31976A0257

76/257/CEE: Parere della Commissione, del 17 febbraio 1976, destinato al governo del Regno del Belgio in merito a due decreti ministeriali del 29 ottobre 1975, di cui uno relativo alla regolamentazione dei trasporti attraverso le frontiere verso la Francia e i Paesi Bassi mediante natanti adibiti alla navigazione interna e l'altro relativo alla modificazione delle condizioni alle quali i natanti adibiti al trasporto di merci per conto proprio sono liberati dell'intervento degli uffici dei noli a turno dell'«Office régulateur de la navigation intérieure»

Gazzetta ufficiale n. L 052 del 27/02/1976 pag. 0031 - 0033


++++

COMMISSIONE

PARERE DELLA COMMISSIONE

del 17 febbraio 1976

destinato al governo del Regno del Belgio in merito a due decreti ministeriali del 29 ottobre 1975 , di cui uno relativo alla regolamentazione dei trasporti attraverso le frontiere verso la Francia e i Paesi Bassi mediante natanti adibiti alla navigazione interna e l ' altro relativo alla modificazione delle condizioni alle quali i natanti adibiti al trasporto di merci per conto proprio sono liberati dall ' intervento degli uffici dei noli a turno dell ' « Office rùgulateur de la navigation intùrieure »

( 76/257/CEE )

Conformemente all ' articolo 1 della decisione del Consiglio del 21 marzo 1962 ( 1 ) , che istituisce una procedura di esame e di consultazione preventivi per talune disposizioni legislative , regolamentari o amministrative previste dagli Stati membri nel campo dei trasporti , modificata con decisione del Consiglio del 22 novembre 1973 ( 2 ) , il governo belga ha comunicato alla Commissione , con lettera del 21 novembre 1975 della propria rappresentanza permanente presso le Comunità europee , i testi di due decreti ministeriali di cui l ' uno relativo alla regolamentazione dei trasporti attraverso le frontiere verso la Francia ed i Paesi Bassi mediante natanti adibiti alla navigazione interna e l ' altro relativo alla modificazione delle condizioni alle quali i natanti adibiti al trasporto di merci per conto proprio sono liberati dall ' intervento degli uffici dei noli a turno dell ' « Office rùgulateur de la navigation intùrieure » .

La lettera della rappresentanza permanente belga è giunta alla Commissione il 24 novembre 1975 e , conformemente all ' articolo 1 della precitata decisione del Consiglio , è stata altresì comunicata agli altri Stati membri .

Data la difficile situazione nella quale si trovava in particolare la navigazione interna belga e data la necessità di adottare provvedimenti d ' urgenza , il governo belga , senza consultare preventivamente la Commissione , ha messo in vigore i suddetti decreti ministeriali il 29 ottobre 1975 , giorno della loro pubblicazione sul « Moniteur belge » . Conformemente all ' articolo 2 , paragrafo 5 , della decisione del Consiglio , il governo belga ne ha informato la Commissione .

Per iniziativa della Commissione , il 22 gennaio 1976 , ha avuto luogo a Bruxelles una riunione informativa con i rappresentanti del governo belga . Conformemente all ' articolo 2 , paragrafo 4 , della decisione del Consiglio e d ' intesa con il governo belga , il termine di due mesi entro il quale la Commissione deve pronunciarsi è stato prorogato fino al 24 febbraio 1976 .

A norma dell ' articolo 2 , paragrafo 1 , della predetta decisione , la Commissione esprime il seguente parere :

1 . La Commissione constata che i provvedimenti adottati dal Belgio disciplinano i trasporti fluviali dal Belgio verso la Francia ed i Paesi Bassi e prevedono che i trasporti a destinazione della Francia siano soggetti allo stesso regime dei noli dei trasporti interni - regime che prescrive non soltanto prezzi minimi obbligatori fissati dal ministro delle comunicazioni ma anche i noli a turno - e instaurano un sistema di pubblicità dei trasporti fluviali in partenza dal Belgio verso i Paesi Bassi .

La Commissione constata che il governo belga ha istituito unilateralmente una tariffa obbligatoria per i trasporti a destinazione della Francia , mentre i prezzi applicabili al traffico in senso inverso si formano liberamente .

Per quanto concerne il principio della tariffazione obbligatoria , la Commissione ribadisce la propria convinzione secondo cui , come emerge dalle esperienze già fatte , tale sistema non consente di ovviare alle difficoltà strutturali della navigazione interna : il rispetto delle tariffe obbligatorie è difficilmente controllabile e le stesse tariffe obbligatorie non si sono mai rivelate un valido strumento di politica congiunturale in quanto tali provvedimenti non possono essere adeguati alle realtà dei mercati . La Commissione ricorda che nella sua comunicazione al Consiglio del 1° ottobre 1975 ( 3 ) , essa aveva optato per la creazione di un mercato dei trasporti fondato sull ' economia di mercato , con conseguente libera formazione dei prezzi .

