Regolamento (CEE) n. 2773/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce le norme per il calcolo del prelievo e del prezzo limite applicabili nel settore delle uova
Gazzetta ufficiale n. L 282 del 01/11/1975 pag. 0064 - 0067
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 6 pag. 0203
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 14 pag. 0061
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 6 pag. 0203
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 9 pag. 0141
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 9 pag. 0141
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2773/75 DEL CONSIGLIO del 29 ottobre 1975 che stabilisce le norme per il calcolo del prelievo e del prezzo limite applicabili nel settore delle uova IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 2771/75 del Consiglio , del 29 ottobre 1975 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova ( 1 ) , in particolare l ' articolo 4 , paragrafo 3 , e l ' articolo 7 , paragrafo 5 , vista la proposta della Commissione , considerando che il prelievo applicabile alle uova in guscio si compone in particolare di un elemento pari alla differenza tra i prezzi stabiliti nella Comunità e quelli sul mercato mondiale della quantità di cereali da foraggio necessario per la produzione nella Comunità di un chilogrammo di uova in guscio ; considerando che occorre stabilire tale quantità in funzione di un coefficiente di trasformazione di 1 : 2,563 che esprime il rapporto tra un chilogrammo di uova in guscio e il peso dei cereali da foraggio necessari per la sua produzione ; che , nello stabilire tale rapporto , occorre tener conto del fabbisogno alimentare per l ' accrescimento , il mantenimento e la produzione della gallina ovaiola , in funzione della deposizione media annua di uova ; che tuttavia occorre tener conto anche della vendita delle galline di riforma ; considerando che il prelievo applicabile alle uova da cova deve essere calcolato secondo lo stesso metodo del prelievo applicabile alle uova in guscio ; che tuttavia la quantità di cereali da foraggio presa in considerazione deve essere quella necessaria per la produzione nella Comunità di un uovo da cova ; considerando che occorre stabilire tale quantità in funzione di un coefficiente di trasformazione di 1 : 0,245 che esprime il rapporto tra un uovo da cova e la quantità di cereali da foraggio necessaria per la sua produzione ; che , nello stabilire tale rapporto , si tiene conto del suddetto fabbisogno alimentare per la gallina ovaiola e delle condizioni specifiche di produzione delle imprese che forniscono le uova da cova ; considerando che è opportuno determinare la composizione della miscela di cereali che costituisce dette quantità ; considerando che tale miscela è composta di cereali o loro sottoprodotti che è opportuno assimilare ad uno dei tre cereali essenzialmente utilizzati nell ' alimentazione delle galline ovaiole , ossia il granturco , l ' orzo e l ' avena ; che è particolarmente indicato assimilare il grano da foraggio all ' orzo ; considerando che è quindi opportuno intendere per rappresentativa una miscela di cereali da foraggio così composta ; granturco 60 % , orzo 30 % , avena 10 % ; considerando che , data la composizione di dette quantità di cereali da foraggio , appare necessario che il relativo prezzo nella Comunità e sul mercato mondiale sia pari alla media ponderata , secondo la composizione indicata , dei prezzi nella Comunità e sul mercato mondiale di ciascuno dei cereali in questione ; considerando che , per calcolare il prezzo dei singoli cereali da foraggio occorre considerate : - la media aritmetica dei prezzi d ' entrata aumentati della loro maggiorazione mensile , valevoli nel periodo di cui all ' articolo 4 , paragrafo 1 , lettera a ) , secondo comma , del regolamento ( CEE ) n . 2771/75 , - la media aritmetica dei prezzi cif stabiliti per il periodo di cui all ' articolo 4 , paragrafo 1 , lettera a ) , terzo comma , del regolamento ( CEE ) n . 