31976L0114

Direttiva 76/114/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle targhette ed alle iscrizioni regolamentari nonché alla loro posizione e modo di fissaggio per i veicoli a motore e i loro rimorchi

Gazzetta ufficiale n. L 024 del 30/01/1976 pag. 0001 - 0005
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 4 pag. 0175
edizione speciale greca: capitolo 13 tomo 3 pag. 0144
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 4 pag. 0175
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 4 pag. 0184
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 4 pag. 0184


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CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 1975

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle targhette ed alle iscrizioni regolamentari nonchù alla loro posizione e modo di fissaggio per i veicoli a motore e i loro rimorchi

( 76/114/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 100 ,

vista la proposta della Commissione ,

vista il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che le prescrizioni tecniche alle quali debbono soddisfare i veicoli a motore ai sensi delle legislazioni nazionali , riguardano , fra l' altro , le targhette e le iscrizioni regolamentari , la loro posizione ed il loro modo di fissaggio ;

considerando che queste prescrizioni differiscono da uno Stato membro all ' altro ; che pertanto le stesse prescrizioni devono essere adottate da tutti gli Stati membri a titolo complementare ovvero in sostituzione delle attuali regolamentazioni onde permettere l ' applicazione , per ogni tipo di veicolo , della procedura di omologazione CEE che forma oggetto della direttiva 70/156/CEE del Consiglio , del 6 febbraio 1970 , concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all ' omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ( 3 ) ;

considerando che il ravvicinamento delle legislazioni nazionali relative ai veicoli a motore comporta un riconoscimento fra gli Stati membri dei controlli effettuati da ciascuno di essi sulla base delle prescrizioni comuni ; che tale sistema , per ben funzionare , richiede che queste prescrizioni siano applicate da tutti gli Stati membri a partire da una stessa data ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA ;

Articolo 1

Ai sensi della presente direttiva , si intende per veicolo ogni veicolo a motore destinato a circolare su strada , con o senza carrozzeria , che abbia almeno 4 ruote e una velocità massima per costruzione superiore a 25 km/ora , nonchù i suoi rimorchi , ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaie , dei trattori e macchine agricole o forestali e delle macchine operatrici .

Articolo 2

Gli Stati membri non possono rifiutare nù l ' omologazione CEE , nù l ' omologazione di portata nazionale di un veicolo per motivi concernenti le targhette ed iscrizioni regolamentari , la loro posizione ed il loro modo di fissaggio , se questi rispondono alle prescrizioni dell ' allegato .

Articolo 3

gli Stati membri non possono rifiutare l ' immatricolazione , o vietare la vendita , la messa in circolazione o l ' utilizzazione dei veicoli per motivi concernenti le targhette ed iscrizioni regolamentari , la loro posizione ed il loro di fissaggio , se questi rispondono alle prescrizioni dell ' allegato .

Articolo 4

Le modifiche che sono necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni dell ' allegato sono adottare a norma della procedura prevista all ' articolo 13 della direttiva 70/156/CEE .

Articolo 5

1 . Gli Stati membri adottano e pubblicano anteriormente al 1° gennaio 1977 le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva e ne informano immediatamente le Commissione .

Essi applicano queste disposizioni a decorrere dal 1° ottobre 1978 .

2 . Dalla notifica della presente direttiva gli Stati membri provvedono inoltre a comunicare alla Commissione , in tempo utile affinchù possa presentare le sue osservazioni , qualsiasi progetto di disposizioni legislative , regolamentar o amministrative che intendano adottare nel settore disciplinato dalla presente direttiva .

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Bruxelles , addì 18 dicembre 1975 .

Per il Consiglio

Il Presidente

M . TOROS

( 1 ) GU n . C 5 dell ' 8 . 1 . 1975 , pag . 41 .

( 2 ) GU n . C 47 del 27 . 2 . 1975 , pag . 4 .

( 3 ) GU n . L 42 del 23 . 2 . 1970 , pag . 1 .

ALLEGATO

1 . GENERALITÀ

1.1 . Ogni veicolo deve essere munito di una targhetta e delle iscrizioni descritte ai punti successivi . La targhetta e le iscrizioni vengono apposte dal construttore o dal suo mandatario .

2 . TARGHETTA DEL COSTRUTTORE

2.1 . In zona visibile e facilmente accessibile su un prezzo che normalmente non viene sostituito durante l ' impiego , deve essere apposta , in modo da risultare solidamente fissata , una targhetta del costruttore , il cui modello figura in appendice al presente allegato , contenente le seguenti indicazioni chiaramente leggibili ed indelebili , elencate nel seguente ordine :

2.1.1 . Nome del costruttore ,

2.1.2 . Numero d ' omologazione CEE ( 1 )

Questo numero è formato dalla lettera « e » minuscola la seguita nell ' ordine dal numero o dalle lettere che contrassegnano il paese che ha rilasciato l ' omologazione CEE ( 1 per la Germania , 2 per la Francia , 3 per l ' Italia , 4 per i Paesi Bassi , 6 per il Belgio , 11 per il Regno Unito , 12 per il Lussemburgo , DK per la Danimarca , IRL per l ' Irlanda ) e dal numero di omologazione corrispondente al numero della scheda di omologazione fissata per il tipo di veicolo . Tra la lettera « e » e il numero o le lettere che contrassegnano il paese che ha rilasciato l ' omologazione CEE , nonchù tra tale numero o tali lettere e il numero di omologazione , viene posto un asterico ,

