31975R2783

Regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina

Gazzetta ufficiale n. L 282 del 01/11/1975 pag. 0104 - 0107
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 6 pag. 0236
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 14 pag. 0094
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 6 pag. 0236
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 9 pag. 0174
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 9 pag. 0174


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2783/75 DEL CONSIGLIO

del 29 ottobre 1975

che instaura un regime comune di scambi per l ' ovoalbumina e la lattoalbumina

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 14 , paragrafo 7 , e gli articoli 28 , 92 , 93 , 94 , 111 e seguenti e 235 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

considerando che l ' ovoalbumina , non essendo contemplata dall ' allegato II del trattato , è esclusa dall ' applicazione delle disposizioni agricole del trattato , mentre il giallo d ' uova è soggetto a tali disposizioni ;

considerando che ne risulta una situazione che potrebbe compromettere l ' efficacia della politica agricola comune nel settore delle uova ;

considerando che per giungere ad una soluzione d ' equilibrio occorre instaurare un regime comune di scambi per l ' ovoalbumina , analogo , a quello previsto per le uova ; che è opportuno estendere l ' applicazione di questo regime anche alla lattoalbumina , dato che questo prodotto potrebbe largamente sostituirsi all ' ovoalbumina ;

considerando che il regolamento ( CEE ) n . 2771/75 del Consiglio , del 29 ottobre 1975 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova ( 2 ) , istituisce nella Comunità un regime di mercato unico delle uova , che prevede in particolare prelievi unici e restituzioni uniche nei confronti dei paesi terzi per le uova e per il giallo d ' uova , allo stato naturale o sotto forma di prodotti di trasformazione che contengono bianco d ' uova ;

considerando che il regime di scambi applicabile alle albumine deve conformarsi al regime in vigore per le uova , data la dipendenza delle prime dalle seconde ;

considerando che i prezzi dell ' ovoalbumina sono stabiliti di norma in funzione dei prezzi delle uova , che sono differenti nella Comunità e sul mercato mondiale ; che , per evitare distorsioni di concorrenza risultanti da tale differenza di prezzo , è necessario riscuotere all ' importazione un ' imposta il cui importo sia tale da compensare questa diseguaglianza ; che il metodo più indicato per determinare l ' ammontare di detta imposta consiste nel derivarlo dal prelievo applicabile alle uova in guscio ;

considerando che è necessario prevedere coefficienti diversi secondo la presentazione del prodotto trasformato ;

considerando che sul mercato mondiale il prezzo delle uova e le spese di trasformazione non sono i soli fattori che incidono sul prezzo dell ' albumina ; che , per garantire l ' efficacia del sistema d ' imposte all ' importazione , è necessario prevedere un importo supplementare da aggiungere all ' imposta quando le offerte sul mercato mondiale siano fatte a prezzi anormalmente bassi ;

considerando che , data la stretta relazione economica tra i diversi prodotti a base di uova , è necessario prevedere la possibilità di adottare per l ' ovoalbumina e la lattoalbumina delle norme di commercializzazione possibilmente corrispondenti alle norme di commercializzazione previste per i prodotti di cui all ' articolo 1 , paragrafo 1 , lettera b ) , del regolamento ( CEE ) n . 2771/75 ;

considerando che , nella misura necessaria al buon funzionamento del meccanismo delle restituzioni all ' esportazione , previsto per le uova dal regolamento ( CEE ) n . 2771/75 , e del sistema istituito dal presente regolamento , occorre prevedere la possibilità di disciplinare il ricorso al regime detto di perfezionamento attivo e , se la situazione del mercato lo esige , vietare tale ricorso ;

considerando che il regime d ' imposte all ' importazione consente di rinunciare a qualsiasi altra misura di protezione alle frontiere esterne della Comunità ; che l ' attuazione di un mercato unico implica l ' abolizione alle frontiere interne della Comunità di tutti gli ostacoli alla libera circolazione dei prodotti in questione ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Negli scambi tra la Comunità e i paesi terzi sono applicate imposte all ' importazione per i prodotti seguenti :

Numero della tariffa doganale comune * Designazione delle merci *

ex 32.05 * Albumine : *

ex A II * altre ( diverse da quelle non atte o rese inadatte all ' alimentazione umana ) : *

* a ) Ovoalbumina e lattoalbumina : *

* 1 . essiccate ( in fogli , scaglie , cristalli , polveri , ecc . ) *

* 2 . altre *

Articolo 2

1 . L ' importo dell ' imposta da applicare all ' importazione nella Comunità di ciascuno dei prodotti di cui all ' articolo 1 è pari all ' ammontare del prelievo applicabile alle uova in guscio - fissato conformemente alle disposizioni dell ' articolo 4 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 2771/75 al quale è applicato il coefficiente di cui all ' articolo 3 , relativo al prodotto in questione .

2 . Gli importi di dette imposte sono fissati in anticipo per un periodo di tre mesi , secondo la procedura di cui all ' articolo 17 del regolamento ( CEE ) n . 2771/75 .

Articolo 3

I coefficienti per i prodotti di cui all ' articolo 1 sono stabiliti secondo la procedura prevista dall ' articolo 17 del regolamento ( CEE ) n . 2771/75 , determinando il valore complementare dei coefficienti fissati per il giallo d ' uova in base al rapporto precisato all ' articolo 5 , paragrafo 1 , secondo trattino , del regolamento ( CEE ) n . 2771/75 .

Articolo 4

Se sul mercato della Comunità si costata un aumento notevole dei prezzi , se tale situazione rischia di protrarsi nel tempo e se in conseguenza il mercato subisce o rischia di subire perturbazioni , possono essere adottare le misure necessarie .

