31976L0621

Direttiva 76/621/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1976, relativa alla fissazione del tenore massimo in acido erucico negli oli e nei grassi destinati tali e quali al consumo umano nonché negli alimenti con aggiunta di oli o grassi

Gazzetta ufficiale n. L 202 del 28/07/1976 pag. 0035 - 0037
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 5 pag. 0026
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 16 pag. 0049
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 5 pag. 0026
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 5 pag. 0029
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 5 pag. 0029


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CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 20 luglio 1976

relativa alla fissazione del tenore massimo in acido erucico negli oli e nei grassi destinati tali e quali al consumo umano nonchù negli alimenti con aggiunta di oli o grassi

( 76/621/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 43 e 100 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che è stato constatato che l ' ingestione di dosi elevate di olio di colza causa effetti nocivi sugli animali sottoposti ad esperimenti , ma che non è stato dimostrato che gli stessi effetti si manifestano negli esseri umani ;

considerando che l ' acido erucico , uno dei componenti dell ' olio di colza , sembra essere il principale responsabile di tali effetti nocivi ;

considerando che altri oli e grassi alimentari contengono acido erucico ;

considerando che ulteriori ricerche sull ' olio di colza e su altri oli e grassi sono attualmente in corso ma che , fino a quando non saranno noti i loro risultati , l ' ingestione di acido erucico dovrebbe essere limitata a titolo precauzionale ;

considerando che per raggiungere tale obiettivo è opportuno stabilire un tenore massimo in acido erucico negli oli e grassi nonchù nei prodotti alimentari ai quali sono stati aggiunti ; che è tuttavia possibile , senza inconvenienti per la salute umana , escludere dal campo d ' applicazione della presente direttiva i prodotti alimentari che , in totale , contengono solo scarse quantità di grassi ;

considerando che in proposito è opportuno stabilire un tenore massimo , applicabile al più tardi il 1° luglio 1979 , il quale , in mancanza di dati scientifici precisi e definitivi in materia e tenuto conto della evoluzione qualitativa della produzione dei semi di colza nella Comunità , assicuri la salvaguardia della salute umana ;

considerando che il tasso di acido erucico non deve comunque superare il 10 % a decorrere dal 1° luglio 1977 ;

considerando che alcuni Stati membri , in relazione a titpi di prodotti ed alle abitudini alimentari , hanno già fissato tenori massimi in acido erucico in base alla giustificata esigenza della protezione della salute pubblica ;

considerando che la fissazione della modalità di prelievo dei campioni e quella dei metodi d ' analisi necessari per determinare il tenore in acido erucico dei prodotti di cui trattasi sono misure d ' applicazione di carattere tecnico e che , per semplificare ed accelerare la procedura , è opportuno affidarne l ' adozione alla Commissione ;

considerando che , in tutti i casi per i quali il Consiglio conferisce alla Commissione competenze per l' esecuzione delle norme stabilite nel settore dei prodotti alimentari , conviene prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione in seno al comitato permanente per i prodotti alimentari istituito con decisione del Consiglio del 13 novembre 1969 ( 3 ) ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

La presente direttiva si applica

a ) agli oli , ai grassi e alle loro miscele destinati tali e quali al consumo umano ,

b ) agli alimenti composti cui sono stati aggiunti oli , grassi o loro miscele il cui tenore totale in grassi è superiore al 5 % ; tuttavia gli Stati membri possono applicare le disposizioni della presente direttiva anche a questi alimenti quando il loro tenore in grassi è uguale o inferiore al 5 % .

Articolo 2

1 . A decorrere dal 1° luglio 1979 al più tardi , il tenore in acido erucico dei prodotti di cui all ' articolo 1 , calcolato sul loro tenore globale in acidi grassi nella fase grassa , non può superare il 5 % .

2 . Gli Stati membri fissano in ogni caso a decorrere dal 1° luglio 1977 un tenore in acido erucico non superiore al 10 % .

