Regolamento (CEE) n. 192/75 della Commissione, del 17 gennaio 1975, che stabilisce le modalità d' applicazione delle restituzioni all' esportazione per i prodotti agricoli
Gazzetta ufficiale n. L 025 del 31/01/1975 pag. 0001 - 0009
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 192/75 DELLA COMMISSIONE del 17 gennaio 1975 che stabilisce le modalità d ' applicazione delle restituzioni all ' esportazione per i prodotti agricoli LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento 120/67/CEE del Consiglio , del 13 giugno 1967 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 85/75 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 16 , paragrafo 6 , e l ' articolo 24 , nonchù le disposizioni corrispondenti degli altri regolamenti relativi all ' attuazione di un ' organizzazione comune dei mercati per i prodotti agricoli , visto il regolamento n . 139/67/CEE del Consiglio , del 21 giugno 1967 , che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all ' esportazione ed ai criteri sulla cui base viene fissato il relativo importo ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 87/75 ( 4 ) , in particolare l ' articolo 7 , paragrafo 2 , secondo comma , e il paragrafo 3 , nonchù le disposizioni corrispondenti dei regolamenti n . 142/67/CEE ( semi di colza , di ravizzone e di girasole ) ( 5 ) , n . 171/67/CEE ( olio d ' oliva ) ( 6 ) , n . 175/67/CEE ( uova ) ( 7 ) , n . 176/67/CEE ( pollame ) ( 8 ) , n . 177/67/CEE ( carni suine ) ( 9 ) , n . 366/67/CEE ( riso ) ( 10 ) e ( CEE ) n . 766/68 ( zucchero ) ( 11 ) , n . 876/68 ( latte e prodotti lattiero-caseari ) ( 12 ) , n . 885/68 ( carni bovine ) ( 13 ) , n . 968/68 ( alimenti composti a base di cereali per gli animali ) ( 14 ) , n . 1052/68 ( prodotti trasformati a base di cereali e di riso ) ( 15 ) , n . 2518/69 ( ortofrutticoli ) ( 16 ) , n . 957/70 ( vini ) ( 17 ) , n . 165/71 ( prodotti della pesca ) ( 18 ) , n . 326/71 ( tabacco greggio ) ( 19 ) , n . 1426/71 ( prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ) ( 20 ) , considerando che il regolamento n . 1041/67/CEE della Commissione , del 21 dicembre 1967 ( 21 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2110/74 ( 22 ) , fissa le modalità d ' applicazione delle restituzioni all ' esportazione nel settore dei prodotti sottoposti ad un regime di prezzo unico ; che le norme di detto regolamento sono state tuttavia modificate ripetutamente e spesso radicalmente ; che , per maggiore chiarezza ed efficienza amministrativa , è d ' uopo pertanto codificare la regolamentazione applicabile in materia , apportandovi alcuni ritocchi suggeriti dall ' esperienza ; considerando che occorre stabilire la data da prendere in considerazione per fissare il tasso della restituzione ; che alcuni regolamenti precisano che tale data è quella del giorno dell ' esportazione ; che , per determinare questo giorno , si deve trovare una soluzione economicamente idonea , la quale garantisca a tutti gli esportatori degli Stati membri parità di trattamento e corrisponda alla tendenza - sempre più affermata nella Comunità - consistente nell ' effettuare i controlli doganali nei luoghi di produzione ; che , di conseguenza , per la constatazione dei dati che servono al calcolo della restituzione , è opportuno scegliere il giorno in cui il servizio doganale accetta l ' atto col quale il dichiarante esprime la sua volontà di procedere all ' esportazione dei prodotti in causa , beneficiando di una restituzione ; considerando che le norme generali adottate dal Consiglio dispongono che la restituzione venga pagata quando sia fornita la prova che i prodotti sono stati esportati fuori della Comunità ; che , ai fini di un ' interpretazione uniforme della nozione di esportazione fuori della Comunità , è opportuno prendere in considerazione l ' uscita del prodotto dal territorio geografico comunitario ; considerando che , data la situazione particolare del comune di Livigno in Italia , i prodotto destinati a tale comune devono considerarsi uscite dal territorio geografico comunitario ; considerando che negli Stati membri i prodotti importati in provenienza da paesi terzi sono esentati da prelievi o dazi qualora siano riservati a determinate destinazioni ; che , se queste ultime rivestono una certa importanza , è d ' uopo porre i prodotti comunitari su un piano