31975R2152

Regolamento (CEE) n. 2152/75 della Commissione, del 18 agosto 1975, relativo alle modalità di applicazione dei regolamenti (CEE) n. 2893/74 e n. 2894/74 concernenti i vini spumanti

Gazzetta ufficiale n. L 219 del 19/08/1975 pag. 0007 - 0008
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 13 pag. 0125
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 8 pag. 0251
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 8 pag. 0251


REGOLAMENTO (CEE) N. 2152/75 DELLA COMMISSIONE del 18 agosto 1975 relativo alle modalità di applicazione dei regolamenti (CEE) n. 2893/74 e n. 2894/74 concernenti i vini spumanti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 817/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, che stabilisce disposizioni particolari relative ai vini di qualità prodotti in regioni determinate (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2894/74 (2), in particolare l'articolo 17,

visto il regolamento (CEE) n. 2893/74 del Consiglio, del 18 novembre 1974, relativo ai vini spumanti prodotti nella Comunità e definiti al punto 12 dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 816/70 (3), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, l'articolo 8, paragrafo 3, e l'articolo 22,

considerando che all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2893/74 sono previste determinate misure di controllo dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate; che è necessario stabilire le modalità per tali controlli;

considerando che all'articolo 8 dello stesso regolamento è prevista la possibilità di derogare alle norme di condizionamento dei vini spumanti sopra menzionati; che è opportuno avvalersi di tale possibilità nell'attesa di disposizioni comunitarie in materia di designazione e di presentazione di detti vini, onde evitare perdite finanziarie ai produttori;

considerando che l'articolo 22 del regolamento citato ammette fino al 31 agosto 1976 al più tardi l'applicazione di misure transitorie per facilitare il passaggio al regime previsto dallo stesso regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La dichiarazione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CEE) n. 2893/74 deve essere effettuata anteriormente al 30 settembre 1975 dai produttori già installati di vini spumanti, di vini spumanti di qualità o di vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate, e un mese prima dell'inizio dell'attività da chiunque intenda preparare tali vini.

Articolo 2

L'obbligo di tenere registri previsto dall'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2893/74 è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1976.

Nel registro delle partite (cuvées) devono essere iscritte per ciascuna partita preparata le indicazioni seguenti:

- il tipo di vino spumante desiderato e la sua qualità: brut, extra-dry, secco, semi-secco, dolce;

- la data di preparazione;

- la data di imbottigliamento (tirage) per i vini spumanti di qualità e i vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate;

- il volume della partita, con menzione dei singoli componenti, del loro volume, della loro gradazione alcolometrica effettiva e potenziale;

- ciascuna delle pratiche previste dall'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2893/74;

- il volume di sciroppo zuccherino utilizzato e la sua gradazione alcolometrica totale;

- il volume di sciroppo di dosaggio e la sua gradazione alcolometrica effettiva;

- il numero di bottiglie ottenute.

Articolo 3

Fino all'adozione di disposizioni comunitarie in materia di designazione e di presentazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate, gli Stati membri possono autorizzare che:

- in deroga al disposto dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2893/74, i recipienti di volume uguale o inferiore a 250 cm3 contenenti vini spumanti, vini spumanti di qualità e vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate siano chiusi con un sistema diverso dal tappo a fungo;

- in deroga al disposto dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2893/74, le bottiglie dei vini spumanti di qualità prodotti in una regione determinata non siano rivestite di un foglio che ne copra integralmente il tappo e il collo, sempreché un tale requisito non sia previsto, al momento dell'applicazione del presente regolamento, dalle relative disposizioni nazionali dello Stato membro interessato.

Articolo 4

1. I vini spumanti ai sensi dell'allegato II, punto 12, del regolamento (CEE) n. 816/70, preparati anteriormente al 1o settembre 1975 e non rispondenti alle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 2893/74 e n. 817/70, possono essere commercializzati fino al 31 agosto 1976, purché rispondano alle disposizioni nazionali vigenti in precedenza in materia di preparazione.

Fatte salve altre disposizioni nazionali applicabili nello Stato membro produttore in materia di designazione, i vini suddetti non possono recare le menzioni « vino spumante di qualità » e « vino spumante di qualità prodotto in una regione determinata ».

2. Vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate, preparati dopo il 31 agosto 1975 e non rispondenti alle condizioni d'invecchiamento di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 817/70, possono essere commercializzati fino al 31 dicembre 1975.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o settembre 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(1) GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 20.(2) GU n. L 310 del 21. 11. 1974, pag. 7.(3) GU n. L 310 del 21. 11. 1974, pag. 1.