31976D0322

76/322/CEE: Decisione del Consiglio, del 15 marzo 1976, relativa a un prestito comunitario a favore della Repubblica italiana e dell' Irlanda

Gazzetta ufficiale n. L 077 del 24/03/1976 pag. 0012 - 0014
edizione speciale greca: capitolo 10 tomo 1 pag. 0101


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CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 15 marzo 1976

relativa a un prestito comunitario a favore della Repubblica italiana e dell ' Irlanda

( 76/322/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 397/75 del Consiglio , del 17 febbraio 1975 , relativo ai prestiti comunitari ( 1 ) , in particolare l ' articolo 2 , secondo comma , e l ' articolo 3 ,

vista la proposta della Commissione , che ha consultato a tal fine il comitato monetario ,

considerando che la Repubblica italiana e l ' Irlanda hanno chiesto un prestito della Comunità nel quadro del regolamento ( CEE ) n . 397/75 ;

considerando che sussistono , per questi due Stati membri , le condizioni previste dal citato regolamento affinchù uno Stato membro possa beneficiare di un prestito comunitario ;

considerando che le trattative avviate su autorizzazione del Consiglio hanno condotto all ' elaborazione di un insieme indivisibile di accordi di prestito comprendente , da un parte , tre operazioni d ' emissioni obbligazionarie e di buoni acquistati a fermo da sindacati bancari , di cui due per un importo complessivo di 800 milioni di dollari USA ed una di 500 milioni di DM e , d ' altra parte , un prestito bancario a tasso variabile per un importo di 300 milioni di dollari USA ; che questi prestiti hanno una durata variabile , e la loro durata media è superiore a 5 anni ; che è opportuno abilitare la Commissione a concludere tali accordi a nome della Comunità ;

considerando che il ricavato di questi prestiti deve essere riprestato alle stesse condizioni alla Repubblica italiana ed all ' Irlanda affinchù la Comunità non debba sopportare nessuna perdita , spesa ed altri oneri connessi con le operazioni finanziarie relative a tali prestiti ;

considerando che le condizioni di ciascuna delle quattro operazioni di prestito non sono identiche , e che quindi è opportuno ripartire il ricavato di ogni operazione fra i due Stati membri ; che questa ripartizione , tenuto conto delle rispettive richieste , deve essere effettuata nella proporzione di 10/13 per la Repubblica italiana e di 3/13 per l ' Irlanda ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Commissione è autorizzata a concludere a nome della Comunità le operazioni di prestito qui di seguito precisate , che formano un insieme indivisibile , nonchù a sottoscrivere ed eseguire a questo scopo ogni obbligazione e contratto necessari .

1 . Un ' emissione pubblica di obbligazioni in dollari USA acquistate a fermo da un sindacato bancario alle seguenti condizioni di base :

Forma del prestito : obbligazioni al portatore di un importo unitario di 1 000 dollari USA ;

Importo : 300 milioni di dollari USA ;

Rimborso : alla pari alla scadenza del sesto anno ;

Pagamento degli interessi : annuale ;

Banca capofila : Deutsche Bank AG .

Il tasso di interesse ed il prezzo di emissione saranno determinati di concerto tra la Commissione ed i mutuanti alle migliori condizioni del mercato al momento dell ' emissione .

2 . Un ' emissione pubblica di obbligazioni in marchi tedeschi acquistate a fermo da un sindacato bancario alle seguenti condizioni di base :

Forma del prestito : obbligazioni al portatore di un importo unitario di 1 000 DM ;

Importo : 500 milioni di DM ;

Rimborso : alla pari alla scadenza del settimo anno ;

Pagamento degli interessi : annuale ;

Banca capofila : Deutsche Bank AG .

Il tasso di interesse ed il prezzo di emissione saranno determinati di concerto tra la Commissione ed i mutuanti alle migliori condizioni del mercato al momento dell ' emissione .

3 . Un accordo di prestito privato in dollari USA presso un sindacato bancario alle seguenti condizioni di base :

Forma del prestito : buoni in dollari ;

Importo : 500 milioni di dollari USA ;

Rimborso : alla scadenza di un periodo di almeno 3 anni e 7 mesi e al massimo di 4 anni ;

Pagamento degli interessi : annuale ;

Banca capofila : Deutsche Bank AG .

