31976L0464

Direttiva 76/464/CEE del Consiglio, del 4 maggio 1976, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 129 del 18/05/1976 pag. 0023 - 0029
edizione speciale greca: capitolo 15 tomo 1 pag. 0138
edizione speciale spagnola: capitolo 15 tomo 1 pag. 0165
edizione speciale portoghese: capitolo 15 tomo 1 pag. 0165
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 2 pag. 0046
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 2 pag. 0046


++++

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 4 maggio 1976

concernente l ' inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell ' ambiente idrico della Comunità

( 76/464/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 100 e 235 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che e necessario che gli Stati membri intraprendano con la massima urgenza un ' azione generale e simultanea diretta a proteggere l ' ambiente idrico della Comunità contro l ' inquinamento , in particolare quello provocato da certe sostanze persistenti , tossiche e bioaccumulabili ;

considerando che numerose convenzioni o progetti di convenzione , fra cui quella sulla prevenzione dell ' inquinamento marino d ' origine tellurica , il progetto di convenzione per la protezione del Reno contro l ' inquinamento chimico e il progetto di convenzione europea per la protezione delle acque dolci internazionali contro l ' inquinamento , hanno lo scopo di proteggere dall ' inquinamento i corsi d ' acqua internazionali e l ' ambiente marino ; che occorre garantire l ' applicazione coordinata di queste convenzioni ;

considerando che una disparita tra le disposizioni in applicazione o in preparazione nei vari Stati membri per quanto riguarda lo scarico di talune sostanze pericolose nell ' ambiente idrico può creare disparità di condizioni di concorrenza e influire percio direttamente sul funzionamento del mercato comune ; che occorre dunque procedere in questo settore al ravvicinamento delle legislazioni previsto dall ' articolo 100 del trattato ;

considerando che risulta necessario accompagnare tale ravvicinamento delle legislazioni con un ' azione della Comunità intesa a conseguire , con una regolamentazione di più ampio respiro , uno degli obiettivi della Comunità nel settore della protezione dell ' ambiente e del miglioramento della qualità della vita ; che occorre quindi adottare a tale titolo talune disposizioni specifiche ; che , non essendo stati previsti dal trattato i poteri d ' azione necessari a tal fine , occorre fare ricorso all ' articolo 235 del trattato ;

considerando che il programma d ' azione delle Comunità europee in materia di ambiente ( 3 ) prevede un certo numero di misure per la protezione delle acque marine da talune sostanze inquinanti ;

considerando che , per garantire una protezione efficace dell ' ambiente idrico della Comunità , e necessario stabilire un primo elenco , detto elenco I , contenente un certo numero di sostanze singole , scelte soprattutto in base alla loro tossicità , alla loro persistenza , alla loro bioaccumulazione , escludendo le sostanze biologicamente inoffensive o che si trasformano rapidamente in sostanze biologicamente inoffensive , nonchù un secondo elenco , detto elenco II , contenente sostanze che hanno sull ' ambiente idrico un effetto nocivo che può essere tuttavia limitato ad una determinata zona e dipende dalle caratteristiche delle acque di ricevimento e dalla loro localizzazione ; che qualsiasi scarico di tali sostanze dovrebbe essere soggetto ad una autorizzazione preliminare che ne fissi le norme di emissione ;

considerando che occorre eliminare l ' inquinamento delle acque causato dallo scarico delle varie sostanze pericolose dell ' elenco I ; che occorre che il Consiglio fissi a scadenze precise , su proposta della Commissione , taluni valori limite che le norme di emissione non dovranno superare , i metodi di misura , nonchù le scadenze che gli autori degli scarichi effettuati attualmente dovranno rispettare ;

considerando che gli Stati membri dovranno applicare tali valori limite , salvo i casi in cui uno Stato membro possa provare alla Commissione , secondo una procedura di controllo stabilita dal Consiglio , che gli obiettivi di qualità fissati dal Consiglio su proposta della Commissione sono raggiunti e mantenuti costantemente in tutta la regione geografica eventualmente interessata dagli scarichi , grazie all ' azione condotta anche da detto Stato membro ;

considerando che e necessario ridurre l ' inquinamento delle acque provocato dalle sostanze dell ' elenco II ; che , a tale scopo , gli Stati membri dovranno fissare programmi comprendenti obiettivi di qualità per le acque , stabiliti nel pieno rispetto delle direttive del Consiglio quando esse esistono ; che le norme di emissione applicabili a dette sostanze dovranno essere calcolate in funzione di tali obiettivi di qualità ;

