Regolamento (CEE) n. 1735/75 del Consiglio, del 24 giugno 1975, che modifica il regolamento (CEE) n. 803/68 relativo al valore in dogana delle merci
Gazzetta ufficiale n. L 183 del 14/07/1975 pag. 0001 - 0002
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1735/75 DEL CONSIGLIO del 24 giugno 1975 che modifica il regolamento ( CEE ) n . 803/68 relativo al valore in dogana delle merci IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 213 e 235 , vista la proposta della Commissione , visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) , visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) , considerando che in virtù dell ' articolo 9 , paragrafo 1 , lettera a ) , del regolamento ( CEE ) n . 803/68 del Consiglio , del 27 giugno 1968 , relativo al valore in dogana delle merci ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1028/75 ( 4 ) , il prezzo pagato o da pagare potrà essere ammesso come valore in dogana a condizione che sia data esecuzione al contratto di vendita entro i termini previsti all ' articolo 10 del regolamento ( CEE ) n . 803/68 ; considerando che quest ' ultimo articolo prevede al paragrafo 1 che il prezzo pagato o da pagare potrà essere ammesso , per l ' applicazione dell ' articolo 9 del regolamento ( CEE ) n . 803/68 , quando la data del contratto sia anteriore di non più di sei mesi rispetto al momento considerato nell ' articolo 5 , lettera a ) o b ) e che , in virtù dei paragrafi da 2 a 4 dello stesso articolo , questa tolleranza può essere portata a determinate condizioni , a dodici mesi e più , senza tuttavia eccedere ventiquattro mesi , per via di regolamenti di applicazione adottati secondo la procedura prevista all ' articolo 17 del citato regolamento ; considerando che l ' esperienza ha mostrato la necessità di rinnovare frequentemente l ' elenco delle merci che beneficiano di queste particolari tolleranze allo scopo d ' includerre nuovi prodotti , oppure di modificare la durata delle tolleranze indicate , ovvero di adattare l ' indicazione di taluni elementi figuranti nel predetto elenco in funzione delle modifiche apportate regolarmente alla tariffa doganale comune delle Comunità europee ; considerando che l ' applicazione di una tolleranza generale di dodici mesi costituirebbe una rilevante semplificazione al riguardo ; considerando che tale misura , a condizione che sia combinata ad una modifica dell ' articolo 10 , paragrafo 7 , del regolamento ( CEE ) n . 803/68 onde precisare che l ' applicazione della tolleranza può essere sospesa in periodi di instabilità dei prezzi in generale o dei prezzi riguardanti merci particolari , consentirebbe , da un lato , di mantenere un equilibrio tra gli obiettivi indicati nel testo attuale dell ' articolo suddetto il quale permette nella maggioranza dei casi di prendere come base della valutazione i prezzi pagati o da pagare , e garantirebbe dall ' altro la necessaria di non discostarsi nella valutazione dal prezzo che può ritenersi convenuto al momento previsto all ' articolo 5 del citato regolamento , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 Il testo dell ' articolo 10 del regolamento ( CEE ) n . 803/68 è sostituito dal testo seguente : « 1 . Il prezzo pagato o da pagare potrà essere ammesso per l ' applicazione dell ' articolo 9 quando la data del contratto sia anteriore di non più di dodici mesi rispetto al momento considerato nelle lettere a ) o b ) dell ' articolo 5 . 2 . Quando le merci siano vendute abitualmente con termine di consegna eccedente i dodici mesi , la durata della tolleranza può essere prolungata per un periodo corrispondente , senza tuttavia eccedere i ventiquattro mesi . 3 . Secondo la procedura prevista all ' articolo 17 sono indicate le merci che usufruiscono della tolleranza di cui al paragrafo 2 ed i fissata la durata della tolleranza da ammettere . 4 . Per le merci fabbricate su ordinazione speciale , il prezzo pagato o da pagare potrà essere ammesso per l ' applicazione dell ' articolo 9 , a condizione che la consegna sia stata effettuata nei termini contenuti . 5 . Quando in casi di forza maggiore o circostanze eccezionali debitamente comprovati , il termine di consegna oltrepassa la tolleranza ammessa in applicazione dei paragrafi da 1 a 4 , la tolleranza stessa può essere prolungata in conseguenza . 6 . L ' applicazione delle tolleranze di cui ai paragrafi da 1 a 4 può essere sospesa in periodi di instabilità dei prezzi , secondo la procedura prevista dall ' articolo 17 . » Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1976 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Lussemburgo , addì 24 giugno 1975 . Per il Consiglio Il Presidente G . FITZGERALD ( 1 ) GU n . C 140 del 13 . 11 . 1974 , pag . 66 . ( 2 ) GU n . C 16 del 23 . 1 . 1975 , pag . 22 . ( 3 ) GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968 , pag . 6 . ( 4 ) GU n . L 102 del 22 . 4 . 1975 , pag . 1 .