2.1.3 . Numero d ' identificazione del veicolo ,

2.1.4 . Peso massimo a carico autorizzato del veicolo ,

2.1.5 . Peso massimo a carico autorizzato per il complesso , nell ' ipotesi di veicolo utilizzato come veicolo trattore ,

2.1.6 . Peso massimo autorizzato per ognuno degli assi ; i dati vengono elencati a partire dalla parte anteriore verso la parte posteriore ,

2.1.7 . Se si di semirimorchio , il peso massimo autorizzato sulla selletta di attacco , 2.1.8 . I punti da 2.1.4 a 2.1.7 entrano in vigore solo dopo 12 mesi a decorrere dall ' adozione della direttiva del Consiglio relativa ai pesi e misure dei veicoli a motore e dei loro rimorchi . Tuttavia , fino a tale data , uno Stato membro può chiedere che i pesi massimi autorizzati prescritti dalla sua legislazione nazionale siano indicati sulla targhetta di ogni veicolo immesso di circolazione sul suo territorio .

Se i pesi tecnicamente ammissibili sono superiori ai pesi massimi autorizzati , tale Stato può richiedere che siano anche essi indicati . In tal caso i pesi sono indicati su due colonne : nella colonna di sinistra sono iscritti i pesi massimi autorizzati e nella colonna di destra i pesi tecnicamente ammissibili . 2.2 . Il costruttore può apporre indicazioni supplementari sotto o accanto a quelle prescritte , esteriormente al rettangolo chiaramente delimitato nel quale devono essere contenute unicamente le iscrizioni prescritte dai punti da 2.1.1 a 2.1.8 ( vedi appendice al presente allegato ) .

3 . NUMERO D ' IDENTIFICAZIONE DEL VEICOLO

Il numero d ' identificazione di un veicolo è costituito da una combinazione strutturata di caratteri , attribuita dal construttore ad ogni singolo veicolo . La sua funzione è quella di rendere identificabile in modo inequivocabile tramite il costruttore - senza bisogno di altre indicazione - ogni veicolo per un periodo di 30 anni .

Il numero di identificazione del veicolo deve rispondere alle seguenti prescrizioni :

3.1 . Esso deve essere segnato sulla targhetta del costruttore , nonchù sul telaio o sull ' intelaiatura o su altra struttura analoga .

3.1.1 . Esso deve essere composto da due parti : la prima costituita da sei caratteri al massimo ( lettere o cifre ) allo scopo di identificare le caratteristiche generali del veicolo , in particolare il tipo e la versione ; la seconda , costituita da otto caratteri di cui i primi quattro possono essere lettere o cifre e gli altri quattro unicamente cifre , allo scopo di identificare in modo inequivocabile , insieme alla prima parte , un determinato veicolo .

3.1.2 . Esso deve possibilmente essere disposto su un ' unica riga . In casi eccezionali è anche ammessa , per motivi tecnici , la disposizione su due righe . Tuttavia , in tali casi , non è consentira una separazione delle due parti .

Tra i caratteri non devono esistere spazi intermedi liberi .

Nella seconda parte va inserita la cifra zero in tutti gli spazi non utilizzati in modo da ottenere il numero completo prescritto di otto caratteri .

Ciascuno riga deve essere delimitata all ' inizio e alla fine da un simbolo che non deve identificarsi nù con cifre arabe nù con una lettera latina maiuscola o poter essere confuso con una di esse . È anche ammessa la presenza di tal simbolo tra le due parti ( punto 3.1.1 ) all ' interno di na riga .

3.2 . Il numero d ' identificazione deve inoltre :

3.2.1 . essere segnato sul telaio o sull' intelaiatura o sulla struttura analoga , nella metà destra del veicolo ;

3.2.2 . essere apposto in zona chiaramente visibile ed accessibile , mediante un procedimento quale il martellamento o la punzonatura , in modo da evitare che esso si cancelli o si alteri .

4 . CARATTERI

4.1 . Per tutte le iscrizioni di cui ai punti 2 e 3 si devono usare lettere latine e cifre arabe . Tuttavia , la lettere latine usare per le indicazioni previste dai punti 2.1.1 , 2.1.3 e 3 devono essere in caratteri maiuscoli

4.2 . Per le indicazioni del numero d ' identificazione del veicolo :

4.2.1 . non è autorizzato l ' impiego delle lettere I , O e Q nonchù dei trattini , asterichi od altri segni particolari diversi dai simboli di cui al punto 3.1.2 , quatro comma ;

4.2.2 . le lettere e le cifre devono avere le seguenti altezze minime :

4.2.2.1 . 7,0 mm per i caratteri segnati direttamente sul telaio o sull ' intelaiatura o su una struttura analoga del veicolo ;

4.2.2.2 . 4,0 mm per i caratteri segnati sulla targhetta del costruttore .

( 1 ) Finchù non verrà concessa un ' omologazione CEE , il numero di omologazione CEE può essere sostituito dal numero di omologazione nazionale .

APPENDICE

MODELLO DELLA TARGHETTA DEL COSTRUTTORE

( vedi punti 2.1 e 2.2 )

* STELLA MOTOR COMPANY * *

* E*3*1485 * *

* - EBA46GOOA47269 - * *

* 22 000 kg * *

* 38 000 kg * *

* 1 - 7 000 kg * *

* 2 - 8 000 kg * *

* 3 - 8 000 kg * *

* * *

L ' esempio si riferiscono a un veicolo della categoria N3 .

Le informazioni supplementari di cui al punto 2.2 possono essere aposte sotto o accanto alle indicazioni prescritte ( vedi rettangoli punteggiati nel modello illustrato qui sopra ) .