fattore di purezza deve essere compreso tra 0,90 e 0,98 ed il fattore di trasmissione deve essere non inferiore a 0,78 ( 2 ) ; tali valori si determinano con luce emessa da un filamento di lampada elettrica ad una temperatura di colore di 2800 K e su un frammento del bulbo di una lampada che abbia funzionato alla propria tensione di prova per 48 ore in un proiettore .

10 . CONTROLLO DELLA QUALITÀ OTTICA

L ' esemplare che più si avvicina alle condizioni prescritte per la lampada campione viene provato in un proiettore « campione » ( 3 ) ; si verifica che l ' insieme costituito dal suddetto proiettore e dalla lampada in prova soddisfi alle prescrizioni di omologazione dei proiettori .

11 . OSSERVAZIONI SUL COLORE

L ' omologazione CEE è concessa se il colore della luce emessa è conforme alle prescrizioni del punto 3.13 dell ' allegato I della direttiva 76/756/CEE .

12 . CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

Ogni lampada munita del marchio di omologazione CEE deve essere conforme al tipo omologato e soddisfare alle prescrizioni fotometriche sopra indicate .

( 13 . )

( 14 . )

( 1 ) Queste tensioni di prova sono fissate come segue :

per una tensione nominale di 6 V , la tensione di prova è di 6,0 V ,

per una tensione nominale di 12 V , la tensione di prova è di 12,0 V ,

per una tensione nominale di 24 V , la tensione di prova è di 24,0 V .

( 2 ) Queste prescrizioni corrispondono alle coordinate tricromatiche seguenti :

GIALLO SELETTIVO : limite verso il rosso : Y * 0,138 + 0,580 x

limite verso il verde : y * 1,29 x - 0,100

limite verso il bianco : y * - x + 0,966

limite verso il val . spettrale : y * - x + 0,992

( 3 ) Vedi allegato I , punto 10 .

ALLEGATO IV

MODELLO DI SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CEE

Formato massimo : A 4 ( 210 × 297 mm )

Indicazione dell ' amministrazione

Comunicazione concernente l ' omologazione CEE , il rifiuto , la revoca dell ' omologazione CEE oppure l ' estensione dell ' omologazione CEE , il rifiuto la revoca dell ' estensione dell ' omologazione CEE di un tipo di lampada ad incandescenza

N . di omologazione :

1 . Lampada con bulbo incolore/di colore giallo selettivo ( * )

- tensione nominale :

- potenze nominali :

2 . Marchio di fabbrica o commerciale :

3 . Nome e indirizzo del costrutore :

4 . Eventualmente , nome e indirizzo del suo mandatario :

5 . Presentato all ' omologazione CEE il

6 . Servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione CEE :

7 . Data del verbale rilasciato da questo servizio :

8 . Numero del verbale rilasciato da questo servizio :

9 . Data dell ' omologazione/del rifiuto/della revoca dell ' omologazione ( CEE ( * ) :

10 . Estensione dell ' omologazione CEE :

11 . Data del rifiuto/della revoca ( * ) dell ' estensione dell ' omologazione CEE :

12 . Luogo :

13 . Data :

14 . Firma :

15 . Il disegno n . ... , qui allegato , rappresenta la lampada intera .

16 . Eventuali osservazioni :

( * ) Cancellare le menzioni inutili .

ALLEGATO V

Appendice 1

Sedile : vedi G.U .

Appendice 2

Sedile : vedi G.U .

Appendice 3

Sedile : vedi G.U .

2 . Tabella

Quote * Valori nominali in mm o in gradi * Tolleranze in mm o in gradi * Lampada campione * Lampada di serie *

a * 0,6 * ± 0,15 * ± 0,35 *

b * 0,2 * ± 0,15 * ± 0,35 *

c * 0,5 * ± 0,15 * ± 0,30 *

d * 0 * ± 0,3 * ± 0,5 *

e * 28,5 ( 1 ) * ± 0,15 * ± 0,35 *

f * 1,8 ( 2 ) * ± 0,2 * ± 0,4 *

g * 0 * ± 0,3 * ± 0,5 *

lc * 5,5 * ± 0,5 * ± 1,5 *

ss * 0° * ± 0° 30' * ± 1° 30' *

* * 15° * ± 0° 30' * ± 1° 30' *

Q - Q' * 3/4 ( lc + f ) * - * - *

( 1 ) 28,8 per la lampade da 24 V .