2771/75 ; considerando che , ai sensi dell ' articolo 7 del regolamento ( CEE ) n . 2771/75 , il prezzo limite per uova in guscio si compone di due elementi : - del prezzo sul mercato mondiale della quantità di cereali da foraggio necessaria per la produzione , nei paesi terzi , di un chilogrammo di uova in guscio , - di un ammontare forfettario corrispondente agli altri costi di alimentazione ed alle spese generali di produzione e di commercializzazione ; considerando che il prezzo limite per le uova da cova deve essere calcolato secondo lo stesso metodo utilizzato per il calcolo del prezzo limite delle uova in guscio ; che tuttavia il prezzo della quantità di cereali da foraggio sul mercato mondiale deve essere quello della quantità necessaria per la produzione , nei paesi terzi , di un uova da cova ; considerando che occorre stabilire le quantità di cereali da foraggio in funzione di un coefficiente di trasformazione di 1 : 2,770 per le uova in guscio e di 1 : 0,245 per le uova da cova ; che occorre stabilire tale coefficiente secondo gli stessi criteri considerati per fissare i coefficienti di trasformazione utilizzati per il calcolo del prelievo ; che tuttavia , per quanto concerne le uova in guscio , non si deve tener conto della vendita delle galline di riforma ; considerando che , in base alle esperienze acquisite nella Comunità e sul mercato mondiale , occorre prevedere per la quantità di cereali da foraggio su tale mercato la stessa composizione considerata nella Comunità per il calcolo del prelievo ; considerando che per calcolare il prezzo della quantità di cereali da foraggio occorre scegliere lo stesso metodo utilizzato per il calcolo del prelievo ; considerando che , per tener conto delle spese di trasporto verso il luogo di utilizzazione e delle spese di trasformazione in alimenti , la media aritmetica dei prezzi cif deve essere maggiorata di 0,475 unità di conto per 100 chilogrammi di cereali ; considerando che , nel determinare la quantità di cereali da foraggio sul mercato mondiale , non si tiene conto nù degli altri costi di alimentazione nù delle spese generali di produzione e di commercializzazione ; che questi altri costi di alimentazione riguardano gli alimenti proteici complementari , i sali minerali , le vitamine ed i prodotti profilattici ; che le spese generali di produzione e di commercializzazione comprendono le spese veterinarie , di ricovero degli animali , di manodopera , di assicurazione , di trasporto ed il margine di commercializzazione ; che tali costi e spese possono essere valutati forfettariamente a : - 0,4366 unità di conto per chilogrammo per le uova in guscio , - 0,0655 unità di conto per un uovo da cova ; considerando che , nel fissare il prezzo limite valido dal 1° novembre , dal 1° febbraio e dal 1° maggio , si tiene conto dell ' evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio sul mercato mondiale soltanto se il prezzo della quantità di tali cereali subisce una data variazione minima rispetto a quello utilizzato per il calcolo del prezzo limite del trimestre precedente ; che una variazione inferiore al 3 % non ha ripercussioni sensibili sui costi di alimentazione delle uova in guscio ; che è opportuno fissare la variazione minima al 3 % , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 Le quantità di cereali da foraggio di cui all ' articolo 4 , paragrafo 1 , lettera a ) , e paragrafo 2 del regolamento ( CEE ) n . 2771/75 , nonchù la loro composizione , sono fissate nell ' allegato I , colonne 3 e 4 . Articolo 2 1 . Nella Comunità , il prezzo della quantità di cereali da foraggio è pari alla media ponderata , secondo le percentuali indicate nell ' allegato I , colonna 4 , dei prezzi nella Comunità , espressi per chilogrammo , di ciascuno dei cereali che rientrano in questa quantità ; tale media è moltiplicata per la cifra corrispondente della colonna 3 dell ' allegato I . 