Regolamento (CEE) n. 3328/75 del Consiglio, del 18 dicembre 1975, che proroga il regime di diminuzione degli oneri all' importazione di prodotti del settore delle carni bovine, originari degli Stati africani dei Caraibi e del Pacifico
Gazzetta ufficiale n. L 329 del 23/12/1975 pag. 0004 - 0005
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3328/75 DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 1975 che proroga il regime di diminuzione degli oneri all ' importazione di prodotti del settore delle carni bovine , originari degli Stati africani , dei Caraibi e del Pacifico IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 43 , vista la proposta della Commissione , visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) , considerando che l ' articolo 2 , paragrafi 2 e 3 del regolamento ( CEE ) n . 1599/75 del Consiglio , del 24 giugno 1975 , relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli , originari degli Stati africani , dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d ' oltremare ( 2 ) , prevede , a titolo di compensazione parziale degli oneri all ' importazione derivanti dall ' evoluzione attuale della situazione del mercato mondiale , la diminuzione degli oneri all ' importazione diversi dai dazi doganali per le importazioni dei prodotti di cui all ' articolo 1 , lettera a ) , del regolamento ( CEE ) n . 805/68 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ( 3 ) , da ultimo modificato dal regolamento ( CEE ) n . 1855/74 ( 4 ) , originari degli Stati ACP , a condizione che sia riscossa una tassa di ammontare corrispondente al momento dell ' esportazione dal paese interessato ; che la validità di queste misure eccezionali è limitata al 31 dicembre 1975 ; considerando che la diminuzione degli oneri all ' importazione era limitata ai quantitativi la cui importazione era ammessa in virtù delle disposizioni prese in applicazione dell ' articolo 21 del regolamento ( CEE ) n . 805/68 ; considerando che le condizioni che hanno condotto all ' applicazione di tali misure non hanno subito cambiamenti ; che , per permettere ai paesi interessati di mantenere nella situazione attuale dei prezzi di mercato sia in questi paesi che nella Comunità , le correnti tradizionali di scambio , è opportuno continuare ad applicare delle misure eccezionali per il primo semestre 1976 , prevedendo tuttavia la possibilità di riesaminarle , particolarmente in caso di modificazione delle condizioni d ' importazione , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 1 . Gli oneri all ' importazione dei prodotti originari degli Stati ACP , di cui all ' articolo 1 , lettera a ) , del regolamento ( CEE ) n . 805/68 sono ridotti , nei limiti dei quantitativi di cui all ' articolo 2 , di un importo fissato ogni trimestre dalla Commissione e corrispondente al 90 % della media degli oneri all ' importazione applicabili nel corso di un periodo di riferimento . 2 . Il paragrafo 1 si applica solo alle importazioni per le quali l ' importatore dà prova che una tassa all ' esportazione di un importo corrispondente alla diminuzione di cui a detto paragrafo è stata riscossa dal paese esportatore . Articolo 2 La diminuzione degli oneri di cui all ' articolo 1 è limitata ad una quantità di 13 766 tonnellate , espresse in carne disossata , e distribuite come segue : Botswana * 8 680 tonnellate , * Kenya * 65 tonnellate , * Madagascar * 3 478 tonnellate , * Swaziland * 1 543 tonnellate . * Articolo 3 1 . Le modalità di applicazione del presente regolamento sono stabilite secondo la procedura prevista dall ' articolo 27 del regolamento ( CEE ) n . 805/68 . Queste modalità riguardano in particolare : a ) la base di calcolo e il periodo di riferimento da prendere in considerazione per fissare l ' importo di cui sono diminuiti gli oneri all ' importazione ; b ) le regole per la fissazione dell ' importo corrispondente da riscuotere da parte del paese esportatore ; c ) il rilascio dei certificati d ' importazione ; d ) le prove ammesse e le misure di controllo . 2 . Con la stessa procedura , si può derogare alla fissazione trimestrale degli importi e alle regole relative al periodo di riferimento se la modificazione del corso rappresentativo della moneta di uno Stato membro o il passaggio da una campagna di commercializzazione alla campagna seguente lo rendono necessario . 3 . Il Consiglio , deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione , può modificare o abrogare il regime previsto dal presente regolamento , in funzione delle variazioni della situazione del mercato delle carni bovine e degli elementi relativi alle importazioni comunitarie di questo prodotto originario degli Stati ACP . Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1976 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , addì 18 dicembre 1975 . Per il Consiglio Il Presidente M . TOROS ( 1 ) Parere reso il 15 . 12 . 1975 ( non pubblicato ancora nella GU ) . ( 2 ) GU n . L 166 del 28 . 6 . 1975 , pag . 67 . ( 3 ) GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968 , pag . 24 . ( 4 ) GU n . L 195 del 18 . 7 . 1974 , pag . 14 .