Direttiva 75/443/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alla retromarcia e al tachimetro (indicatore di velocità) dei veicoli a motore
Gazzetta ufficiale n. L 196 del 26/07/1975 pag. 0001 - 0005
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 4 pag. 0157
edizione speciale greca: capitolo 13 tomo 3 pag. 0125
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 4 pag. 0157
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 4 pag. 0152
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 4 pag. 0152
++++ CONSIGLIO DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 26 giugno 1975 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla retromarcia e al tachimetro ( indicatore di velocità ) dei veicoli a motori ( 75/443/CEE ) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 100 , vista la proposta della Commissione , visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) , visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) , considerando che le prescrizioni tecniche cui debbono soddisfare i veicoli a motore in virtù delle legislazioni nazionali riguardano , fra l ' altro , la retromarcia e il tachimetro ; considerando che queste prescrizioni , ed in particolare quelle relative al tachimetro , differiscono da uno Stato membro all ' altro ; che pertanto le stesse prescrizioni devono essere adottate da tutti gli Stati membri a complemento o in sostituzione delle attuali regolamentazioni onde permettere l ' applicazione per ogni tipo di veicolo , della procedura di omologazione CEE che forma oggetto della direttiva 70/156/CEE del Consiglio , del 6 febbraio 1970 , concernente il ravvicinamento dell legislazioni degli Stati membri relative all ' omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ( 3 ) ; considerando che il ravvicinamento delle legislazioni nazionali relative ai veicoli a motore comporta , da parte degli Stati membri , il riconoscimento dei controlli effettuati da ciascuno di essi sulla scorta delle prescrizioni comuni ; che tale sistema , per ben funzionare , richiede che queste prescrizioni siano applicate da tutti gli Stati membri a partire da una stessa data , HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA : Articolo 1 Ai sensi della presente direttiva , si intende per veicolo ogni veicolo a motore destinato a circolare su strada , con o senza carrozzeria , che abbia almeno quattro ruote e una velocità massima per costruzione superiore a 25 km/h , ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaie , delle macchine e dei trattori agricoli e delle macchine operatrici . Articolo 2 Gli Stati membri non possono rifiutare nù l ' omologazione CEE nù l ' omologazione di portata nazionale di un veicolo per motivi concernenti la retromarcia o il tachimetro se questi rispondono alle prescrizioni degli allegati I e II . Articolo 3 Gli Stati membri non possono nù rifiutare l ' immatricolazione nù vietare la vendita , la messa in circolazione o l ' uso dei veicoli per motivi concernenti la retromarcia o il tachimetro se questi rispondono alle prescrizioni degli allegati I e II . Articolo 4 Lo Stato membro che procede all ' omologazione CEE adotta misure che gli consentano di essere informato di qualsiasi modifica di uno degli elementi o di una delle caratteristiche di cui all ' allegato II , punto 2.1 . Le autorità competenti di detto Stato giudicano se sul tipo di veicolo modificato debbano essere condotte nuove prove accompagnate da un nuovo verbale . Se dalle prove risulta che le prescrizioni della presente direttiva non sono osservate , la modifica non è autorizzata . Articolo 5 Gli Stati membri nell ' ambito dei quali , al momento dell ' adozione della presente direttiva , la velocità dei veicoli è misurata in miglia orarie , possono esigere che i tachimetri installati sui veicoli venduti nel loro territorio , siano graduati sia in chilometri all ' ora sia in miglia all ' ora e ciò fino al giorno in cui la loro legislazione nazionale verrà modificata prescrivendo l ' uso esclusivo del sistema metrico decimale ( SI ) , in conformità della direttiva 71/354/CEE del Consiglio , del 18 ottobre 1971 , per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura ( 4 ) , modificata dall ' atto di adesione ( 5 ) . Articolo 6 Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni degli allegati I e II vengono adottate secondo la procedura prevista dall ' articolo 13 della direttiva 70/156/CEE . Articolo 7 1 . Gli Stati membri adottano e pubblicano prima del 1° aprile 1976 le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione . Essi applicano queste disposizioni a partire dal 1° gennaio 1977 . 2 . A partire dalla notifica della presente direttiva , gli Stati membri provvedono inoltre a informare tempestivamente la Commissione , onde permetterle di presentare le proprie osservazioni , su ogni progetto di disposizioni di carattere legislativo , regolamentare o amministrativo che essi intendono adottare nel settore contemplato dalla presente direttiva . Articolo 8 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva . Fatto a Lussemburgo , addì 26 giugno 1975 . Per il Consiglio Il Presidente P . BARRY ( 1 ) GU n . C 5 dell ' 8 . 1 . 1975 , pag . 41 . ( 2 ) GU n . C 47 del 27 . 