considerando che , salvo talune eccezioni e modifiche , è opportuno applicare la presente direttiva agli scarichi effettuati nelle acque sotterranee in attesa dell ' adozione di una regolamentazione comunitaria specifica in materia ;

considerando che occorre permettere ad uno o più Stati membri di fissare , individualmente o congiuntamente , disposizioni più severe di quelle previste dalla presente direttiva ;

considerando che si impone la compilazione di un inventario degli scarichi di talune sostanze particolarmente pericolose effettuati nell ' ambiente idrico della Comunità , per conoscerne l ' origine ;

considerando che , in base all ' esperienza acquisita , potrà emergere la necessità di riesaminare , e se necessario completare , gli elenchi I e II , trasferendo eventualmente talune sostanze dall ' elenco II all ' elenco I ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

1 . Fatto salvo l ' articolo 8 , la presente direttiva si applica :

- alle acque interne superficiali ,

- alle acque marine territoriali ,

- alle acque interne del litorale ,

- alle acque sotterranee .

2 . Ai sensi della presente direttiva si intendono per :

a ) « acque interne superficiali » : tutte le acque dolci superficiali correnti o stagnanti situate sul territorio di uno o più Stati membri ;

b ) « acque interne del litorale » : le acque che sono situate all ' interno della linea di base che serve da riferimento per definire il limite delle acque marine territoriali e che si estendono , nel caso dei corsi d ' acqua , fino al limite delle acque dolci ;

c ) « limite delle acque dolci » : il punto del corso d ' acqua in cui , con bassa marea e in periodo di magra , si riscontra un sensibile aumento del grado di salinita dovuto alla presenza di acqua marina ;

d ) « scarico » ; l ' immissione , nelle acque di cui al paragrafo 1 , delle sostanze enumerate nell ' elenco I o nell ' elenco II dell ' allegato , ad eccezione :

- degli scarichi di fanghi di dragaggio ,

- degli scarichi operativi effettuati da navi nelle acque marine territoriali ,

- dell ' immissione di rifiuti effettuata da navi nelle acque marine territoriali ;

e ) « inquinamento » : lo scarico effettuato direttamente o indirettamente dall ' uomo nell ' ambiente idrico di sostanze o di energia le cui conseguenze siano tali da mettere in pericolo la salute umana , nuocere alle risorse viventi e al sistema ecologico idrico , compromettere le attrattive o ostacolare altri usi legittimi delle acque .

Articolo 2

Gli Stati membri prendono i provvedimenti atti a eliminare l ' inquinamento delle acque di cui all ' articolo 1 provocato dalle sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze contenenti nell ' elenco I , nonchù a ridurre l ' inquinamento di tali acque provocato dalle sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze contenuti nell ' elenco II dell ' allegato , conformemente alla presente direttiva le cui disposizioni costituiscono soltanto un primo passo verso tale obiettivo .

Articolo 3

Per quanto riguarda le sostanze appartenenti alle famiglie e ai gruppi di sostanze di cui all ' elenco I , in appresso denominate « sostanze dell ' elenco I » :

1 . qualsiasi scarico nelle acque di cui all ' articolo 1 che potrebbe contenere una di tali sostanze è soggetto ad un ' autorizzazione preventiva rilasciata dall ' autorità competente dello Stato membro interessato ;

2 . per gli scarichi di tali sostanze nelle acque di cui all ' articolo 1 e , qualora ciò sia necessario per l ' applicazione della presente direttiva , per gli scarichi di tali sostanze effettuati nelle fognature , l ' autorizzazione fissa norme di emissione ;

3 . per gli scarichi di tali sostanze attualmente effettuati nelle suddette acque , gli autori degli scarichi devono conformarsi alle condizioni stabilite dall ' autorizzazione entro il termine da questa fissato . Detto termine non può superare i limiti fissati conformemente all ' articolo 6 , paragrafo 4 ;

4 . l ' autorizzazione può essere concessa soltanto per un periodo limitato . Essa può essere rinnovata tenendo conto delle eventuali modifiche dei valori limite di cui all ' articolo 6 .

Articolo 4

1 . Gli Stati membri applicano un regime di emissione zero agli scarichi nelle acque sotterranee di sostanze dell ' elenco I .

