76/322/CEE: Decisione del Consiglio, del 15 marzo 1976, relativa a un prestito comunitario a favore della Repubblica italiana e dell' Irlanda
Gazzetta ufficiale n. L 077 del 24/03/1976 pag. 0012 - 0014
edizione speciale greca: capitolo 10 tomo 1 pag. 0101
++++ CONSIGLIO DECISIONE DEL CONSIGLIO del 15 marzo 1976 relativa a un prestito comunitario a favore della Repubblica italiana e dell ' Irlanda ( 76/322/CEE ) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 397/75 del Consiglio , del 17 febbraio 1975 , relativo ai prestiti comunitari ( 1 ) , in particolare l ' articolo 2 , secondo comma , e l ' articolo 3 , vista la proposta della Commissione , che ha consultato a tal fine il comitato monetario , considerando che la Repubblica italiana e l ' Irlanda hanno chiesto un prestito della Comunità nel quadro del regolamento ( CEE ) n . 397/75 ; considerando che sussistono , per questi due Stati membri , le condizioni previste dal citato regolamento affinchù uno Stato membro possa beneficiare di un prestito comunitario ; considerando che le trattative avviate su autorizzazione del Consiglio hanno condotto all ' elaborazione di un insieme indivisibile di accordi di prestito comprendente , da un parte , tre operazioni d ' emissioni obbligazionarie e di buoni acquistati a fermo da sindacati bancari , di cui due per un importo complessivo di 800 milioni di dollari USA ed una di 500 milioni di DM e , d ' altra parte , un prestito bancario a tasso variabile per un importo di 300 milioni di dollari USA ; che questi prestiti hanno una durata variabile , e la loro durata media è superiore a 5 anni ; che è opportuno abilitare la Commissione a concludere tali accordi a nome della Comunità ; considerando che il ricavato di questi prestiti deve essere riprestato alle stesse condizioni alla Repubblica italiana ed all ' Irlanda affinchù la Comunità non debba sopportare nessuna perdita , spesa ed altri oneri connessi con le operazioni finanziarie relative a tali prestiti ; considerando che le condizioni di ciascuna delle quattro operazioni di prestito non sono identiche , e che quindi è opportuno ripartire il ricavato di ogni operazione fra i due Stati membri ; che questa ripartizione , tenuto conto delle rispettive richieste , deve essere effettuata nella proporzione di 10/13 per la Repubblica italiana e di 3/13 per l ' Irlanda , HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE : Articolo 1 La Commissione è autorizzata a concludere a nome della Comunità le operazioni di prestito qui di seguito precisate , che formano un insieme indivisibile , nonchù a sottoscrivere ed eseguire a questo scopo ogni obbligazione e contratto necessari . 1 . Un ' emissione pubblica di obbligazioni in dollari USA acquistate a fermo da un sindacato bancario alle seguenti condizioni di base : Forma del prestito : obbligazioni al portatore di un importo unitario di 1 000 dollari USA ; Importo : 300 milioni di dollari USA ; Rimborso : alla pari alla scadenza del sesto anno ; Pagamento degli interessi : annuale ; Banca capofila : Deutsche Bank AG . Il tasso di interesse ed il prezzo di emissione saranno determinati di concerto tra la Commissione ed i mutuanti alle migliori condizioni del mercato al momento dell ' emissione . 2 . Un ' emissione pubblica di obbligazioni in marchi tedeschi acquistate a fermo da un sindacato bancario alle seguenti condizioni di base : Forma del prestito : obbligazioni al portatore di un importo unitario di 1 000 DM ; Importo : 500 milioni di DM ; Rimborso : alla pari alla scadenza del settimo anno ; Pagamento degli interessi : annuale ; Banca capofila : Deutsche Bank AG . Il tasso di interesse ed il prezzo di emissione saranno determinati di concerto tra la Commissione ed i mutuanti alle migliori condizioni del mercato al momento dell ' emissione . 