Regolamento (CEE) n. 1354/75 della Commissione, del 28 maggio 1975, che completa il regolamento (CEE) n. 1727/70, relativo alle modalità d' intervento nel settore del tabacco greggio, per quanto riguarda il fatto generatore del pagamento del prezzo d' intervento
Gazzetta ufficiale n. L 138 del 29/05/1975 pag. 0013 - 0013
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 6 pag. 0086
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 33 pag. 0063
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 6 pag. 0086
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 8 pag. 0168
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 8 pag. 0168
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1354/75 DELLA COMMISSIONE del 28 maggio 1975 che completa il regolamento ( CEE ) n . 1727/70 , relativo alle modalità d ' intervento nel settore del tabacco greggio , per quanto riguarda il fatto generatore del pagamento del prezzo d ' intervento LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 727/70 del Consiglio , del 21 aprile 1970 , relativo all ' attuazione di un ' organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio ( 2 ) , in particolare , l ' articolo 5 , paragrafo 6 , e l ' articolo 6 , paragrafo 10 , considerando che , a norma dell ' articolo 4 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 1134/68 del Consiglio , del 30 luglio 1968 ( 3 ) , che fissa le norme di applicazione del regolamento ( CEE ) n . 653/68 relativo alle condizioni di modifica del valore dell ' unità di conto utilizzata per la politica agraria comune ( 4 ) , le somme dovute da uno Stato membro o da un organismo che ne ha ricevuto debito mandato , espresse in moneta nazionale e che corrispondano ad importi fissati in unità di conto , sono pagate utilizzando il rapporto tra l ' unità di conto e la moneta nazionale che era in vigore al momento della realizzazione dell ' operazione o parte dell ' operazione ; considerando che , a norma dell ' articolo 6 del regolamento citato , è considerata come momento della realizzazione dell ' operazione la data alla quale ha luogo i fatto generatore del credito sull ' importo relativo all ' operazione stessa , quale è definito dalla regolamentazione comunitaria , o in mancanza e in attesa di essa , dalla regolamentazione dello Stato membro interessato ; considerando che il regolamento ( CEE ) n . 1727/70 della Commissione , del 25 agosto 1970 , relativo alle modalità d ' intervento nel settore del tabacco greggio ( 5 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 904/74 ( 6 ) , dispone , all ' articolo 1 , paragrafo 4 , che il pagamento del tabacco offerto all ' intervento deve essere effeettuato al più presto dopo la presa in consegna da parte dell ' organismo d ' intervento ; che , pertanto , il relativo ai sensi all ' articolo 6 del regolamento ( CEE ) n . 1134/68 sorge al momento delle presa in consegna ; che , conseguentemente , per il calcolo del prezzo d ' intervento in moneta nazionale , è opportuno prendere in considerazione il tasso di conversione valido alla data in cui ha avuto luogo la presa in carico del tabacco ; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco greggio , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 All ' articolo 1 , paragrafo 4 , del regolamento ( CEE ) n . 1727/70 è aggiunto il comma seguente : « Il fatto generatore del pagamento del prezzo d ' intervento ai sensi dell ' articolo 6 del regolamento ( CEE ) n . 1134/68 si considera avvenuto alle data della pres in carico del tabacco da parte dell ' organismo d ' intervento » . Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , il 28 maggio 1975 . Per la Commissione P.J . LARDINOIS Membro della Commissione ( 1 ) GU n . L 94 del 28 . 4 . 1970 , pag . 1 . ( 2 ) GU n . L 73 del 27 . 3 . 1972 , pag . 14 . ( 3 ) GU n . L 188 del 1° . 8 . 1968 , pag . 1 . ( 4 ) GU n . L 123 del 31 . 5 . 1968 , pag . 4 . ( 5 ) GU n . L 191 del 27 . 8 . 1970 , pag . 5 . ( 6 ) GU n . L 105 del 18 . 4 . 1974 , pag . 13 .