Direttiva 75/321/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al dispositivo di sterzo dei trattori agricoli o forestali a ruote
Gazzetta ufficiale n. L 147 del 09/06/1975 pag. 0024 - 0027
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 4 pag. 0109
edizione speciale greca: capitolo 13 tomo 3 pag. 0076
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 4 pag. 0109
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 4 pag. 0103
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 4 pag. 0103
++++ DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 20 maggio 1975 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al dispositivo di sterzo dei trattori agricoli o forestali a ruote ( 75/321/CEE ) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ed in particolare l ' articolo 100 , vista la proposta della Commissione , visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) , visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) , considerando che le prescrizioni tecniche alle quali devono soddisfare i trattori ai sensi delle legislazioni nazionali concernono , tra l ' altro , il dispositivo di sterzo ; considerando che queste prescrizioni differiscono da uno Stato membro all ' altro ; che ne risulta la necessità che le stesse prescrizioni siano adottate da tutti gli Stati membri , a titolo complementare ovvero in sostituzione delle attuali regolamentazioni in tali Stati , segnatamente al fine di permettere l ' applicazione , per ogni tipo di trattore , della procedura di omologazione CEE che forma oggetto della direttiva 74/150/CEE del Consiglio , del 4 marzo 1974 , concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all ' omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote ( 3 ) , HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA : Articolo 1 1 . Per trattore ( agricolo o forestale ) s ' intende qualsiasi veicolo a motore , a ruote o cingoli , munito di almeno due assi , la cui funzione risiede essenzialmente nella potenza di trazione e che è specialmente concepito per tirare , spingere , portare o azionare determinati strumenti , macchine o rimorchi destinati a essere impiegati nell ' attività agricola o forestale . Esso può essere equipaggiato per il trasporto di un carico e di accompagnatori . 2 . La presente direttiva si applica soltanto ai trattori definiti al paragrafo precedente montati su pneumatici e muniti di due assi , aventi una velocità massima per costruzione compresa tra 6 e 25 km/h . Articolo 2 Gli Stati membri non possono rifiutare l ' omologazione CEE nù l ' omologazione di portata nazionale di un trattore per motivi concernenti il dispositivo di sterzo se questo risponde alle prescrizioni di cui all ' allegato . Articolo 3 Gli Stati membri non possono rifiutare l ' immatricolazione o vietare la vendita , la messa in circolazione o l ' uso dei trattori per motivi concernenti il dispositivo di sterzo se questo risponde alle prescrizioni di cui all ' allegato . Articolo 4 Le modifiche che sono necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni dell ' allegato sono adottate a norma della procedura prevista all ' articolo 13 della direttiva 74/150/CEE . Articolo 5 1 . Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di diciotto mesi a decorrere dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione . 2 . Gli Stati membri prendono cura di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore contemplato dalla presente direttiva . Articolo 6 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva . Fatto a Bruxelles , addì 20 maggio 1975 . Per il Consiglio Il Presidente R . RYAN ( 1 ) GU n . C 160 del 18 . 12 . 1969 , pag . 29 . ( 2 ) GU n . C 48 del 16 . 4 . 1969 , pag . 21 . ( 3 ) GU n . L 84 del 28 . 3 . 1974 , pag . 10 . ALLEGATO 1 . DEFINIZIONI 1.1 . « Dispositivo di sterzo » Per « dispositivo di sterzo » si intende il dispositivo completo che ha la funzione di ottenere il cambiamento della direzione di marcia del trattore . Il dispositivo di sterzo può comprendere : - l ' organo di comando , - la trasmissione , - le ruote direttrici , - eventualmente , un dispositivo speciale atto a produrre l ' energia ausiliaria o l ' energia indipendente . 1.1.1 . « Organo di comando » Per « organo di comando » si intende l ' organo direttamente azionato dal conducente per dirigere il trattore . 1.1.2 . « Trasmissione » Per « trasmissione » si intende l ' insieme degli elementi compresi tra l ' organo di comando e le ruote direttrici , esclusi i dispositivi speciali di cui al punto 1.1.4 . La trasmissione può essere meccanica , idraulica , pneumatica , elettrica o mista . 