31976D0249

76/249/CEE: Decisione della Commissione, del 23 dicembre 1975, relativa ad una procedura ai sensi dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/26.940/b - KEWA) (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 051 del 26/02/1976 pag. 0015 - 0020


++++

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1975

relativa ad una procedura ai sensi dell ' articolo 85 del trattato CEE ( IV/26.940/b - KEWA )

( Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede )

( 76/249/CEE )

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 85 ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 17 del Consiglio , del 6 febbraio 1962 ( 1 ) , in particolare gli articoli 6 e 8 ,

vista la notifica presentata l ' 11 ottobre 1971 , a norma dell ' articolo 4 , paragrafo 1 , del regolamento n . 17 , dalla società Kernbrennstoff-Wiederaufarbeitungsgesellschaft mbH ( KEWA ) , di Francoforte sul Meno ( Germania ) , riguardante un accordo concluso il 23 agosto 1971 fra le società tedesche Farbenfabriken Bayer AG di Leverkusen , Farbewerke Hoechst AG di Francoforte sul Meno , Gelsenberg AG di Essen e Nukem GmbH di Wolfgang-bei-Hanau , avente per oggetto la costituzione della KEWA ,

vista la pubblicazione , nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n . C 83 del 16 luglio 1974 , del contenuto essenziale della notifica a norma dell ' articolo 19 , paragrafo 3 , del regolamento n . 17 ,

visto il parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti , emesso a norma dell ' articolo 10 del regolamento n . 17 , in data 27 febbraio 1975 ,

I

1 . Considerando che l ' accordo prevede in sostanza quanto segue :

Le parti hanno l ' intenzione , non appena sarà assicurata una sufficiente redditività , di costruire e di gestire in comune un impianto di grande capacità ( circa 1 500 tonnellate annue ) per il ritrattamento commerciale dei combustibili nucleari e di commercializzare i prodotti ricuperati . Esse costituiscono a tale scopo una filiale comune a partecipazione paritetica , avente la ragione sociale Kernbrennstoff-Wiederaufarbeitungsgesellschaft mbH ( KEWA ) , e si impegnano ad operare in questi settori soltanto tramite tale filiale .

La filiale comune costruirà e/o gestirà un tale impianto , o assumerà una partecipazione in una società avente lo stesso oggetto ; in conseguenza è stato deciso che la filiale comune sottoscriverà un terzo del capitale della società « United Reprocessors GmbH « ( gli altri due terzi sono stati sottoscritti rispettivamente dalla società « British Nuclear Fuels Ltd » e dal Commissariato francese per l ' energia atomica ) .

Ciascun firmatario può uscire dalla filiale con preavviso di due anni , e comunque non prima del 31 dicembre 1977 . La filiale è costituita per una durata indeterminata .

2 . Considerando che la situazione e l ' evoluzione del mercato del ritrattamento da prendere in considerazione si presentano come segue :

a ) Esso riguarda soltanto il ritrattamento dei combustibili a ossido ; l ' unico impianto , la cui costruzione è prevista dalla KEWA , è destinato infatti al ritrattamento di questo tipo di combustibili . Esso copre d ' altra parte l ' insieme dei paesi europei ad economica di mercato , tenuto conto dello stato attuale della tecnologia del ritrattamento , del trasporto e dell ' immagazzinamento dei combustibili irradiati e dei residui ; infatti , non sono note la domanda e l ' offerta futura di ritrattamento degli altri paesi europei ; inoltre , la libera circolazione dei combustibili irradiati fra paesi dell ' Est e dell ' Ovest sarà con ogni probabilità ostacolata per motivi politici ( il plutonio può essere utilizzato a scopi militari ) ; gli Stati Uniti as esempio vietano attualmente il trattamento dei loro combustibili fuori del loro paese .

b ) L ' offerta di ritrattamento dei combustibili ad ossido in Europa proviene da impianti finanziati integralmente o prevalentemente dai poteri pubblici che hanno assunto inoltre a loro carico la totalità delle spese di ricerca e di sviluppo ; in generale , gli Stati considerando il ritrattamento come un anello critico della catena del combustibile nucleare e desiderano poter disporre , da soli o insieme con altri Stati , di una sufficiente capacità di ritrattamento .