Il Consiglio , che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata , stabilisce le norme generali di applicazione del presente articolo .

Articolo 5

1 . È fissato un prezzo limite per i prodotti di cui all ' articolo 1 , liquidi o congelati , ed un prezzo limite per gli stessi prodotti essiccati . Tale fissazione è effettuata sulla base del prezzo limite stabilito per le uova in guscio , conformemente alle disposizioni dell ' articolo 7 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 2771/75 , tenendo conto del minor valore delle materia di base , dei coefficienti di cui all ' articolo 3 e delle spese di trasformazione .

2 . I prezzi limite sono fissati in anticipo per un periodo di tre mesi .

3 . Nel caso in cui il prezzo d ' offerta franco frontiera di un prodotto scenda ai disotto del prezzo limite , l ' imposta all ' importazione applicabile a tale prodotto viene aumentata di un importo supplementare pari alla differenza tra il prezzo limite e il prezzo d ' offerta franco frontiera .

Tuttavia tale importo supplementare non si applica nei confronti dei paesi terzi che siano disposti a garantire , e siano in grado di farlo , che il prezzo praticato all ' importazione di prodotti originari e in provenienza dai rispettivi territori non sarà inferiore al prezzo limite dello stesso prodotto e che sarà evitata qualsiasi deviazione di traffico .

4 . Il prezzo d ' offerta franco frontiera viene stabilito per tutte le importazioni in provenienza da tutti i paesi terzi .

Tuttavia , qualora le esportazioni da uno o più paesi terzi siano effettuate a prezzi anormalmente bassi , inferiori ai prezzi praticati dagli altri paesi terzi , viene stabilito un secondo prezzo d ' offerta franco frontiera per le esportazioni da questi altri paesi .

5 . Le modalità d ' applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all ' articolo 17 del regolamento ( CEE ) n . 2771/75 .

Secondo la stessa procedura sono fissati :

- i prezzi limite ;

- se necessario , gli importi supplementari .

Articolo 6

Per i prodotti di cui all ' articolo 1 possono essere adottate norme di commercializzazione ; queste ultime , fatta salva la necessità di tener conto delle particolarità di tali prodotti , devono corrispondere alle norme di commercializzazione previste dall ' articolo 2 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 2771/75 per i prodotti di cui all ' articolo 1 , paragrafo 1 , lettera b ) , dello stesso regolamento . Tali norme possono riguardare in particolare la classificazione per categorie di qualità , l ' imballaggio , il magazzinaggio , il trasporto , il condizionamento e l ' etichettatura .

Le norme , il loro campo di applicazione e le regole generali di applicazione sono adottate del Consiglio , che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata .

Articolo 7

Nella misura necessaria al buon funzionamento dell ' organizzazione comune dei mercati nel settore della uova e del sistema del presente regolamento , il Consiglio , che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata , può escludere totalmente o un parte il ricorso al regime detto di perfezionamento attivo per i prodotti di cui all ' articolo 1 , destinati alla fabbricazione di prodotti contemplati dallo stesso articolo .

Articolo 8

1 . Le regole generali per l ' interpretazione della tariffa doganale comune e le regole particolari per la sua applicazione valgono anche per la classificazione dei prodotti di cui al presente regolamento ; la nomenclatura tariffaria che risulta dall ' applicazione del presente regolamento è riportata nella tariffa doganale comune .

2 . Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento o deroga decisa dal Consiglio , che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata , sono vietate :

- la riscossione di qualsiasi dazio doganale o tassa di effetto equivalente ;

- l ' applicazione di restrizioni quantitative o di misure di effetto equivalente .

È considerata misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa , tra l ' altro , la limitazione del rilascio di titoli d ' importazione o di esportazione ad una determinata categoria di aventi diritto .

Articolo 9

Non sono ammesse alla libera circolazione all ' interno della Comunità le merci di cui all ' articolo 1 , ottenute o fabbricate utilizzando prodotti non contemplati dall ' articolo 9 , paragrafo 2 , e dall ' articolo 10 , paragrafo 1 , del trattato .

Articolo 10

Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente i dati necessari all ' applicazione del presente regolamento . Le modalità della comunicazione e della diffusione di tali dati sono stabilite secondo la procedura di cui all ' articolo 17 del regolamento ( CEE ) n . 2771/75 .

Articolo 11

1 . Il regolamento n . 170/67/CEE del Consiglio , del 27 giugno 1967 , che instaura un regime comune degli scambi per l ' ovoalbumina e la lattoalbumina e che abroga il regolamento n . 48/67/CEE ( 3 ) , modificato dal regolamento ( CEE ) n . 1081/71 ( 4 ) , è abrogato .

2 . I riferimenti al regolamento abrogato a norma del paragrafo 1 si intendono fatti al presente regolamento .

I visite e i riferimenti relativi agli articoli di detti regolamenti vanno letti secondo la tabella di concordanza che figura a nell ' allegato .

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1975 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Lussemburgo , addì 29 ottobre 1975 .

Per il Consiglio

Il Presidente

G . MARCORA

( 1 ) GU n . C 128 del 9 . 6 . 1975 , pag . 39 .

( 2 ) Vedi pag . 49 della presente Gazzetta ufficiale .

( 3 ) GU n . 130 del 28 . 6 . 1967 , pag . 2596/67 .

( 4 ) GU n . L 116 del 28 . 6 . 1971 , pag . 9 .

ALLEGATO

Tabella di concordanza

Regolamento n . 170/67/CEE * Presente regolamento *

articolo 5 bis * articolo 6 *

articolo 6 * articolo 7 *

articolo 7 * articolo 8 *

articolo 8 , paragrafo 2 * articolo 9 *

articolo 9 , articolo 10