( 2 ) 2,2 per le lampade da 24 V .

3 . Note

1 . L ' asse della lampada è la perpendicolare al piano di riferimento « 1 » ( vedi figura dell ' appendice 4 ) nel punto d ' incrocio di questo piano con l ' asse del cilindro di centraggio corrispondente .

2 . Il disegno non è tassativo per quanto concerne la costruzione dello scodellino e dei filamenti .

3 . Il valore fissato per la quota « Q - Q' » s ' applica esclusivamente alla lampada campione che è impiegata per le prove di omologazione CEE di un proiettore ; le dimensioni dello scodellino debbono essere tali che i punti Q' si trovino all ' interno dello scodellino stesso .

4 . Le tolleranze indicate si riferiscono al controllo richiesto per l ' omologazione CEE di un tipo di lampada .

Appendice 4

LAMPADA A DUE FILAMENTI : QUOTE DI INTERCAMBIABILITÀ

1 . Figura

Sedile : vedi G.U .

2 . Tabella

Quote * Valori nominali in mm o in gradi * Tolleranze in mm o in gradi * Lampada campione * Lampade di serie * Quote * Valori nominali in mm o in gradi * Tolleranze in mm o in gradi * Lampada campione * Lampade di serie *

A1 ( 1 ) * 25 min . * - * - * N * 47,2 * ± 0,2 * ± 0,2 *

B * 0,7 * + 0,1 * + 0,1 * P * 21,5 * + 0,9 * + 0,9 *

* * - 0,0 * - 0,0 * * * - 0,0 * - 0,0 *

C * 7,7 * + 0,4 * + 0,4 * R * 23,7 * + 0,0 * + 0,0 *

* * - 0,0 * - 0,0 * * * - 0,4 * - 0,4 *

D * 3 * + 0,3 * + 0,3 * S * 4,7 * ± 0,06 * ± 0,20 *

* * - 0,0 * - 0,0 * * * * *

E * 11,8 - 13,6 ( 2 ) * - * - * T * 9,5 max . * - * - *

F * 8,8 - 10,3 * - * - * U * 0,3 min . * - * - *

G * 8,5 * + 0,5 * + 0,5 * V * 3 * ± 0,05 * ± 0,10 *

* * - 0,0 * - 0,0 * * * * *

* * * * W * 2,2 * + 0,0 * + 0,0 *

H * 17 * + 0,9 * + 0,9 * * * - 0,4 * - 0,4 *

* * - 0,0 * - 0,0 * * * * *

J * 18 min . * - * - * X * 3 max . * - * - *

J1 * 14,5 max . * - * - * Y * 32 max . * - * - *

K * 50 max . * - * - * r * < U * * *

L * 41,5 * + 0,0 * + 0,0 * ( ... ) * - * 25 - 35° * 25 -35° *

* * - 0,1 * - 0,2 * * * * *

M * 45 * + 0,0 * + 0,0 * ( ... ) * 0° * ± 0° 30' * ± 1° 30' *

* * - 0,1 * - 0,2 * e * 28,5 ( 3 ) * ± 0,15 * ± 0,35 *

( 1 ) Le quote da A1 ad ( ... ) sono identiche alle corrispondenti quote delle norme CEI , ad eccezione di K e di Y .

( 2 ) Compresa la saldatura ( norma CEI 7004-95-1 ) .

( 3 ) 28,8 mm per le lampade da 24 volt .

3 . Note

1 . Le quote sopra indicate corrispondono alle norme CEI ( pubblicazioni CEI , fogli 7004-95-1 , 7004-95A-1 e 7004-95B-1 ) , adottate dalla Commissione elettrotecnica internazionale .

