Regolamento (CEE) n. 1093/75 della Commissione, del 28 aprile 1975, che modifica i regolamenti (CEE) nn. 1107/68 e 1108/68 per quanto riguarda le condizioni d' acquisto di taluni formaggi e di latte scremato in polvere da parte degli organismi d' intervento
Gazzetta ufficiale n. L 109 del 29/04/1975 pag. 0005 - 0006
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 6 pag. 0071
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 12 pag. 0055
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 6 pag. 0071
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 8 pag. 0118
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 8 pag. 0118
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1093/75 DELLA COMMISSIONE del 28 aprile 1975 che modifica i regolamenti ( CEE ) nn . 1107/68 e 1108/68 per quanto riguarda le condizioni d ' acquisto di taluni formaggi e di latte scremato in polvere da parte degli organismi d ' intervento LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 804/68 del Consiglio , del 27 giugno 1968 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 740/75 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 7 , paragrafo 5 , e l ' articolo 8 , paragrafo 5 , considerando che l ' articolo 5 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 1107/68 della Commissione , del 27 luglio 1968 , relativo alle modalità di applicazione degli interventi sul mercato dei formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 699/75 ( 4 ) , nonchù l ' articolo 2 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 1108/68 della Commissione , del 27 luglio 1968 , relativo alle modalità di applicazione per l ' ammasso pubblico di latte scremato in polvere ( 5 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1636/74 ( 6 ) , fissano gli importi forfettari delle spese supplementari di trasporto dei prodotti consegnati presso un magazzino dell ' organismo d ' intervento situato ad una distanza superiore a 100 km ; che è opportuno modificare tali importi onde tener conto dell ' aumento delle spese di trasporto nella Comunità ; considerando che , a norma dell ' articolo 1 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 1108/68 , al momento dell ' acquisto da parte dell ' organismo d ' intervento il latte scremato in polvere non deve essere stato fabbricato da più di un mese ; che , tenuto conto dell ' evoluzione del mercato e della situazione delle scorte , è opportuno portare detto periodo a due mesi ; che peraltro , onde evitare speculazioni in caso di modifica del prezzo d ' acquisto , è opportuno mantenere il periodo di un mese per i due mesi successivi alla data d ' applicazione della modifica del prezzo d ' acquisto ; che , inoltre , si è reso necessario precisare la data che determina il periodo massimo di fabbricazione prescritto ; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 1 . All ' articolo 5 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 1107/68 l ' importo di « 0,032 unità di conto » è sostituito dall ' importo di « 0,035 unità di conto » . 2 . All ' articolo 2 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 1108/68 l ' importo di « 0,031 unità di conto » è sostituito dall ' importo di « 0,034 unità di conto » . Articolo 2 Il testo dell ' articolo 1 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 1108/68 è sostituito dal seguente : « 1 . Gli organismi d ' intervento acquistano soltanto latte scremato in polvere di prima qualità rispondente ai requisiti in materia di qualità , di imballaggio e di indicazioni esterne menzionati nell ' allegato e che , alla data del deposito dell ' offerta di vendita presso l ' organimo d ' intervento , non sia stato fabbricato da più di due mesi . Tuttavia , il periodo massimo di cui al comma precedente è di un mese per il latte scremato in polvere offerto all ' organismo d ' intervento nei due mesi successivi alla data di applicazione di una modifica del prezzo d ' acquisto di detto prodotto praticato dall ' organismo d ' intervento ed espresso in unità di conto o in moneta nazionale » . Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , addì 28 aprile 1975 . Per il Consiglio Il Presidente P . J . LARDINOIS ( 1 ) GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968 , pag . 13 . ( 2 ) GU n . L 74 del 22 . 3 . 1975 , pag . 1 . ( 3 ) GU n . L 184 del 29 . 7 . 1968 , pag . 29 . ( 4 ) GU n . L 69 del 18 . 3 . 1975 , pag . 10 . ( 5 ) GU n . L 184 del 29 . 7 . 1968 , pag . 34 . ( 6 ) GU n . L 173 del 28 . 6 . 1974 , pag . 60 .