31976L0447

Direttiva 76/447/CEE della Commissione, del 4 maggio 1976, relativa al sistema triangolare nell'ambito del regime di perfezionamento passivo

Gazzetta ufficiale n. L 121 del 08/05/1976 pag. 0052 - 0058
edizione speciale greca: capitolo 02 tomo 2 pag. 0138
edizione speciale spagnola: capitolo 02 tomo 3 pag. 0060
edizione speciale portoghese: capitolo 02 tomo 3 pag. 0060


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COMMISSIONE

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 4 maggio 1976

relativa al sistema triangolare nell ' ambito del regime di perfezionamento passivo

( 76/447/CEE )

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

vista la direttiva 76/119/CEE del Consiglio , del 18 dicembre 1975 , relativa all ' armonizzazione delle disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative riguardanti il regime del perfezionamento passivo ( 1 ) , in particolare l ' articolo 14 ,

considerando che l ' articolo 7 della detta direttiva prevede la possibilità di reimportare i prodotti compensatori , ottenuti a seguito di un ' operazione di perfezionamento , in uno Stato membro diverso da quello di esportazione temporanea ;

considerando che le autorità competenti dello Stato membro di reimportazione debbono poter disporre di tutti gli elementi necessari per identificare le merci esportate nei prodotti compensatori ; che esse debbono ugualmente disporre di tutte le informazioni necessarie per determinare gli elementi di tassazione relativi alle merci esportate temporaneamente , ai fini della concessione dell ' esenzione parziale o totale dai dazi all ' importazione applicabili ai prodotti compensatori ; che in mancanza di ciò l ' applicazione uniforme delle disposizioni relative al sistema compensatori ; nell ' ambito del regime di perfezionamento passivo non sarebbe garantita ;

considerando che per soddisfare tali esigenze , è necessario instaurare una procedura di informazioni reciproche tra le autorità competenti dei differenti Stati membri ; che a tal scopo , è opportuno istituire un formulario comunitario unico destinato a servire da supporto di tutte le informazioni necessarie ed in particolare di quelle relative alla classificazione tariffaria , al valore ed alla quantità delle merci ;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per i regimi doganali di perfezionamento ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

La presente direttiva fissa alcune misure di applicazione relative all ' articolo 4 , paragrafo 2 , e all ' articolo 7 della direttiva 76/119/CEE del Consiglio , del 18 dicembre 1975 , relativa all ' armonizzazione delle disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative relative al regime del perfezionamento passivo , denominata qui di seguito direttiva di base .

Articolo 2

1 . L ' autorizzazione di esportare temporaneamente merci al di fuori del territorio doganale della Comunità , quando ne sia prevista la loro reimportazione sotto forma di prodotti compensatori in uno Stato membro diverso da quello di esportazione temporanea , viene concessa , alle condizioni della presente direttiva , dalle autorità competenti dello Stato membro d ' esportazione .

2 . Per l ' applicazione della presente direttiva , il movimento delle merci previsto dal paragrafo 1 è denominato « sistema triangolare » .

3 . Le autorità competenti dello Stato membro di esportazione autorizzano il ricorso al sistema triangolare :

a ) sia nel quadro dell ' autorizzazione del regime di perfezionamento passivo di cui all ' articolo 4 , paragrafo 2 , della direttiva di base ,

b ) sia su richiesta esplicita del titolare dell ' autorizzazione , presentata successivamente alla concessione di detta autorizzazione , ma anteriormente alla reimportazione .

4 . Su richiesta del titolare dell ' autorizzazione , le autorità competenti certificano per copia conforme le copie dell ' autorizzazione al regime del perfezionamento passivo loro esibite .

Articolo 3

1 . Le autorità competenti dello Stato membro di esportazione autorizzano il sistema triangolare solo quando ritengano che l ' identificazione nei prodotti compensatori delle merci esportate o da esportare sia possibile da parte delle autorità competenti dello Stato membro di reimportazione .

2 . Nell ' ambito del sistema triangolare , le autorità competenti degli Stati membri utilizzano e riconoscono le seguenti modalità d ' identificazione :

a ) menzione o descrizione di marchi particolari o di numeri di fabbrica ,

b ) apposizione di piombi , sigilli , punzoni od altri marchi particolari ,

c ) prelievo di campioni , illustrazioni o descrizioni tecniche delle merci tal quali ,

d ) utilizzazione della scheda di informazione per facilitare l ' esportazione temporanea di merci inviate da un paese ad un altro per lavorazione o riparazione , prevista dalla raccomandazione del consiglio di cooperazione doganale del 3 dicembre 1963 .