2 . Sul disegno sono riportate soltanto le quote d ' ingombro e d ' intercambiabilità che sono imperative .

3 . La costituzione interna della lampada e le quote corrispondenti sono riportate nella figura dell ' appendice 3 .

4 . La parte dell ' attacco indicata con ( * ) non deve dar luogo , per riflessione della luce emessa dal filamento anabbagliante , ad alcun raggio parassita ascendente , quando la lampada è in posizione normale di funzionamento sul veicolo .

5 . Il diametro di ciascun cilindro di centraggio si misura su un piano di sezione normale situato a meno di 0,5 mm dal piano di riferimento corrispondente al cilindro considerato .

6 . L ' eccentricità relativa ( scarto fra gli assi ) dei due cilindri di centraggio non deve essere superiore a 0,05 mm .

7 . La distanza S fra i due piani di riferimento ( 4,7 mm ) ha una tolleranza che comprende l ' errore ammissibile sul parallelismo di questi due piani .

8 . Le due alette d ' orientamento ( IX e X ) devono poter entrare simultaneamente in un calibro di apertura massima di 3,1 mm .

9 . Le lame di contatto ( XIV , XVI e XVII ) devono essere disposte nell ' ordine indicato . La loro posizione rispetto alle alette di orientamento dell ' attacco deve essere quella indicata nella figura oppure ruotata di 180° rispetto a questa con un ' approssimazione di + 20° nei due casi . La finestra ( XV ) e la lama di contatto del filamento anabbagliante ( XVII ) devono trovarsi una di fronte all ' altra , in posizione opposte rispetto all ' asse della lampada .

ALLEGATO VI

CONDIZIONI D ' OMOLOGAZIONE CEE E MARCATURA

1 . DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CEE

1.1 . La domanda d ' omologazione CEE viene presentata dal titolare del marchio di fabbrica o commerciale , o dal suo mandatario .

1.2 . La domanda è corredata :

1.2.1 . per ogni tipo di proiettore con funzione di faro abbagliante e/o anabbagliante :

1.2.1.1 . dall ' indicazione se il proiettore è destinato ad emettere un fascio anabbagliante ed un fascio abbagliante oppure soltanto l ' uno o l ' altro dei due fasci ; quando si tratta di un proiettore destinato ad emettere un fascio anabbagliante , dall ' indicazione se il proiettore è costruito per i due sensi di circolazione oppure soltanto per la circolazione a destra o a sinistra ;

1.2.1.2 . da una descrizione tecnica succinta ;

1.2.1.3 . da disegni , in tre esemplari , sufficientemente particolareggiati per permettere l ' identificazione del tipo , rappresentanti il proiettore visto di prospetto ( con i particolari delle rigature del vetro , se esistono ) e in sezione trasversale ;

i disegni devono mostrare la posizione prevista per il marchio di omologazione , in particolare per il numero di omologazione e per l ' indicativo ( o gli indicativi ) di categoria , rispetto al rettangolo del marchio di omologazione ;

1.2.1.4 . da due campioni ;

1.2.2 . per ogni tipo di lampada ;

1.2.2.1 . da una descrizione tecnica succinta ;

1.2.2.2 . da disegni , in tre esemplari , sufficientemente particolareggiati per permettere l ' identificazione del tipo , rappresentanti in scala 2 : 1 la lampada intera , dove lo scodellino sia visto una volta di fronte ed una volta di lato .

I disegni devono mostrare la posizione prevista per il marchio di omologazione , in particolare per il numero di omologazione e per l ' indicativo ( o gli indicativi ) di categoria , rispetto al rettangolo del marchio di omologazione ;

1.2.2.3 . da 5 campioni quando si tratti di lampade a bulbo incolore ; da un campione a bulbo colorato e 5 campioni a bulbo incolore ( che differiscano dal tipo presentato unicamente per l ' assenza di colorazione del vetro ) quando si tratti di lampade a bulbo colorato . Qualora si tratti di un tipo di lampada che differisca soltanto per il colore da un tipo di lampada incolore che abbia già soddisfatto alle prove dei punti da 4 a 8 dell ' allegato III , è sufficiente presentare un campione con bulbo colorato da sottoporre solo alle prove del punto 9 dell ' allegato III .

