Regolamento (CEE) n. 532/75 della Commissione, del 28 febbraio 1975, relativo al recupero, all' atto dell' esportazione, degli aiuti per il latte scremato in polvere destinato all' alimentazione degli animali e per il latte scremato trasformato in alimenti composti
Gazzetta ufficiale n. L 056 del 03/03/1975 pag. 0020 - 0023
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 12 pag. 0003
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 532/75 DELLA COMMISSIONE del 28 febbraio 1975 relativo al recupero , all ' atto dell ' esportazione , degli aiuti per il latte scremato in polvere destinato all ' alimentazione degli animali e per il latte scremato trasformato in alimenti composti LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 804/68 del Consiglio , del 27 giugno 1978 , ralativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 465/75 ( 2 ) , in particolare all ' articolo 10 , paragrafo 3 , considerando che , a norma dell ' articolo 2 , paragrafo 1 , secondo comma del regolamento ( CEE ) n . 968/68 del Consiglio , del 15 luglio 1968 , che stabilisce le norme generali relative alla concessione di aiuti per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all ' alimentazione degli animali ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 472/75 ( 4 ) , l ' aiuto deve essere recuperato all ' atto dell ' esportazione di latte scremato e di latte scremato in polvere sotto forma di latte scremato in polvere denaturato o di alimenti composti ; che a tal fine viene riscosso all ' esportazione un importo pari all ' aiuto ; che gli importi da riscuotere e le relative modalità di procedura amministrativa da applicare sono stati stabiliti con regolamento ( CEE ) n . 757/71 della Commissione , del 7 aprile 1971 , relativo a modalità d ' applicazione particolari concernenti la concessione di aiuti per il latte scremato in polvere destinato all ' alimentazione degli animali e per il latte scremato trasformato in alimenti composti , al momento dell ' esportazione ( 5 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2637/74 ( 6 ) ; considerando che il livello degli importi da recuperare deve essere adattato all ' aiuto applicabile a decorrere dal 3 marzo 1975 , tenuto conto altresi della nuova definizione del latte scremato e del latte scremato in polvere ai sensi dell ' articolo 1 , lettere c ) e d ) , del regolamento ( CEE ) n . 986/68 , implicante un ampliamento dell ' elenco dei prodotti soggetti alla regolamentazione di cui trattasi ; che è tuttavia necessario fare in modo che i nuovi importi non vengano riscossi per i prodotti che non hanno beneficiato di un aiuto o che hanno beneficiato soltanto dell ' aiuto meno elevato valido anteriormente : considerando che risulta opportuno semplificare la procedura amministrativa di recupero dell ' aiuto all ' atto dell ' esportazione e precisare le disposizioni dell ' articolo 1 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 757/71 ; considerando che , per maggiore chiarezza , occorre sostituire un nuovo testo al regolamento ( CEE ) n . 757/71 ; considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 1 . Gli importi dell ' aiuto da recuperare conformemente alle disposizioni dell ' articolo 2 , paragrafo 1 , secondo comma del regolamento ( CEE ) n . 986/68 sono fissati nell ' allegato del presente regolamento . 2 . Tuttavia , gli importi di cui al paragrafo 1 non vengono riscossi qualora il latte scremato o il latte scremat in polvere esportati sotto forma di prodotti menzionati nell ' allegato non abbiano potuto beneficiare dell ' aiuto previsto dall ' articolo 10 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 804/68 a causa della loro composizione non corrispondente ai requisiti stabiliti dal regolamento ( CEE ) n . 990/72 ( 7 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 453/73 ( 8 ) . Gli Stati membri prendono le necessarie misure di controllo per sincerarsi che , nel caso di cui al primo comma , il latte scremato e il latte scremato in polvere non abbiano beneficiato dell ' aiuto anteriormente . Articolo 2 1 . Ai fini enunciati all ' articolo 1 , l ' espletamento delle formalità doganali di cui all ' articolo 9 , paragrafo 3 , secondo comma , lettera b ) , del regolamento ( CEE ) n . 