Articolo 3

Le modalità di prelievo dei campioni e i metodi d ' analisi necessari per determinare il tenore in acido erucico dei prodotti di cui all ' articolo 1 vengono stabiliti secondo la procedura di cui all ' articolo 5 .

Articolo 4

1 . Se uno Stato membro , in base a motivazione circostanziata fondata su nuovi elementi o una nuova valutazione degli elementi esistenti , emersi dopo l ' adozione della direttiva , constata che i tenori massimi in acido erucico fissati dall ' articolo 2 presentano un pericolo per la salute pubblica , pur essendo conformi alle disposizioni della presente direttiva , può sospendere in via provvisoria o sottoporre a restrizioni , sul proprio territorio , l ' applicazione delle disposizioni di cui trattasi . Esso ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione , precisando i motivi a giustificazione della decisione .

2 . La Commissione esamina quanto prima i motivi addotti dallo Stato membro interessato e consulta gli Stati membri in sede di comitato permanente per i prodotti alimentari ; essa emette quindi senza indugio il proprio parere e prende le misure del caso .

3 . La Commissione , se ritiene che , per ovviare alle difficoltà enumerate al paragrafo 1 e per assicurare la tutela della salute pubblica , siano necessarie delle modifiche alla direttiva , inizia la procedura prevista dall ' articolo 5 per adottare le modifiche ; in tal caso lo Stato membro che ha adottato misure di salvaguardia può mantenerle fino all ' entrata in vigore di tali modifiche .

Articolo 5

1 . Qualora si faccia ricorso alla procedura di cui al presente articolo , il presidente del comitato permanente per i prodotti alimentari , istituito con decisione del Consiglio del 13 novembre 1969 , in appresso denominato « il comitato » , sottopone la questione al comitato stesso , di propria iniziativa o a richiesta del rappresentante di uno Stato membro .

2 . Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da adottare . Il comitato esprime il suo parere in merito a tale progetto entro un termine che il presidente può stabilire tenendo conto dell ' urgenza dei problemi in causa . Il comitato si pronuncia a maggioranza di quarantun voti ; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all ' articolo 148 , paragrafo 2 , del trattato . Il presidente non partecipa al voto .

3 . a ) La Commissione adotta le misure previste dal progetto , ove esse siano conformi al parere del comitato .

b ) Se le misure previste dal progetto non sono conformi al parere formulato dal comitato , o se quest ' ultimo non ha emesso alcun parere , la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da adottare . Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata .

c ) Se dopo tre mesi dalla data in cui la proposta è pervenuta al Consiglio , quest ' ultimo non ha deliberato , la Commissione adotta le misure in questione .

Articolo 6

L ' articolo 5 è applicabile per un periodo di diciotto mesi a decorrere dalla data in cui il comitato è stato adito per la prima volta in applicazione dell ' articolo 5 , paragrafo 1 .

Articolo 7

1 . Per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva , gli Stati membri modificano , se necessario , le rispettive legislazioni entro il 1° gennaio 1977 e ne informano immediatamente la Commissione .

2 . La legislazione così modificata viene applicata ai prodotti immessi in commercio per la prima volta a decorrere rispettivamente dal 1° luglio 1977 e dal 1° luglio 1979 .

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Bruxelles , addì 20 luglio 1976 .

Per il Consiglio

Il Presidente

A .P.L.M.M . van der STEE

( 1 ) GU n . C 280 dell ' 8 . 12 . 1975 , pag . 13 .

( 2 ) GU n . C 286 del 15 . 12 . 1975 , pag . 39 .

( 3 ) GU n . L 291 del 29 . 11 . 1969 , pag . 9 .

RETTIFICHE

Rettifica al regolamento ( CEE ) n . 1757/76 della Commissione , del 22 luglio 1976 , che fissa i prezzi limite e il prelievi nel settore delle uova

( Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n . L 197 del 23 luglio 1976 )

A pagina 14 , numero della tariffa doganale comune 04.05 B I b ) 2 , 4a colonna « Prelievi » ,

anzichù : « 33.15 » ,

leggi : « 33.16 » .