Direttiva 75/368/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente misure destinate a favorire l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per quanto riguarda varie attività (ex 01-classe 85 CITI) comprendente segnatamente misure transitorie per tali attività
Gazzetta ufficiale n. L 167 del 30/06/1975 pag. 0022 - 0028
edizione speciale finlandese: capitolo 6 tomo 1 pag. 0177
edizione speciale greca: capitolo 06 tomo 1 pag. 0214
edizione speciale svedese/ capitolo 6 tomo 1 pag. 0177
edizione speciale spagnola: capitolo 06 tomo 1 pag. 0205
edizione speciale portoghese: capitolo 06 tomo 1 pag. 0205
++++ DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 16 giugno 1975 concernente misure destinate a favorire l ' esercizio effettivo della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per quanto riguarda varie attività ( ex classe 01-classe 85 CITI ) comprendente segnatamente misure transitorie per tali attività ( 75/368/CEE ) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 49 , 57 , 66 e 235 , vista la proposta della Commissione , visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) , visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) , considerando che in applicazione del trattato qualsiasi trattamento basato sulla nazionalità , in materia di stabilimento e di prestazione di servizi , è vietato dopo la fine del periodo transitorio ; che il principio del trattamento nazionale così realizzato si applica in particolare alla facoltà d ' iscriversi ad organismi professionali nella misura in cui le attività professionali dell ' interessato comportino l ' esercizio di tale facoltà ; considerando inoltre che l ' articolo 57 del trattato prevede che , al fine di agevolare l ' accesso alle attività non salariate e l ' esercizio di queste , siano adottate direttive per il reciproco riconoscimento dei diplomi , certificati ed altri titoli nonchù per il coordinamento delle disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative degli Stati membri ; considerando che , in mancanza di un reciproco riconoscimento dei diplomi o di un coordinamento immediato , appare tuttavia opportuno facilitare l ' attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività considerate , segnatamente mediante l ' adozione di misure transitorie come quelle previste dai programmi generali ( 3 ) , al fine di preservare da ostacoli anormali i cittadini di quegli Stati membri in cui l ' accesso alle attività in questione non è soggetto ad alcuna condizione ; considerando che , per ovviare ad eventuali difficoltà , le misure transitorie debbono consistere nell ' ammettere come condizione sufficiente per l ' accesso alle attività considerate è soggetto a regolamentazione , l ' esercizio effettivo dell ' attività nel paese di provenienza durante un periodo ragionevole e abbastanza vicino nel tempo , allo scopo di garantire che il beneficiario possieda conoscenze professionali equivalenti a quelle richieste ai cittadini nazionali ; considerando che la presente direttiva contempla due categorie di attività , cioè : - attività che possono essere espletate soltanto dopo una formazione professionale piuttosto approfondita e che sono quindi soggette a rigorosa regolamentazione nei vari Stati membri della Comunità , - attività il cui esercizio non richiede una formazione professionale tanto approfondita , e che è conseguentemente opportuno prevedere due tipi di misure transitorie , adeguate a queste due categorie di attività ; considerando che le attività delle agenzie brevetti e quelle delle società di distribuzione dei canoni sono esercitate nell ' ambito dello sfruttamento delle invenzioni e si distinguono dalle attività normalmente esercitate dalle banche e dagli altri istituti finanziari ; che , di conseguenza , pur appartenendo al gruppo 620 della nomenclatura CITI , esse sono state escluse dal campo d ' applicazione della direttiva 73/183/CEE del Consiglio , del 28 giugno 1973 , per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi nel campo delle attività non salariate delle banche e di altri istituti finanziari ( 4 ) ; considerando che la presente direttiva non