31975R0897

Regolamento (CEE) n. 897/75 del Consiglio, del 18 marzo 1975, per la conclusione del protocollo complementare all'accordo fra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda

Gazzetta ufficiale n. L 106 del 26/04/1975 pag. 0007 - 0007
edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 2 pag. 0045
edizione speciale greca: capitolo 11 tomo 7 pag. 0009
edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 2 pag. 0045
edizione speciale spagnola: capitolo 11 tomo 5 pag. 0161
edizione speciale portoghese: capitolo 11 tomo 5 pag. 0161


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 897/75 DEL CONSIGLIO

del 18 marzo 1975

per la conclusione del protocollo complementare all ' accordo fra la Comunità economica europea e la Repubblica d ' Islanda

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 113 ,

vista la raccomandazione della Commissione ,

considerando che , in seguito alla non adesione della Norvegia alle Comunità europee , è opportuno concludere il protocollo complementare all ' accordo fra la Comunità economica europea e la Repubblica d ' Islanda ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il protocollo complementare all ' accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d ' Islanda è concluso a nome della Comunità .

Il testo del protocollo figura in allegato .

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare il protocollo di cui all ' articolo 1 ed a conferirle i poteri necessari per impegnare la Comunità ( 1 ) .

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1975 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , addì 18 marzo 1975 .

Per il Consiglio

Il Presidente

R . RYAN

( 1 ) La data della firma di questo protocollo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

PROTOCOLLO COMPLEMENTARE

all ' accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d ' Islanda

LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA ,

da un lato ,

LA REPUBBLICA D ' ISLANDA ,

dall ' altro ,

HANNO CONVENUTO di apportare le seguenti modifiche al loro accordo del 22 luglio 1972 :

Articolo 1

Il testo dell ' accordo è modificato come segue :

1 . articolo 3 , paragrafo 4 , primo comma : le parole « al protocollo n . 1 » sono sostituite dalle parole « ai protocolli nn . 1 e 2 » ; secondo comma dello stesso paragrafo : è soppressa la seguente parte di frase : « stabilito e adottato in sede di conferenza fra le Comunità europee e il Regno di Danimarca , l ' Irlanda , il Regno di Norvegia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord » e le parole « il protocollo n . 1 » sono sostituite dalle parole « i protocolli nn . 1 e 2 » ;

2 . articolo 4 , paragrafo 2 : le parole « , della Norvegia » sono soppresse ; articolo 5 , paragrafo 3 : le parole « , la Norvegia » sono soppresse ;

3 . articolo 5 , paragrafo 3 : è soppressa la seguente parte di frase : « stabilito e adottato in sede di conseguenza fra le Comunità europee e il Regno di Danimarca , l ' Irlanda , il Regno di Norvegia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord » ;

4 . articolo 37 , primo comma : la parola « , norvegese » è soppressa ;

5 . alla fine dell ' accordo : sono soppresse le seguenti formule :

- vedi G.U .

Articolo 2

Il testo del protocollo n . 1 è modificato come segue :

1 . articolo 1 , paragrafi 3 e 4 e articolo 3 , lettera f ) , secondo comma , primo trattino : le parole « , la Norvegia la Norvegia » sono soppresse ;

2 . allegato A : sono soppresse la parola « NORVEGIA , » nel titolo e la colonna « Norvegia » .

Articolo 3

Il testo del protocollo n . 2 è modificato come segue :

1 . articolo 2 , paragrafo 1 , lettera b ) , in limine e sub i ) , secondo trattino : le parole « , la Norvegia » sono soppresse ;

2 . articolo 2 , paragrafo 1 , lettera b ) , sub i ) e paragrafo 3 : è soppressa la seguente parte di frase : « stabilito e adottato in sede di conferenza tra le Comunità europee e il Regno di Danimarca , l ' Irlanda , il Regno di Norvegia ed il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord » ;

3 . articolo 2 , paragrafo 1 , lettera c ) , sub ii ) : le parole « , della Norvegia » sono soppresse .