193/75( 5 ) per i prodotti menzionati nell ' allegato è subordinato alla presentazione di un attestato rilasciato dall ' organismo competente di cui all ' articolo 4 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 986/68 , dello Stato membro del cui territorio dette formalità sono espletate , o da un altro organismo designato da detto Stato membro , tale attestato certifica , secondo il caso : - che l ' organismo suddetto ha riscosso per i prodotti questione l ' importo da recuperare a norma dell ' articolo 1 , paragrafo 1 . - che i prodotti in questione sono esonerati dal recupero a norma dell ' articolo 1 , paragrafo 2 . 2 . L ' attestato di cui al paragrafo 1 deve comportare fra l ' altro : - una specificazione del prodotto , - una individualizzazione dei quantitativi interessati , - l ' indicazione dell ' importo recuperaato o , se del caso , dei motivi che giustificano l ' esonero per tali quantitativi . 3 . La durata di validità dell ' attestato di cui al paragrafo 1 è limitata a un periodo di 30 giorno calcolato a decorrere dal giorno del rilascio . Articolo 3 1 . La circolazione all ' interno della Comunità dei prodotti menzionati nell ' allegato si effettua alle condizioni fissate dal regolamento ( CEE ) n . 1279/71 ( 6 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 3227/74 ( 7 ) . 2 . Quando un prodotto menzionato nell ' allegato circola alle condizioni previste dall ' articolo 4 bis o 4 ter del regolamento ( CEE ) n . 1279/71 , deve essere costitiuta una garanzia al fine di assicurare il recupero dell ' importo risultante dall ' applicazione dell ' articolo 1 , nel caso in cui il prodotto non venga reintrodotto nella Comunità . La garanzia viene svincolata non appena è accertato nello Stato membro di spedizione sulla scorta dei documenti del transito comunitario , che il prodoto è stato reintrodotto nella Comunità , proporzionalmente ai quantitativi per i quali è portata la prova della reintroduzione . 3 . Quando un prodotto menzionato nell ' allegato è assoggettato al regime previsto dal regolamento ( CEE ) n . 304/71 ( 8 ) , modificato dall ' atto d ' adesione ( 9 ) , per essere spedite verso una stazione di destinazione situata all ' interno del territorio della Comunità , l ' ufficio di partenza può autorizzare una modifica del contratto di trasporto , in virtù della quale il trasporto stesso si conclude fuori dalla Comunità , solo quando lo speditore ha presentato l ' attestato di cui all ' articolo 2 . Articolo 4 1 . Con effetto dal 3 marzo 1975 , l ' allegato del regolamento ( CEE ) n . 757/71 è sostituito dall ' allegato del presente regolamento . Tuttavia , gli importi validi fino a tale data rimangono applicabili per il latte scremato e il latte scremato in polvere per i quali è fornita la prova che non hanno beneficiato di un aiuto o che hanno beneficiato soltanto dell ' aiuto valido anteriormente al 3 marzo 1975 . 2 . Con effetto dal 1° maggio 1975 , il regolamento ( CEE ) n . 757/71 è abrogato , salvo il suo allegato . 3 . Gli articoli da 1 a 3 del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1° maggio 1975 . Articolo 5 Il presente regolamento entra in vigore il 3 marzo 1975 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , il 28 febbraio 1975 . Per la Commissione P . J . LARDINOIS Membro della Commissione ( 1 ) GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968 , pag . 13 . ( 2 ) GU n . L 52 del 28 . 2 . 1975 , pag . 8 . ( 3 ) GU n . L 169 del 18 . 7 . 1968 , pag . 4 . ( 4 ) GU n . L 52 del 28 . 2 . 1975 , pag . 22 . ( 5 ) GU n . L 83 dell ' 8 . 4 . 1971 , pag . 53 . ( 6 ) GU n . L 281 del 18 . 10 . 1974 , pag . 29 . ( 7 ) GU n . L 115 del 17 . 5 . 1972 , pag . 1 . ( 8 ) GU n . L 53 del 26 . 2 . 1973 , pag . 4 . ( 9 ) GU n . L 25 del 31 . 1 . 1975 , pag . 10 . ( 10 ) GU n . L 133 del 19 . 6 . 1971 , pag . 32 . ( 11 ) GU n . L 342 del 21 . 12 . 1974 , pag . 30 . ( 12 ) GU n . L 35 del 12 . 2 . 1971 , pag . 31 . ( 13 ) GU n . L 73 del 27 . 3 . 1972 , pag . 14 . ALLEGATO Numero della tariffa doganale comune * Designazione delle merci * Importo da riscuotere in UC/100 kg * ex 04.02 A II * Latte in polvere o granulato ( zuccherato o non ) , avente tenore , in peso , di materie grasse inferiore o uguale a 11 % , denaturato conformemente alle disposizioni dell ' articolo 2 del regolamento ( CEE ) n . 