3 . Un accordo di prestito privato in dollari USA presso un sindacato bancario alle seguenti condizioni di base : Forma del prestito : buoni in dollari ; Importo : 500 milioni di dollari USA ; Rimborso : alla scadenza di un periodo di almeno 3 anni e 7 mesi e al massimo di 4 anni ; Pagamento degli interessi : annuale ; Banca capofila : Deutsche Bank AG . Il tasso d ' interesse ed il prezzo d ' emissione saranno determinati di concerto tra la Commissione ed i mutuanti alle migliori condizioni del mercato al momento dell ' emissione . 4 . Un accordo di prestito in dollari USA con un sindacato bancario , alle seguenti condizioni di base : Forma del prestito : contratto unico e globale di prestito ; Importo : 300 milioni di dollari disponibili in 3 quote di 100 milioni di dollari ad intervalli di 5 giorni lavorativi , entro quattro settimane dalla firma ; Durata : 5 anni ; Rimborso : in una sola volta , alla scadenza , con possibilità di rimborso anticipato ; Costo del denaro : tasso variabile per periodo d ' interesse di 3 o 6 mesi a scelta della Comunità , superiore di un punto al tasso medio interbancario a Londra per i depositi in dollari aventi la medesima scadenza ; Pagamento degli interessi : trimestrale o semestrale all ' atto della revisione del tasso d ' interesse ; Banche capofila : European Banking Company Orion Bank Limited Banque de la Sociùtù financière europùenne Europartners Bank ( Nederland ) N.V . Morgan Guaranty Trust Company of New York . Articolo 2 La Comunità concede alla Repubblica italiana un prestito corrispondente a 10/13 del ricavo di ciascuna operazione di prestito realizzata ai sensi dell ' articolo 1 , e ciò nelle stesse divise ed alle medesime condizioni delle suddette operazioni . L ' importo del prestito è versato alla Banca d ' Italia . La Commissione è autorizzata a concludere l ' accordo di prestito a nome della Comunità . Articolo 3 La Repubblica italiana sostiene proporzionalmente tutte le perdite di interessi , le commissioni ed altri esborsi eventualmente gravanti sulla Comunità in occasione delle operazioni finanziarie afferenti all ' esecuzione ed alla gestione dei prestiti della Comunità , nonchù la totalità di tali perdite , delle commissioni ed altri esborsi afferenti all ' esecuzione ed alla gestione del prestito concesso all ' Italia . Articolo 4 Il prestito alla Repubblica italiana è corredato dalle condizioni di politica economica fissate dalla decisione 76/324/CEE ( 2 ) . Articolo 5 La Comunità concede all ' Irlanda un prestito corrispondente a 3/13 del ricavo di ciascuna operazione di prestito realizzata ai sensi dell ' articolo 1 , e ciò nelle stesse divise ed alle medesime condizioni delle suddette operazioni . L ' importo del prestito è versato alla Central Bank of Ireland . La Commissione è autorizzata a concludere l ' accordo di prestito a nome della Comunità . Articolo 6 L ' Irlanda sostiene proporzionalmente tutte le perdite di interessi , le commissioni ed altri esborsi eventualmente gravanti sulla Comunità in occasione delle operazioni finanziarie afferenti alla esecuzione ed alla gestione dei prestiti della Comunità , nonchù la totalità di tali perdite , delle commissioni ed altri esborsi afferenti all ' esecuzione ed alla gestione del prestito concesso all ' Irlanda . Articolo 7 Il prestito concesso all ' Irlanda è corredato dalle condizioni di politica economica fissate dalla decisione 76/323/CEE ( 3 ) . Articolo 8 Le operazioni finanziarie relative ai prestiti conclusi dalla Comunità e a quelli concessi alla Repubblica italiana e all ' Irlanda saranno effettuate dal Fondo europeo di cooperazione monetaria . Articolo 9 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione . Fatto a Bruxelles , addì 15 marzo 1976 . Per il Consiglio Il Presidente R . VOUEL ( 1 ) GU n . L 46 del 20.2 . 1975 , pag . 1 . ( 2 ) Vedi pag . 16 della presente Gazzetta ufficiale . ( 3 ) Vedi pag . 15 della presente Gazzetta ufficiale .