2 . ISCRIZIONI

2.1 . Proiettori con funzione di fari abbaglianti e/o anabbaglianti

2.1.1 . I campioni di un tipo di proiettore con funzione di faro abbagliante e/o anabbagliante presentati all ' omologazione CEE debbono recare il marchio di fabbrica o commerciale del richiedente .

2.1.2 . Ciascun proiettore deve presentare , sia sul vetro sia sulla principale , uno spazio sufficiente per l ' apposizione del marchio di omologazione CEE .

Se il vetro non può essere separato dal corpo principale del proiettore , è sufficiente la presenza di un solo spazio , sul vetro .

Questo spazio deve corrispondere a quello indicato nei disegni di cui al precedente punto 1.2.1.3 .

2.1.3 . Nel caso di proiettori costruiti in modo da soddisfare alle esigenze di un solo senso di circolazione ( o a destra , o a sinistra ) devono figurare , in maniera indelebile , sul vetro anteriore , i limiti della zona che può eventualmente essere occultata per evitare il disturbo agli utenti di uno Stato membro dove il senso di circolazione è opposto . Tuttavia , qualora per costruzione detta zona sia direttamente identificabile , questa delimitazione non è necessaria .

2.1.4 . Nel caso di proiettori costruiti in modo da soddisfare sia alle esigenze degli Stati membri dove la circolazione si effettua a destra sia a quelle degli Stati membri dove la circolazione si effettua a sinistra , le due posizioni di bloccaggio del gruppo ottico sul veicolo o della lampada sul riflettore debbono poter essere identificabili , una dalle lettere maiuscole « R » e « D » ( circolazione a destra ) , l ' altra dalle lettere maiuscole « L » e « G » ( circolazione a sinistra ) .

2.2 . Lampade per proiettori con funzione di fari abbaglianti e/o anabbaglianti

2.2.1 . I campioni di un tipo di lampada per proiettori con funzione di fari abbaglianti e/o anabbaglianti presentati all ' omologazione CEE debbono recare il marchio di fabbrica o commerciale del richiedente .

2.2.2 . Ciascuna lampada deve presentare uno spazio sufficiente per l ' apposizione del marchio d ' omologazione CEE . Questo spazio deve corrispondere a quello indicato nei disegni di cui al punto 1.2.2.2 .

2.2.3 . Le lampade debbono recare almeno l ' indicazione della tensione nominale in volt e l ' indicazione della potenza nominale in watt del filamento abbagliante , seguita da quella della potenza nominale in watt del filamento anabbagliante .

2.3 . I marchi e le iscrizioni devono essere chiaramente leggibili e indelebili .

3 . OMOLOGAZIONE CEE

3.1 . Se tutti i campioni presentati conformemente alle disposizioni del punto 1 sono conformi ai punti 5 e 6 dell ' allegato I per i proiettori e 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 e 11 dell ' allegato III per le lampade , l ' omologazione CEE viene rilasciata e viene attribuito un numero d ' omologazione .

3.2 . Questo numero non viene più attribuito ad un altro tipo di proiettore o lampada salvo in caso di estensione dell ' omologazione CEE ad un altro tipo di proiettore o lampada che si differenzi dal primo soltanto per il colore della luce emessa .

3.3 . Quando l ' omologazione CEE viene richiesta per un tipo di dispositivo d ' illuminazione e di segnalazione luminosa comprendente un proiettore con funzione di faro abbagliante e/o anabbagliante ed altre luci , si può attribuire un marchio d ' omologazione CEE unico , a condizione che il proiettore sia conforme alle prescrizioni della presente direttiva e che ciascuna delle altre luci , che fanno parte del tipo di dispositivo d ' illuminazione e di segnalazione luminosa per il quale è stata richiesta l ' omologazione CEE , sia conforme alla direttiva particolare ad essa applicabile .

