31975R0724

Regolamento (CEE) n. 724/75 del Consiglio, del 18 marzo 1975, che istituisce un Fondo europeo di sviluppo regionale

Gazzetta ufficiale n. L 073 del 21/03/1975 pag. 0001 - 0007
edizione speciale greca: capitolo 14 tomo 1 pag. 0010


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 724/75 DEL CONSIGLIO

del 18 marzo 1975

che istituisce un Fondo europeo di sviluppo regionale

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 235 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che , a norma dell ' articolo 2 del trattato , la Comunità ha il compito di promuovere uno sviluppo armonioso delle attività economiche nell ' insieme del suo territorio ;

considerando che alla conferenza di Parigi dell ' ottobre 1972 i capi di Stato o di governo , desiderosi di impegnare i loro sforzi per una soluzione comunitaria dei problemi regionali , hanno invitato le istituzioni comunitarie a creare un Fondo per lo sviluppo regionale il cui intervento , coordinato con gli aiuti nazionali , dovrà consentire , man mano che verrà realizzata l ' unione economica e monetaria , la correzione dei principali squilibri regionali nella Comunità , soprattutto di quelli che risultano dalla prevalenza delle attività agricole , da trasformazioni industriali e da una sottoccupazione strutturale ;

considerando che alla conferenza di Copenaghen del dicembre 1973 tale impegno è stato ribadito e che alla conferenza di Parigi del dicembre 1974 è stato deciso di attuare il Fondo europeo di sviluppo regionale a decorrere dal 1° gennaio 1975 ;

considerando che , in seguito alla decisione presa dai capi di governo alla conferenza di Parigi del dicembre 1974 , occorre dotare il Fondo , per gli anni 1975 , 1976 e 1977 , di importi determinati ; che occorre inoltre riservarsi la decisione in merito alla natura delle spese del Fondo per gli esercizi finanziari successivi ;

considerando che il trattato non prevede i poteri di azione a tal fine richiesti e che quindi bisogna dotare la Comunità di detti poteri in applicazione dell ' articolo 235 del trattato ;

considerando che un ' efficace politica delle strutture regionali è una condizione essenziale per la realizzazione dell ' unione economica e monetaria ;

considerando che lo sviluppo regionale richiede investimenti sia in attività industriali o di servizio che garantiscono la creazione o il mantenimento dei posti di lavoro , sia in infrastrutture direttamente collegate con lo sviluppo di dette attività e che in talune zone agricole svantaggiate è necessario contribuire alla creazione di attrezzature collettive sufficienti ad assicurare la continuazione dell ' attività agricola ed il mantenimento di un minimo di popolazione ;

considerando che è necessario adottare il principio secondo il quale il contributo del Fondo deve essere assegnato in funzione dell ' intensità relativa degli squilibri dai quali le regioni sono colpite ; che bisogna tener conto anche degli elementi che consentono di valutare l ' interesse dell ' investimento tanto dal punto di vista della regione , quanto da quello della Comunità ;

considerando che la gestione del Fondo deve essere affidata alla Commissione assistita da un comitato del Fondo .

considerando che i contributi del Fondo possono essere efficaci unicamente se gli investimenti che beneficiano dell ' aiuto comunitario si inseriscono in programmi di sviluppo regionale e che è necessario seguire di anno i risultati ottenuti in ciascuna regione ;

considerando che il contributo del Fondo non deve indurre gli Stati membri a ridurre i propri sforzi in materia di sviluppo regionale , ma dev ' essere complementare a quelli ;

considerando che la Commissione deve accertare , con la collaborazione degli Stati membri , la buona esecuzione degli investimenti che beneficiano del contributo del Fondo ed esercitare un efficace controllo sulle operazioni del Fondo ;

considerando che l ' importanza dell ' azione comunitaria è tale da richiedere un ' informazione particolare del Parlamento europeo e del Consiglio sotto forma di una relazione annua ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

È istituito un Fondo europeo di sviluppo regionale , qui di seguito denominato « Fondo » , destinato a correggere i principali squilibri regionali nella Comunità , in particolare quelli risultanti dalla prevalenza delle attività agricole , dalle trasformazioni industriali e da una sottoccupazione strutturale .