di uguaglianza rispetto a quelli importati da paesi terzi ; considerando che alcune esportazioni possono dar luogo ad abusi ; che , per evitarli , è opportuno subordinare per dette esportazioni il pagamento della restituzione , oltre alla condizione che il prodotto abbia lasciato il territorio geografico comunitario , anche alla condizione che il prodotto sia stato importato in un paese terzo ; considerando che occorre accertarsi che i prodotti uscenti dalla Comunità e consegnati per determinate destinazioni sono effettivamente quelli che hanno formato oggetto di formalità doganali d ' esportazione ; che a tal fine se un prodotto , prima di lasciare il territorio geografico della Comunità o di raggiungere una destinazione particolare , attraversa il territorio di altri Stati membri , occorre usare l ' esemplare di controllo di cui all ' articolo 1 del regolamento ( CEE ) n . 2315/69 della Commissione , del 19 novembre 1969 , relativo all ' impiego dei documenti del transito comunitario per l ' applicazione delle misure comunitarie comportanti il controllo dell 'utilizzazione e/o della destinazione delle merci ( 23 ), modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 690/73 ( 24 ) ; che tuttavia , a fini di semplificazione amministrativa , è opportuno ricorrere ad una procedura più elastica di quella dell ' esemplare di controllo , qualora si applichi il regolamento ( CEE ) n . 304/71 della Commissione , dell ' 11 febbraio 1971 ( 25 ) , modificato dall ' atto di adesione ( 4 ) , regolamento il quale dispone che , se un trasporto ha inizio all ' interno della Comunità e si conclude all ' esterno di essa , l ' ufficio doganale della stazione ferroviaria di frontiera non deve procedere ad alcuna formalità ; considerando che , a seguito di circostanze indipendenti dalla volontà dell ' esportatore , può darsi che l ' esemplare di controllo non possa essere presentato , anche se il prodotto ha lasciato il territorio geografico della Comunità o ha raggiunto una destinazione particolare ; che una tale situazione può creare intralci al commercio ; che in tali casi occorre riconoscere come equivalenti altri documenti ; considerando che soltanto i prodotti che si trovino in una delle situazione di cui all ' articolo 9 , paragrafo 2 , del trattato , possono beneficiare del regime comtemplato dal presente regolamento ; che per alcuni prodotti composti la restituzione non viene fissata per il prodotto in sù , ma facendo riferimento ai prodotti di base che entrano nella loro composizione ; che , nei casi in cui la restituzione sia individuata in base ad uno o più componenti , è sufficiente che il componente o i componenti si trovino essi stessi in una delle situazioni di cui all ' articolo 9 , paragrafo 2 , del trattato o non vi si trovino più a causa esclusivamente della loro incorporazione in altri prodotti , perchù possa essere accordata la restituzione o il relativo tasso ; considerando che i prodotti o le merci sotto la cui forma sono esportati devono essere di qualità tale da poter essere commercializzati in condizioni normali ; considerando che le esportazioni di quantitativi minimi di prodotti non presentano alcuna importanza economica e costituiscono un inutile sovraccarico di lavoro per le amministrazioni competenti ; che ai servizi competenti degli Stati membri deve essere riconosciuta la facoltà di non versare restituzioni per siffatte operazioni ; considerando che , se il tasso della restituzione è differenziato a seconda della destinazione dei prodotti , occorre accertarsi che il prodotto è stato importato nel paese terzo o in uno dei paesi terzi per il quale è prevista la restituzione ; che tale misura può essere attenuata senza inconvenienti per quanto riguarda le esportazioni che danno diritto a una restituzione poco elevata , semprechù offrano garanzie sufficienti circa l ' arrivo a destinazione dei prodotti ; considerando che , per porre le esportazioni per le quali è concessa una restituzione differenziata a seconda della destinazione su piede di parità con le altre esportazioni , è d ' uopo disporre che , non appena l ' esportatore abbia fornito la prova che il prodotto ha lasciato il territorio geografico della Comunità , gli venga versata la parte della restituzione calcolata in base all ' aliquota più bassa della restituzione stessa ; considerando che , per facilitare agli esportatori il finanziamento delle esportazioni , si devono autorizzare gli Stati membri ad anticipare loro , non appena espletate le formalità doganali d ' esportazione , la totalità o una parte della restituzione , semprechù venga costituita una cauzione o una garanzia riconosciuta equivalente , la quale garantisca il rimborso dell ' anticipo nell ' eventualità che si constati in seguito che la restituzione non doveva essere pagata ; considerando che , se venisse fatto uso della facilitazione sopra descritta e si constatasse in seguito che la restituzione non doveva essere pagata , gli esportatori beneficerebbero indebitamente di un credito a titolo gratuito ; che è quindi opportuno , salvo caso di forza maggiore , prendere le misure idonee ad evitare tale indebito beneficio ; considerando che , poichù il giorno di espletamento delle formalità doganali d ' esportazione è considerato come giorno di esportazione ai fini della determinazione del tasso della restituzione , occorre prevedere che la restituzione venga pagata dallo Stato membro nel cui territorio sono state espletate le formalità doganali ; considerando che , ai fini di una buona gestione amministrativa , occorre esigere che la domanda e tutti gli altri documenti necessari al pagamento della restituzione vengano presentati entro un ragionevole periodo di tempo , salvo caso di forza maggiore , in particolare quando non è stato possibile rispettare il termine a causa di ritardi amministrativi non imputabili all ' interessato ; considerando che , all ' esportazione di talune merci non indicate nell ' allegato II del trattato , viene concessa una restituzione per alcuni prodotti agricoli di base incorporati in dette merci e che , all ' esportazione dei prodotti specificati nell ' allegato II del regolamento ( CEE ) n . 865/68 , viene accordata una restituzione per lo zucchero , il glucosio e lo sciroppo di glucosio contenuti in detti prodotti ; che in questi casi si devono applicare talune disposizioni del presente regolamento concernenti le restituzioni di cui usufruiscono i prodotti agricoli esportati come tali ; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi ai pareri di tutti i comitati di gestione interessati , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 Fatte salve le deroghe previste dalla regolamentazione comunitaria specifica di taluni prodotti , il presente regolamento stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all ' esportazione , in appresso denominate « restituzioni » , istituito dagli articoli seguenti : - articoli 18 e 28 del regolamento n . 136/66/CEE ( materie grasse ) , - articolo 16 del regolamento n . 120/67/CEE ( cereali ) , - articolo 15 del regolamento n . 121/67/CEE ( carni suine ) , - articolo 9 del regolamento n . 122/67/CEE ( uova ) , - articolo 9 del regolamento n . 123/67/CEE ( pollame ) , - articolo 17 del regolamento n . 359/67/CEE ( riso ) , - articolo 17 del regolamento n . 1009/67/CEE ( zucchero ) , - articolo 17 del regolamento n . 804/68 ( latte e prodotti lattiero-caseari ) , - articolo 18 del regolamento ( CEE ) n . 805/68 ( carni bovine ) , - articoli 3 e 3 bis regolamento ( CEE ) n . 865/68 ( prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ) , - articolo 9 del regolamento CEE ) n . 727/70 ( tabacco greggio ) , - articolo 10 del regolamento ( CEE ) n . 816/70 ( vini ) , - articolo 21 del regolamento ( CEE ) n . 2142/70 ( prodotti della pesca ) , - articolo 30 del regolamento ( CEE ) n . 1035/72 ( ortofrutticoli ) . Articolo 2 1 . Per la determinazione del tasso della restituzione applicabile ai prodotti che figurano nei regolamenti indicati all ' articolo 1 , se non vi è stata fissazione anticipata della restituzione , e per la determinazione degli eventuali adattamenti da operare al tasso della restituzione , se vi è stata fissazione anticipata della stessa , si considera come giorno di esportazione il giorno in cui il servizio doganale accetta l ' atto col quale i dichiarante manifesta la sua volontà di procedere all ' esportazione dei prodotti in questione , beneficiando di una restituzione . Appena avviene tale accettazione , i prodotti sono posti sotto controllo doganale fino all ' uscita dalla Comunità , oppure , se si tratta di uno dei casi di cui all ' articolo 3 , fino a che abbiano raggiunto la loro destinazione . 