2 . Nella Comunità , il prezzo di ciascuno cereale da foraggio è pari alla media aritmetica dei prezzi d ' entrata , aumentati della loro maggiorazione mensile , valevoli per tale cereale per un periodo di dodici mesi che inizia il 1° agosto . Articolo 3 1 . Sul mercato mondiale , il prezzo della quantità di cereali da foraggio è pari alla media ponderata , secondo le percentuali indicate nell ' allegato I , colonna 4 , dei prezzi sul mercato mondiale , espressi per chilogrammo , di ciascuno dei cereali da foraggio che rientrano in questa quantità ; tale media è moltiplicata per la cifra corrispondente della colonna 3 dell ' allegato I . 2 . Sul mercato mondiale , il prezzo di ciascun cereale da foraggio è pari alla media aritmetica dei prezzi cif stabiliti per tale cereale per il periodo di sei mesi previsto dall ' articolo 4 , paragrafo 1 , lettera a ) , terzo comma , del regolamento ( CEE ) n . 2771/75 . Articolo 4 1 . Il prezzo delle quantità di cereali da foraggio di cui all ' articolo 7 , paragrafo 2 , lettera a ) , e paragrafo 3 del regolamento ( CEE ) n . 2771/75 è pari al prezzo delle quantità di cereali da foraggio fissate nell ' allegato II , colonna 3 , la cui composizione figura nell ' allegato II , colonna 4 . 2 . Il prezzo di tali quantità di cereali da foraggio è par alla media ponderata , secondo le percentuali indicate nell ' allegato II , colonna 4 , dei prezzi per chilogrammo di ciascuno dei cereali che rientrano in questa quantità ; tale media è moltiplicata per la cifra corrispondente della colonna 3 dell ' allegato II . 3 . Il prezzo di ciascun cereale è pari alla media aritmetica dei prezzi cif stabiliti per tale cereale per il periodo di sei mesi di cui all ' articolo 7 , paragrafo 2 , secondo comma , del regolamento ( CEE ) n . 2771/75 , maggiorata di 0,475 unità di conto per 100 chilogrammi cereali . Articolo 5 L ' ammontare forfettario di cui all ' articolo 7 , paragrafo 2 , lettere b ) , e paragrafo 3 del regolamento ( CEE ) n . 2771/75 è fissato nell ' allegato II , colonna 5 . Articolo 6 La variazione minima di cui all ' articolo 7 , paragrafo 2 , ultimo comma , del regolamento ( CEE ) n . 2771/75 è fissata al 3 % . Articolo 7 1 . Il regolamento n . 145/67/CEE del Consiglio , del 21 giugno 1967 , che determina le norme per il calcolo del prelievo e del prezzo limite applicabili nel settore delle uova ( 2 ) , modificato dal regolamento ( CEE ) n . 1716/74 ( 3 ) , è abrogato . 2 . I riferimenti al regolamento abrogato a norma del paragrafo 1 si intendono fatti al presente regolamento . Articolo 8 Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1975 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Lussemburgo , addì 29 ottobre 1975 . Per il Consiglio Il Presidente G . MARCORA ( 1 ) Vedasi pag . 49 della presente Gazzetta ufficiale . ( 2 ) GU n . 125 del 26 . 6 . 1967 , pag . 2467/67 . ( 3 ) GU n . L 181 del 4 . 7 . 1974 , pag . 1 . ALLEGATO I N . della tariffa doganale comune * Designazione delle merci * Quantità in chilogrammi * Composizione * 1 * 2 * 3 * 4 * 04.05 * A . Uova in guscio , fresche o conservate : * * * * I . Uova di volatili da cortile : * * * * a ) Uova da cova * 0,245 * granturco 60 % * * * * orzo 30 % * * * * avena 10 % * * b ) altre ( uova in guscio diverse dalle uova da cova ) * 2,563 * granturco 60 % * * * * orzo 30 % * * * * avena 10 % * ALLEGATO II N . della tariffa doganale comune * Designazione delle merci * Quantità in chilogrammi * Composizione * Ammontare forfettario in UC * 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 04.05 * A . Uova in guscio , fresche o conservate : * * * * * I . Uova di volatili da cortile : * * * * * a ) Uova da cova * 0,245 * granturco 60 % * 0,0655 * * * * orzo 30 % * * * * avena 10 % * * b ) altre ( uova in guscio diverse dalle uova da cova ) * 2,770 * granturco 60 % * 0,4366 * * * * orzo 30 % * * * * avena 10 %