Direttiva 76/207/CEE del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro
Gazzetta ufficiale n. L 039 del 14/02/1976 pag. 0040 - 0042
edizione speciale finlandese: capitolo 5 tomo 1 pag. 0191
edizione speciale greca: capitolo 05 tomo 2 pag. 0070
edizione speciale svedese/ capitolo 5 tomo 1 pag. 0191
edizione speciale spagnola: capitolo 05 tomo 2 pag. 0070
edizione speciale portoghese: capitolo 05 tomo 2 pag. 0070
++++ DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 9 febbraio 1976 relativa all ' attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l ' accesso al lavoro , alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro ( 76/207/CEE ) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 235 , vista la proposta della Commissione , visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) , visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) , considerando che il Consiglio , nella risoluzione del 21 gennaio 1974 relativa ad un programma di azione sociale ( 3 ) , ha inserito tra le priorità delle azioni volte a realizzare la parità tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l ' accesso al lavoro ed alla formazione e promozione professionali , nonchù per quanto riguarda le condizioni di lavoro , comprese le retribuzioni ; considerando che , in materia di retribuzioni , il Consiglio ha adottato , in data 10 febbraio 1975 , la direttiva 75/117/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all ' applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile ( 4 ) ; considerando che un ' azione della Comunità appare altresì necessaria per attuare il principio della parità di trattamento tra uomini e donne sia per quanto riguarda l ' accesso al lavoro , alla formazione e promozione professionali , sia per quanto riguarda le altre condizioni di lavoro ; che la parità di trattamento tra i lavoratori di sesso maschile e quelli sesso femminile costituisce uno degli obiettivi della Comunità , in quanto si tratta in particolare di promuovere la parificazione nel progresso delle condizioni di vita e di lavoro della manodopera ; che il trattato non ha previsto i poteri di azione specifici necessari a tale scopo ; considerando che occorre definire ed attuare gradualmente con ulteriori strumenti il principio della parità di trattamento in materia di sicurezza sociale , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 1 . Scopo della presente direttiva è l ' attuazione negli Stati membri del principio della parità di trattamento fra uomini e donne per quanto riguarda l ' accesso al lavoro , ivi compreso la promozione , e l ' accesso alla formazione professionale , nonchù le condizioni di lavoro e , alle condizioni di cui al paragrafo 2 , la sicurezza sociale . Tale principio è denominato qui appresso « principio della parità di trattamento » . 2 . Per garantire la graduale attuazione del principio della parità di trattamento in materia di sicurezza sociale , il Consiglio adotterà , su proposta della Commissione , disposizioni che ne precisino in particolare il contenuto , la portata e le modalità di applicazione . Articolo 2 1 . Ai sensi delle seguenti disposizioni il principio della parità di trattamento implica l ' assenza di qualsiasi discriminazione fondata sul esso , direttamente o indirettamente , in particolare mediante riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia . 2 . La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di escluderne dal campo di applicazione le attività professionali ed eventualmente le relative formazioni , per le quali , in considerazione della loro natura o delle condizioni per il loro esercizio , il sesso rappresenti una condizione determinante . 3 . La presente direttiva non pregiudica le disposizioni relative alla protezione della donna , in particolare per quanto riguarda la gravidanza e la maternità . 4 . La presente direttiva non pregiudica le misure volte a promuovere la parità delle opporunità per gli uomini e le donne , in particolare ponendo rimedio alle disparità di fatto che pregiudicano le opportunità delle donne nei settori di cui all ' articolo 1 , paragrafo 1 . Articolo 3 1 . L ' applicazione del principio della parità di trattamento implica l ' assenza di qualisiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda le condizioni di accesso , compresi i criteri di selezione , agli impieghi o posti di lavoro qualunque sia il settore o il ramo di attività , e a tutti i livelli della gerarchia professionale . 