Articolo 2

1 . Per il periodo 1975/1977 il contributo finanziario del Fondo è concesso agli Stati membri che lo domandano alle condizioni previste nel presente regolamento e nei limiti delle dotazioni seguenti :

300 000 000 UC nel 1975

500 000 000 UC nel 1976

500 000 000 UC nel 1977

Questo importo totale di 1 300 000 000 di UC è finanziato , sino a concorrenza di 150 000 000 di UC , mediante stanziamenti attualmente non utilizzati del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia ( sezione orientamento ) .

Le risorse del Fondo sono ripartite secondo il seguente criterio :

Belgio * 1,5 % *

Danimarca * 1,3 % *

Francia * 15,0 % *

Irlanda * 6,0 % *

Italia * 40,0 % *

Lussemburgo * 0,1 % *

Paesi Bassi * 1,7 % *

Repubblica federale di Germania * 6,4 % *

Regno Unito * 28,0 % *

Inoltre è attribuita all ' Irlanda una somma di 6 000 000 di UC che verrà dedotta dall ' aliquota degli altri Stati membri , eccettuata l ' Italia .

2 . Nell ' ambito del riesame del regolamento di cui all ' articolo 18 , la Commissione presenterà in tempo utile le opportune proposte per quanto riguarda la politica regionale della Comunità è il contributo del Fondo per il periodo successivo .

3 . Il bilancio di un esercizio indica , a titolo del Fondo , per l ' esercizio finanziario in questione :

a ) gli stanziamenti di impegno ,

b ) gli stanziamenti di pagamento .

Salvo disposizioni particolari previste nel presente regolamento , il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità si applica alla gestione del Fondo .

Articolo 3

Le regioni e zone e favore delle quali il Fondo può intervenire sono limitate alle zone di aiuto definite dagli Stati membri in applicazione dei rispettivi regimi di aiuti a finalità regionale e in cui sono concessi gli aiuti statali che sono presi in considerazione per il contributo del Fondo .

Nella concessione del contributo del Fondo , la priorità sarà data agli investimenti localizzati nelle zone prioritarie a livello nazionale , tenendo conto dei principi di coordinamento degli aiuti a finalità regionale a livello comunitario .

Articolo 4

1 . Il Fondo può partecipare al finanziamento di investimenti che superino ciascuno cinquantamila UC , appartenenti a una delle seguenti categorie :

a ) investimenti nelle attività industriali , artigianali o di servizio economicamente sane e che beneficiano di aiuti statali a finalità regionale , purchù siano creati almeno dieci posti di lavoro o vengano mantenuti dei posti di lavoro . In questo ultimo caso , gli investimenti devono essere effettuati nel quadro di un piano di conversione o di ristrutturazione che garantisca la competitività dell ' impresa , dando però la precedenza alle operazioni in cui il mantenimento di posti di lavoro esistenti è correlativo alla creazione di nuovi posti di lavoro .

Le attività di servizio prese in considerazione sono quelle che riguardano il turismo e quelle che dispongono di una scelta di localizzazione , attività che devono avere un effetto diritto sullo sviluppo della regione e sul livello dell ' occupazione ;

b ) investimenti per infrastrutture che siano direttamente connesse con lo sviluppo delle attività di cui alla lettera a ) e che siano a carico , in tutto od in parte , dei poteri pubblici o di qualsiasi altro organismo responsabile della realizzazione d ' infrastrutture allo stesso titolo di una autorità pubblica ;

c ) investimenti per infrastrutture di cui all ' articolo 3 , paragrafo 2 , della direttiva del Consiglio concernente l ' agricoltura di montagna e di alcune altre zone svantaggiate , purchù la zona svantaggiata coincida o si trovi all ' interno di una delle regioni o zone di cui all ' articolo 3 del presente regolamento .