Si tratta dei seguenti impianti già esistenti o in progetto :

- una capacità di circa 800 tonnellate annue a Windscale in Gran Bretagna , che dovrebbe entrare in funzione per il 1982 ;

- una capacità di 800 tonnellate annue entrerà progressivamente in funzione fra il 1976 e il 1978 a La Hague in Francia ;

- un impianto di 40 tonnellate a Karlsruhe gestito dalla GWK ( Gesellschaft zur Wiederaufarbeitung von Kernbrennstoffen ) i cui azionisti sono gli stessi della KEWA . In base dell ' accordo , tale impianto non sarà più adibito al ritrattamento dei combustibili ad ossido per reattori ad acqua leggera a partire dall ' entrata in servizio dello stabilimento di La Hague ;

- un impianto di circa 70 tonnellate annue a Mol ( Belgio ) , appartenente alla società Eurochemic ( Sociùtù europùenne pour le traitement chimique des combustibles irradiùs ) , fondata da 13 paesi europei ; l ' impianto ha tuttavia cessato l ' attività a fine giugno 1974 , per decisione del suo consiglio di amministrazione ; è attualmente allo studio la sua sostituzione con un ' unità di 300 tonnellate annue di cui un primo reparto di 150 tonnellate annue potrebbe entrare in funzione nel 1981 ;

- un ' impianto pilota di 25 tonnellate annue circa ( Eurex I ) in Italia ; tuttavia , almeno fino al 1977 , l ' impianto si occuperà soltanto dello sviluppo di nuovi procedimenti . Un progetto Eurex II di dimensioni industriali è allo studio , ma non è stata ancora fissata alcuna data .

c ) La domanda di ritrattamento di combustibili a ossido d ' uranio in Europe è in funzione della capacità installata delle centrali nucleari ad acqua leggera ( in ebollizione o pressurizzata ) ed eventualmente delle prime centrali a superconvertitori che utilizzano una miscela di ossido di uranio e di plutonio . Fra l ' entrata in servizio di una centrale e la data in cui si dovrà procedere al ritrattamento dei primo combustibili bisogna calcolare un periodo da tre a quattro anni .

d ) Per elaborare la seguente tabella che indica le previsioni dell ' offerta e della domanda di ritrattamento dei combustibili a ossido della maggior parte dei paesi europei , non è stato possibile , dato il margine di incertezza di questo tipo di previsioni , limitarsi ad un ' unica stima ; in ogni caso è stata perciò indicata una variante « alta » e una variante « bassa » . Per l ' offerta , la variant bassa risulta dall ' ipotesi di una rinuncia al progetto Eurochemic nonchù di un ritardo medio di due anno dell ' entrata in funzione delle capacità di ritrattamento attualmente progettate , ritardo da non escludere affatto , date le numerose incognite tecniche del settore . Per la domanda , la variante alta è basata sui programmi di costruzione di centrali nucleari , noti alla fine del 1974 ; la variante bassa è fondata sull ' ipotesi che la realizzazione di questo programma subisca un ritardo medio di un anno che potrebbe essere causato da fattori economici o da difficoltà nella scelta dell ' ubicazione e nella soluzione dei problemi ecologici .

Esaminando la tabella si rileva che la domanda di ritrattamento aumenta a un ritmo sostenuto , tanto da rendere opportuna l ' entrata in esercizio verso il 1984 dell ' impianto tedesco di grande capacità , previsto dall ' accordo URG .-

Previsioni approssimative delle capacità e dei fabbisogno di ritrattamento dei combustibili ad ossido in Europa

( tonnellata/anno )

Capacità ( 1 ) * 1975 * 1976 * 1977 * 1978 * 1979 * 1980 * 1981 * 1982 * 1983 * 1984 * 1985 * 1986 *

