31975R0612

Regolamento (CEE) n. 612/75 della Commissione, del 6 marzo 1975, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1019/70, che stabilisce le modalità di applicazione per la determinazione dei prezzi d' offerta franco frontiera e fissa la tassa di compensazione nel settore del vino

Gazzetta ufficiale n. L 064 del 11/03/1975 pag. 0002 - 0004
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 6 pag. 0059
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 12 pag. 0012
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 6 pag. 0059


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 612/75 DELLA COMMISSIONE

del 6 marzo 1975

recante modifica del regolamento ( CEE ) n . 1019/70 , che stabilisce le modalità di applicazione per la determinazione dei prezzi d ' offerta franco frontiera e fissa la tasso di compensazione nel settore del vino

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 816/70 del Consiglio , del 28 aprile 1980 , relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 3166/74 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 9 , paragrafo 6 ,

considerando che l ' articolo 9 , paragrafo 3 , terzo comma , contempla la possibilità che la tassa di compensazione o parte di essa non venga riscossa sulle importazioni di taluni vini di qualità prodotti nei paesi terzi ;

considerando che la riscossione di una tassa di compensazione non di giustifica per il vino liquoroso « Boberg » , accompagnato da certificato di denominazione d ' origine , dato il prezzo di tale prodotto ;

considerando che è pertanto necessario modificare l ' articolo 4 , paragrafo 4 , del regolamento ( CEE ) n . 1019/70 della Commissione , del 29 maggio 1970 , che stabilisce le modalità di applicazione per la determinazione dei prezzi d ' offerta franco frontiera e fissa la tassa di compensazione nel settore del vino ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 639/74 ( 4 ) ;

considerando che il comitato di gestione per i vini non si è pronunciato entro il termine fissato dal suo presidente ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L ' articolo 4 , paragrafo 4 , del regolamento ( CEE ) n . 1019/70 è modificato come segue :

« 4 . La tassa di compensazione non è riscossa per :

a ) i vini di Porto ,

b ) i vini di Madera ,

c ) i vini di Xùrès ,

d ) i vini di Tokay ( Aszu e Szamorodni ) ,

e ) il moscato di Samos ,

f ) il moscato di Setubal ,

g ) il Boberg

presentati con un certificato d ' origine o di denominazione d ' origine .

Fatte salve le disposizioni dell ' articolo 9 del regolamento ( CEE ) n . 802/68 del Consiglio , del 27 giugno 1968 , relativo alla definizione comune della nozione d ' origine delle merci ( 5 ) , e in attesa di disposizioni comunitarie particolari circa le modalità di rilascio e il contenuto di tali certificati , questi sono riconosciuti dagli Stati membri .

Il modello di certificato di denominazione d ' origine del Boberg figura in allegato » .

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Esso si applica dal 1° aprile 1975 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , il 6 marzo 1975 .

Per la Commissione

P.J . LARDINOIS

Membro della Commissione

( 1 ) GU n . L 99 del 5 . 5 . 1970 , pag . 1 .

( 2 ) GU n . L 338 del 17 . 12 . 1974 , pag . 1 .

( 3 ) GU n . L 118 del 1° . 6 . 1970 , pag . 13 .

( 4 ) GU n . L 77 del 22 . 3 . 1974 , pag . 32 .

( 5 ) GU n . L 49 del 28 . 9 . 1968 , pag . 1 .

ALLEGATO I

Formulario : vedi G.U .