4 . MARCATURA

4.1 . Ogni proiettore con funzione di faro abbagliante e/o anabbagliante , o ogni lampada per tali proiettori conforme al tipo omologato in applicazione della presente direttiva , deve recare un marchio d ' omologazione CEE .

4.2 . Tale marchio è costituito

- da un rettangolo all ' interno del quale è iscritta la lettera « e » minuscola , seguita dal numero o dal gruppo di lettere distintivo dello Stato membro che ha rilasciato l ' omologazione :

1 per la Germania

2 per la Francia

3 per l ' Italia

4 per i Paesi Bassi

6 per il Belgio

11 per il Regno Unito

13 per il Lussemburgo

DK per la Danimarca

IRL per l ' Irlanda

- da un numero d ' omologazione CEE corrispondente al numero della scheda di omologazione CEE compilata per il tipo di proiettore o di lampada . Questo numero si trova , per un tipo di proiettore , sotto il rettangolo e , per un tipo di lampada , in prossimità del rettangolo .

4.3 . Il marchio di omologazione CEE è completato , per i proiettori con funzione di fari abbaglianti e/o anabbaglianti , dai seguenti simboli aggiuntivi :

4.3.1 . sui proiettori che soddisfano soltanto alle esigenze della circolazione a sinistra , deve essere apposta sotto il rettangolo una freccia orizzontale orientata verso la destra di un osservatore posto di fronte al proiettore , cioè verso il lato della strada corrispondente al senso di circolazione ,

4.3.2 . sui proiettori che soddisfano , mediante opportuna regolazione del gruppo ottico o della lampada , alle esigenze dei due sensi di circolazione , deve essere apposta sotto il rettangolo una freccia orizzontale munita di due punte orientate l ' una verso sinistra e l ' altra verso destra ;

4.3.3 . sui proiettori che soddisfano alle prescrizioni della presente direttiva soltanto per il fascio anabbagliante , deve essere apposta sopra il rettangolo la lettera « C » ,

4.3.4 . sui proiettori che soddisfano alle prescrizioni della presente direttiva soltanto per il fascio abbagliante , deve essere apposta sopra il rettangolo la lettera « R » ,

4.3.5 . sui proiettori che soddisfano alle condizioni della presente direttiva , tanto per il fascio anabbagliante quanto per il fascio abbagliante , devono essere apposta sopra il rettangolo le lettere « CR » .

4.4 . Il marchio d ' omologazione CEE ed i simboli aggiuntivi devono essere apposti in modo indelebile e in modo che siano ben leggibili . Nel caso di un proiettore devono essere apposti sulla superficie luminosa o su una delle superfici luminosa in modo da essere visibili anche quando il proiettore è montato sul veicolo .

4.5 . In appendice vengono forniti esempi di marchi d ' omologazione CEE completi di simboli aggiuntivi .

4.6 . Nel caso di attribuzione di un numero di omologazione CEE unico , come previsto dal punto 3.3 , per un tipo di dispositivo d ' illuminazione e di segnalazione luminosa , comprendente un proiettore con funzione di faro abbagliante e/o anabbagliante e altre luci , può essere apposto un unico marchio d ' omologazione CEE costituito da quanto segue :

- un rettangolo all ' interno del quale è iscritta la lettera « e » seguita dal numero o dal gruppo di lettere distintivo dello Stato membro che ha rilasciato l ' omologazione ,

- un numero d ' omologazione CEE ,

- i simboli aggiuntivi previsti dalle varie direttive a norma delle quali è stata rilasciata l ' omologazione CEE .

4.7 . Le dimensioni dei vari elementi di questo marchio non devono essere inferiori alla maggiore delle dimensioni minime prescritte , per la marcatura singola , delle direttive a titolo delle quali l ' omologazione CEE è stata rilasciata .

Appendice

ESEMPI DI MARCHI DI OMOLOGAZIONE CEE

Designo : vedi G.U .