2 . L ' ammontare della partecipazione del Fondo è :

a ) per gli investimenti di cui al paragrafo 1 , lettera a ) del venti per cento del costo dell ' investimento ; esso non può tuttavia superare il cinquanta per cento degli aiuti concessi per ciascun investimento da parte delle autorità pubbliche in applicazione di un regime di aiuti a finalità regionale ed è inoltre limitato alla parte dell ' investimento che non supera centomila UC per posto di lavoro creato e cinquantamila UC per posto di lavoro mantenuto .

Gli aiuti statali da prendere in considerazione sono le sovvenzioni , gli abbuoni di interesse o il loro equivalente se si tratta di mutui a saggio d ' interesse agevolato , a prescindere dal fatto che gli aiuti in questione si riferiscano all ' investimento oppure ai posti di lavoro creati . Il calcolo dell ' equivalente degli aiuti verrà determinato da un regolamento di applicazione in vase all ' articolo 17 . Gli aiuti concessi sotto forma di riduzione o di esonero di affitti concernenti la locazione di fabbriche potranno inoltre essere presi in considerazione , semprechù sia possibile applicare lo stesso calcolo .

Il contributo del Fondo così stabilito può , previa decisione dello Stato membro notificato contemporaneamente alla domanda di contributo , o aggiungersi all ' aiuto concesso dalle autorità pubbliche a favore dell ' investimento oppure essere acquisito da queste ultime a titolo di parziale rimborso dell ' aiuto stesso ;

b ) per gli investimenti di cui al paragrafo 1 , lettere b ) e c ) , del trenta per cento della spesa effettuata dalle autorità pubbliche , quando l ' investimento è inferiore a 10 MUC , e dal dieci al trenta per cento al massimo per gli investimenti di importo pari o superiore a 10 MUC ; il contributo del Fondo può assumere in tutto o in parte la forma di un abbuono di tre punti sui prestiti che in base all ' articolo 130 , lettere a ) e b ) , del trattato sono accordati dalla Banca europea per gli investimenti nelle regioni e zone di cui all ' articolo 3 del presente regolamento . In questo caso il contributo del Fondo è versato in una sola volta alla Banca ; l ' abbuono è espresso in percentuale dell ' investimento con un calcolo di attualizzazione .

Articolo 5

1 . Il contributo del Fondo è deciso dalla Commissione , secondo la procedura di cui all ' articolo 12 , in funzione dell ' intensità relativa dello squilibro economico che colpisce la regione in cui ha luogo l ' investimento e in funzione dell ' incidenza diretta o indiretta dell ' investimento sull ' occupazione . La Commissione esamina soprattutto la coerenza dell ' investimento con tutte le azioni intraprese dallo Stato membro interessato a favore della regione in questione , quali risultano dalle indicazioni fornite dagli Stati membri nel quadro dell ' articolo 6 , tenendo particolarmente conto :

a ) del contributo dell ' investimento allo sviluppo economico della regione ;

b ) della sua coerenza con i programmi o gli obiettivi della Comunità ;

c ) della situazione del settore economico interessato e della redditività dell ' investimento ;

d ) del carattere frontaliero dell ' investimento , cioè quando l ' investimento è localizzato in una delle regioni contigue a uno o più Stati membri ;

e ) degli altri contributi concessi dalle istituzioni comunitarie o dalla Banca europea per gli investimenti a favore del medesimo investimento o a favore di altre azioni nella stessa regione . Gli altri interventi della Comunità saranno così coordinati con l ' intervento del Fondo in modo da promuovere azioni globali , convergenti e coordinate in una determinata regione e garantire in particolare la coerenza tra la politica regionale e la politica in materia di strutture agricole .