Il tasso d ' interesse ed il prezzo d ' emissione saranno determinati di concerto tra la Commissione ed i mutuanti alle migliori condizioni del mercato al momento dell ' emissione .

4 . Un accordo di prestito in dollari USA con un sindacato bancario , alle seguenti condizioni di base :

Forma del prestito : contratto unico e globale di prestito ;

Importo : 300 milioni di dollari disponibili in 3 quote di 100 milioni di dollari ad intervalli di 5 giorni lavorativi , entro quattro settimane dalla firma ;

Durata : 5 anni ;

Rimborso : in una sola volta , alla scadenza , con possibilità di rimborso anticipato ;

Costo del denaro : tasso variabile per periodo d ' interesse di 3 o 6 mesi a scelta della Comunità , superiore di un punto al tasso medio interbancario a Londra per i depositi in dollari aventi la medesima scadenza ;

Pagamento degli interessi : trimestrale o semestrale all ' atto della revisione del tasso d ' interesse ;

Banche capofila : European Banking Company

Orion Bank Limited

Banque de la Sociùtù financière europùenne

Europartners Bank ( Nederland ) N.V .

Morgan Guaranty Trust Company of New York .

Articolo 2

La Comunità concede alla Repubblica italiana un prestito corrispondente a 10/13 del ricavo di ciascuna operazione di prestito realizzata ai sensi dell ' articolo 1 , e ciò nelle stesse divise ed alle medesime condizioni delle suddette operazioni .

L ' importo del prestito è versato alla Banca d ' Italia .

La Commissione è autorizzata a concludere l ' accordo di prestito a nome della Comunità .

Articolo 3

La Repubblica italiana sostiene proporzionalmente tutte le perdite di interessi , le commissioni ed altri esborsi eventualmente gravanti sulla Comunità in occasione delle operazioni finanziarie afferenti all ' esecuzione ed alla gestione dei prestiti della Comunità , nonchù la totalità di tali perdite , delle commissioni ed altri esborsi afferenti all ' esecuzione ed alla gestione del prestito concesso all ' Italia .

Articolo 4

Il prestito alla Repubblica italiana è corredato dalle condizioni di politica economica fissate dalla decisione 76/324/CEE ( 2 ) .

Articolo 5

La Comunità concede all ' Irlanda un prestito corrispondente a 3/13 del ricavo di ciascuna operazione di prestito realizzata ai sensi dell ' articolo 1 , e ciò nelle stesse divise ed alle medesime condizioni delle suddette operazioni .

L ' importo del prestito è versato alla Central Bank of Ireland .

La Commissione è autorizzata a concludere l ' accordo di prestito a nome della Comunità .

Articolo 6

L ' Irlanda sostiene proporzionalmente tutte le perdite di interessi , le commissioni ed altri esborsi eventualmente gravanti sulla Comunità in occasione delle operazioni finanziarie afferenti alla esecuzione ed alla gestione dei prestiti della Comunità , nonchù la totalità di tali perdite , delle commissioni ed altri esborsi afferenti all ' esecuzione ed alla gestione del prestito concesso all ' Irlanda .

Articolo 7

Il prestito concesso all ' Irlanda è corredato dalle condizioni di politica economica fissate dalla decisione 76/323/CEE ( 3 ) .

Articolo 8

Le operazioni finanziarie relative ai prestiti conclusi dalla Comunità e a quelli concessi alla Repubblica italiana e all ' Irlanda saranno effettuate dal Fondo europeo di cooperazione monetaria .

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione .

Fatto a Bruxelles , addì 15 marzo 1976 .

Per il Consiglio

Il Presidente

R . VOUEL

( 1 ) GU n . L 46 del 20.2 . 1975 , pag . 1 .

( 2 ) Vedi pag . 16 della presente Gazzetta ufficiale .

( 3 ) Vedi pag . 15 della presente Gazzetta ufficiale .