2 . Gli Stati membri applicano alle acque sotterranee le disposizioni della presente direttiva relative alla sostanze di cui all ' elenco II , in appresso determinate « sostanze dell ' elenco II » .

3 . I paragrafi 1 e 2 non si applicano ne agli scarichi domestici , ne a quelli iniettati nelle falde profonde , salate e inutilizzabili .

4 . Le disposizioni sulle acque sotterranee contenute nella presente direttiva cesseranno di essere applicabili al momento dell ' applicazione di una direttiva specifica su tali acque .

Articolo 5

1 . Le norme di emissione fissate dalle autorizzazioni rilasciate in applicazione dell ' articolo 3 , stabiliscono :

a ) la concentrazione massima di una sostanza ammissibile negli scarichi . In caso di diluizione , il valore limite previsto all ' articolo 6 , paragrafo 1 , lettera a ) , va diviso per il fattore di diluizione ;

b ) la quantità massima di sostanza ammissibile nello scarico durante uno o più periodi di tempo determinati . Tale quantità può espressa in unità di peso della sostanza inquinante per unità di elemento caratteristico dell ' attività inquinante ( per esempio : unità di peso per materia prima o per unità di prodotto ) .

2 . Per ciascuna autorizzazione , l ' autorità competente dello Stato membro interessato , soprattutto tenendo conto della tossicità , della persistenza e della bioaccumulazione della sostanza considerata nell ' ambiente in cui è effettuato lo scarico , può fissare , se necessario , norme di emissione più severe di quelle risultanti dall ' applicazione dei valori limite fissati dal Consiglio ai sensi dell ' articolo 6 .

3 . Qualora l ' autore dello scarico dichiari la propria incapacità di osservare le norme di emissione impostegli , ovvero qualora l ' autorità competente dello Stato membro interessato constati la suddetta incapacità , l ' autorizzazione è rifiutata .

4 . Qualora le norme di emissione non siano osservate , l ' autorità competente dello Stato membro interessato adotta tutti i provvedimenti atti a far se che le condizioni per l ' autorizzazione vengano soddisfatte e , se necessario , a far si che lo scarico venga vietato .

Articolo 6

1 . Il Consiglio , deliberando su proposta della Commissione , fissa , per le varie sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze dell ' elenco I , i valori limite che le norme di emissione non devono superare . Tali valori limite sono definiti :

a ) dalla concentrazione massima di una sostanza ammissibile negli scarichi e

b ) eventualmente , dalla quantità massima di tale sostanza espressa in unità di peso della sostanza inquinante per unità di elemento caratteristico dell ' attività inquinante ( per esempio : unità di peso per materia prima , o per unità di prodotto ) .

I valori limite applicabili agli scarichi industriali vengono eventualmente fissati per settore e per tipo di prodotto .

I valori limite applicabili alle sostanze dell ' elenco I vengono fissati principalmente in base :

- alla tossicità ,

- alla persistenza ,

- alla bioaccumulazione .

tenendo conto dei migliori mezzi tecnici disponibili .

2 . Il Consiglio , deliberando su proposta della Commissione , fissa obiettivi di qualità per le sostanze dell ' elenco I .

Tali obiettivi vengono fissati principalmente in base alla tossicità , alla persistenza e alla accumulazione di queste sostanze negli organismi viventi nonchù nei sedimenti , sulla scorta dei dati scientifici probanti più recenti , tenendo conto delle differenze esistenti fra le caratteristiche dell ' acqua di mare e quelle dell ' acqua dolce .

3 . I valori limite fissati conformemente al paragrafo 1 , si applicano salvo i casi in cui uno Stato membro possa dimostrare alla Commissione , secondo una procedura di controllo stabilita dal Consiglio che delibera su proposta della Commissione , che gli obiettivi di qualità fissati conformemente al paragrafo 2 , oppure obiettivi di qualità pi severi fissati dalla Comunità , vengono raggiunti e costantemente mantenuti in tutta la regione geografica eventualmente interessata dagli scarichi , grazie all ' azione intrapresa da tale Stato membro .

La Commissione riferisce al Consiglio sui casi in cui essa ha accettato il ricorso al metodo degli obiettivi di qualità . Ogni cinque anni , in base ad una proposta della Commissione e conformemente all ' articolo 148 del trattato , il Consiglio riesamina i casi di applicazione di tale metodo .

