Regolamento (CEE) n. 2049/75 della Commissione, del 25 luglio 1975, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di fissazione anticipata per determinati prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell' allegato II del trattato
Gazzetta ufficiale n. L 213 del 11/08/1975 pag. 0037 - 0041
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 13 pag. 0100
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2049/75 DELLA COMMISSIONE del 25 luglio 1975 che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di fissazione anticipata per determinati prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell ' allegato II del trattato LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 120/67/CEE del Consiglio , del 13 giugno 1967 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 665/75 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 16 , paragrafo 6 , visto il regolamento ( CEE ) n . 122/67/CEE del Consiglio , del 13 giugno 1967 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova ( 3 ) , modificato da ultimo dall ' atto di adesione ( 4 ) , in particolare l ' articolo 9 , paragrafo 3 , visto il regolamento ( CEE ) n . 359/67/CEE del Consiglio , del 25 luglio 1967 , relativo all ' organizzazione comune del mercato del riso ( 5 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 668/75 ( 6 ) , in particolare l ' articolo 17 , paragrafo 6 , visto il regolamento ( CEE ) n . 804/68 del Consiglio , del 27 giugno 1968 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ( 7 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 740/75 ( 8 ) , in particolare l ' articolo 17 , paragrafo 4 , visto il regolamento ( CEE ) n . 3330/71 del Consiglio , del 19 dicembre 1974 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ( 9 ) , in particolare l ' articolo 19 , paragrafo 4 , considerando che le modalità di applicazione del regime dei titoli di fissazione anticipata istituito per determinati prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell ' allegato II del trattato sono state stabilite con regolamento ( CEE ) n . 2637/70 della Commissione , del 23 dicembre 1970 , che stabilisce modalità particolari di applicazione per il regime dei titoli di importazione , di esportazione e dei certificati di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli ( 10 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1807/75 ( 11 ) ; considerando che nel regolamento ( CEE ) n . 2637/70 sono stabilite anche le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d ' importazione , di esportazione e di fissazione anticipata istituito negli altri settori di prodotti ; che detto regolamento è stato ripetutamente modificato e un attento esame ha rilevato che il suo carattere composito rischia di appesantirne la gestione ; che , per maggiore chiarezza ed efficacia amministrativa , occorre pertanto procedere ad una codificazione della regolamentazione applicabile per ciascun settore di prodotti e pubblicare tale codificazione in un apposito regolamento per settore ; considerando che è opportuno riprodurre nel presente regolamento le disposizioni particolari relative a determinati prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell ' allegato II del trattato , che sono necessarie all ' applicazione del regime di titoli per detti prodotti ; considerando che tali disposizioni particolari costituiscono complementi o deroghe alle disposizioni del regolamento ( CEE ) n . 193/75 della Commissione della Commissione , del 17 gennaio 1975 , che stabilisce le modalità comuni d ' applicazione del regime dei titoli d ' importazione , di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli ( 12 ) ; considerando che le misure previste del presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione per i cereali , il pollame e le uova , il latte e i prodotti lattiero-caseari e lo zucchero , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 Il presente regolamento stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di fissazione anticipata istituito dall ' articolo 6 del regolamento ( CEE ) n . 2682/72 ( 13 ) . Articolo 2 Il titolo è chiesto e rilasciato per un solo prodotto di base . Esso reca la designazione delle merci nella cui forma il prodotto di base è esportato . Su uno stesso titolo possono essere designate soltanto le merci la cui esportazione dà luogo , per il prodotto di base considerato , alla concessione di una restituzione calcolata in base al medesimo tasso . Articolo 3 La domanda di titolo e il titolo medesimo recano : a ) nella casella n . 12 , la designazione della o delle merci da esportate , nonchù l ' indicazione della o delle relative voci o sottovoci tariffarie specificate negli allegati B o C del regolamento ( CEE ) n . 