3 . L ' identità delle merci tal quali nei prodotti compensatori può essere ugualmente riconosciuta dalle autorità competenti dello Stato membro di reimportazione sulla base di altri elementi , in particolare quando i mezzi d ' identificazione previsti al paragrafo 2 sono stati danneggiati o sono scomparsi .

4 . In caso di ricorso alle modalità d ' identificazione di cui al paragrafo 2 , lettera c ) , le autorità competenti dello Stato membro di esportazione adottano le misure necessarie per assicurare l ' autenticità di tali mezzi li identificazione . Esse restituiscono al titolare dell ' autorizzazione tali oggetti al fine di metterli a disposizione delle autorità competenti dello Stato membro di reimportazione .

Articolo 4

1 . A richiesta del titolare dell ' autorizzazione del regime di perfezionamento passivo , le autorità competenti dello Stato membro di esportazione adottano le misure necessarie per permettere alle autorità competenti dello Stato membro di reimportazione di concedere il beneficio dell ' esenzione parziale o totale dai dazi all ' importazione prevista dall ' articolo 10 della direttiva di base .

2 . La richiesta di cui al paragrafo 1 è presentata alle autorità competenti sotto forma di bollettino d ' informazione ( bollettino INF . 2 ) previsto dall ' articolo 8 .

3 . le autorità competenti vidimano il bollettino d ' informazione compilato a concorrenza delle quantità di merci da esportare o esportate e non ancora reimportate , consegnano l ' originale al titolare e ne conservano una copia .

4 . Quando si preveda che le reimportazioni siano effettuate in spedizioni frazionate , indirizzate a uffici doganali diversi , il titolare dell ' autorizzazione può richiedere il rilascio di più bollettini d ' informazione , a concorrenza delle quantità delle merci da esportare .

5 . Quando le circostanze lo giustifichino , su richiesta del titolare dell ' autorizzazione , le autorità competenti dello Stato membro di esportazione possono rilasciare in sostituzione del bollettino INF . 2 originale , dei bollettini INF . 2 compilati a concorrenza delle quantità di merci esportate e non ancora reimportate .

6 . In caso di rilascio di uno o più bollettini sostitutivi , sul bollettino INF . 2 originale sono imputate le quantità indicate sul o sui bollettini sostitutivi .

7 . In caso di rilascio di uno o più bollettini sostitutivi le autorità competenti indicano su questi ultimi il numero e l ' ufficio emittente del bollettino originale .

8 . Quando le autorità competenti dello Stato membro di esportazione ritengano che la conoscenza di alcuni elementi dell ' autorizzazione che non figurino tra le informazioni previste nel bollettino d ' informazione sia necessaria alle autorità competenti dello Stato membro di reimportazione , menzionano tali informazioni supplementari nel bollettino .

Articolo 5

1 . L ' importazione dei prodotti compensatori presenta il bollettino d ' informazione alle autorità competenti dello Stato membro di reimportazione il giorno in cui egli manifesta la volontà d ' immetterli in libera pratica , o di attribuire loro un ' altra destinazione autorizzata dalla direttiva di base .

Le autorità competenti dello Stato membro di reimportazione possono inoltre esigere la presentazione di una copia certificata per copia conforme dell ' autorizzazione del regime di perfezionamento passivo .

2 . Le autorità competenti dello Stato membro di reimportazione imputano sul bollettino d ' informazione la quantità di merci reimportate .

3 . Quando le circostanze lo giustifichino , su richiesta del titolare dell ' autorizzazione , le autorità competenti dello Stato membro di reimportazione possono rilasciare in sostituzione del bollettino INF . 2 originale , dei bollettini INF . 2 compilati a concorrenza delle quantità di merci esportate e non ancora reimportate .

4 . In caso di rilascio di uno o più bollettini sostitutivi , sul bollettino INF . 2 originale sono imputate le quantità indicate sul o sui bollettini sostitutivi .

5 . In caso di rilascio di uno o più bollettini sostitutivi le autorità competenti indicano su questi ultimi il numero e l ' ufficio emittente del bollettino originale .

Articolo 6

1 . Quando il bollettino INF . 2 è stato rilasciato esso deve essere presentato all ' atto della reimportazione anche quando questa si effettui nello Stato membro d ' esportazione .