2 . L 'accettazione dell ' atto di cui al paragrafo 1 è considerata , ai sensi del presente regolamento , come espletamento delle formalità doganali d ' esportazione . 3 . Il giorno di espletamento delle formalità doganali d 'esportazione è determinante per stabilire la quantità , la natura e le caratteristiche del prodotto esportato . Articolo 3 Ai sensi del presente regolamento , è assimilata a un ' esportazione fuori della Comunità : - la consegna per l ' approvvigionamento nella Comunità delle imbarcazioni destinate alla navigazione marittima o degli aeromobili che servono le linee internazionali , comprese le linee intracomunitarie , - la consegna alle organizzazioni internazionali stabilite nella Comunità , - la consegna alle forze armate di stanza nel territorio di uno Stato membro , non appartenenti a tale Stato membro , qualora i prodotti della stessa specie importati da paesi terzi per queste destinazioni beneficino di una franchigia da prelievi o da dazi all ' importazione nello Stato membro in questione , ferme restando le disposizioni dell ' articolo 2 . Articolo 4 1 . Fatto salvo il disposto degli articoli 6 e 11 , il pagamento della restituzione è subordinato alla produzione della prova che il prodotto per il quale sono state espletate le formalità doganali d ' esportazione ha , entro un termine massimo di 45 giorni dal giorno di espletamento di dette formalità : - lasciato come tale il territorio geografici della Comunità nel caso di cui all ' articolo 2 , oppure , - raggiunto come tale la sua destinazione nei casi di cui all ' articolo 3 . Qualora non abbia potuto essere rispettato per causa di forza maggiore , il termine di cui al comma precedente può essere prorogato su richiesta dell ' esportatore per la durata giudicata necessaria - tenuto conto della circostanza addotta - dall ' organismo competente dello Stato membro in cui le formalità doganali d ' esportazione sono state espletate . 2 . Ai sensi del presente regolamento : - sono considerati usciti dal territorio geografico della Comunità i prodotti destinati a territori che , benchù facciano parte del territorio geografico di uno Stato membro , sono incorporati nel territorio doganale di un paese terzo ; non sono invece considerati usciti dal territorio geografico della Comunità i prodotti spediti a destinazione di territori che , benchù facciano parte del territorio geografico di un paese terzo , sono incorporati nel territorio doganale comunitario ; - il territorio del comune di Livigno è considerato come non facente parte del territorio geografico della Comunità . Articolo 5 Le disposizioni relative alla fissazione anticipata delle restituzioni , al loro pagamento anticipato , in applicazione del regime istituito dal regolamento ( CEE ) n . 441/69 , e agli adattamenti da apportare al tasso della restituzione si applicano soltanto ai prodotti per i quali è stato fissato un tasso della restituzione espresso da una cifra uguale o superiore a zero . Articolo 6 1 . Il pagamento della restituzione è subordinato , oltre alla condizione che il prodotto abbia lasciato il territorio geografico della Comunità , alla condizione che esso - salvo distruzione durante il trasporto a seguito di un caso di forza maggiore - sia stato importato in un paese terzo , ed eventualmente in un paese terzo determinato : a ) allorchù sussistono seri dubbi circa la destinazione effettiva del prodotto , o b ) allorchù il prodotto può essere reintrodotto nella Comunità , per effetto della differenza tra il tasso della restituzione applicabile al prodotto esportato e l ' onere all ' importazione applicabile ad un prodotto identico al giorno di espletamento delle formalità doganali d ' esportazione . Nei casi di cui al comma precedente si applica il disposto dell ' articolo 11 , paragrafo 1 , secondo , terzo e quarto comma . 2 . Se l ' onere all ' importazione è determinato in tutto o in parte secondo una base ad valorem , la Commissione determina , secondo la procedura prevista dall ' articolo 38 del regolamento n . 136/66/CEE e dai corrispondenti articoli degli altri regolamenti relativi all ' organizzazione comune dei mercati , i casi in cui le disposizioni del paragrafo 1 b ) sono effettivamente applicabili . 