2682/72 ; tuttavia , quando il tasso della restituzione per il prodotto di base per il quale è rilasciato il titolo differisce secondo la voce tariffaria o secondo le caratteristiche della merce da esportare , deve essere precisata nel titolo l ' esatta designazione di quest ' ultima con l ' indicazione della sottovoce della tariffa doganale comune alla quale essa appartiene ; b ) nella casella n . 6 , l ' indicazione della natura e , nelle caselle nn . 10 e 11 , della quantità in peso netto del prodotto di base di cui all ' allegato A del regolamento ( CEE ) n . 2682/72 , per il quale la restituzione è fissata in anticipo , quali risultano dall ' applicazione dell ' articolo 1 , paragrafo 2 , e dell ' articolo 3 , paragrafi da 1 a 3 , di detto regolamento ; nelle caselle nn . 7 e 8 , rispettivamente , la designazione secondo la nomenclatura della tariffa doganale comune e il numero della tariffa corrispondente al prodotto di base per il quale il titolo è rilasciato ; c ) in caso di applicazione delle disposizioni dell ' articolo 5 , nella casella n . 12 , oltre alle menzioni di cui alla lettera a ) , la quantità in peso netto delle merci oggetto di gara corrispondente alla quantità indicativa del prodotto fi base menzionata nella casella n . 10 . Articolo 4 1 . Il titolo è valido dalla data di rilascio ai sensi dell ' articolo 9 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 193/75 , fino alla scadenza del quinto mese successivo . 2 . In deroga al paragrafo 1 : a ) per quanto concerne : - l ' orzo esportate sotto forma di birra ( voce 22.03 della tariffa doganale comune ) ; - il latte in polvere ottenuto con il metodo spray , avente tenore , in peso , di materie grasse inferiore a 1,5 % e tenore , in peso , di acqua inferiore a 5 % ( PG 2 ) , utilizzato per il calcolo della restituzione applicabile all ' esportazione della caseina ( sottovoce 35.01 A della tariffa doganale comune ) , e dei caseinati ( sottovoce ex 35.01 C della tariffa doganale comune ) ; - il latte esportato sotto forma di limonate , acque gassose aromatizzate ( comprese le acque minerali aromatizzate ) e altre bevande non alcoliche ( esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 20.07 della tariffa doganale comune ) , contenenti latte o materie grasse provenienti dal latte doganale comune ) , il titolo è valido dalla data di rilascio ai sensi dell ' articolo 9 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 193/75 , fino alla scadenza dell ' undicesimo mese successivo ; b ) per quanto concerne le uova in guscio di volatili da cortile , fresche o conservate , diverse dalle uova da cova , utilizzate per il calcolo della restituzione applicabile all ' esportazione dell ' ovoalbumina ( sottovoce ex 35.02 A II ) a ) della tariffa doganale comune ) , il titolo è valido dalla data di rilascio ai sensi dell ' articolo 9 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 193/75 , fino alla scadenza del terzo mese successivo ; c ) per quanto concerne il latte in polvere ottenuto con il metodo spray , avente tenore , in peso , di materie grasse inferiore a 1,5 % e tenore , in peso d ' acqua inferiore a 5 % ( PG 2 ) , utilizzato per il calcolo della restituzione applicabile all ' esportazione delle merci sottoindicate appartenenti alle sottovoci 18.06 D e 21.07 F della tariffa doganale comune : Numero della tariffa doganale comune * Designazione delle merci * 18.06 * Cioccolata ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao : * * ex D . altre , in polvere o granulati ( escluse le preparazioni per la fabbricazione di gelati , aromatizzati e/o colorati e i prodotti detti « chocolate milk crumbs » ) , aventi un tenore in peso di lattosio pari o superiore al 20 % o un tenore in peso di materie grasse provenienti dal latte inferiore all ' 11 % , confezionate in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 2,5 kg * 21.07 * Preparazioni alimentari non nominate nù comprese altrove : * * ex F . altre , in polvere o granulati ( escluse le preparazioni per la fabbricazione di gelati , aromatizzati e/o colorati , e le sostanze miglioranti per panetteria ) , aventi un tenore in peso di lattosio pari o superiore al 20 % e un tenore in peso di materie grasse provenienti dal latte inferiore all ' 11 % , confezionate in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 2,5 kg * il titolo è valido dalla data di rilascio ai sensi dell ' articolo 9 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 193/75 fino alla scadenza del trentesimo giorno successivo . Articolo 5 1 . Qualora le condizioni di una gara indetta da forze armate di stanza nel territorio di uno Stato membro , ma non appartenenti a quest ' ultimo , determinano soltanto approssimativamente il quantitativo di merci da fornire , per il fatto che la quantità che sarà effettivamente fornita può essere determinata soltanto alla fine del periodo di consegna previsto nella gara , il titolo al prodotto di base esportato sotto forma di dette merci è rilasciato per la quantità delle stesse determinata approssimativamente nelle condizioni di gara , denominata quantità indicativa . In tal caso è apposta nella casella n . 