31975R2773

Regolamento (CEE) n. 2773/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce le norme per il calcolo del prelievo e del prezzo limite applicabili nel settore delle uova

Gazzetta ufficiale n. L 282 del 01/11/1975 pag. 0064 - 0067
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 6 pag. 0203
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 14 pag. 0061
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 6 pag. 0203
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 9 pag. 0141
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 9 pag. 0141


++++

REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2773/75 DEL CONSIGLIO

del 29 ottobre 1975

che stabilisce le norme per il calcolo del prelievo e del prezzo limite applicabili nel settore delle uova

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 2771/75 del Consiglio , del 29 ottobre 1975 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova ( 1 ) , in particolare l ' articolo 4 , paragrafo 3 , e l ' articolo 7 , paragrafo 5 ,

vista la proposta della Commissione ,

considerando che il prelievo applicabile alle uova in guscio si compone in particolare di un elemento pari alla differenza tra i prezzi stabiliti nella Comunità e quelli sul mercato mondiale della quantità di cereali da foraggio necessario per la produzione nella Comunità di un chilogrammo di uova in guscio ;

considerando che occorre stabilire tale quantità in funzione di un coefficiente di trasformazione di 1 : 2,563 che esprime il rapporto tra un chilogrammo di uova in guscio e il peso dei cereali da foraggio necessari per la sua produzione ; che , nello stabilire tale rapporto , occorre tener conto del fabbisogno alimentare per l ' accrescimento , il mantenimento e la produzione della gallina ovaiola , in funzione della deposizione media annua di uova ; che tuttavia occorre tener conto anche della vendita delle galline di riforma ;

considerando che il prelievo applicabile alle uova da cova deve essere calcolato secondo lo stesso metodo del prelievo applicabile alle uova in guscio ; che tuttavia la quantità di cereali da foraggio presa in considerazione deve essere quella necessaria per la produzione nella Comunità di un uovo da cova ;

considerando che occorre stabilire tale quantità in funzione di un coefficiente di trasformazione di 1 : 0,245 che esprime il rapporto tra un uovo da cova e la quantità di cereali da foraggio necessaria per la sua produzione ; che , nello stabilire tale rapporto , si tiene conto del suddetto fabbisogno alimentare per la gallina ovaiola e delle condizioni specifiche di produzione delle imprese che forniscono le uova da cova ;

considerando che è opportuno determinare la composizione della miscela di cereali che costituisce dette quantità ;

considerando che tale miscela è composta di cereali o loro sottoprodotti che è opportuno assimilare ad uno dei tre cereali essenzialmente utilizzati nell ' alimentazione delle galline ovaiole , ossia il granturco , l ' orzo e l ' avena ; che è particolarmente indicato assimilare il grano da foraggio all ' orzo ;

considerando che è quindi opportuno intendere per rappresentativa una miscela di cereali da foraggio così composta ;

granturco 60 % ,

orzo 30 % ,

avena 10 % ;

considerando che , data la composizione di dette quantità di cereali da foraggio , appare necessario che il relativo prezzo nella Comunità e sul mercato mondiale sia pari alla media ponderata , secondo la composizione indicata , dei prezzi nella Comunità e sul mercato mondiale di ciascuno dei cereali in questione ;

considerando che , per calcolare il prezzo dei singoli cereali da foraggio occorre considerate :

- la media aritmetica dei prezzi d ' entrata aumentati della loro maggiorazione mensile , valevoli nel periodo di cui all ' articolo 4 , paragrafo 1 , lettera a ) , secondo comma , del regolamento ( CEE ) n . 2771/75 ,

- la media aritmetica dei prezzi cif stabiliti per il periodo di cui all ' articolo 4 , paragrafo 1 , lettera a ) , terzo comma , del regolamento ( CEE ) n . 2771/75 ;

considerando che , ai sensi dell ' articolo 7 del regolamento ( CEE ) n . 2771/75 , il prezzo limite per uova in guscio si compone di due elementi :

- del prezzo sul mercato mondiale della quantità di cereali da foraggio necessaria per la produzione , nei paesi terzi , di un chilogrammo di uova in guscio ,

