Regolamento (CEE) n. 740/75 del Consiglio, del 18 marzo 1975, che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 per quanto riguarda le modalità di concessione di un aiuto all' ammasso privato dei formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano
Gazzetta ufficiale n. L 074 del 22/03/1975 pag. 0001 - 0001
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 12 pag. 0025
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 8 pag. 0103
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 8 pag. 0103
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 740/75 DEL CONSIGLIO del 18 marzo 1975 che modifica il regolamento ( CEE ) n . 804/68 per quanto riguarda le modalità di concessione di un aiuto all ' ammesso privato dei formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 42 e 43 , vista la proposta della Commissione , visto il parere del Parlamento europeo , considerando che l' articolo 8 , paragrafo 3 , del regolamento ( CEE ) n . 804/68 del Consiglio , del 27 giugno 1968 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei produtti lattiero-caseari ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 465/75 ( 2 ) , dispone che la concessione di un aiuto all ' ammasso privato dei formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano è subordinata a determinati requisiti d ' età ; considerando che , in seguito all ' evoluzione delle condizioni tecniche di produzione e di maturazione , è necessario ridurre l ' età minima richiesta , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 All ' articolo 8 , paragrafo 3 , del regolamento ( CEE ) n . 804/68 , le disposizioni di cui alle lettere a ) e b ) sono sostituite dalle seguenti : « a ) Grana Padano di almeno 9 mesi di età , b ) Parmigiano Reggiano di almeno 15 mesi di età , » Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Esso è applicabile a decorrere dal 1° aprile 1975 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri Fatto a Bruxelles , addì 18 marzo 1975 Per il Consiglio Il Presidente R . RYAN ( 1 ) GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968 , pag . 13 . ( 2 ) GU n . L 52 del 28 . 2 . 1975 , pag . 8 .