2 . Per le infrastrutture di costo uguale o superiore a dieci milioni di UC , prima di chiedere il parere del comitato del Fondo di cui all ' articolo 12 , la Commissione consulta il comitato di politica regionale .

Articolo 6

1 . Possono beneficiare del contributo del Fondo solo gli investimenti che s ' inseriscono nel quadro di un programma di sviluppo regionale la cui realizzazione potrebbe contribuire a correggere i principali squilibri regionali nella Comunità e che possono incidere sull ' attuazione dell ' unione economica e monetaria .

2 . In deroga al paragrafo 1 , le informazioni annuali di cui al paragrafo 6 tengono luogo di programmi fino alla data dell ' elaborazione di tali programmi per le regioni in cui non siano ancora stati stabiliti . Tale elaborazione si effettuerà secondo uno scadenzario che consenta di disporre di tutti i programmi prima della fine del 1977 .

3 . Gli Stati membri comunicano alla Commissione i programmi di sviluppo regionale , nonchù le relative modifiche , man mano che vengono elaborati .

4 . I programmi hanno carattere indicativo e precisano gli obiettivi ed i mezzi per lo sviluppo della regione . A tal fine uno dei compiti prioritari del comitato di politica regionale consiste nello studiare i metodi tecnici per l ' elaborazione di tali programmi onde disporre , al più tardi entro il 31 dicembre 1975 , di uno schema che determini le indicazioni che tali programmi devono contenere .

5 . I programmi devono formare oggetto di consultazione da parte del comitato di politica regionale . La Commissione esamina questi programmi tenendo conto delle disposizioni del trattato e delle decisioni delle istituzioni comunitarie .

6 . Gli Stati membri forniscono alla Commissione , all ' inizio di ogni anno e per la prima volta prima dell ' inizio del terzo mese successivo all ' entrata in vigore del presente regolamento , tutte le opportune informazioni :

a ) sull ' evoluzione della situazione economica e sociale delle regioni di cui all ' articolo 3 ;

b ) sui fondi che hanno deciso di assegnare o che prevedono di assegnare allo sviluppo delle regioni in questione ;

c ) sulle azioni previste in materia di infrastruttura e di creazione di attività economiche con il loro scaglionamento nel tempo ;

d ) eventualmente n sul massimale di intensità degli aiuti ,

nonchù , ogni anno , entro il 1° aprile , un quadro statistico globale da cui emergano , per ciascuna regione , i risultati ottenuti nell ' anno precedente in seguito alle azioni intraprese nella regione e mettendo in evidenza quelli alla cui attuazione ha partecipato il Fondo .

Articolo 7

1 . Le domande di contributo del Fondo sono presentate alla Commissione dagli Stati membri e sono accompagnate dagli elementi di valutazione che consentono alla Commissione di giudicare l ' interesse degli investimenti rispetto ai criteri stabiliti dall ' articolo 5 .

2 . Per quanto riguarda gli investimenti di cui all ' articolo 4 , paragrafo 1 , d ' importo inferiore a dieci milioni di UC , gli Stati membri presentano , all ' inizio di ogni trimestre , delle domande globali . Queste ultime sono presentate per regione e separando gli investimenti previsti dall ' articolo 4 , paragrafo 1 , lettera a ) dagli investimenti infrastrutturali .

Nelle domande di contributo devono figurare :

a ) per gli investimenti di cui all ' articolo 4 , paragrafo 1 , lettera a ) , la denominazione delle imprese interessate , il loro settore d ' attività , la localizzazione di ciascun investimento , la natura di quest ' ultimo ( creazione , ampliamento , riconversione o ristrutturazione di uno stabilimento ) , l ' importo globale degli investimenti , gli effetti globali previsti sull ' occupazione ( creazione o mantenimento ) , le previsioni in merito alla durata di realizzazione , l ' insieme degli aiuti accordati e per i quali si richiede il contributo del Fondo , nonchù lo scadenzario previsto per il loro versamento ;

b ) per gli investimenti infrastrutturali , la localizzazione di ciascun investimento , la natura di esso , la sua diretta connessione con lo sviluppo d ' attività di cui all ' articolo 4 , paragrafo 1 , lettera a ) , le spese previste e quelle a carico dei poteri pubblici , lo scadenzario previsto per i pagamenti , la denominazione delle autorità responsabili , il contributo globale richiesto al Fondo , le previsioni in merito alla durata di realizzazione .

