31975Y0128(02)

Risoluzione del Consiglio, del 26 novembre 1974, relativa all'automazione della documentazione giuridica

Gazzetta ufficiale n. C 020 del 28/01/1975 pag. 0002 - 0003
edizione speciale spagnola: capitolo 01 tomo 2 pag. 0004
edizione speciale portoghese: capitolo 01 tomo 2 pag. 0004


RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO del 26 novembre 1974 relativa all'automazione della documentazione giuridica

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

considerando le conclusioni relative all'automazione della documentazione giuridica cui è giunto nella sessione del 3 giugno 1971 a Lussemburgo;

vista la relazione presentata dalla Commissione a seguito di detta sessione, nonché il documento di lavoro elaborato dalla Commissione in collegamento con i servizi delle altre istituzioni,

consapevole della crescente importanza che riveste, in campo giuridico, una documentazione automatizzata, facilmente e rapidamente accessibile, ai fini di una migliore conoscenza, nell'insieme della Comunità, del diritto comunitario e dei diritti nazionali;

sollecito di contribuire al miglioramento degli attuali metodi di automazione della documentazione giuridica;

convinto che, per facilitare e promuovere gli scambi di informazioni, è necessario sviluppare la collaborazione tra i centri di documentazione, tanto tra i centri nazionali quanto tra questi ed il centro comunitario;

convinto che, ai fini dell'efficacia, è importante che un'automazione uniforme della documentazione relativa al diritto comunitario sia attuata dalle istituzioni delle Comunità;

considerando che l'automazione della documentazione giuridica dovrebbe essere in armonia con la politica comunitaria dell'informatica, definita nella risoluzione del Consiglio del 15 luglio 1974 (1), senza che ciò comporti ritardi negli sviluppi, soprattutto a breve termine, del sistema comunitario,

CONVIENE QUANTO SEGUE:

I

L'automazione della documentazione giuridica, sia per la diffusione del diritto comunitario sia per gli scambi di informazioni giuridiche tra Stati membri, costituisce un settore di interesse che può giustificare sia un'azione comunitaria che una cooperazione fra i centri nazionali.

È importante che si proseguano i lavori già iniziati dalle istituzioni delle Comunità e che l'ampliamento delle attività ad altri settori, come previsto nella relazione della Commissione, sia esaminato alla luce dei lavori del gruppo di esperti di cui al punto III, nonché delle proposte delle istituzioni.

II

Il Consiglio: - ritiene necessario che le istituzioni delle Comunità mettano progressivamente a punto in comune un sistema interistituzionale di documentazione automatizzata per il diritto comunitario, nei limiti dei crediti del bilancio che saranno destinati a tale scopo;

- raccomanda che tale documentazione sia tenuta a disposizione degli Stati membri, secondo modalità da definirsi.

III

È istituito un gruppo di esperti, composto di rappresentanti degli Stati membri e di rappresentanti delle istituzioni delle Comunità e del Comitato economico e sociale, incaricato, su proposta della Commissione e tenuto conto dei lavori già svolti in materia: a) di esaminare gli obiettivi del sistema interistituzionale rispetto a quelli dei sistemi nazionali, in particolare per quanto riguarda i settori a cui provvedere nel campo della documentazione, la suddivisione dei compiti, le possibili modalità di collegamento tra i sistemi, nonché le possibilità di scambio di informazioni già trattate;

b) di esaminare gli aspetti tecnici dell'automazione della documentazione giuridica, in particolare i metodi e le tecniche di documentazione, i mezzi (1) GU n. C 86 del 20. 7. 1974, pag. 1, e GU n. C 91 del 3. 8. 1974, pag. 10. e le tecniche di informatica, nonché l'efficacia del sistema interistituzionale e la compatibilità dei sistemi fra loro;

c) di esaminare in quale misura l'automazione della documentazione giuridica possa facilitare la redazione di indici sistematici relativi al diritto comunitario;

d) di esaminare gli aspetti giuridici dell'automazione della documentazione giuridica, in particolare per quanto riguarda la selezione e l'obiettività delle informazioni e l'accesso ai dati registrati;

e) di studiare le modalità della partecipazione dei rappresentanti degli Stati membri alla definizione, da parte degli organi comunitari, degli orientamenti del sistema interistituzionale;

f) di esaminare un piano di sviluppo a medio termine del sistema interistituzionale presentato dalla Commissione, in particolare le priorità e i costi di realizzazione delle varie fasi, allo scopo di definire le grandi linee dello sviluppo dei collegamenti del sistema interistituzionale con i sistemi nazionali, tenuto conto dei risultati degli studi di cui alla lettera a);

g) di tener conto, in tali sviluppi, della loro coerenza con la politica comunitaria in materia di informatica.

Il gruppo di esperti presenterà una prima relazione al Comitato dei rappresentanti permanenti entro sei mesi dalla data della sua formazione.