Germania * 40 * - * - * - * - * - * - * - * - *500 * 1 000 * 1 500 *

Francia * - * 150 * 400 * 800 * 800 * 800 * 800 * 800 * 800 * 800 * 800 * 800 *

Regno Unito * - * - * - * - * - * - * - * 400 * 800 * 800 * 800 * 800 *

Italia * - * - * - * 25 * 25 * 25 * 25 * 25 * 25 * 25 * 25 * 25 *

Eurochemic * - * - * - * - * - * - * 150 * 300 * 300 * 300 * 300 * 300 *

Totale A * 40 * 150 * 400 * 825 * 825 * 825 * 975 * 1 525 * 1 925 * 2 425 * 2 925 * 3 425 *

B * 40 * 40 * 40 * 150 * 400 * 825 * 825 * 825 * 825 * 1 225 * 1 625 * 2 125 *

DOMANDA EUROPA * * * * * * * * * * * * *

Totale A * 135 * 175 * 260 * 420 * 615 * 885 * 1 235 * 1 730 * 2 345 * 2 965 * 3 605 * 4 400 *

B * 135 * 135 * 175 * 260 * 420 * 615 * 885 * 1 235 * 1 730 * 2 345 * 2 965 * 3 600 *

Belgio * 5 * * * * * 30 * * * * * 130 * *

Danimarca * - * * * * * - * * * * * 20 * *

Germania * 55 * * * * * 230 * * * * * 890 * *

Francia * 5 * * * * * 100 * * * * * 780 * *

Irlanda * - * * * * * - * * * * * 15 * *

Italia * 10 * * * * * 30 * * * * * 310 * *

Lussemburgo * - * * * * * - * * * * * 30 * *

Paesi Bassi * - * * * * * 10 * * * * * 35 * *

Regno Unito * - * * * * * 170 * * * * * 240 * *

COMMUNITÀ * 75 * 90 * 135 * 275 * 440 * 570 * 775 * 1 100 * 1 520 * 1 970 * 2 450 * 2 955 *

Spagna * 19 * * * * * 93 * * * * * 370 * *

Svezia * 12 * * * * * 140 * * * * * 336 * *

Svizzera * 28 * * * * * 52 * * * * * 197 * *

Altri paesi ( 2 ) * - * * * * * 33 * * * * * 250 * *

( 1 ) Nell ' ipotesi che l ' accordo URG venga applicato .

( 2 ) Finlandia , Grecia , Norvegia , Austria , Portogallo e Turchia .

e ) La situazione e l ' evoluzione quantitativa del mercato più sopra illustrate devono essere completate da una descrizione delle caratteristiche specifiche del settore ;

- L ' industria del ritrattamento dei combustibili ad ossido si trova in una fase di avviamento : la domanda che può essere prevista fino al 1985 circa , con una precisione pari a quella della previsione sulle costruzioni future di centrali nucleari ad ossido di uranio , passerà in Europa da 135 tonnellate circa nel 1975 a pressappoco 800 tonnellate nel 1980 e a 3 300 tonnellate verso il 1985 , con un margine di incertezza che dipende direttamente dalla realizzazione dei programmi di costruzione di centrali nucleari ; l ' offerta è caratterizzata dal passaggio dalla fase sperimentale ( impianti di piccola capacità ; conversione di vecchi impianti ) , alla fase industriale ( costruzione di grande capacità concepite in funzione del ritrattamento dei combustibili ad ossido ) .

- L ' industria del ritrattamento è caratterizzata inoltre dall ' importanza degli immobilizzi necessari ( il costo di un nuovo stabilimento di 1 500 tonnellate annue è valutato a circa 400 milioni di UC ai prezzi del 1975 ) , dal carattere fortemente decrescente del costo in funzione della capacità dello stabilimento ( effetto della dimensione : il costo , a pieno carico , del ritrattamento di un chilogrammo di combustibile in uno stabilimento di 1 500 tonnellate annue sarà nettamente inferiore alla metà di quello di uno stabilimento di 300 tonnellate annue , soprattutto perchù la moltiplicazione per 5 della capacità non determina neppure un raddoppio del costo degli immobilizzi ) , nonchù dall ' incidenza preponderante delle spese fisse nel costo ( si stima che il costo complessivo del ritrattamento si componga per due terzi di ammortamenti e oneri finanziari , mentre il terzo restante si suddivide in parti pressochù uguali fra spese fisse di gestione e spese variabili ; le spese fisse raggiungono pertanto circa l ' 80 % del costo a pieno carico ) .

