31975R0740

Regolamento (CEE) n. 740/75 del Consiglio, del 18 marzo 1975, che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 per quanto riguarda le modalità di concessione di un aiuto all' ammasso privato dei formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano

Gazzetta ufficiale n. L 074 del 22/03/1975 pag. 0001 - 0001
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 12 pag. 0025
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 8 pag. 0103
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 8 pag. 0103


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 740/75 DEL CONSIGLIO

del 18 marzo 1975

che modifica il regolamento ( CEE ) n . 804/68 per quanto riguarda le modalità di concessione di un aiuto all ' ammesso privato dei formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 42 e 43 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ,

considerando che l' articolo 8 , paragrafo 3 , del regolamento ( CEE ) n . 804/68 del Consiglio , del 27 giugno 1968 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei produtti lattiero-caseari ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 465/75 ( 2 ) , dispone che la concessione di un aiuto all ' ammasso privato dei formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano è subordinata a determinati requisiti d ' età ;

considerando che , in seguito all ' evoluzione delle condizioni tecniche di produzione e di maturazione , è necessario ridurre l ' età minima richiesta ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All ' articolo 8 , paragrafo 3 , del regolamento ( CEE ) n . 804/68 , le disposizioni di cui alle lettere a ) e b ) sono sostituite dalle seguenti :

« a ) Grana Padano di almeno 9 mesi di età ,

b ) Parmigiano Reggiano di almeno 15 mesi di età , »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Esso è applicabile a decorrere dal 1° aprile 1975 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri

Fatto a Bruxelles , addì 18 marzo 1975

Per il Consiglio

Il Presidente

R . RYAN

( 1 ) GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968 , pag . 13 .

( 2 ) GU n . L 52 del 28 . 2 . 1975 , pag . 8 .