2 . In caso di furto , perdita o distruzione del bollettino INF . 2 , il titolare dell ' autorizzazione del regime di perfezionamento passivo può richiedere un duplicato alle autorità competenti che lo hanno rilasciato ; le autorità competenti danno seguito a tale richiesta quando le circostanze lo giustifichino , a condizione che sia soddisfacentemente comprovata , la quantità di merci esportate e non ancora reimportate . Il duplicato deve riportare una delle seguenti menzioni : « DUPLICATO » ,

Articolo 7

Le autorità competenti dello Stato membro di reimportazione sono abilitate a richiedere controlli a posteriori nonchù informazioni supplementari alle autorità competenti che hanno vidimato il bollettino INF . 2 . Queste provvedono nel più breve termine a soddisfare tale richiesta .

Articolo 8

1 . Il bollettino d ' informazione deve essere compilato in originale e copia su un formulario INF . 2 , completato , se del caso , di uno o più elenchi INF . 2 bis ; questi formulari debbono essere conformi al modello che figura in allegato .

2 . I formulari devono essere stampati su carta di colore bianco non contenente pasta meccanica , collata per scrittura e pesante almeno 40 g/m2 .

3 . Le dimensioni dei formulari devono essere di 210 × 297 mm , l ' interlinea dattilografica deve essere di 4,24 mm ( 1/6 di pollice ) , la disposizione del formulario deve essere rigorosamente rispettata .

4 . Spetta agli Stati membri far procedere alla stampa dei formulari . Il formulario INF . 2 porta un numero di serie destinato a contraddistinguerlo , prestampato o no .

5 . I formulari sono stampati in una delle lingue ufficiali della Comunità designata dalle autorità competenti dello Stato membro nel quale è stato emesso il bollettino INF . 2 . La parte del bollettino o dell ' elenco che costituisce la domanda deve essere compilata in una delle lingue ufficiali della Comunità , designata dalle autorità competenti dello Stato membro nel quale è emesso il bollettino . Le autorità competenti dello Stato membro che devono fornire le informazioni e che devono utilizzarle possono chiedere la traduzione , nella lingua o in una delle lingue ufficiali di questo Stato membro , dei dati indicati nei formulari loro presentati .

Articolo 9

1 . Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva di modo che tali misure si rendano applicabili a decorrere dalla data in cui sono applicate le misure necessarie per conformarsi alla direttiva di base .

2 . Tuttavia , la presente direttiva si applica soltanto dal 1° luglio 1977 per le merci che si trovano , nello Stato membro di esportazione , in regime di perfezionamento attivo .

Articolo 10

1 . Ogni Stato membro informa immediatamente la Commissione delle disposizioni che esso adotta per l ' applicazione della presente direttiva .

2 . La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri .

Articolo 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Bruxelles , il 4 maggio 1976 .

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Membro della Commissione

( 1 ) GU n . L 24 del 30 . 1 . 1976 , pag . 58 .

ALLEGATO

Formularie : vedi G.U .

COMUNICAZIONE AGLI ABBONATI

A causa di circostanze tecniche impreviste , l ' Ufficio delle pubblicazioni pubblicherà , fino a nuovo ordine , la comunicazione giornaliera dell ' unità di conto europea nella serie L della Gazzetta ufficiale .

UNITÀ DI CONTO EUROPEA ( 1 )

7 maggio 1976

Importo di moneta nazionale per 1 UCE :

Franco belga e lussemburghese * * Dollaro USA * 1,11404 *

- mercato regolamento * 43,2583 * Franco svizzero * 2,76217 *

- mercato libero * 44,4225 * Peseta spagnola * 75,1665 *

Marco tedesco * 2,82607 * Corona svedese * 4,87253 *

Fiorino olandese * 2,99564 * Corona norvegese * 6,07305 *

Sterlina inglese * 0,611080 * Dollaro canadese * 1,09321 *

Corona danese * 6,72667 * Scudo portoghese * 33,0974 *

Franco francese * 5,20711 * Scellino austriaco * 20,2331 *

Lira italiana * 963,741 * Marco finlandese * 4,29044 *

Sterlina irlandese * 0,610993 * Yen giapponese * 332,373 *

( 1 ) - Articolo 2 , secondo capoverso , della decisione 75/250/CEE del Consiglio , del 21 aprile 1975 , relativa alla definizione e conversione dell ' unità di conto europea , utilizzata nella convenzione ACP-CEE di Lomù .

- Articolo 2 , secondo capoverso , della decisione n . 3289/75/CECA della Commissione del 18 dicembre 1975 , relativa alla definizione e conversione dell ' unità di conto europea , per i bisogni del trattato CECA .