La Commissione constata egualmente che i provvedimenti unilaterali adottati dal governo belga hanno rotto l ' uniformità del regime dei noli per i trasporti fluviali tra gli Stati membri cui essa annette molta importanza e ricorda di aver recentemente presentato al Consiglio una proposta di regolamento al fine di porre in essere un sistema di tariffe di riferimento non obbligatorie per i trasporti fluviali di merci tra gli Stati membri . Tale regolamento , se sarà adottato , ristabilirà l ' uniformità del regime in tale settore .

La Commissione ritiene che un sistema di noli a turno presenta gravi inconvenienti sul piano economico . Difatti , il sistema del turno non soltanto sopprime la libera scelta dell ' utente , ma produce inoltre situazioni identiche a quella cui attualmente deve far fronte la flotta per la navigazione interna belga , in quanto vengono a mantenersi artificialmente in vita imprese marginali che sia sul piano della gestione che su quello del materiale disponibile e della qualità del servizio reso , non rispondono più alle esigenze della domanda .

La Commissione constata che la pubblicazione di talune indicazioni relative ai trasporti a destinazione dei Paesi Bassi è tale da garantire una migliore trasparenza del mercato .

2 . Per quanto riguarda le restrizioni apportate alla locazione di natanti o al loro acquisto da parte d ' imprese che effettuano trasporti di merci per conto proprio , la Commissione ritiene che queste misure non siano giustificate sotto il profilo economico . In pratica , tali restrizioni introducono il sistema del turno per natanti che possono essere noleggiati e acquistati dai caricatori e , inoltre , escludono quanto meno a breve termine il materiale noleggiato per conto proprio alle condizioni regolamentari precedenti . Esse introducono pertanto una disparità di trattamento tra imprese di trasporto , ostano alla libera scelta dell ' utente e potrebbero quindi indurre i caricatori a ricorrere ad altri modi di trasporto o a costruire la loro propria flotta , il che causerebbe una sovraccapacità strutturale o aumenterebbe quella già esistente .

3 . La Commissione constata inoltre che le prescrizioni previste dai decreti in questione non permettono un graduale ed equilibrato ravvicinamento al sistema comunitario dei trasporti già da essa analizzato nella comunicazione dell ' ottobre 1973 . I provvedimenti in questione non arrecano nessuna soluzione ai problemi strutturali , cui deve attualmente far fronte la flotta belga per la navigazione interna .

La Commissione è tuttavia consapevole del fatto che il governo belga , di fronte alla situazione in cui si è venuta a trovare la flotta interna belga , ha dovuto adottare misure urgenti .

Indipendentemente dal suo apprezzamento sull ' efficacia ed il valore di tali misure sul piano economico , la Commissione constata tuttavia che la maggior parte delle misure adottate dal governo belga non si iscrivono nel quadro degli orientamenti da questa definiti per il funzionamento del mercato dei trasporti e che pertanto esse dovrebbero essere mantenute per un periodo il più limitato possibile . La Commissione attira l ' attenzione del governo belga sulla necessità di provocare un processo graduale , di adattamento della flotta interna artigianale ed un ' economia moderna .

In tale contesto , la Commissione ricorda di aver raccomandato taluni concreti provvedimenti atti a contribuire al risanamento strutturale del mercato dei trasporti fluviali ; trattasi in particolare della raccomandazione rivolta agli Stati membri perchù questi promuovano azioni nazionali di demolizione del materiale antiquato ( 4 ) , nonchù della proposta di direttiva relativa alle condizioni di accesso alla professione ( 5 ) . Anche l ' inclusione delle vie navigabili belghe nel sistema d ' immobilizzo , in via di elaborazione , faciliterebbe egualmente la riconversione strutturale della professione . Inoltre la sua proposta riguardante l ' armonizzazione sociale nella navigazione interna ( 6 ) , se verrà adottata , potrebbe avere degli effetti favorevoli .

In attesa di una politica strutturale comunitaria nel settore della navigazione interna , si dovrebbero promuovere iniziative su scala nazionale tendenti a favorire la formazione d ' imprese di dimensioni tecnicamente ed economicamente razionali , in particolare mediante incentivi che consentano la stipulazione di accordi che vadano dalla cooperazione tra imprese e dalla messa in comune delle loro disponibilità di esercizio fino alla fusione e ciò nel rispetto delle regole di concorrenza previste dal trattato .

4 . La Commissione non ha ritenuto necessario promuovere una consultazione con gli altri Stati membri , ai sensi dell ' articolo 2 , paragrafo 3 , della decisione del Consiglio .

5 . La Commissione informa gli altri Stati membri del presente parere .

Fatto a Bruxelles , il 17 febbraio 1976 .

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Carlo SCARASCIA MUGNOZZA

( 1 ) GU n . 23 del 3 . 4 . 1962 , pag . 720/62 .

( 2 ) GU n . L 347 del 17 . 12 . 1973 , pag . 48 .

( 3 ) Doc . COM ( 75 ) 490 def .

( 4 ) GU n . L 228 del 4 . 9 . 1968 , pag . 10 .

( 5 ) Doc . R/2531/75 ( TRANS 89 ) del 14 . 10 . 1975 .

( 6 ) GU n . C 259 del 12 . 11 . 1975 , pag . 2 .