2 . A tal fine , gli Stati membri prendono le misure necessarie affinchù : a ) siano soppresse le disposizioni legislative , regolamentari e amministrative contrarie al principio della parità di trattamento ; b ) siano nulle , possano essere dichiarate nulle o possano essere modificate le disposizioni contrarie al principio della parità di trattamento contenute nei contratti collettivi o nei contratti individuali di lavoro , nei regolamenti interni delle imprese nonchù negli statuti delle professioni indipendenti ; c ) siano riesaminate quelle disposizioni legislative , regolamentari e amministrativi contrarie al principio della parità di trattamento , originariamente ispirate da motivi di protezione non più giustificati ; per le disposizioni contrattuali di analoga natura , le parti sociali siano sollecitate a procedere alle opportune revisioni . Articolo 4 L ' applicazione del principio della parità di trattamento per quanto riguarda l ' accesso a tutti i tipi e a tutti i livelli di orientamento , di formazione , di perfezionamento e di aggiornamento professionali , implica che gli Stati membri prendano le misure necessarie affinchù : a ) siano soppresse le disposizioni legislative , regolamentari e amministrative contrarie al principio della parità di trattamento ; b ) siano nulle , possano essere dichiarate nulle o possano essere modificate le disposizioni contrarie al principio della parità di trattamento contenute nei contratti collettivi o nei contratti individuali di lavoro , nei regolamenti interni delle imprese nonchù negli statuti delle professioni indipendenti ; c ) l ' orientamento , la formazione , il perfezionamento nonchù l ' aggiornamento professionali , fatta salva l ' autonomia accordata in alcuni Stati membri a taluni istituti privati di formazione , siano accessibili secondo gli stessi criteri e agli stessi livelli senza discriminazione basate sul sesso . Articolo 5 1 . L ' applicazione del principio della parità trattamento per quanto riguarda le condizioni di lavoro , comprese le condizioni inerenti al licenziamento , implica che siano garantire agli uomini e alle donne le medesime condizioni , senza discriminazioni fondate sul sesso . 2 . A tal fine , gli Stati membri prendono le misure necessarie affinchù : a ) siano soppresse le disposizioni legislative , regolamentari e amministrative contrarie al principio della parità di trattamento ; b ) siano nulle , possano essere dichiarate nulle o possano essere modificate le disposizioni contrarie al principio della parità di trattamento contenute nei contratti collettivi o nei contratti individuali di lavoro , nei regolamenti interni delle imprese nonchù negli statuti delle professioni indipendenti ; c ) siano riesaminate quelle disposizioni legislative , regolamentari e amministrativi contrarie al principio della parità di trattamento , originariamente ispirate da motivi di protezione non più giustificati ; per le disposizioni contrattuali di analoga natura , le parti sociali siano sollecitate a procedere alle opportune revisioni . Articolo 6 Gli Stati membri introducono nei rispettivi ordinamenti giuridici interni le misure necessarie per permettere a tutti coloro che si ritengano lesi dalla mancata applicazione nei loro confronti del principio della parità di trattamento , ai sensi degli articoli 3 , 4 e 5 , di far valere i propri diritti per via giudiziaria , eventualmente dopo aver fatto ricorso ad altre istanze competenti . Articolo 7 Gli Stati membri adottano le misure necessarie per proteggere i lavoratori contro i licenziamenti che rappresentino una reazione del datore di lavoro ad una rimostranza presentata a livello aziendale o ad un ' azione giudiziaria volta a far osservare il principio della parità di trattamento . Articolo 8 Gli Stati membri fanno in modo che le misure adottate in applicazione della presente direttiva e le disposizioni già vigenti in materia siano portate a conoscenza dei lavoratori in forme appropriate , quali , ad esempio , l ' informazione sui luoghi di lavoro . Articolo 9 1 . Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro trenta mesi a decorrere dalla notifica e ne informano immediatamente la Commissione . Per quanto riguarda tuttavia l ' articolo 3 , paragrafo 2 , lettera c ) , primo periodo , e l ' articolo 5 , paragrafo 2 , lettera c ) , primo periodo , gli Stati membri effettueranno un primo esame e una prima eventuale revisione delle disposizioni legislative , regolamentari e amministrative ivi contemplate nel termine di quattro anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva . 2 . Gli Stati membri esaminano periodicamente le attività professionali di cui all ' articolo 2 , paragrafo 2 , al fine di valutare se sia giustificato , tenuto conto dell ' evoluzione sociale , mantenere le esclusioni in questione . Essi comunicano alla Commissione i risultati di tale esame . 3 . gli Stati membri comunicano inoltre alla Commissione il testo delle disposizioni legislative , regolamentari e amministrative che essi adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva . Articolo 10 Entro due anni dalla scadenza del periodo di trenta mesi previsto dall ' articolo 9 , paragrafo 1 , primo comma , gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutti i dati utili per permetterle di redigere una relazione , che sarà sottoposta al Consiglio , sull ' applicazine della presente direttiva . Articolo 11 Gli Stati membri destinatari della presente direttiva . Fatto a Bruxelles , addì 9 febbraio 1976 . Per il Consiglio Il Presidente G . THORN ( 1 ) GU n . C 111 del 20 . 5 . 1975 , pag . 14 . ( 2 ) GU n . C 286 del 15 . 12 . 1975 , pag . 8 . ( 3 ) GU n . C 13 del 12 . 2 . 1975 , pag . 1 . ( 4 ) GU n . L 45 del 19 . 2 . 1975 , pag . 19 .