Articolo 4

Il testo del protocollo n . 3 è modificato come segue :

1 . il testo dell ' articolo 2 , paragrafo 1 , in limine è sostituito dal seguente testo :

« 1 . Nella misura in cui gli scambi effettuati tra la Comunità o l ' Islanda , da un lato , e l ' Austria , la Finlandia , la Norvegia , il Portogallo , la Svezia e la Svizzera , dall ' altro , nonchù tra ciascuno di questi sei paesi tra di loro sono disciplinati da accordi contenenti norme identiche a quelle del presente protocollo , si considerano parimenti : » ;

2 . articolo 2 , paragrafo 1 , punto A , in limine e lettera a ) e punto B , in limine e lettera a ) : le parole « cinque paesi » sono sostituite dalle parole « sei paesi » ;

3 . articolo 7 : le parole « della Norvegia , » sono inserite tra le parole « della Finlandia » e « del Portogallo » ;

4 . il testo dell ' articolo 23 , paragrafi 2 e 3 è sostituito dal seguente testo :

« 2 . Senza pregiudizio dell ' articolo 1 del protocollo n . 2 , quando le autorità doganali della Danimarca o del Regno Unito rilasciano un certificato di circolazione affinchù le merci possano beneficiare in Islanda delle disposizioni tariffarie in vigore in Islanda e contemplate dall ' articolo 3 , paragrafo 1 e dall ' articolo 4 , i i prodotti importati e messi in opera in Danimarca o nel Regno Unito non possono fare oggetto , in questi due paesi , di restituzione di dazi doganali , nù beneficiare di un ' esenzione da tali dazi sotto qualsiasi forma , salvo il caso in cui si tratti di prodotti di cui all ' articolo 25 , paragrafo 1 , del presente protocollo ;

3 . Senza pregiudizio dell ' articolo 1 , del protocollo n . 2 , quando le autorità doganali islandesi rilasciano un certificato di circolazione delle merci affinchù le merci possano beneficiare in Danimarca o nel Regno Unito delle disposizioni tariffarie in vigore in questi due paesi e contemplate nell ' articolo 3 , paragrafo 1 e dall ' accordo i prodotti importati e messi in opera in Islanda non possono essere oggetto , in Islanda , di restituzione di dazi doganali , nù beneficiare di un ' esenzione da tali in qualsiasi forma , salvo il caso in cui si tratti di prodotti di cui all ' articolo 25 , paragrafo 1 , del presente protocollo . » ;

5 . articolo 24 , paragrafo 2 , terzo trattino : le parole « la Norvegia , » sono soppresse ; quinto trattino dello stesso paragrafo : le parole : « cinque paesi » sono sostituite dalle parole « sei paesi » ;

6 . articolo 25 , paragrafo 1 , modificato da ultimo dalla decisione n . 9/73 del comitato misto : le paragrafo « cinque paesi » sono sostituite dalle parole « sei paesi » nella lettera a ) e nella lettera b ) , punto 2 ;

7 . articolo 26 , le parole « la Norvegia , » sono inserite tra le parole « la Finlandia , » e « il Portogallo » ;

8 . articolo 27 , paragrafi 1 e 2 : le parole « cinque paesi » sono sostituite dalle parole « sei paesi » ;

9 . allegato I : le parole « , in Norvegia » sono soppresse nelle note esplicative 10 e 13 .

Articolo 5

Nel protocollo n . 5 è soppressa la seguente parte di frase : « stabilito e adottato in sede di conferenza tra le Comunità europee e il Regno di Danimarca , l ' Irlanda , il Regno di Norvegia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord » .

Articolo 6

Protocollo n . 6 è modificato come segue :

1 . articolo 1 , paragrafo 2 : le parole « e in Norvegia » sono soppresse nell ' ultima colonna della seconda e della terza tabella ;

2 . articolo 1 , paragrafo 3 : le parole « , in Norvegia » sono soppresse nell ' ultima colonna della seconda tabella .

Articolo 7

Nell ' atto finale sono soppresse le finale formule :

- vedi G.U .

Articolo 8

Il presente protocollo complementare è redatto in duplice esemplare in lingua danese , francese , inglese , islandese , italiana , olandese e tedesca , ciascuno di detti testi facente ugualmente fede .