Questi ultimi fattori dovrebbero indurre a costruire in futuro soltanto unità con una capacità annua di circa 1 500 tonnellate ( divise eventualmente in due catene indipendenti per motivi di sicurezza ) che dispongano fin dalla loro entrata in funzione di un carico di lavoro minimo del 50 % .

Il mercato del ritrattamento , i cui sviluppi nei prossimi anni possono essere valutati entro i limiti più sopra indicati , consentirà , date queste condizioni , la costruzione di una sola unità di 1 500 tonnellate l ' anno entro il 1984 , unità che verrebbe ad aggiungersi alle due , già esistenti o previste , con una capacità di 800 tonnellate l ' anno . Solo dopo tale data il mercato del ritrattamento , continuando a svilupparsi sempre più rapidamente , consentirà la costruzione di un impianto di 1 500 tonnellate annue ogni due anni .

- I governi della maggior parte dei paesi europei hanno ritenuto che , benchù la fase di ritrattamento non concerna più del 7 % del costo del ciclo dei combustibili nucleari ( ciò che riduce la sua incidenza sul prezzo del kWh a meno del 3 % ) , fosse necessario perfezionare questa tecnologia sia per motivi ecologici - i combustibili irradiati ed i residui sono prodotti altamente radioattivi il cui trattamento e immagazzinamento devono effettuarsi in condizioni di assoluta sicurezza - sia per motivi di politica energetica : il riciclaggio dei prodotti ricuperati contribuisce a far diminuire sensibilmente la domanda di uranio naturale ( 10 % verso il 1985 e ancora di più in un futuro più lontano ) . Per questi motivi essi hanno destinato somme ingenti , da soli o congiuntamente , per spese di ricerca e di sviluppo in questo campo .

- I poteri pubblici centrali o locali contollano nella maggior parte dei casi i produttori di elettricità che sono gli unici clienti degli stabilimenti di ritrattamento , il che può notevolmente rafforzare la tendenza alla creazione di impianti destinati a soddisfare i bisogni nazionali e alla compartimentazione dei mercati .

Finora , tuttavia , le società produttrici di elettricità sono riuscite in pratica , grazie alla loro importanza economica derivante dal fatto che servono la totalità o una parte considerevole del territorio nazionale , a conservate e anzi ad accrescere la loro autonomia di gestione nei riguardi dei poteri pubblici ; in ogni caso è certo che queste società , disponendo di uffici studi e di servizi commerciali di ampie dimensioni , hanno un fortissimo potere di contrattazione di cui dovranno tener conto gli stabilimenti di ritrattamento .

II

Considerando che in base all ' articolo 85 , paragrafo 1 , del trattato CEE sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi fra imprese che possano pregiudicare il commercio fra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire , restringere o falsare il gioco della concorrenza all ' interno del mercato comune .

Considerando che l ' accordo concluso fra Bayer , Hoechst , Gelsenberg e Nukem risponde a tali criteri ; che infatti :

1 . l ' accordo ha per oggetto e per effetto di pregiudicare la concorrenza fra contraenti in materia di fornitura di servizi di ritrattamento in quanto essi si impegnano ad operare in questo campo soltanto tramite la loro filiale comune . È vero che i contraenti non sono attualmente in effettiva concorrenza fra di loro su tale mercato dato che nessuno di essi fornisce individualmente servizi di ritrattamento : il loro impegno in questo campo si limita ad una partecipazione paritetica di ciascuno di essi nella GWK ( Gesellschaft zur Wiederaufarbeitung von Kernbrennstoffen ) che gestisce un impianto pilota da 40 tonnellate annue a Karlsruhe ; il fatto che tutti e quattro detengano la tecnologia del ritrattamento li rende tuttavia fin da ora concorrenti potenziali ;

2 . l ' accordo può pregiudicare il commercio fra Stati membri sia per la qualità dei partecipanti che esso raggruppa - l ' offerta di tutti gli industriali tedeschi detentori della tecnologia del ritrattamento risulterà concentrata - sia per l ' entità degli investimenti che esso implica - la capacità dello stabilimento in progetto supera , quanto meno all ' atto della sua entrata in servizio , la domanda interna tedesca e la centralizzazione dell ' offerta degli industriali tedeschi interessa quindi altri paesi - sia per l ' intenzione espressa di associarvi altre imprese - la KEWA partecipa all ' accordo URG che organizza il settore del ritrattamento a livello internazionale .

