Regolamento (CEE) n. 876/75 della Commissione, del 3 aprile 1975, che definisce il fatto generatore del diritto all' integrazione per il lino e la canapa e i bachi da seta
Gazzetta ufficiale n. L 084 del 04/04/1975 pag. 0033 - 0034
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 12 pag. 0045
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 8 pag. 0113
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 8 pag. 0113
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 876/75 DELLA COMMISSIONE del 3 aprile 1975 che definisce il fatto generatore del diritto all ' integrazione per il lino e la canapa e i bacchi da seta LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 1308/70 del Consiglio , del 29 giugno 1970 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa ( 1 ) , modificato dall ' atto relativo alle condizioni di adesione ( 2 ) , in particolare l ' articolo 4 , paragrafo 5 , visto il regolamento ( CEE ) n . 845/72 del Consiglio , del 24 aprile 1972 , relativo a misure speciali in favore della bachicoltura ( 3 ) , in particolare l ' articolo 2 , paragrafo 5 , considerando che , a norma dell ' articolo 4 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 1134/68 del Consiglio ( 4 ) , del 30 luglio 1968 , che fissa le norme di applicazione del regolamento ( CEE ) n . 653/68 ( 5 ) , relative alle condizioni di modifica del valore dell ' unità di conto utilizzata per la politica agraria comune , per la operazioni realizzate nel quadro della politica agraria comune , le somme dovute ad uno Stato membro e da un organismo che ha ricevuto debito mandato , espresse in moneta nazionale e corrispondenti ad importi fissati in unità di conto , sono pagate utilizzando il rapporto tra l ' unità di conto e la moneta nazionale in vigore al momento della realizzazione dell ' operazione e di parte dell ' operazione ; considerando che , a norma dell ' articolo 6 del regolamento ( CEE ) n . 1134/68 , considera come momento di realizzazione dell ' operazione la data in cui ha luogo il fatto generatore del credito sull ' importo relativo all ' operazione stessa quale è definito dalla regolamentazione comunitaria o , in mancanza e in attesa di essa , dalla regolamentazione dello Stato membro interessato ; considerando che il fatto generatore del diritto all ' integrazione per il lino e la campa , nonchù per i bachi da seta , interviene , secondo i casi , al momento della produzione del lino e della canapa o dei bozzoli dei bachi da seta ; che tuttavia è molto difficile stabilire la data esatta della produzione per una determinata partita ; considerando che , per quando riguarda il lino e la canapa , l ' esperienza ha dimostrato che la quasi totalità del raccolto viene trasformata rispettivamente al più tardi nel corso del mese di luglio e agosto di ogni anno ; che , pertanto ai fini di un ' applicazione uniforme del regime d ' integrazione per tali prodotti è opportuno basarsi , per il calcolo dell ' importo dell ' integrazione in moneta nazionale , sul tasso di conversione in vigore alla fine di ciascun periodo di cui sopra ; considerando che , per quanto riguarda i bozzoli da seta , è possibili stabilire la data del deposito della domanda d ' integrazione ; che questa data è molto vicina alla data di produzione ; che , ai fini di un ' applicazione uniforme del regime d ' integrazione , è pertanto opportuno , per il calcolo dell ' importo dell ' integrazione in moneta nazionale basarsi sul tasso di conversione in vigore alla data deposito della domanda di integrazione ; considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione del lino e della canapa , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 Ai sensi dell ' articolo 6 del regolamento ( CEE ) n . 1134/68 , il fatto generatore del diritto all ' integrazione si considera intervenuto : a ) per il lino , alla data d ' inizio di ogni campagna di commercializzazione ; b ) per la canapa , il 1° settembre successivo all ' inizio di ogni campagna di commercializzazione ; c ) per i bachi , alla data del deposito della domanda di integrazione . Articolo 2 Il presente regolamento entra il vigore il giorno della sue pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Comunità europee , Esso è applicabile a decorrere dal 1° aprile 1975 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , il 3 aprile 1975 . Per la Commissione P . J . LARDINOIS Membro della Commissione ( 1 ) GU n . L 146 del 4 . 7 . 1970 , pag . 1 . ( 2 ) GU n . L 73 del 27 . 3 . 1972 , pag . 14 . ( 3 ) GU n . L 100 del 27 .4 . 1972 , pag . 1 . ( 4 ) GU n . L 188 del 1 . 8 . 1968 , pag . 1 . ( 5 ) GU n . L 123 del 31 . 5 . 1968 , pag . 4 .