include le attività degli ingegneri consulenti ( gruppo 833 CITI ) nù quelle di consulenza per la proprietà industriale ( gruppo 831 CITI ) ; considerando che le attività della classe 73 CITI ( comunicazioni ) dipendono in generale dal settore dei servizi pubblici delle poste e telecomunicazioni e che la maggior parte di tali attività non rientra pertanto nel campo d ' applicazione della presente direttiva ; che , nondimeno , un limitato numero di dette attività può essere esercitato a titolo privato e che , conseguentemente , bisogna includerle nella presente direttiva ; considerando che le prestazioni dei servizi nel campo dei trasporti di persone o di merci sono disciplinate dalle disposizioni del trattato riguardanti i trasporti ; che la presente direttiva non riguarda di conseguenza le attività di trasporto in essa menzionate se esse vengono esercitate sotto forma di prestazione di servizi ; considerando che , in attesa di una regolamentazione comunitaria , le disposizioni esistenti in materia di delimitazione tra navigazione interna , costiera e marittima rimangono in vigore ; considerando che per quanto riguarda le attività che rientrano nel gruppo 859 CITI la presente direttiva concerne , nella categoria delle attività del massaggiatore , unicamente il massaggio facciale estetico , dato che l ' attività del massaggiatore chinesiterapeuta ( massaggio sanitario , massaggio sportivo ) deve formare oggetto di un ' altra direttiva ; considerando che le attività di lotteria e le attività analoghe di cui al gruppo 859 CITI rientrano spesso nell ' ambito dei servizi pubblici , o in modo diretto o tramite organismi pubblici , ovvero sono vietate , e che un certo numero di tali attività non rientra quindi nel campo d ' applicazione della presente direttiva ; che , nondimento , dette attività possono essere esercitate a titolo privato in taluni Stati membri e che , conseguentemente , bisogna includerle nella presente direttiva ; considerando che talune attività del gruppo 859 CITI che richiedono l ' impiego di prodotti tossici , ad esempio la derattizzazione , rientrano nel campo d ' applicazione della direttiva 74/556/CEE del Consiglio , del 4 giugno 1974 , relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività attinenti al commercio e alla distribuzione dei prodotti tossici e alle attività che comportano l ' utilizzazione professionale di tali prodotti , comprese le attività di intermediari ( 5 ) ; considerando che le attività di guida turistica sono esercitate in taluni Stati membri all ' interno dei confini territoriali definiti e che sono soggette a regolamentazioni nazionali molto dettagliate e che è conseguentemente opportuno escludere tali attività dalla presente direttiva , ad eccezione , tuttavia , dell ' attività di guida accompagnatrice e di quella di interprete turistico ; considerando che le misure transitorie previste nella presente direttiva non avranno più ragion d ' essere allorchù il coordinamento delle condizioni di accesso alle attività considerate e di esercizio di quest ' ultime , nonchù il reciproco riconoscimento dei diplomi , certificati e altri titoli , saranno stati realizzati ; considerando che , nella misura in cui gli Stati membri subordinato anche per i salariati l ' accesso alle attività enumerate nella direttiva o l ' esercizio di tali attività al possesso di conoscenze ed attitudini professionali , la presente direttiva deve applicarsi anche a detta categoria di persone allo scopo di eliminare un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori e di completare in questo modo le misure adottate nell ' ambito del regolamento ( CEE ) n . 1612/68 del Consiglio , del 15 ottobre 1968 , relativo alla libera circolazione dei lavoratori all ' interno della Comunità ( 6 ) ; considerando che , per lo stesso motivo , occorre applicare anche ai salariati le disposizioni previste in materia di prova di onorabilità e di assenza di fallimento ; considerando che l ' esercizio pratico ed eventualmente la formazione professionale devono essere stati acquisiti nello stesso ramo di quello in cui il beneficiario intende stabilirsi nello Stato membro ospitante , quando quest ' ultimo impone la suddetta condizione ai propri cittadini , HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA : Articolo 1 1 . Gli Stati membri prendono le misure definite nella presente direttiva per quanto riguarda lo stabilimento nel loro territorio delle persone fisiche e delle società di cui al titolo I dei programmi generali , nonchù per quanto riguarda la prestazione di servizi da parte di tali persone e società , qui appresso denominate beneficiari , nel settore delle attività indicate all ' articolo 2 . 2 . La presente direttiva è applicabile anche ai cittadini degli Stati membri che , a norma del regolamento ( CEE ) n . 1612/68 , intendono esercitare , in qualità di salariati , le attività di cui all ' articolo 2 , paragrafo 1 . Articolo 2 1 . La presente direttiva si applica alle attività elencate nell ' allegato . 2 . Le attività del gruppo 859 CITI che comportano l ' impiego di prodotti tossici restano disciplinate dalle direttive 74/556/CEE e 74/557/CEE ( 7 ) . 3 . La presente direttiva non si applica alla libera prestazione dei servizi per le attività di trasporto che rientrano nella classe 71 menzionate in allegato . 4 . La presente direttiva non si applica alle attività esercitate in forma ambulante . 5 . La presente direttiva non si applica alle attività di guida turistica ( ex gruppo 859 CITI ) , fatta eccezione per le attività di guida accompagnatrice e di interprete turistico menzionate nell ' allegato . Articolo 3 1 . Lo Stato membro ospitante che , per consentire l ' accesso ad una delle attività di cui all ' articolo 2 , paragrafo 1 , esige dai propri cittadini una prova di onorabilità e la prova che i medesimi in passato non sono incorsi in dichiarazioni di fallimento , oppure una sola di queste due prove , accetta come prova sufficiente , per i cittadini degli altri Stati membri , la presentazione di un estratto del casellario giudiziario o , in mancanza di esso , l ' esibizione di un documento equivalente , rilasciato dalla competente autorità giudiziaria o amministrativa del paese d ' origine o di provenienza , dal quale risulti che l ' interessato soddisfa alle esigenze sopra indicate . 2 . Lo Stato membro ospitante che , per consentire l ' accesso a talune attività che rientrano nei gruppi 843 e 859 CITI , e in particolare alle attività di gioco , esige dai propri cittadini condizioni di onorabilità la cui prova non può essere fornita dal documento considerato al paragrafo 1 , riconosce come attestato sufficiente , da parte dei cittadini degli altri Stati membri un attestato rilasciato da un ' autorità giudiziaria o amministrativa competente del paese d ' origine o di provenienza , da cui risulti che tali esigenze risultano soddisfatte . Questo attestato concernerà i fatti precisi presi in considerazione nel paese ospitante . 3 . Quando nel paese d ' origine o di provenienza non viene rilasciato nù il documento di cui al paragrafo 1 , nù l ' attestato di cui al paragrafo 2 , comprovanti l ' onorabilità o la mancanza di fallimento , tale documento potrà essere sostituito da una dichiarazione sotto giuramento ovvero , negli Stati in cui questa non sia prevista , da una dichiarazione solenne resa dall ' interessato ad un ' autorità giudiziaria o amministrativa competente , o all ' occorrenza ad un notaio del paese d ' origine o di provenienza , che rilascerà un attestato facente fede di tale giuramento o di tale dichiarazione solenne . La dichiarazione di mancanza di fallimento potrà essere fatta anche ad un organismo professionale competente di detto paese . 4 . In deroga ai paragrafi 1 , 2 e 3 , per quanto riguarda l ' accesso alle attività di gioco di cui ai gruppi 843 e 859 CITI , lo Stato membro ha la facoltà di valutare sovranamente tutti i fatti ad esso relativi , purchù tali criteri di valutazione non siano diversi secondo che si tratti di un cittadino di tale Stato membro o di un cittadino di un altro Stato membro . 5 . I documenti rilasciati conformemente ai paragrafi 1 , 2 e 3 dovranno , al momento della presentazione , essere di data non anteriore a tre mesi . 6 . Gli Stati membri designano , entro il termine di cui all ' articolo 12 , le autorità e gli organismi competenti per il rilascio dei documenti di cui ai paragrafi 1 , 2 e 3 del presente articolo e ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione . 7 . Quando nello Stato membro ospitante debba essere approvata la capacità finanziaria , tale Stato considera gli attestati rilasciati da banche dello Stato membro d ' origine o di provenienza equivalenti a quelli rilasciati nel proprio territorio . Articolo 4 Gli Stati membri nei quali si richiedono requisiti di qualificazione per l ' accesso ad un ' attività di cui all ' articolo 2 , paragrafo 1 , e per il relativo esercizio , provvedono affinchù , prima dello stabilimento o prima di cominciare ad esercitare un ' attività temporanea , il beneficiario sia informato , a su a richiesta , della regolamentazione da cui sarebbe disciplinata l ' attività che il beneficiario stesso prevede di esercitare . Articolo 5 1 . Qualora in uno Stato membro , l ' accesso ad una delle attività menzionate in allegato e qui di seguito indicate : Classe * Gruppo * ex 04 Pesca * 043 * ex 38 Costruzione di materiale da trasporto * 381 * * 382 * * 386 * ex 71 Attività ausiliarie dei trasporti e attività diverse dai trasporti * ex 711 * * ex 712 * * ex 713 * * ex 714 * * ex 716 * 73 Comunicazioni : * * poste e telecomunicazioni * * ex 85 * Servizi personali * 854 * * ex 856 * * ex 859 ( solo manutenzione e pulitura d ' immobili o di locali ) * o l ' esercizio delle stesse , sia subordinato all possesso di conoscenze ed attitudini generali , commerciali o professionali , tale Stato membro riconosce come prova sufficiente di tali conoscenze ed attitudini l ' esercizio effettivo dell ' attività considerata in un altro Stato membro : a ) per sei anni consecutivi , a titolo indipendente o in qualità di dirigente d ' azienda ; b ) per tre anni consecutivi , a titolo indipendente o in qualità di dirigente d ' azienda , qualora il beneficiario comprovi di aver ricevuto , per l ' attività in questione , una formazione preliminare di almeno tre anni , attestata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente ; c ) per tre anni consecutivi , a titolo indipendente , qualora il beneficiario comprovi di aver esercitato a titolo dipendente l ' attività in questione per almeno cinque anni ; d ) per cinque anni consecutivi in funzioni direttive , di cui un minimo di tre anni in funzioni tecniche che implicano la responsabilità di almeno un settore dell ' azienda , qualora il beneficiario comprovi di aver ricevuto , per l ' attività in questione , una formazione preliminare di almeno tre anni , attestata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente . 2 . Nei casi previsti al paragrafo 1 , lettere a ) e c ) , questa attività non deve essere terminata da più di dieci anni alla data della presentazione della domanda di cui all ' articolo 9 . Tuttavia , qualora in uno Stato membro sia fissato un termine più breve per i cittadini nazionali , questo può essere applicato anche ai beneficiari . Articolo 6 Per l ' applicazione dell ' articolo 5 : 1 . gli Stati membri nei quali l ' accesso ad una delle attività indicate all ' articolo 2 , paragrafo 1 , o l ' esercizio di tale attività è subordinato al possesso di conoscenze ed attitudini generali , commerciali o professionali , informano gli altri Stati membri con l ' aiuto della Commissione delle caratteristiche essenziali della professione ; 2 . l ' autorità competente all ' uopo designata dallo Stato membro di origine o di provenienza attesta le attività professionali che effettivamente sono state esercitate dal beneficiario , nonchù la loro durata . L ' attestato è redatto in funzione della monografia professionale comunicata dallo Stato membro nel quale il beneficiario intende esercitare l ' attività in modo permanente o temporaneo ; 3 . lo Stato membro ospitante concede l ' autorizzazione ad esercitare l ' attività in questione su richiesta dell ' interessato , allorchù l ' attività attestata corrisponde nei punti essenziali alla monografia professionale , comunicata a norma del precedente punto 1 , e siano soddisfatte le altre condizioni eventualmente previste dalla regolamentazione vigente in detto Stato . Articolo 7 1 . Qualora in uno Stato membro , l ' accesso ad una delle attività di cui all ' articolo 2 , paragrafo 1 , e non menzionate all ' articolo 5 , o l ' esercizio di una delle stesse sia subordinato al possesso di conoscenze e attitudini generali , commerciali o professionali , tale Stato riconosce come prova sufficiente di tali conoscenze e attitudini l ' effettivo esercizio in un altro Stato membro dell ' attività considerata : a ) per tre anni consecutivi , a titolo indipendente o in qualità di dirigente d ' azienda ; b ) per due anni consecutivi , a titolo indipendente o in qualità di dirigente d ' azienda , qualora il beneficiario comprovi di aver ricevuto , per l ' attività in questione , una formazione preliminare attestata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente ; c ) per due anni consecutivi , a titolo indipendente o in qualità di dirigente d ' azienda , qualora il beneficiario comprovi di aver esercitato a titolo dipendente l ' attività in questione per almeno tre anni ; d ) per tre anni consecutivi a titolo dipendente , qualora beneficiario comprovi di aver ricevuto , per l ' attività in questione , una formazione preliminare attestata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente . Lo Stato membro ospitante può esigere dai cittadini degli altri Stati membri , nella misura in cui lo esiga dai propri cittadini , che essi abbiano esercitato l ' attività considerata e che abbiano ricevuto la formazione professionale nello stesso ramo ( o in un ramo connesso ) di quello in cui il beneficiario chiede di stabilirsi nello Stato membro ospitante . 2 . Nei casi previsti al paragrafo 1 , lettere a ) e c ) , tale attività non deve essere terminata da più di dieci anni alla data di presentazione della domanda prevista all ' articolo 9 . Tuttavia , qualora in uno Stato membro sia fissato un termine più breve per i cittadini di quello Stato , esso può essere del pari applicato ai beneficiari . 3 . Per l ' accesso alle attività di gioco d ' azzardo dei gruppi 843 e 859 CITI , ad eccezione delle attività di gioco d ' azzardo che implicano l ' uso di macchine mangiasoldi , lo Stato membro ospitante ha le facoltà , in deroga al paragrafo 1 , di valutare sovranamente l ' attitudine professionale dei richiedenti , purchù il criterio di valutazione adottato non sia diverso a seconda che si tratti di cittadini di tale Stato o di cittadini di un altro Stato membro . Articolo 8 È considerato come esercitante un ' attività di dirigente d ' azienda ai sensi degli articoli 5 e 7 chiunque abbia esercitato in un ' impresa industriale o commerciale del settore professionale corrispondente : a ) le mansioni di capo d ' azienda o di direttore di succursale ; b ) le mansioni di sostituto dell ' imprenditore o del capo d ' azienda , se tali mansioni implicano una responsabilità analoga a quella dell ' imprenditore o del capo d ' azienda rappresentati ; c ) le mansioni di dirigente con incarichi commerciali e responsabile di almeno un reparto dell ' azienda . Articolo 9 La prova che le condizioni di cui agli articoli 5 e 7 , paragrafo 1 , sono soddisfatte risulta da un attestato rilasciato dall ' autorità o dall ' organismo competente dello Stato membro d ' origine o di provenienza , che l ' interessato deve presentare a sostegno della sua domanda di autorizzazione ad esercitare nel paese ospitante la o le attività in questione . Articolo 10 Gli Stati membri designato , entro il termine previsto all ' articolo 12 , le autorità e gli organismi competenti per il rilascio degli attestati di cui all ' articolo 6 e 9 e ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione . Articolo 11 Le misure transitorie previste nella presente direttiva continuano ad essere applicabili fino all ' entrata in vigore delle prescrizioni relative al coordinamento delle regolamentazioni nazionali concernenti l ' accesso alle attività in questione e l ' esercizio di queste ultime . Articolo 12 Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il termine di dodici mesi a decorrere dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione . Articolo 13 Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva . Articolo 14 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva . Fatto a Lussemburgo , addì 16 giugno 1975 . Per il Consiglio Il Presidente R . RYAN ( 1 ) GU n . C 45 del 10 . 5 . 1971 , pag . 12 . ( 2 ) GU n . C 93 del 21 . 9 . 1971 , pag . 19 . ( 3 ) GU n . 2 del 15 . 1 . 1962 , pag . 32/62 e pag . 36/62 . ( 4 ) GU n . L 194 del 16 . 7 . 1973 , pag . 1 . ( 5 ) GU n . L 307 del 18 . 11 . 1974 , pag . 1 . ( 6 ) GU n . L 257 del 19 . 10 . 1968 , pag . 2 . ( 7 ) GU n . L 307 del 18 . 11 . 1974 , pag . 1 e pag . 5 . ALLEGATO Attività considerate all ' articolo 2 , paragrafo 1 Classe ( * ) * Gruppo ( * ) * * ex 04 * * Pesca * * 043 * Pesca nella acque interne * ex 38 * * Costruzione di materiale da trasporto * * 381 * Costruzione navale e ripartizione di navi * * 382 * Costruzione di materiale ferroviario * * 386 * Costruzione di aerei ( compresa la costruzione di materiale spaziale ) * ex 62 * * Banche ed altri istituti finanziari * * ex 620 * Agenzie di brevetti e imprese di distribuzione dei canoni * ex 71 * * Attività ausiliarie dei trasporti e attività diverse dai trasporti che rientrano nei seguenti gruppi : * * ex 711 * Esercizio di carrozze con letti e carrozze ristoranti ; manutenzione del materiale ferroviario nelle officine di ripartizione e pulizia delle carrozze * * ex 712 * Manutenzione del materiale da trasporto urbano , suburbano e interurbano di viaggiatori * * ex 713 * Manutenzione di altri materiali da trasporto stradale di viaggiatori ( quali automobili , autocarri , taxi ) * * ex 714 * Esercizio e manutenzione di opere ausiliarie di trasporto stradale ( quali strade , gallerie e ponti stradali a pagamento , stazioni stradali , parcheggi , depositi di autobus e tram ) * * ex 716 * Attività ausiliarie relative alla navigazione interna ( quali esercizi e manutenzione delle vie navigabili , porti ed altri impianti per la navigazione interna : rimorchio e pilotaggio nei porti , posa di boe , carico e scarico di battelli ed altre attività analoghe , quali salvataggio di battelli , alaggio ed utilizzazione di depositi di barche ) * ex 71 * * Trasporti * * ex 713 * Trasporti su strada di passeggeri , esclusi i trasporti effettuati con autoveicoli * * ex 719 * Esercizio di condutture destinate al trasporto di idrocarburi liquidi e di altri prodotti chimici liquidi * 73 * * Comunicazioni : poste e telecomunicazioni * ex 82 * * Servizi forniti alla collettività * * 827 * Biblioteche , musei , giardini botanici e zoologici * ex 84 * * Servizi ricreativi * * ex 843 * Servizi ricreativi n . c . a . * * * - Attività sportive ( terreni sportivi , organizzazioni di riunioni sportive , ecc . ) , escluse le attività di istruttore sportivo * * * - Attività di gioco ( scuderie di cavalli , terreni di gioco , campi di corse , ecc . ) * * * - Altre attività ricreative ( circhi , parchi di attrazione ed altri divertimenti , ecc . ) * ex 85 * * Servizi personali * * ex 851 * Servizi domestici * * 854 * Lavanderia , lavaggio a secco e tintoria * * ex 855 * Istituti di bellezza ed attività di manicure , escluse le attività di pedicure , le scuole professionali di cure di bellezza e di parrucchiere * * ex 856 * Studi fotografici : * * * Ritratti e fotografie commerciali , esclusa l ' attività di fotoreporter * * ex 859 * Servizi personali n . c . a . , escluse le attività dei massaggiatori sportivi e parasanitari e delle guide di montagna , raggruppate nel modo seguente : * * * - manutenzione e pulitura di immobili o di locali * * * - disinfezione e lotta contro gli animali nocivi * * * - locazione di vestiti e guardaroba * * * - agenzie matrimoniali e servizi analoghi * * * - attività a carattere divinatorio e congetturale * * * - servizi igienici ed attività connesse * * * - pompe funebri e manutenzione dei cimiteri * * * - guide accompagnatrici ed interpreti turistici * ( * ) Classificazione internazionale tipo , per industria , di tutti i rami d ' attività economica ( Ufficio Statistiche delle Nazioni Unite , Studi statistici , serie M n . 4 riv . 1 , New York 1958 ) .