Regolamento (CEE) n. 1961/75 del Consiglio, del 28 luglio 1975, relativo all' esclusione del regime di perfezionamento attivo per il latte scremato in polvere
Gazzetta ufficiale n. L 200 del 31/07/1975 pag. 0006 - 0007
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1961/75 DEL CONSIGLIO del 28 luglio 1975 relativo all ' esclusione del regime di perfezionamento attivo per il latte scremato in polvere IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 804/68 del Consiglio , del 27 giugno 1968 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 740/75 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 18 , paragrafo 1 , vista la proposta della Commissione , considerando che , a norma dell ' articolo 18 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 804/68 , nella misura necessaria al buon funzionamento dell ' organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari , il ricorso al regime del traffico di perfezionamento attivo può , in casi particolari , essere escluso totalmente o parzialmente per i prodotti di cui all ' articolo 1 dello stesso regolamento destinati alla fabbricazione di prodotti di cui nel medesimo articolo o di merci elencate nell ' allegato dello stesso regolamento ; che nella direttiva 69/73/CEE ( 3 ) , modificata da ultimo dalla direttiva 72/242/CEE ( 4 ) , è prevista l ' armonizzazione delle disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative riguardanti il regime del perfezionamento attivo ; considerando che la situazione attuale nella Comunità è caratterizzata dall ' esistenza di eccedenze di latte scremato in polvere ; che gli sbocchi offerti sul mercato mondiale sono molto limitati e che di conseguenza le possibilità di esportazione di tale prodotto sono ridotte ; che è pertanto necessario riservare alla produzione comunitaria tutte le capacità di assorbimento delle eccedenze ; considerando che esistono tuttavia determinate possibilità di smercio sul mercato mondiale per il latte scremato in polvere esportato sotto forma di prodotto non compreso nell ' allegato II del trattato , nonchù per il latte scremato in polvere incorporato nei prodotti menzionati all ' articolo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 804/68 ; che , per la fabbricazione di detti prodotti , le industrie trasformatrici della Comunità si sono approvvigionate di prodotti provenienti dai paesi terzi successivamente trasformati in regime di perfezionamento attivo ; considerando che la situazione eccedentaria nella Comunità consente di mettere latte scremato in polvere comunitario a disposizione delle industrie interessate ; che l ' utilizzazione del latte scremato in polvere proveniente dai paesi terzi non è quindi necessaria e rischia di compromettere il buon funzionamento dell ' organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ; che occorre di conseguenza vietare temporaneamente il ricorso al regime del traffico di perfezionamento attivo per il latte scremato in polvere , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 Il ricorso al regime del traffico di perfezionamento attivo è escluso per i prodotti della sottovoce 04.02 A II b ) 1 della tariffa doganale comune , nella misura in cui siano destinati alla fabbricazione di prodotti menzionati all ' articolo 1 del regolamento ( CEE ) n . 804/68 o di merci elencate nell ' allegato dello stesso regolamento . Articolo 2 1 . L ' articolo 1 fa salve le importazioni effettuate in regime di perfezionamento attivo entro un termine di 30 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sulla base delle autorizzazioni valide a tale data . 2 . Gli Stati membri comunicano alla Commissione l ' elenco delle autorizzazioni rilasciate . Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Esso è applicabile dal 1° agosto 1975 fino al 31 marzo 1977 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto ad Atene , addì 28 luglio 1975 . Per il Consiglio Il Presidente M . RUMOR ( 1 ) GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968 , pag . 13 . ( 2 ) GU n . L 74 del 22 . 3 . 1975 , pag . 1 . ( 3 ) GU n . L 58 dell ' 8 . 3 . 1969 , pag . 1 . ( 4 ) GU n . L 151 del 5 . 7 . 1972 , pag . 16 .