76/206/CEE: Decisione del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativa all' intervento del Fondo sociale europeo a favore di persone occupate nel settore tessile e in quello dell' abbigliamento
Gazzetta ufficiale n. L 039 del 14/02/1976 pag. 0039 - 0039
edizione speciale greca: capitolo 05 tomo 2 pag. 0069
++++ CONSIGLIO DECISIONE DEL CONSIGLIO del 9 febbraio 1976 relativa all ' intervento del Fondo sociale europeo a favore di persone occupate nel settore tessile e in quello dell ' abbigliamento ( 76/206/CEE ) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , vista la decisione 71/66/CEE del Consiglio , del 1° febbraio 1971 , relativa alla riforma del Fondo sociale europeo ( 1 ) , in particolare l ' articolo 4 , vista la proposta della Commissione visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) , visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) , considerando che il termine di cui all ' articolo 3 , secondo comma , della decisione 72/429/CEE del Consiglio , del 19 dicembre 1972 , relativa all ' intervento del Fondo sociale europeo a favore di persone occupate nel settore tessile ( 4 ) è scaduto il 1° gennaio 1976 ; considerando tuttavia che la situazione dell ' occupazione nel settore tessile della Comunità continua ad essere caratterizzata da squilibri di carattere qualitativo e quantitativo ponendo in evidenza la necessità di prolungare l ' azione specifica comune diretta a garantire un migliore adeguamento dell ' offerta e della domanda di manodopera in tale settore ; considerando che le difficoltà riscontrate nel settore tessile per quanto riguarda l ' occupazione hanno progressivamente influenzato il settore dell ' abbigliamento , DECIDE Articolo 1 1 . Sono suscettibili di beneficiare del contributo del Fondo a norma dell ' articolo 4 della decisione 71/66/CEE , le operazioni volte a facilitare l ' impiego e la mobilità geografica e professionale di persone occupate nel settore tessile , ivi compresa le trasformazione delle fibre chimiche , e in quello dell ' abbigliamento , la cui attività sia direttamente pregiudicata , o rischi di esserlo , da misure di adattamento strutturale di carattere qualitativo o quantitativo e che sono destinate ad esercitare un ' attività subordinata sia all ' interno che all ' esterno di tali settori . 2 . Sono ugualmente suscettibili di beneficiare del contributo del Fondo , alle condizioni di cui al paragrafo 1 , le operazioni effettuate a favore di persone non subordinate che dirigono un ' impresa del settore tessile o dell ' abbigliamento , in particolare di carattere artigianale , e destinate a svolgere un ' attività non subordinata . Articolo 2 Possono costituire oggetto del contributo del Fondo , ai sensi della presente decisione , le provvidenze il cui elenco è stato fissato dal regolamento ( CEE ) n . 2397/71 del Consiglio , del ' 8 novembre 1971 , relativo alle provvidenze per le quali è previsto il contributo del Fondo sociale europeo ( 5 ) , modificato dal regolamento ( CEE ) n . 1761/74 ( 6 ) . Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Essa è applicabile alle operazioni il cui progetto sia stato approvato dalla Commissione entro un periodo che inizia il 2 gennaio 1976 e scade diciotto messi dopo l ' entrata in vigore della presente decisione . Fatto a Bruxelles , addì 9 febbraio 1976 . Per il Consiglio Il Presidente G . THORN ( 1 ) GU n . L 28 del 4 . 2 . 1971 , pag . 15 . ( 2 ) GU n . C 280 dell ' 8 . 12 . 1975 , pag . 65 . ( 3 ) Parere reso il 27 . 11 . 1975 ( non ancora pubblicato nella GU ) . ( 4 ) GU n . L 291 del 28 . 12 . 1972 , pag . 160 . ( 5 ) GU n . L 249 del 10 . 11 . 1971 , pag . 58 . ( 6 ) GU n . L 185 del 9 . 7 . 1974 , pag . 1 .