3 . Gli Stati membri informano la Commissione , il 1° marzo e il 1° settembre di ogni anno , della natura dei casi d ' applicazione del paragrafo 1 a ) . Tali informazioni vengono successivamente esaminate in sede di comitato di gestione . Articolo 7 Se , prima di lasciare il territorio geografico della Comunità o di raggiungere una delle destinazioni di cui all ' articolo 3 , un prodotto per il quale sone state espletate le formalità doganali d ' esportazione attraversa territori comunitari diversi da quello dello Stato membro nel cui territorio sono state espletate tali formalità , la prova che detto prodotto ha lasciato il territorio geografico della Comunità o ha raggiunto la destinazione prevista viene fornita mediante presentazione dell ' esemplare di controllo di cui all ' articolo 1 del regolamento ( CEE ) n . 2315/69 . 2 . Fra le caselle relative alle « indicazioni speciali » che figurano sulla copia di controllo , vengono riempite quelle recanti i numeri 101 , 103 , 104 ed eventualmente 105 . La casella n . 104 è riempita cancellando le menzioni inutili e indicando , se del caso , la destinazione prevista ai sensi dell ' articolo 3 . 3 . Se , immediatamente dopo l ' espletamento delle formalità doganali di esportazione , il prodotto è sottoposto al regime previsto dal regolamento ( CEE ) n . 304/71 per essere avviato verso una stazione di destinazione situata fuori del territorio geografico della Comunità , il pagamento della restituzione non è subordinato alla presentazione del mezzo di prova di cui al paragrafo 1 . Per l ' applicazione del comma precedente , l ' ufficio doganale di partenza nel quale sono espletate le formalità doganali di esportazione provvede a che sia apposta sul documento rilasciato ai fini del pagamento della restituzione la dicitura seguente : « Uscita dal territorio geografico della Comunità sotto il regime del regolamento ( CEE ) n . 304/71 » . L ' ufficio di partenza può autorizzare una modifica del contratto di trasporto avente per effetto di far terminare il trasporto all ' interno della Comunità , soltanto se è accertato : - che la restituzione già pagata è stata rimborsata , oppure -che i servizi interessati hanno preso tutte le disposizioni perchù essa non sia pagata . Tuttavia , se la restituzione è stata pagata in applicazione del primo comma e se il prodotto non ha lasciato il territorio geografico della Comunità nei termini prescritti , l ' ufficio di partenza ne informa l ' organismo incaricato del pagamento della restituzione e gli comunica al più presto tutti gli elementi necessari . In tal caso , la restituzione è considerata pagata indebitamente . Articolo 8 1 . La restituzione è concessa soltanto per prodotti che si trovano in una delle situazioni contemplate dall ' articolo 9 , paragrafo 2 , del trattato , a prescindere dalla situazione giuridica degli imballaggi . Tuttavia , per i prodotti che sono stati oggetto di scambi tra i nuovi Stati membri o tra questi ultimi e la Comunità nella sua composizione originaria , la restituzione è concessa soltanto se è stato riscosso l ' importo compensativo adesione eventualmente applicabile a tali prodotti nello Stato membro nel quale sono espletate le formalità doganali di esportazione . All ' esportazione di prodotti composti che beneficiano di una restituzione fissata per uno o più componenti , la restituzione relativa ai componenti è concessa soltanto se il componente o i componente o i componenti per i quali è richiesta la restituzione si trovano in una delle situazioni di cui all ' articolo 9 , paragrafo 2 , del trattato . Tale disposizione si applica anche quando il componente o i componenti per i quali è richiesta la restituzione si trovavano in una delle situazioni di cui all ' articolo 9 , paragrafo 2 , del trattato e non si trovano più in una di tal situazioni esclusivamente a causa della loro incorporazione in altri prodotti . Non è concessa alcuna restituzione per i prodotti o per le merci sotto la cui forma sono esportati che non siano di qualità sana , leale e mercantile e , se tali prodotti o merci sono destinati all ' alimentazione umana , quando la loro utilizzazione a tal fine sia esclusa o considerevolmente ridotta a causa delle loro caratteristiche o del loro stato . Articolo 9 La restituzione può non essere versata se il suo importo , per pratica relativa ad una o più dichiarazioni d ' esportazione , è inferiore o uguale a 10 unità di conto . Articolo 10 1 . Se la concessione della restituzione è subordinata all ' origine comunitaria del prodotto , l ' esportatore è tenuto a dichiarare quest ' ultima conformemente alle norme comunitarie in vigore . 