4 . Per le sostanze appartenenti alle famiglie e ai gruppi di sostanze di cui al paragrafo 1 , il Consiglio adotta , conformemente all ' articolo 12 , i limiti del termine di cui all ' articolo 3 , punto 3 , tenendo conto delle caratteristiche proprie dei settori industriali interessati ed eventualmente dei tipi di prodotti .

Articolo 7

1 . Per ridurre l ' inquinamento delle acque di cui all ' articolo 1 provocato dalle sostanze dell ' elenco II , gli Stati membri stabiliscono programmi per la cui attuazione ricorreranno in particolare ai mezzi previsti dai paragrafi 2 e 3 .

2 . Qualsiasi scarico nelle acque di cui all ' articolo 1 che potrebbe contenere una delle sostanze dell ' elenco II è soggetto ad autorizzazione preventiva , rilasciata dall ' autorità competente dello Stato membro interessato , che ne fissi le norme di emissione . Tali norme vanno fissate in funzione degli obiettivi di qualità stabiliti a norma del paragrafo 3 .

3 . I programmi di cui al paragrafo 1 conterranno obiettivi di qualità per le acque , stabiliti nel rispetto delle direttive adottate dal Consiglio quando esse esistono .

4 . I programmi potranno anche contenere particolari disposizioni per la composizione e l ' uso di sostanze o gruppi di sostanze e di prodotti ; essi tengono conto dei più recenti progressi tecnici economicamente realizzabili .

5 . I programmi fisseranno le scadenze per la propria attuazione .

6 . I programmi e i risultati della loro attuazione verranno comunicati alla Commissione in forma sintetica .

7 . La Commissione organizza regolarmente con gli Stati membri in confronto fra i programmi per assicurarsi che la loro realizzazione sia sufficientemente armonizzata . Qualora lo ritenga necessario , la Commissione presenta al Consiglio a tal fine proposte in materia .

Articolo 8

Gli Stati membri prendono tutti i provvedimenti idonei all ' attuazione delle misure che essi avranno adottato , in base alla presente direttiva , per non aumentare l ' inquinamento delle acque che non rientrano nel campo di applicazione dell ' articolo 1 ; essi vietano inoltre qualsiasi atto volto a eludere le disposizioni della presente direttiva o avente questo effetto .

Articolo 9

In nessun caso l ' applicazione delle misure adottate in virtù della presente direttiva potrà aggravare , direttamente o indirettamente , l ' inquinamento delle acque di cui all ' articolo 1 .

Articolo 10

Uno o più Stati membri possono , ove occorra , stabilire individualmente o congiuntamente disposizioni più severe di quelle previste dalla presente direttiva .

Articolo 11

L ' autorità competente procede a un inventario degli scarichi effettuati nelle acque di cui all ' articolo 1 che possono contenere sostanze dell ' elenco I alle quali sono applicabili norme di emissione .

Articolo 12

1 . Il Consiglio , deliberando all ' unanimità , si pronuncia entro nove mesi su ogni proposta della Commissione presentata in applicazione dell ' articolo 6 , nonchù sulle proposte riguardanti i metodi di misura applicabili .

Proposte relative ad una prima serie di sostanze , nonchù ai metodi di misura applicabili e ai limiti del termine di cui all ' articolo 6 , paragrafo 4 , vengono presentate dalla Commissione al massimo entro 2 anni dalla notifica della presente direttiva .

2 . La Commissione trasmette , se possibile entro ventisette mesi dalla notifica della presente direttiva , le prime proposte presentate in applicazione dell ' articolo 7 , paragrafo 7 . Il Consiglio , deliberando all ' unanimità , si pronuncia entro nove mesi .

Articolo 13

1 . Per l ' applicazione della presente direttiva , gli Stati membri forniscono alla Commissione , a sua richiesta , caso per caso , tutte le informazioni necessarie e , in particolare :

- i dettagli delle autorizzazioni concesse ai sensi dell ' articolo 3 e dell ' articolo 7 , paragrafo 2 ;

- i risultati dell ' inventario previsto dall ' articolo 11 ;

- i risultati della sorveglianza esercitata dai vari organismi nazionali ;

- le informazioni complementari sui programmi di cui all ' articolo 7 .

2 . Le informazioni raccolte in applicazione del presente articolo possono essere utilizzate soltanto per lo scopo per il quale sono state richieste .

3 . La Commissione e le autorità competenti degli Stati membri , nonchù i loro funzionari ed altri agenti , sono tenuti a non divulgare le informazioni raccolte in applicazione della presente direttiva le quali , per la loro natura , sono protette dal segreto professionale .