2 . 1975 , pag . 44 . ( 3 ) GU n . L 42 del 23 . 2 . 1970 , pag . 1 . ( 4 ) GU n . L 243 del 29 . 10 . 1971 , pag . 29 . ( 5 ) GU n . L 73 del 27 . 3 . 1972 , pag . 14 . ALLEGATO I RETROMARCIA Ogni veicolo deve essere dotato di un dispositivo di retromarcia manovrabile dal posto di guida . ALLEGATO II TACHIMETRO 1 . PRESENZA ogni veicolo deve essere dotato di un tachimetro . L ' installazione di questo dispositivo è facoltativa per veicoli la cui dotazione di serie preveda apparecchi di controllo le cui caratteristiche di costruzione ed il cui montaggio corrispondono al regolamento ( CEE n . 1463/70 del Consiglio , del 20 luglio 1970 , relativo all ' istituzione di un apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada ( 1 ) . 2 . DEFINIZIONI Ai sensi della presente direttiva : 2.1 . Per « tipo di veicolo » nei riguardi del tachimetro si intendono i veicoli che non differiscono sostanzialmente per quanto riguarda , in particolare , i seguenti punti : 2.2.1 . designazione dei pneumatici di dotazione normale , 2.1.2 . rapporto totale di trasmissione , compreso l ' eventuale adattatore ( numero di giri all ' entrata del dispositivo per ogni giro di ruota in linea diritta ) , 2.1.3 . tipo ( i ) di tachimetro ; il tipo è definito in base alla tolleranza del meccanismo di misura dell ' indicatore di velocità , alla costante caratteristica dello stesso e all ' ampiezza della scala . 2.2 . Per « dotazione normale » si intendono il tipo o i tipi di pneumatici previsti dal costruttore per il tipo di veicolo considerato e indicati nella scheda informativa allegata alla direttiva 70/156/CEE . I pneumatici da neve non sono considerati dotazione normale . 2.3 . Per « pressione a caldo » si intende la pressione di gonfiaggio a freddo specificata dal costruttore , aumentata di 0,2 bar . 2.4 . Per « tachimetro o indicatore di velocità » si intende il dispositivo destinato ad indicare al conducente la velocità instantanea del suo veicolo . 3 . DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CEE 3.1 . la domanda di omologazione CEE di un tipo di veicolo per quanto riguarda il tachimetro viene presentata dal costruttore del veicolo o dal suo mandatario . 3.2 . Essa è accompagnata dai seguenti documenti , in triplice esemplare , e dalle seguenti indicazioni : 3.2.1 . descrizione del tipo di veicolo per quanto riguarda il tachimetro , 3.2.2 . tipo o tipi di pneumatici di dotazione normale , 3.2.3 . costante caratteristica del tachimetro . 3.3 . Per la prova di cui al punto 5 deve essere presentato al servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione un veicolo rappresentativo del tipo di veicolo da omologare . 4 . SPECIFICHE 4.1 . Le indicazioni del dispositivo devono cadere nel campo di visibilità diretta del conducente ed essere chiaramente leggibili sia di giorno sia di notte . Il campo di misura deve essere tale da contenere l ' indicazione della velocità massima specificata dal costruttore per quel determinato tipo di veicolo . 4.2 . Se il tachimetro comporta una scala , diversa da una indicazione digitale , la graduazione deve essere chiaramente leggibile . 4.2.1 . Le graduazioni della scala debbono essere di 1 , 2 , 5 o 10 km/h . I valori della velocità , multipli di 20 km/h , debbono essere indicati sul quadrante . 4.2.2 . Nel caso di indicatori di velocità da vendersi negli Stati membri nei quali sono usate unità di misura del sistema imperiale e nei quali vigono accordi transitori conformemente all ' articolo 5 , il quadrante è graduato sia in km/h sia in m/h ( miglia all ' ora ) ; le graduazioni della scala debbono essere di 1 , 2 , 5 o 10 km/h e di 1 , 2 , 5 o 10 m/h ; i valori della velocità indicati sul quadrante devono essere multipli di 20 km/h e di 20 m/h . 4.3 . Per il controllo di precisione del tachimetro si segue la seguente procedura di prova : 4.3.1 . Il veicolo deve essere dotato di uno dei tipi di pneumatici di dotazione normale . La prova deve essere ripetuta per ciascuno dei tipi di tachimetro previsti dal costruttore . 4.3.2 . Il carico dell ' asse azionante il tachimetro è quello corrispondente al peso conforme all ' allegato I , punto 2.6 della direttiva 70/156/CEE . 4.3.3 . La temperatura di riferimento della zona in cui è installata la parte del dispositivo destinata a indicare la velocità deve essere di 23° C ± 5° C . 4.3.4 . Durante ogni prova la pressione dei pneumatici deve essere quella a caldo di cui al punto 2.3 . 4.3.5 . Il veicolo deve essere provato alle tre seguenti velocità : 40 km/h , 80 km/h e 120 km/h oppure all ' 80 % della velocità massima specificata dal costruttore se quest ' ultima è inferiore a 150 km/h . 4.3.6 . Il margine d ' errore dell ' apparecchiatura di controllo utilizzata per misurare la velocità reale del veicolo non deve superare ± 1,0 % . 4.3.6.1 . nel caso di prova su questa pista , deve presentare una superficie piana , asciutta e sufficiente aderenza . 4.4 . la velocità indicata non deve mai essere inferiore alla velocità reale . Alle velocità specificate nel punto 4.3.5 e a quelle intermedie , tra la velocità V1 indicata e la velocità reale V2 deve sussistere la seguente relazione : O * V1 - V2 * V2/10 + 4 km/h . ( 1 ) GU n . L 164 del 27 . 7 . 1970 , pag . 1 .