12 della domanda di titolo e del titolo medesimo una delle menzioni seguenti : - « quantità indicativa » . Il titolo può essere utilizzato soltanto per tale quantità . L ' impegno di esportare è adempiuto quando è stata esportata la quantità del prodotto di base corrispondente alla quantità delle merci determinata per la fornitura effettuata dall ' organismo che ha indetto la gara , denominata quantità definitiva . Gli interessati forniscono all ' organismo emittente del titolo le relative prove . 2 . La domanda di titolo e il titolo medesimo recano nella casella n . 13 l ' indicazione della destinazione . Il titolo obbliga ad esportare verso tale destinazione . 3 . Qualora la quantità da esportare sia superiore alla quantità indicativa , l ' organismo emittente del titolo originario rilascia , su domanda dell ' interessato , uno o più titoli complementari . Il titolo complementare deve recare le stesse menzioni che figurano nel titolo originario , salvo quelle relative alla quantità e alla data di rilascio . Esso reca inoltre nella casella n . 2 una delle menzioni seguenti : - « Titolo complementare » . 4 . Qualora la quantità definitiva sia inferiore alla quantità indicativa menzionata nel titolo originario ed eventualmente nel titolo originario ed eventualmente nel titolo o nei titoli complementari , la cauzione corrispondente alla quantità residua è svincolata . 5 . Le disposizioni dell ' articolo 18 , paragrafo 2 , primo comma , del regolamento ( CEE ) n . 193/75 non si applicano ai titoli di cui al presente articolo . Articolo 6 Il tasso della cauzione relativa ai titoli è fissato nella seguente tabella : Numero della tariffa doganale comune * Designazione dei prodotti di base * Tasso in UC/100 kg netti di prodotto di base * ex 04.02 * Latte in polvere , ottenuto con il metodo spray , avente tenore , in peso , di materie grasse inferiore a 1,5 % e tenore , in peso , d ' acqua inferiore a 5 % ( PG 2 ) : * * * - esportato sotto forma di caseina o di caseinati * 0,50 * * - esportato sotto forma di altre merci * 1,00 * ex 04.02 A II * Latte in polvere ottenuto con il metodo spray , avente tenore , in peso , di materie grasse del 26 % e tenore , in peso di acqua inferiore a 5 % ( PG 3 ) * 1,00 * ex 04.02 A III * Latte concentrato , avente tenore , in peso , di materie grasse del 7,5 % e tenore , in peso , di sostanza secca pari a 25 % ( PG 4 ) * 1,00 * ex 04.03 * Burro avente tenore , in peso , di materie grasse dell ' 82 % ( PG 6 ) * 3,00 * 04.05 A I b ) * Uova in guscio di volatili da cortile , fresche o conservate , non da cova , esportate sotto forma di ovoalbumina * 1,00 * 10.01 * Frumento , compreso quello segalato * 0,50 * 10.02 * Segala * 0,50 * 10.03 * Orzo * 0,50 * 10.04 * Avena * 0,50 * 10.05 B * Granturco , escluso i granturco ibrido destinato alla semina * 0,50 * 10.06 A II * Riso semigreggio * 0,50 * 10.06 B II * Riso lavorato * 0,50 * 10.06 C * Riso spezzato * 0,50 * 11.01 A * Farina di frumento ( grano ) e di frumento segalato * 0,50 * 11.01 B * Farina di segala * 0,50 * 11.02 A I a ) * Semole e semolini di frumento ( grano ) duro * 0,50 * 11.02 A I b ) * Semole e semolini di frumento ( grano ) tenero * 0,50 * 17.01 * Zucchero di barbabietola e di canna , allo stato solido * 3,00 * ex 17.02 A II * Lattosio avente tenore , in peso , allo stato secco , del 98,5 % di prodotto puro ( PG 12 ) * 1,00 * 17.03 * Melassi , anche decolorati * 0,60 * Articolo 7 1 . L ' articolo 1 , per quanto concerne alcuni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell ' allegato II del trattato , e gli articoli da 53 a 56 del regolamento ( CEE ) n . 2637/70 sono abrogati . 2 . In tutti gli atti comunitari in cui è fatto richiamo ai predetti articoli del regolamento ( CEE ) n . 2637/70 , il richiamo si considera riferito ai corrispondenti articoli del presente regolamento . Articolo 8 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 1975 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , il 25 luglio 1975 . Per la Commissione P.J . LARDINOIS Membro della Commissione ( 1 ) GU n . L 117 del 19 . 6 . 1967 , pag . 2269/67 . ( 2 ) GU n . L 72 del 4 . 3 . 1975 , pag . 14 . ( 3 ) 117 del 19 . 6 . 1967 , pag . 2293/67 . ( 4 ) GU n . L 73 del 27 . 3 .1972 , pag . 14 . ( 5 ) 174 del 31 . 7 . 1967 , pag . 1 . ( 6 ) GU n . L 72 del 4 . 3 . 1975 , pag . 18 . ( 7 ) GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968 , pag . 13 . ( 8 ) GU n . L 74 del 22 . 3 . 1975 , pag . 1 . ( 9 ) GU n . L 359 del 31 . 12 . 1974 , pag . 1 . ( 10 ) GU n . L 283 del 29 . 12 . 1970 , pag . 15 . ( 11 ) GU n . L 184 del 15 . 7 . 1975 , pag . 33 . ( 12 ) GU n . L 25 del 3 . 1 . 1975 , pag . 10 . ( 13 ) GU n . L 289 del 27 . 12 . 1972 , pag . 13 .