4 . Le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 non ostano alla pubblicazione di informazioni di carattere generale o di studi in cui non compaiano indicazioni su singole imprese o associazioni di imprese .

Articolo 14

Il Consiglio , deliberando su proposta della Commissione presentata di sua iniziativa o su richiesta di uno Stato membro , riesamina e , se necessario , completa gli elenchi I e II , alla luce dell ' esperienza acquisita , trasferendo eventualmente talune sostanze dall ' elenco II all ' elenco I .

Articolo 15

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Bruxelles , addì 4 maggio 1976 .

Per il Consiglio

Il Presidente

G . THORN

( 1 ) GU n . C 5 dell ' 8 . 1 . 1975 , pag . 62 .

( 2 ) GU n . C 108 del 15 . 5 . 1975 , pag . 76 .

( 3 ) GU n . C 112 del 20 . 12 . 1973 , pag . 1 .

ALLEGATO

Elenco I di famiglie e gruppi di sostanze

L ' elenco I comprende alcune sostanze singole appartenenti alle famiglie o ai gruppi di sostanze seguenti , scelte principalmente in base alla loro tossicità , alla loro persistenza , alla loro bioaccumulazione , escluse che sono biologicamente innocue o che si trasformano rapidamente in sostanze biologicamente innocue :

1 . composti organoalogenati e sostanze che possono dar loro origine nell ' ambiente idrico

2 . composti organofosforici

3 . composti organostannici

4 . sostanze di cui e provato il potere cancerogeno in ambiente idrico o col concorso dello stesso ( 1 )

5 . mercurio e composti del mercurio

6 . cadmio e composti del cadmio

7 . oli minerali persistenti ed idrocarburi di origine petrolifera persistenti

e . per quando riguarda l ' applicazione degli articoli 2 , 8 , 9 e 14 della presente direttiva :

8 . materie sintetiche persistenti che possono galleggiare , restare in sospensione o andare a fondo e che possono disturbare ogni tipo di utilizzazione delle acque .

Elenco II di famiglie e gruppi di sostanze

L ' elenco II comprende :

- le sostanze appartenenti alle famiglie ed ai gruppi di sostanze dell ' elenco I per le quali non sono determinati i valori limite di cui all ' articolo 6 della presente direttiva .

- alcune sostanze singole e alcune categorie di sostanze appartenenti alle famiglie e ai gruppi di sostanze elencati in appresso .

che hanno sull ' ambiente idrico un effetto nocivo che può tuttavia essere limitato ad una certa zona e dipende dalle caratteristiche delle acque di ricevimento e dalla loro localizzazione .

Famiglie e gruppi di sostanze di cui al secondo trattino

1 . I seguenti metalloidi e metalli nonchù i loro composti :

1 . zinco * 6 . selenio * 11 . stagno * 16 . vanadio *

2 . rame * 7 . arsenico * 12 . bario * 17 . cobalto *

3 . nichel * 8 . antimonio * 13 . berillio * 18 . tallio *

4 . cromo * 9 . molibdeno * 14 . boro * 19 . tellurio *

5 . piombo * 10 . titanio * 15 . uranio * 20 . argento *

2 . Biocidi e loro derivati non compresi nell ' elenco I .

3 . Sostanze che hanno un effetto nocivo sul sapore e/o sull ' odore dei prodotti consumati dall ' uomo derivati dall ' ambiente idrico , nonchù i composti che possono dare origine a tali sostanze nelle acque .

4 . Composti organosilicati tossici o persistenti e sostanze che possono dare origine a tali composti nelle acque , ad eccezione di quelli che sono biologicamente innocui o che si trasformano rapidamente nell ' acqua in sostanze innocue .

5 . Composti inorganici del fosforo e fosforo elementare .

6 . Oli minerali non persistenti ed idrocarburi di origine petrolifera non persistenti .

7 . Cianuri , floruri .

8 . Sostanze che influiscono sfavorevolmente sull ' equilibrio dell ' ossigeno , in particolare : ammoniaca , nitriti .

Dichiarazione relativa all ' articolo 8

Per le acque di scolo scaricate in alto mare da canalizzazioni di lunga gittata gli Stati membri si impegnano ad imporre prescrizioni non meno severe di quelle previste dalla presente direttiva .

( 1 ) Le sostanze dell ' elenco II , qualora abbiano potere cancerogeno , sono incluse nella categoria 4 del presente elenco .