2 . Per l' applicazione dell ' articolo 15 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 766/68 , l ' esportatore è tenuto a dichiarare che il prodotto in questione è stato ottenuto da barbabietole o canna da zucchero raccolte nella Comunità . Per l ' applicazione dell ' articolo 5 , paragrafo 1 b ) , del regolamente ( CEE ) n . 326/71 , l 'esportatore è tenuto a dichiarare che il tabacco proviene dal raccolto per il quale è chiesta la restituzione . 3 . Le dichiarazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono verificate nelle stesse condizioni degli altri elementi della dichiarazione d ' esportazione . Articolo 11 1 . In caso di differenziazione del tasso della restituzione a seconda della destinazione , il pagamento della restituzione per le esportazioni verso i paesi terzi è subordinato , fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 , alla condizione che il prodotto sia stato importato nel paese terzo o in uno dei paesi terzi per i quali è prevista la restituzione . Il prodotto si considera importato quando sono state espletate le formalità doganali di immissione in libera circolazione nel paese terzo . La prova dell ' espletamento delle formalità doganali è costituita dalla presentazione del documento doganale o d ' una copia o fotocopia certificata conforme dai servizi competenti . Tuttavia , se la prova dell ' espletamento delle formalità doganali non può essere presenta a seguito di circostanze indipendenti dalla volontà dell ' importatore od è ritenuta insufficiente tenuto conto della situazione particolare esistente nel paese di destinazione , i servizi competenti degli Stati membri esigono la prova dello scarico del prodotto nel paese di destinazione interessato . Tale prova è costituita da uno o più dei documenti seguenti : copia del documento portuale emesso nel paese di destinazione , attestato rilasciato dai servizi ufficiali di uno Stato membro stabiliti in tale paese , attestato rilasciato da società specializzate sul piano internazionale in materia di controllo e di sorveglianza La Commissione , in base alla procedura di cui all ' articolo 38 del regolamento n . 136/66/CEE ed agli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all ' organizzazione comune dei mercati , può disporre , in casi specifici da determinarsi , che la prova dell ' importazione di cui al primo comma sia considerata apportata se fornita mediante un documento particolare . Inoltre , l ' interessato è tenuto a presentare in oni caso una copia del documento di trasporto . 2 . Tuttavia , fatta salva l ' applicazione dell ' articolo 6 , appena è comprovato che il prodotto ha lasciato il territorio geografico della Comunità , viene versata , secondo il caso , la parte della restituzione definita in appresso : a ) in caso di esportazione senza fissazione anticipata della restituzione , la parte della restituzione calcolata in base al tasso più basso della restituzione applicabile il giorno di espletamento delle formalità doganali d ' esportazione ; b ) in caso di esportazione con fissazione anticipata della restituzione , senza clausola di destinazione obbligatoria , la parte della restituzione calcolata in base al tasso più basso della restituzione applicabile il giorno della fissazione anticipata , eventualmente modificata alla data di espletamento delle formalità doganali di esportazione ; c ) in caso di esportazione con fissazione anticipa della restituzione e con clausola di destinazione obbligatoria , la parte della restituzione calcolata : - in bade al tasso della restituzione calcolata conformemen alle disposizioni di cui alla lettera b ) , qualora tale tasso sia inferiore a quello calcolato conformemente alle disposizioni di cui alla lettera a ) ; - in base al tasso della restituzione calcolata conformemente alle disposizioni di cui alla lettera a ) , qualora tale tasso sia inferiore a quello calcolato conformemente alle disposizioni di cui alla lettere b ) . Le disposizioni del comma precedente si applicano soltanto se per un determinato prodotto è stata fissata una restituzione per tutte le destinazioni : - per quanto riguarda i casi di cui alle lettere a ) e c ) , il giorno d ' espletamento delle formalità doganali d ' esportazione : - per quanto riguarda i casi di cui alla lettera b ) , il giorno di presentazione della domanda di titolo d ' esportazione o di fissazione anticipata . 