Regolamento (CEE) n. 612/75 della Commissione, del 6 marzo 1975, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1019/70, che stabilisce le modalità di applicazione per la determinazione dei prezzi d' offerta franco frontiera e fissa la tassa di compensazione nel settore del vino
Gazzetta ufficiale n. L 064 del 11/03/1975 pag. 0002 - 0004
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 6 pag. 0059
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 12 pag. 0012
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 6 pag. 0059
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 612/75 DELLA COMMISSIONE del 6 marzo 1975 recante modifica del regolamento ( CEE ) n . 1019/70 , che stabilisce le modalità di applicazione per la determinazione dei prezzi d ' offerta franco frontiera e fissa la tasso di compensazione nel settore del vino LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 816/70 del Consiglio , del 28 aprile 1980 , relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 3166/74 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 9 , paragrafo 6 , considerando che l ' articolo 9 , paragrafo 3 , terzo comma , contempla la possibilità che la tassa di compensazione o parte di essa non venga riscossa sulle importazioni di taluni vini di qualità prodotti nei paesi terzi ; considerando che la riscossione di una tassa di compensazione non di giustifica per il vino liquoroso « Boberg » , accompagnato da certificato di denominazione d ' origine , dato il prezzo di tale prodotto ; considerando che è pertanto necessario modificare l ' articolo 4 , paragrafo 4 , del regolamento ( CEE ) n . 1019/70 della Commissione , del 29 maggio 1970 , che stabilisce le modalità di applicazione per la determinazione dei prezzi d ' offerta franco frontiera e fissa la tassa di compensazione nel settore del vino ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 639/74 ( 4 ) ; considerando che il comitato di gestione per i vini non si è pronunciato entro il termine fissato dal suo presidente , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 L ' articolo 4 , paragrafo 4 , del regolamento ( CEE ) n . 1019/70 è modificato come segue : « 4 . La tassa di compensazione non è riscossa per : a ) i vini di Porto , b ) i vini di Madera , c ) i vini di Xùrès , d ) i vini di Tokay ( Aszu e Szamorodni ) , e ) il moscato di Samos , f ) il moscato di Setubal , g ) il Boberg presentati con un certificato d ' origine o di denominazione d ' origine . Fatte salve le disposizioni dell ' articolo 9 del regolamento ( CEE ) n . 802/68 del Consiglio , del 27 giugno 1968 , relativo alla definizione comune della nozione d ' origine delle merci ( 5 ) , e in attesa di disposizioni comunitarie particolari circa le modalità di rilascio e il contenuto di tali certificati , questi sono riconosciuti dagli Stati membri . Il modello di certificato di denominazione d ' origine del Boberg figura in allegato » . Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Esso si applica dal 1° aprile 1975 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , il 6 marzo 1975 . Per la Commissione P.J . LARDINOIS Membro della Commissione ( 1 ) GU n . L 99 del 5 . 5 . 1970 , pag . 1 . ( 2 ) GU n . L 338 del 17 . 12 . 1974 , pag . 1 . ( 3 ) GU n . L 118 del 1° . 6 . 1970 , pag . 13 . ( 4 ) GU n . L 77 del 22 . 3 . 1974 , pag . 32 . ( 5 ) GU n . L 49 del 28 . 9 . 1968 , pag . 1 . ALLEGATO I Formulario : vedi G.U .