3 . Per quanto riguarda gli investimenti il cui importo sia pari o superiore a dieci milioni d ' UC , le domande sono presentate separatamente e contengono le seguenti indicazioni :

a ) per gli investimenti previsti dall ' articolo 4 , paragrafo 1 , lettera a ) , la denominazione dell ' impresa , il settore d ' attività , la natura dell ' investimento , la localizzazione di esso , gli effetti sull ' occupazione , lo scadenzario previsto per la realizzazione , le sovvenzioni , gli abbuoni d ' interesse o prestiti a saggio d ' interesse agevolato , lo scadenzario previsto il versamento di questi aiuti , qualsiasi altra forma di aiuti pubbliche , accordato o previsto , nonchù il piano di finanziamento , precisando in particolare gli altri aiuti comunitari richiesti o previsti .

Nella sua domanda , lo Stato membro precisa il contributo globale che , a suo giudizio , dovrà essere accordato all ' impresa , nonchù la partecipazione che esso chiede alla Comunità ;

b ) per gli investimenti infrastrutturali , l ' autorità responsabile , la natura dell ' investimento , la sua localizzazione , la sua diretta connessione con lo sviluppo d ' attività di cui all ' articolo 4 , paragrafo 1 , lettera a ) , il suo costo , il piano di finanziamento , il calendario di realizzazione e lo scadenzario previsto per i pagamenti .

4 . I contributi del Fondo sono decisi dalla Commissione :

a ) globalmente , per ciascuna delle domande di cui al paragrafo 2 ;

b ) caso per caso , per le domande di cui al paragrafo 3 .

5 . Gli Stati membri presentano in via prioritaria le domande di contributo per investimenti d ' importo pari o superiore a dieci milioni d ' UC .

Articolo 8

1 . L ' importo del contributo del Fondo - eventualmente stabilito in base al calcolo dell ' equivalente degli aiuti , in conformità del regolamento d ' applicazione di cui all ' articolo 4 , paragrafo 2 , lettera a ) - è versato man mano che i pagamenti sono effettuati , su presentazione , ad opera dello Stato membro , di prospetti trimestrali attestanti la realtà delle spese e l ' esistenza di documenti giustificativi dettagliati , e contenenti le seguenti indicazioni :

a ) per gli investimenti figuranti sulle domande di cui all ' articolo 7 , paragrafo 2 :

- con riferimento alla domanda di contributo del Fondo , il totale dei pagamenti effettuati , la localizzazione degli investimenti , il pagamento totale richiesto al Fondo , la denominazione delle imprese interessate ovvero , nel caso delle infrastrutture , la denominazione delle autorità responsabili ;

a ) per gli investimenti figuranti sulle domande di cui all ' articolo 7 , paragrafo 3 :

- con riferimento alla domanda di contributo del Fondo , la natura della spesa , l ' investimento e la sua localizzazione ,

- l ' ordinatore , la data , l ' importo ed il destinatario del pagamento ,

- il periodo di tempo cui il pagamento si riferisce , rispetto :

- alla durata prevista per la realizzazione dell ' investimento ,

- allo scadenzario o al frazionamento previsto per detta spesa ,

- la sede presso la quale si trovano , alla data della richiesta di pagamento , i documenti giustificativi dettagliati che si riferiscono alla spesa .