- di un ammontare forfettario corrispondente agli altri costi di alimentazione ed alle spese generali di produzione e di commercializzazione ;

considerando che il prezzo limite per le uova da cova deve essere calcolato secondo lo stesso metodo utilizzato per il calcolo del prezzo limite delle uova in guscio ; che tuttavia il prezzo della quantità di cereali da foraggio sul mercato mondiale deve essere quello della quantità necessaria per la produzione , nei paesi terzi , di un uova da cova ;

considerando che occorre stabilire le quantità di cereali da foraggio in funzione di un coefficiente di trasformazione di 1 : 2,770 per le uova in guscio e di 1 : 0,245 per le uova da cova ; che occorre stabilire tale coefficiente secondo gli stessi criteri considerati per fissare i coefficienti di trasformazione utilizzati per il calcolo del prelievo ; che tuttavia , per quanto concerne le uova in guscio , non si deve tener conto della vendita delle galline di riforma ;

considerando che , in base alle esperienze acquisite nella Comunità e sul mercato mondiale , occorre prevedere per la quantità di cereali da foraggio su tale mercato la stessa composizione considerata nella Comunità per il calcolo del prelievo ;

considerando che per calcolare il prezzo della quantità di cereali da foraggio occorre scegliere lo stesso metodo utilizzato per il calcolo del prelievo ;

considerando che , per tener conto delle spese di trasporto verso il luogo di utilizzazione e delle spese di trasformazione in alimenti , la media aritmetica dei prezzi cif deve essere maggiorata di 0,475 unità di conto per 100 chilogrammi di cereali ;

considerando che , nel determinare la quantità di cereali da foraggio sul mercato mondiale , non si tiene conto nù degli altri costi di alimentazione nù delle spese generali di produzione e di commercializzazione ; che questi altri costi di alimentazione riguardano gli alimenti proteici complementari , i sali minerali , le vitamine ed i prodotti profilattici ; che le spese generali di produzione e di commercializzazione comprendono le spese veterinarie , di ricovero degli animali , di manodopera , di assicurazione , di trasporto ed il margine di commercializzazione ; che tali costi e spese possono essere valutati forfettariamente a :

- 0,4366 unità di conto per chilogrammo per le uova in guscio ,

- 0,0655 unità di conto per un uovo da cova ;

considerando che , nel fissare il prezzo limite valido dal 1° novembre , dal 1° febbraio e dal 1° maggio , si tiene conto dell ' evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio sul mercato mondiale soltanto se il prezzo della quantità di tali cereali subisce una data variazione minima rispetto a quello utilizzato per il calcolo del prezzo limite del trimestre precedente ; che una variazione inferiore al 3 % non ha ripercussioni sensibili sui costi di alimentazione delle uova in guscio ; che è opportuno fissare la variazione minima al 3 % ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le quantità di cereali da foraggio di cui all ' articolo 4 , paragrafo 1 , lettera a ) , e paragrafo 2 del regolamento ( CEE ) n . 2771/75 , nonchù la loro composizione , sono fissate nell ' allegato I , colonne 3 e 4 .

Articolo 2

1 . Nella Comunità , il prezzo della quantità di cereali da foraggio è pari alla media ponderata , secondo le percentuali indicate nell ' allegato I , colonna 4 , dei prezzi nella Comunità , espressi per chilogrammo , di ciascuno dei cereali che rientrano in questa quantità ; tale media è moltiplicata per la cifra corrispondente della colonna 3 dell ' allegato I .

2 . Nella Comunità , il prezzo di ciascuno cereale da foraggio è pari alla media aritmetica dei prezzi d ' entrata , aumentati della loro maggiorazione mensile , valevoli per tale cereale per un periodo di dodici mesi che inizia il 1° agosto .

Articolo 3

1 . Sul mercato mondiale , il prezzo della quantità di cereali da foraggio è pari alla media ponderata , secondo le percentuali indicate nell ' allegato I , colonna 4 , dei prezzi sul mercato mondiale , espressi per chilogrammo , di ciascuno dei cereali da foraggio che rientrano in questa quantità ; tale media è moltiplicata per la cifra corrispondente della colonna 3 dell ' allegato I .