III

Considerando che , in base all ' articolo 85 , paragrafo 3 , le disposizioni dell ' articolo 85 , paragrafo 1 , possono essere dichiarate inapplicabili a qualsiasi accordo c contribuisca a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico , pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell ' utile che ne deriva ed evitando di :

a ) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili a raggiungere tali obiettivi ;

b ) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi .

Considerando che l ' accordo concluso fra Bayer , Hoechst , Gelsenberg e Nukem risponde a tali criteri ; che infatti :

1 . l ' accordo contribuisce a migliorare la produzione e la distribuzione dei servizi di ritrattamento e a promuovere il progresso tecnico ed economico .

L ' accordo prepara infatti il passaggio rapido delle parti allo stadio industriale del ritrattamento , permettendo loro di continuare ad interessarsi ad un settore nuovo le cui caratteristiche più sopra illustrate sono poco propizie ad uno sforzo isolato da parte di un ' impresa ; le parti proseguiranno in comune i loro sforzi di ricerca e di sviluppo tendenti ad applicare industrialmente , in condizioni redditizie , la loro esperienza tecnica acquisita nella costruzione e nella gestione di un ' unità pilota ;

2 . l ' accordo riserva agli utilizzatori una congrua parte dell ' utile che ne deriva .

Permettendo ai contraenti di proseguire i loro sforzi di ricerca e lo scambio reciproco di tecnologie , l ' accordo contribuirà ad abbassare il prezzo di costo e a garantire la regolarità dei servizi di ritrattamento ; esso apre in tal modo la prospettiva di una graduale diminuzione dei prezzi praticati agli utilizzatori , ossia ai produttori di elettricità . Imponendo determinate condizioni ed obblighi ai contraenti ed esercitando un adeguato controllo , la Commissione veglierà affinchù questa partecipazione degli utilizzatori ai vantaggi risultanti dall ' accordo non sia compromessa da nessun comportamento dei contraenti . D ' altra parte i produttori di elettricità faranno uso del loro peso economico per agire nello stesso senso ;

3 . l ' accordo non impone alcuna restrizione di concorrenza che non sia indispensabile per raggiungere gli obiettivi positivi più sopra indicati .

La creazione di una filiale comune è indispensabile perchù in mancanza di una struttura di questo tipo che richiede un minore investimento e comporta quindi minori rischi , nessuno dei contraenti proseguirebbe i suoi sforzi per passare rapidamente allo stadio industriale .

La clausola che impone ai contraenti di operare nel settore del ritrattamento soltanto tramite la filiale comune è , in considerazione delle circostanze del caso particolare , una conseguenza necessaria della loro partecipazione alla creazione di tale filiale ed è indispensabile per assicurare il buon funzionamento della stessa ;

4 . l ' accordo , tenuto conto della natura molto specifica del mercato e dei problemi tecnologici non ancora risolti , non dà possibilità ai firmatari di eliminare la concorrenza ai sensi dell ' articolo 85 , paragrafo 3 , per una parte sostanziale del mercato in questione dato che l ' autorizzazione è limitata sino al 1986 , ciò significa per gli interessati la certezza di diventare concorrenti a tale scadenza ed impone loro fin da ora un comportamento che tenga conto di tale prospettiva . Inoltre alla scadenza dell ' accordo URG ( 1986 al più tardi ) si instaurerà una concorrenza effettiva fra la British Nuclear Fuels , il Commissariato per l ' energia atomica e i firmatari della KEWA .

IV

1 . Considerando che , in virtù dell ' articolo 6 , paragrafo 1 , del regolamento n . 17 , la decisione può entrare in vigore l ' 11 ottobre 1971 , data della notificazione dell ' accordo .