2 . Quando la richiesta di pagamento è successiva all ' ultimazione dell ' investimento , il prospetto trimestrale deve inoltre attestare la realtà dell ' investimento medesimo e contenere le seguenti indicazioni complementari :

a ) per gli investimenti figuranti sulle domande di cui all ' articolo 7 , paragrafo 2 :

- l ' importo effettivamente investito e la natura della spesa ,

- la data d ' ultimazione ed il numero di posti istituiti o mantenuti ,

- tutte le altre indicazioni di cui al paragrafo 1 , lettera b ) ;

b ) per gli investimenti figuranti sulle domande di cui all ' articolo 7 , paragrafo 3 :

- l ' importo effettivamente investito , la data d ' ultimazione ed il numero di posti istituiti o mantenuti .

3 . Qualora le spese previste dalle decisioni di cui all ' articolo 7 siano aiuti concessi sotto forma di abbuoni d ' interesse o di prestiti a saggio d ' interesse agevolato , la partecipazione del Fondo , relativa a questi aiuti e ancora dovuta al momento in cui gli investimenti sono ultimati , è versata in una sola volta , su presentazione del documento attestante l ' ultimazione degli investimenti .

4 . Gli Stati membri designano le autorità o gli organismi autorizzati a rilasciare le attestazioni previste dal presente articoli . I pagamenti sono effettuati dalla Commissione allo Stato membro , all ' ente da esso all ' uopo designato o , eventualmente , alla Banca europea per gli investimenti .

Articolo 9

1 . Qualora un investimento che abbia formato oggetto di un contributo del Fondo non sia eseguito come previsto o qualora le condizioni prescritte dal presente regolamento non vengano soddisfatte , il contributo del Fondo può essere ridotto o soppresso con decisione della Commissione , previa consultazioni del comitato del Fondo .

Le somme che siano state indebitamente versate saranno restituite alla Comunità dallo Stato membro interessato ovvero , all ' occorrenza , dalla Banca europea per gli investimenti , entro dodici mesi a decorrere dalla data di notifica della decisione .

2 . Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione tutte le informazioni necessarie al buon funzionamento del Fondo e adottano tutte le misure atte ad agevolare i controlli che la Commissione ritenga utile effettuare nel quadro della gestione del Fondo , comprese le verifiche in loco .

3 . Fatti salvi i controlli effettuati dagli Stati membri conformemente alle disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative nazionali e fatte salve le disposizioni dell ' articolo 206 del trattato , nonchù qualsiasi controllo effettuato in base all ' articolo 209 , lettera c ) , del trattato , le autorità competenti dello Stato membro interessato effettuano verifiche in loco o indagini relative alle operazioni finanziate dal Fondo , su richiesta della Commissione e con l ' accordo dello stesso Stato membro . Ad essere possono partecipare agenti della Commissione . Quest ' ultima può stabilire dei termini per l ' esecuzione di tali verifiche .

4 . Le verifiche in loco o le indagini relative alle operazioni finanziate dal Fondo hanno lo scopo di accertare :

a ) la conformità delle pratiche amministrative con le norme comunitarie ;

b ) l ' esistenza dei documenti giustificativi e la loro concordanza con le operazioni finanziate dal Fondo ;

c ) le condizioni alle quali le operazioni finanziate dal Fondo sono realizzate e verificate ;

d ) la conformità delle realizzazioni con le operazioni finanziate dal Fondo .

5 . La Commissione può sospendere il versamento dei contributi relativi ad una operazione se un controllo mette in luce un irregolatità o una modifica rilevante della natura o delle condizioni dell ' operazione stessa , che non sia stata sottoposta all ' approvazione della Commissione .

6 . Qualora un progetto che beneficia del contributo del Fondo non sia realizzato o lo sia in modo da giutificare soltanto una parte del contributo del Fondo inizialmente concesso , la parte del contributo rimasta inutilizzata è assegnata , alle condizioni previste dal presente regolamento , a un altro investimento che sia localizzato in una delle regioni beneficiarie , appartenenti allo stesso Stato membro .

Articolo 10

1 . Il Fondo può contribuire con una parte delle sue risorse al finanziamento di studi strettamente connessi alle operazioni del Fondo , intrapresi a richiesta di uno Stato membro .

2 . Il contributo non può superare il 50 % del costo dello studio .

Articolo 11

1 . È istituito un comitato del Fondo , qui di seguito denominato « comitato » , composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione .

2 . In seno al comitato , ai voti degli Stati membri viene attribuita la ponderazione prevista all ' articolo 148 , paragrafo 2 , del trattato . Il presidente non prende parte alla votazione .

Articolo 12

1 . Ove si faccia riferimento alla procedura definita al presente articolo , il comitato è convocato dal suo presidente , di propria iniziativa o a richiesta di un rappresentante di uno Stato membro .

2 . Il rappresentante della Commissione presenta dei progetti in merito alle decisioni da prendere . Il comitato esprime il proprio parere su tali progetti entro un termine che il presidente può stabilire in funzione dell ' urgenza dei problemi sottoposti all ' esame . Esso si pronuncia alla maggioranza di 41 voti .

3 . La Commissione prende delle decisioni che sono immediatamente applicabili . Tuttavia , se non sono conformi al parere espresso dal comitato , dette decisioni vengono subito comunicate dalla Commissione al Consiglio . In tal caso , la Commissione rinvia di due mesi al massimo , a decorrere da tale comunicazione , l ' applicazione delle decisioni da essa prese . Il Consiglio , deliberando a maggioranza qualificata , può prendere una decisione diversa entro due mesi .

Articolo 13

Il comitato può esaminare qualsiasi altra questione relativa al funzionamento del Fondo che sia sollevata dal suo presidente , di propria iniziativa o a richiesta di un rappresentante di uno Stato membro .

Articolo 14

1 . Gli investitori interessati vengono informati , d ' accordo con gli Stati membri in questione , che una parte dell ' aiuto loro accordato proviene dalla Comunità . Per quanto concerne le infrastrutture , gli Stati membri , d ' accordo con la Commissione , prendono le disposizioni necessarie per assicurare un ' adeguata pubblicità ai contributi del Fondo .

2 . L ' elenco dai progetti che hanno beneficiato del contributo del Fondo è pubblicato ogni sei mesi nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Articolo 15

Le disposizioni del presente regolamento non pregiudicano l ' applicazione degli articoli 92-94 del trattato , specialmente per quanto riguarda la determinazione e la modifica delle zone di aiuti a finalità regionale di cui all ' articolo 3 e l ' importo della partecipazione del Fondo di cui all ' articolo 4 , paragrafo 2 , lettera a ) .

Articolo 16

1 . Entro il 1° luglio di ogni anno , la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull ' applicazione del presente regolamento nel corso dell ' anno precedente .

2 . Tale relazione si occupa anche della gestione finanziaria del Fondo e delle conclusioni che la Commissione trae dai controlli effettuati sulle operazioni del Fondo .

Articolo 17

Le misure necessarie all ' attuazione del presente regolamento sono stabilite secondo la procedura di cui all ' articolo 12 .

Articolo 18

Su proposta della Commissione , il Consiglio riesame il presente regolamento entro il 1° gennaio 1978 .

Articolo 19

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

La Commissione prende in considerazione , per il contributo del Fondo , i pagamenti effettuati dopo il 1° gennaio 1975 o che devono essere ancora effettuati , per quanto riguarda gli investimenti di cui all ' articolo 4

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , addì 18 marzo 1975 .

Per il Consiglio

Il Presidente

R . RYAN

( 1 ) GU n . C 108 del 10 . 12 . 1973 , pag . 51 .

( 2 ) GU n . C 8 del 31 . 1 . 1974 , pag . 11 .