3 . Quando un prodotto esportato sulla scorta di un titolo di esportazione o di fissazione anticipata con clausola di destinazione obbligatoria è diretto , a seguito di un caso di forza maggiore , verso una destinazione diversa da quella per la quale è stato rilasciato il titolo , la restituzione applicabile alla destinazione effettiva del prodotto è pagata su richiesta dell ' interessato , il quale deve fornire la prova del caso di forza maggiore e della destinazione effetiva del prodotto , che è da accertarsi in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 . 4 . I servizi competenti degli Stati membri possono dispensare l ' interessato dalla presentazione dei mezzi di prova di cui al paragrafo 1 , diversi dal documento di trasporto , per un ' operazione oggetto di una dichiarazione di esportazione che dia diritto ad una restituzione inferiore o uguale a 300 unità di conto e che offra garanzie sufficienti circa l ' arrivo a destinazione dei relativi prodotti . Articolo 12 1 . Gli Stati membri possono anticipare all ' esportatore la totalità o una parte della restituzione non appena espletate le formalità doganali d ' esportazione , a condizione che sia garantito dalla costituzione di una cauzione o di una garanzia riconosciuta equivalente : - nel caso in cui non venga fornita la prova , prevista dall ' articolo 4 , che il prodotto ha lasciato il territorio geografico della Comunità o ha raggiunto la sua destinazione entro 45 giorni dal giorno di espletamento delle formalità doganali d ' esportazione , il rimborso di detto anticipo maggiorato del 5 % ; - nel caso in cui venga fornita la prova prevista dall ' articolo 4 , ma quella indicata all ' articolo 6 , - semprechù tale articolo sia applicato - non venga fornita entro sei mesi dal giorno di espletamento delle formalità doganali d ' esportazione , il rimborso di detto anticipo maggiorato del 15 % ; - nel caso in cui venga fornita la prova prevista dall ' articolo 4 , ma quella indicata all ' articolo 11 , paragrafo 1 - semprechù tale paragrafo si applichi all ' operazione considerata - non venga fornita entro sei mesi dal giorno di espletamento delle formalità doganali d ' esportazione , il rimborso dell ' importo dell ' anticipo versato indebitamente , maggiorato del 15 % . 2 . Qualora , in caso di forza maggiore : - le prove de cui al paragrafo 1 non possano essere fornite , le maggiorazioni previste da detto paragrafo non sono riscosse ; - le prove di cui al paragrafo 1 non possono essere fornite nei termini prescritti , questi ultimi possono essere prorogati su domanda dell ' esportatore per la durata giudicata necessaria dall ' organismo competente , tenuto conto della circostanza addotta ; - il prodotto raggiunga una destinazione diversa da quella per la quale l ' anticipo è stato calcolato , il rimborso di quest ' ultimo è limitato , se del caso , all ' importo versato indebitamente . 3 . I rimborsi ai sensi dei paragrafi 1 e 2 hanno luogo solo proporzionalmente ai quantitativi per i quali non siano state fornite le prove di cui al paragrafo 1 . 4 . L ' anticipo , all ' occorrenza aumentato , è rimborsato conformemente alle disposizioni del presente articolo se le prove di cui al paragrafo 1 non vengono fornite entro i termini prescritti . In tal caso , se l ' anticipo non viene rimborsato benchù ne sia stata fatta richiesta , la cauzione costituita viene incamerata . Articolo 13 1 . La restituzione viene pagata , unicamente su richiesta scritta dell ' interessato , dallo Stato membro nel cui territorio sono state espletate le formalità doganali di esportazione . Gli Stati membri possono prevedere a tal fine un formulario speciale . 