Regolamento (CEE) n. 1274/75 del Consiglio, del 20 maggio 1975, relativo alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e lo Stato d'Israele
Gazzetta ufficiale n. L 136 del 28/05/1975 pag. 0001 - 0002
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 2 pag. 0019
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 2 pag. 0019
edizione speciale greca: capitolo 11 tomo 7 pag. 0024
edizione speciale spagnola: capitolo 11 tomo 5 pag. 0172
edizione speciale portoghese: capitolo 11 tomo 5 pag. 0172
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1274/75 DEL CONSIGLIO del 20 maggio 1975 relativo alla conclusione dell ' accordo tra la Comunità economica europea e lo Stato d ' Israele IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 113 , vista la raccomandazione della Commissione , considerando che è opportuno concludere l ' accordo tra la Comunità economica europea e lo Stato d ' Israele firmato a Bruxelles l ' 11 maggio 1975 ed approvare le dichiarazioni e lo scambio di lettere allegati all ' atto finale , firmato a Bruxelles lo stesso giorno ; considerando che le concessioni previste nell ' accordo per taluni prodotti agricoli sono accompagnate dall ' osservanza di certe condizioni che saranno messe a punto nel quadro di una regolamentazione comunitaria in corso di elaborazione ; che conviene quindi sospendere l ' applicazione di queste concessioni fino all ' adozione della regolamentazione in questione ; considerando che , poichù l ' accordo istituisce una commissione mista , è opportuno designare i rappresentanti della Comunità nell ' ambito di tale commissione, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 A nome della Comunità sono conclusi , approvati e confermati l ' accordo tra la Comunità economica europea e lo Stato d ' Israele , i protocolli nonchù le dichiarazioni e lo scambio di lettere allegati all ' atto finale . I testi dell ' accordo e dell ' atto finale sono allegati al presente regolamento . Articolo 2 In deroga all ' articolo 30 dell ' accordo , la data alla quale sono applicabili le riduzioni tariffarie di cui agli articoli 8 e 9 del protocollo n . 1 allegato all ' accordo , relative ai prodotti seguenti : purea e polpe di agrumi della sottovoce 20.06 B II c ) 1 ex dd ) , succhi di agrumi concentrati delle sottovoci 20.07 A III ex a ) e ex b ) , succhi di arance delle sottovoci 20.07 B II a ) 1 e b ) 1 , succhi di pomodori delle sottovoci 20.07 B II a ) 5 e b ) 6 , pomodori pelati e concentrati di pomodori della sottovoce 20.02 ex C della tariffa doganale comune , è decisa dal consiglio su proposta della Commissione . Articolo 3 Il presidente del Consiglio delle Comunità europee procede , in applicazione dell ' articolo 30 dell ' accordo , alla notifica dell ' espletamento delle procedure necessarie all ' entrata in vigore dell ' accordo per quanto riguarda la Comunità ( 1 ) . Articolo 4 Nella commissione mista istituita dall ' articolo 19 dell ' accordo , la Comunità è rappresentata dalla Commissione delle Comunità europee , assistita dai rappresentanti degli Stati membri . Articolo 5 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , addì 20 maggio 1975 . Per il Consiglio Il Presidente R . RYAN ( 1 ) La data di entrata in vigore dell ' accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .