Direttiva 75/405/CEE del Consiglio, del 14 aprile 1975, concernente la limitazione dell'uso di prodotti petroliferi nelle centrali elettriche
Gazzetta ufficiale n. L 178 del 09/07/1975 pag. 0026 - 0027
edizione speciale finlandese: capitolo 12 tomo 1 pag. 0074
edizione speciale greca: capitolo 10 tomo 1 pag. 0098
edizione speciale svedese/ capitolo 12 tomo 1 pag. 0074
edizione speciale spagnola: capitolo 12 tomo 2 pag. 0056
edizione speciale portoghese: capitolo 12 tomo 2 pag. 0056
++++ DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 14 aprile 1975 concernente la limitazione dell ' uso di prodotti petroliferi nelle centrali elettriche ( 75/405/CEE ) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 103 , vista la proposta della Commissione , visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) , visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) , considerando che l ' attuazione di una politica energetica comunitaria fa parte degli obiettivi che le Comunità si sono proposte di raggiungere ; che la sicurezza dell ' approvvigionamento energetico è un obiettivo prioritario della politica energetica comunitaria ; considerando che l ' elettricità è una forma di energia vitale per la società moderna , e che essa contribuisce in misura sempre maggiore alla copertura del fabbisogno complessivo della Comunità in energia ; considerando che è possibile accrescere la sicurezza dell ' approvvigionamento di elettricità negli stati membri della Comunità limitando l ' uso dei prodotti derivati dal petrolio nelle centrali elettriche ; considerando che è quindi opportuno subordinare ad autorizzazione delle autorità degli stati membri la costruzione e la conversione delle centrali elettriche che utilizzano esclusivamente o principalmente dei prodotti petroliferi ; considerando che è possibile produrre elettricità in condizioni economiche ricorrendo a diverse fonti di energia primaria ; considerando che le centrali termiche tradizionali possono essere dotate di caldaie polivalenti , funzionanti con due o più tipi di combustibili , fra i quali il carbon fossile , HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA : Articolo 1 1 . Le costruzione di nuove centrali elettriche che utilizzeranno esclusivamente o principalmente combustibili derivati dal petrolio e la conversione delle centrali elettriche esistenti allo scopo di bruciare esclusivamente o principalmente tali combustibili sono subordinate alla preventiva autorizzazione delle autorità dello Stato membro da cui dipende la centrale elettrica in questione . 2 . L ' autorizzazione può essere concessa unicamente nei seguenti casi : - se la centrale elettrica ha uno potenza inferiore a 10 MWe o è destinata esclusivamente alla produzione di energia destinata a far fronte ai bisogni delle ore di punta o a costituire delle riserve ; - se i prodotti derivati dal petrolio sono destinati esclusivamente all ' accensione ed al mantenimento della combustione di altri prodotti e se il loro apporto energetico totale resta debole ; - se il combustibile derivato dal petrolio è un prodotto residuo che non può essere meglio valorizzato in altro modo ; - se l ' approvvigionamento di altri combustibili non può essere garantito o se la loro utilizzazione non può essere presa in considerazione per motivi economici , tecnici o di sicurezza ; - se particolari motivi di protezione dell ' ambiente rendono indispensabile l ' utilizzazione di prodotti petroliferi in una centrale elettrica . 3 . Prima della concessione dell ' autorizzazione , le autorità degli stati membri verificano se non sia opportuno , per ragioni di sicurezza di approvvigionamento in combustibile , equipaggiare la centrale elettrica in questione con impianti bivalenti che consentano di utilizzare il carbon fossile come combustibile di sostituzione . Articolo 2 Ogni autorizzazione concessa da uno Stato membro in applicazione dell ' articolo 1 è comunicata alla Commissione con l ' indicazione dettagliata dei motivi che la giustificano . Articolo 3 Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative necessarie per uniformarsi , entro il 31 dicembre 1975 , alla presente direttiva e ne informano la Commissione . Articolo 4 Possono essere mantenute o prese disposizioni nazionali più vincolanti sulla limitazione dell ' uso dei prodotti petroliferi nelle centrali elettriche se esse soddisfano alla presente direttiva . Articolo 5 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva . Fatto a Bruxelles , addì 14 aprile 1975 . Per il Consiglio Il Presidente G . FITZGERALD ( 1 ) GU n . C 125 del 16 . 10 . 1974 , pag . 59 . ( 2 ) GU n . C 93 del 7 . 8 . 1974 , pag . 79 .