31975Y0425(01)

Risoluzione del Consiglio, del 14 aprile 1975, riguardante un programma preliminare della Comunità economica europea per una politica di protezione e di informazione del consumatore

Gazzetta ufficiale n. C 092 del 25/04/1975 pag. 0001 - 0001
edizione speciale greca: capitolo 15 tomo 1 pag. 0092
edizione speciale spagnola: capitolo 15 tomo 1 pag. 0065
edizione speciale portoghese: capitolo 15 tomo 1 pag. 0065


RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO del 14 aprile 1975 riguardante un programma prelimenare della Comunità economica europea per una politica di protezione e di informazione del consumatore

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la comunicazione della Commissione sul programma prelimenare della Comunità economica europea per l'informazione e la protezione del consumatore,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del comitato economico e sociale (2),

considerando che, a norma dell'articolo 2 del trattato, è compito della Comunità economica europea promuovere uno sviluppo armonioso delle attività economiche nell'intera Comunità, un'espansione continua ed equilibrata e un miglioramento sempre più rapido del tenore di vita;

considerando che il miglioramento qualitativo delle condizioni di vita è uno dei compiti della Comunità e che questo compito implica la protezione della salute, della sicurezza e degli interessi economici del consumatore;

considerando che per assolvere questo compito è necessario attuare a livello comunitario una politica di protezione e di informazione del consumatore;

considerando che i capi di Stato o di governo, riuniti a Parigi il 19 e 20 ottobre 1972, hanno confermato questa necessità, invitando le istituzioni delle Comunità a rafforzare e coordinare le azioni di protezione del consumatore e presentare un programma entro il gennaio del 1974;

APPROVA il principio di una politica di protezione e di informazione del consumatore, nonché i principi, gli obiettivi e la descrizione generale delle azioni da avviare a livello comunitario, definite nell'allegato programma preliminare;

PRENDE ATTO che la Commissione presenterà in seguito proposte adeguate per l'esecuzione di detto programma ricorrendo alle possibilità ed ai mezzi in esso esposti;

STABILISCE di decidere in merito a queste proposte possibilmente entro un periodo di nove mesi dalla data di trasmissione da parte della Commissione.

(1) GU n. C 62 del 30.5.1974, pag. 8.

(2) GU n. C 97 del 16.8.1974, pag. 47.