2 .Considerando che , in base all ' articolo 8 , paragrafo 1 , del regolamento n . 17 , la durata di validità della decisione deve essere sufficientemente lunga per permettere alle parti di proseguire i loro sforzi comuni in vista del conseguimento dei risultati positivi a cui mirano ; che occorre pertanto fissare una durata di validità di 15 anni .

3 . Considerando che in virtù dell ' articolo 8 del regolamento n . 17 , la decisione può essere subordinata a condizioni e oneri e che la Commissione può modificare o revocare la decisione o vietare determinati atti degli interessati qualora questi ultimi abusino dell ' esenzione dal divieto dell ' articolo 85 , paragrafo 1 , del trattato CEE accordata loro dalla decisione .

Considerando che la decisione della Commissione riguarda soltanto l ' accordo nella forma in cui è effettivamente applicato al momento attuale ; che l ' autorizzazione non comprende perciò l ' estensione diretta o indiretta dell ' attuale campo di attività della KEWA , che consiste nel ritrattamento dei combustibili nucleari ad ossido , o l ' estensione dell ' accordo ad altri contraenti .

Considerando d ' altronde che la KEWA occupa ed occuperà probabilmente ancora per parecchi anni una posizione molto importante in una parte sostanziale del mercato comune ; che occorre pertanto imporle l ' obbligo di comunicare ogni anno alla Commissione i suoi bilanci e il conto profitti e perdite ; che in tal modo la Commissione potrà assicurarsi che la KEWA riservi agli utilizzatori una congrua parte dell ' utile derivante dall ' accordo .

4 . Considerando che le osservazioni pervenute alla Commissione da parte di terzi interessati , in seguito alla comunicazione pubblicata a norma dell ' articolo 19 , paragrafo 3 , del regolamento n . 17 , sottolineavano essenzialmente la necessità di dimostrare il carattere indispensabile di tutte le restrizioni di concorrenza imposte alle imprese partecipanti , e di imporre preventivamente ai contraenti dell ' accordo condizioni ed oneri che permettano alla Commissione di assicurare agli utilizzatori una congrua parte dei vantaggi risultanti dall ' accordo ; che la Commissione ha preso tali osservazioni in debita considerazione ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Le disposizioni dell ' articolo 85 , paragrafo 1 , del trattato che istituisce la Comunità economica europea sono dichiarate inapplicabili , in virtù dell ' articolo 85 , paragrafo 3 , all ' accordo concluso il 23 agosto 1971 fra le società tedesche Farbenfabriken Bayer AG di Leverkusen , Fabwerke Hoechst AG di Francoforte sul Meno , Gelsenberg AG di Essen e Nukem GmbH di Wolfgang-bei-Hanau , avente per oggetto la costituzione della società « Kernbrennstoff-Wiederaufarbeitungsgesellschaft mbH » .

Articolo 2

La presente decisione è subordinata agli oneri e alle condizioni seguenti :

- la presente decisione riguarda soltanto l ' accordo nella forma in cui è effettivamente applicato al momento attuale ; le parti comunicheranno alla Commissione , all ' occorrenza , la loro intenzione di procedere all ' estenzione diretta o indiretta del campo di applicazione attuale dell ' accordo , ossia il ritrattamento dei combustibili nucleari ad ossido , o di aumentare il numero degli aderenti all ' accordo ;

- le parti devono comunicare ogni anno alla Commissione i bilanci e i conti profitti e perdite della KEWA .

Articolo 3

La presente decisioni entra in vigore l ' 11 ottobre 1971 ed è valida fino al 31 dicembre 1986 .

Essa è destinata alle società Farbenfabriken Bayer AG di Leverkusen ( Germania ) , Farbwerke Hoechst AG di Francoforte sul Meno ( Germania ) , Gelsenberg AG di Essen ( Germania ) e Nukem GmbH di Wolfgang-bei-Hanau ( Germania ) .

Fatto a Bruxelles , il 23 dicembre 1975 .

Per la Commissione

A . BORSCHETTE

Membro della Commissione

( 1 ) GU n . 13 del 21 . 2 . 1962 , pag . 204/62 .