2 . Sul mercato mondiale , il prezzo di ciascun cereale da foraggio è pari alla media aritmetica dei prezzi cif stabiliti per tale cereale per il periodo di sei mesi previsto dall ' articolo 4 , paragrafo 1 , lettera a ) , terzo comma , del regolamento ( CEE ) n . 2771/75 .

Articolo 4

1 . Il prezzo delle quantità di cereali da foraggio di cui all ' articolo 7 , paragrafo 2 , lettera a ) , e paragrafo 3 del regolamento ( CEE ) n . 2771/75 è pari al prezzo delle quantità di cereali da foraggio fissate nell ' allegato II , colonna 3 , la cui composizione figura nell ' allegato II , colonna 4 .

2 . Il prezzo di tali quantità di cereali da foraggio è par alla media ponderata , secondo le percentuali indicate nell ' allegato II , colonna 4 , dei prezzi per chilogrammo di ciascuno dei cereali che rientrano in questa quantità ; tale media è moltiplicata per la cifra corrispondente della colonna 3 dell ' allegato II .

3 . Il prezzo di ciascun cereale è pari alla media aritmetica dei prezzi cif stabiliti per tale cereale per il periodo di sei mesi di cui all ' articolo 7 , paragrafo 2 , secondo comma , del regolamento ( CEE ) n . 2771/75 , maggiorata di 0,475 unità di conto per 100 chilogrammi cereali .

Articolo 5

L ' ammontare forfettario di cui all ' articolo 7 , paragrafo 2 , lettere b ) , e paragrafo 3 del regolamento ( CEE ) n . 2771/75 è fissato nell ' allegato II , colonna 5 .

Articolo 6

La variazione minima di cui all ' articolo 7 , paragrafo 2 , ultimo comma , del regolamento ( CEE ) n . 2771/75 è fissata al 3 % .

Articolo 7

1 . Il regolamento n . 145/67/CEE del Consiglio , del 21 giugno 1967 , che determina le norme per il calcolo del prelievo e del prezzo limite applicabili nel settore delle uova ( 2 ) , modificato dal regolamento ( CEE ) n . 1716/74 ( 3 ) , è abrogato .

2 . I riferimenti al regolamento abrogato a norma del paragrafo 1 si intendono fatti al presente regolamento .

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1975 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Lussemburgo , addì 29 ottobre 1975 .

Per il Consiglio

Il Presidente

G . MARCORA

( 1 ) Vedasi pag . 49 della presente Gazzetta ufficiale .

( 2 ) GU n . 125 del 26 . 6 . 1967 , pag . 2467/67 .

( 3 ) GU n . L 181 del 4 . 7 . 1974 , pag . 1 .

ALLEGATO I

N . della tariffa doganale comune * Designazione delle merci * Quantità in chilogrammi * Composizione *

1 * 2 * 3 * 4 *

04.05 * A . Uova in guscio , fresche o conservate : * * *

* I . Uova di volatili da cortile : * * *

* a ) Uova da cova * 0,245 * granturco 60 % *

* * * orzo 30 % *

* * * avena 10 % *

* b ) altre ( uova in guscio diverse dalle uova da cova ) * 2,563 * granturco 60 % *

* * * orzo 30 % *

* * * avena 10 % *

ALLEGATO II

N . della tariffa doganale comune * Designazione delle merci * Quantità in chilogrammi * Composizione * Ammontare forfettario in UC *

1 * 2 * 3 * 4 * 5 *

04.05 * A . Uova in guscio , fresche o conservate : * * * *

* I . Uova di volatili da cortile : * * * *

* a ) Uova da cova * 0,245 * granturco 60 % * 0,0655 *

* * * orzo 30 % *

* * * avena 10 % *

* b ) altre ( uova in guscio diverse dalle uova da cova ) * 2,770 * granturco 60 % * 0,4366 *

* * * orzo 30 % *

* * * avena 10 %