2 . Se , per circostanze indipendenti dalla volontà dell ' interessato , l ' esemplare di controllo di cui all ' articolo 7 , paragrafo 1 , non è pervenuto all ' ufficio di partenza o all ' organismo centralizzatore entro 3 mesi dal suo rilascio , l ' interessato può presentare all ' organismo competente una domanda motivata di equivalenza , corredata di documenti giustificativi . I documenti giustificativi da presentare all ' atto della domanda di equivalenza devono comprendere , oltre al documento di trasporto , uno o più dei documenti indicati all ' articolo 11 , paragrafo 1 , secondo terzo e quarto comma . In data 1° marzo e 1° settembre di ogni anno , gli Stati membri comunicano alla Commissione un quadro della situazione , per settori dell ' organizzazione comune dei mercati , da cui risultino il numero di casi d ' applicazione del comma precedente , la causa del mancato rinvio , quando essa sia nota , i quantitativi in questione , l ' importo della restituzione e la natura dei documenti riconosciuti equivalenti . 3 . La pratica relativa al pagamento della restituzione deve essere presentata , salvo casi di forza maggiore , entro sei mesi dal giorno di espletamento delle formalità doganali di esportazione , pena la decadenza . Articolo 14 Il presente regolamento si applica , fatte salve le disposizioni comunitarie relative al regime del pagamento anticipato della restituzione , institutito dal regolamente ( CEE ) n . 441/69 . Articolo 15 Le disposizioni degli articoli 2 - 9 e 11 - 14 del presente regolamento si applicano in caso d ' esportazione di prodotti comtemplati dai regolamenti n . 120/67/CEE , n . 122/67/CEE , n . 359/67/CEE , n . 1009/67/CEE e ( CEE ) n . 804/68 , sotto forma di merci indicate nell ' allegato B dei regolamenti n . 120/67/CEE e n . 359/67/CEE e nell ' allegato dei regolamenti n . 122/67/CEE , n . 1009/67/CEE e ( CEE ) n . 804/68 . Le disposizioni degli articoli 2 - 9 , dell ' articolo 10 , paragrafi 1 e 3 , e degli articoli 11 - 14 del presente regolamento si applicano in caso d ' esportazione di zuccheri di cui alla voce 17.01 della tariffa doganale comune , nonchù di glucosio o sciroppo di glucosio di cui alla sottovoce 17.02 B II , anche sotto forma di prodotti di cui alla sottovoce 17.02 B I , utilizzati nei prodotti di cui all ' allegato II del regolamento ( CEE )n . 865/68 . Articolo 16 1 . Il regolamento n . 1041/67/CEE è abrogato . 2 . In tutti gli atti comunitari in cui è fatto riferimento al regolamento n . 1041/67/CEE o a taluni suoi articoli , tale riferimento è da considerarsi come relativo al presente regolamento o agli articoli corrispondenti del medesimo . La tabella di corrispondenza degli articoli figure in allegato . Articolo 17 Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1975 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , il 17 gennaio 1975 . Per la Commissione Il Presidente François-Xavier ORTOLI ( 1 ) GU n . 117 del 19 . 6 . 1967 , pag 2269/67 . ( 2 ) GU n . L 11 del 16 . 1 . 1975 , pag . 1 . ( 3 ) GU n . 125 del 26 . 6 . 1967 , pag . 2453/67 ( 4 ) GU n . L 11 del 16 . 1 . 1675 , pag . 3 . ( 5 ) GU n . 125 del 26 . 6 . 1967 , pag . 2461/67 . ( 6 ) GU n . 130 del 28 . 6 . 1967 , pag . 2660/67 ( 7 ) GU n . 130 del 28 . 6 . 1967 , pag . 2610/67 . ( 8 ) GU n . 130 del 28 . 6 . 1967 ' pag . 2612/67 . ( 9 ) GU n . 130 del 28 . 6 . 1967 , pag . 2614/67 . ( 10 ) GU n . 174 del 31 . 7 . 1967 , pag . 34 . ( 11 ) GU n . L 143 del 25 . 6 . 1968 , pag . 6 . ( 12 ) GU n . L 155 del 3 . 7 . 1968 , pag . 1 . ( 13 ) GU n . L 156 del 4 . 7 . 1968 , pag . 2 . ( 14 ) GU n . L 166 del 17 . 7 . 1968 , pag . 2 . ( 15 ) GU n . L 179 del 25 . 7 . 1968 , pag . 8 . ( 16 ) GU n . L 318 del 18 . 12 . 1969 , pag . 17 . ( 17 ) GU n . L 115 del 28 . 5 . 1970 , pag . 1 . ( 18 ) GU n . L 23 del 29 . 1 . 1971 , pag . 1 . ( 19 ) GU n . L 39 del 17 . 2 . 1971 , pag . 1 . ( 20 ) GU n . L 151 del 7 . 7 . 1971 , pag . 3 . ( 21 ) GU n . 314 del 23 . 12 . 1967 , pag . 9 . ( 22 ) GU n . L 220 del 10 . 8 . 1974 , pag . 1 . ( 23 ) GU n . L 295 del 24 . 11 . 1969 , pag . 14 . ( 24 ) GU n . L 66 del 13 . 3 . 1973 , pag . 23 . ( 25 ) GU n . L 35 del 12 . 2 . 1971 , pag . 31 . ( 26 ) GU n . L 73 del 27 . 3 . 1972 , pag . 14 . ALLEGATO TAVOLA DI CONCORDANZA Regolamento n . 1041/67/CEE * Presente regolamento * Articolo 1 * Articolo 2 * Articolo 2 * Articolo 3 * Articolo 3 * Articolo 4 * Articolo 3 bis * Articolo 5 * Articolo 4 * Articolo 6 * Articolo 5 * Articolo 7 * Articolo 6 * Articolo 8 * Articolo 6 bis * Articolo 9 * Articolo 7 * Articolo 10 * Articolo 8 * Articolo 11 * Articolo 9 * Articolo 12 * Articolo 10 * Articolo 13 * Articolo 12 * Articolo 14 * Articolo 12 bis * Articolo 15