990/72 * 35,59 * ex 04.02 B I * * * 23.07 * Foraggi melassati o zuccherati ; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell ' alimentazione degli animali : * * * B . altri , contenenti , isolatamente o assieme , anche mescolati con altri prodotti , amido o fecola , glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02 B e 17.05 B , e prodotti lattiero-caseari : * * * I . contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio : * * * a ) non contenenti amido o fecola o aventi tenore , in peso di tali materie , inferiore o uguale a 10 % : * * * ex 1 . aventi tenore , in peso , di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 % : * * * ( aa ) non contenenti latte in polvere ( * ) * 0 * * ( bb ) aventi tenore , in peso , di latte in polvere ( * ) inferiore a 10 % * 3,29 * * 2 . aventi tenore , in peso , di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 % : * * * ( aa ) non contenenti latte in polvere ( * ) * 0 * * ( bb ) aventi tenore , in peso , di latte in polvere ( * ) : * * * ( 11 ) inferiore a 30 % * 10,59 * * ( 22 ) uguale o superiore a 30 % * 17,89 * * 3 . aventi tenore , in peso , di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % e inferiore a 75 % : * * * ( aa ) non contenenti latte in polvere ( * ) * 0 * * ( bb ) aventi tenore , in peso , di latte in polvere ( * ) : * * * ( 11 ) inferiore a 30 % * 10,59 * * ( 22 ) uguale o superiore a 30 % e inferiore a 40 % * 12,78 * * ( 33 ) uguale o superiore a 40 % e inferiore a 50 % * 16,43 * * ( 44 ) uguale o superiore a 50 % e inferiore a 60 % * 20,08 * * ( 55 ) uguale o superiore a 60 % e inferiore a 70 % * 23,73 * * ( 66 ) uguale o superiore a 70 % * 26,46 * * 4 . aventi tenore , in peso , di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75 % : * * * ( aa ) non contenenti latte in polvere ( * ) * 0 * * ( bb ) aventi tenore , in peso , di latte in polvere ( * ) : * * * ( 11 ) inferiore a 30 % * 10,59 * * ( 22 ) uguale o superiore a 30 % e inferiore a 40 % * 12,78 * * ( 33 ) uguale o superiore a 40 % e inferiore a 50 % * 16,43 * * ( 44 ) uguale o superiore a 50 % e inferiore a 60 % * 20,08 * * ( 55 ) uguale o superiore a 60 % e inferiore a 70 % * 23,73 * * ( 66 ) uguale o superiore a 70 % e inferiore a 75 % * 26,46 * * ( 77 ) uguale o superiore a 75 % e inferiore a 80 % * 28,29 * * ( 88 ) uguale o superiore a 80 % * 29,20 * * b ) aventi tenore , in peso , di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 % : * * * ex 1 . aventi tenore , in peso , di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 % * * * ( aa ) non contenenti latte in polvere ( * ) * 0 * * ( bb ) aventi tenore , in peso , di latte in polvere ( * ) inferiore a 10 % * 3,29 * * 2 . aventi tenore in peso , di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 % * * * ( aa ) non contenenti latte in polvere ( * ) * 0 * * ( bb ) aventi tenore , in peso , di latte in polvere ( * ) : * * * ( 11 ) inferiore a 30 % * 10,59 * * ( 22 ) uguale o superiore a 30 % * 17,89 * * 3 . aventi tenore , in peso , di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % : * * * ( aa ) non contenenti latte in polvere ( * ) * 0 * * ( bb ) aventi tenore , in peso , di latte in polvere ( * ) : * * * ( 11 ) inferiore a 60 % * 20,08 * * ( 22 ) uguale o superiore a 60 % * 29,20 * * c ) aventi tenore , in peso , di amido o di fecola superiore a 30 % : * * * ex 1 . aventi tenore , in peso , di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 % : * * * ( aa ) non contenenti latte in polvere ( * ) * 0 * * ( bb ) aventi tenore , in peso , di latte in polvere ( * ) inferiore a 10 % * 3,29 * * 2 . aventi tenore , in peso , di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 % : * * * ( aa ) non contenenti latte in polvere ( * ) * 0 * * ( bb ) aventi tenore , in peso , di latte in polvere ( * ) : * * * ( 11 ) inferiore a 30 % * 10,59 * * ( 22 ) uguale o superiore a 30 % * 17,89 * * 3 . aventi tenore , in peso , di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % : * * * ( aa ) non contenenti latte in polvere ( * ) * 0 * * ( bb ) aventi tenore , in peso , di latte in polvere ( * ) : * * * ( 11 ) inferiore a 60 % * 20,08 * * ( 22 ) uguale o superiore a 60 % * 23,73 * * II . non contenenti nù amido o fecola , nù glucosio o sciroppo di glucosio e contenenti prodotti lattiero-caseari : * * * ( a ) non contenenti latte in polvere ( * ) * 0 * * ( b ) altri * 29,20 * ( * ) Si intende per latte in polvere ai sensi del presente regolamento il prodotti di cui alle sottovoci 04.02 A II b ) 1 o 04.02 A II b ) 2 , aventi un tenore , in peso , di materie grasse inferiore o uguale a 11 % .