1.1.3 . « Ruote direttrici » Per « ruote direttrici » si intendono : - le ruote la cui direzione rispetto al trattore può essere modificata direttamente o indirettamente per ottenere il cambiamento della direzione di marcia del trattore ; - le ruote dei trattori articolati ; - le ruote dei trattori per i quali il cambio di direzione si ottiene mediante differenziazzione della velocità delle ruote di uno stesso asse . Le ruote autodirettrici non sono ruote direttrici . 1.1.4 . « Dispositivo speciale » Per « dispositivo speciale » si intende la parte del dispositivo di sterzo che fornisce l ' energia ausiliaria o l ' energia indipendente . L ' energia ausiliaria e l ' energia indipendente possono essere prodotte con sistema meccanico , idraulico , pneumatico , elettrico o misto ( per esempio con pompe ad olio , compressori pneumatici , accumulatori , ecc . ) . 1.2 . Varie categorie di dispositivi di sterzo 1.2.1 . A seconda della sorgente dell ' energia trasmessa alle ruote direttrici , si distinguono le seguenti categorie di dispositivi di sterzo ; 1.2.1.1 . sterzo manuale nel quale tale energia è fornita esclusivamente dall ' energia muscolare del conducente ; 1.2.1.2 . sterzo assistito nel quale tale energia è fornita dall ' energia muscolare del conducente e dai dispositivi speciali di cui al punto 1.1.4 ; i dispositivo di sterzo nei quali l ' energia è esclusivamente fornita , in condizioni normali , dai dispositivi speciali di cui al punto 1.1.4 ; ma che in caso di cedimento di tali dispositivi speciali consentono di utilizzare l ' energia muscolare del conducente per ottenere la sterzatura , sono considerati come « sterzo assistito » ; 1.2.1.3 . sterzo asservito nel quale tale energia è fornita esclusivamente dai dispositivi speciali di cui al punto 1.1.4 . 1.3 . « Forza sul comando » Per « forza sul comando » si intende la forza esercitata dal conducente sull ' organo di comando per dirigere il trattore . 2 . PRESCRIZIONI DI COSTRUZIONE , DI MONTAGGIO E DI CONTROLLO 2.1 . Prescrizioni generale 2.1.1 . Il dispositivo di sterzo deve garantire una guida facile e sicura del trattore e deve rispondere alle prescrizioni particolari di cui al punto 2.2 . 2.2 . Prescrizioni particolari 2.2.1 . Organo di comando 2.2.1.1 . L ' organo di comando deve essere maneggevole e facilmente impugnabile ; esso deve essere concepito in modo da permettere una sterzatura progressiva . Il senso del movimento impresso all ' organo di comando deve corrispondere al voluto mutamento della direzione di marcia del trattore . 2.2.1.2 . La forza sul comando occorrente per descrivere un cerchio di 12 m di raggio al momento del passaggio dalla direzione rettilinea alla sterzatura non deve superare 25 daN . Nei dispositivi di sterzo assistito , nel caso in cui l ' energia ausiliaria venisse a mancare , la forza sul comando non deve superare 60 daN . 2.2.1.3 . Per il controllo delle prescrizione di cui al punto 2.2.1.2 , il trattore deve essere condotto in modo da descrizione su strada asciutta , piana e di buona aderenza una spirale con partenza in rettilineo ad una velocità di 10 km/h . La forza sul comando si rileva fino al momento in cui la posizione dello sterzo corrisponde ad un cerchio di 12 m di raggio . La durata della manovra ( tempo intercorso dal momento in cui l ' organo di comando comincia ad essere azionato fino al momento in cui esso raggiunge la posizione per la misura ) non deve essere superiore a 5 s nei casi normali ed a 8 s in caso di oedimento del dispositivo speciale . Deve essere effettuata una sterzatura verso destra ed una verso sinistra . All ' atto della prova il trattore deve avere il peso massimo tecnicamente ammesso ; la ripartizione di questo peso sugli assi e la pressione dei pneumatici devono corrispondere alle indicazioni fornite dal costruttore . 2.2.2 . Trasmissione 2.2.2.1 . I dispositivi di sterzo non devono avere nù trasmissioni elettriche nù trasmissioni esclusivamente pneumatiche . 2.2.2.2 . Le trasmissioni debbono essere concepite in modo da sopportare le sollecitazioni alle quali sono soggette durante il funzionamento . Esse debbono essere facilmente accessibili agli effetti della manutenzione e del controllo . 2.2.2.3 . Qualora i dispositivi di trasmissione non siano di tipo esclusivamente idraulico , la guida del trattore deve essere possibile anche in caso di mancato funziamento degli organi di trasmissione idraulica o pneumatica . 2.2.2.4 . I dispositivi di sterzo con organi di trasmissione puramente idraulica e i relativi dispositivi speciali di cui al punto 1.1.4 debbono soddisfare alle seguenti condizioni : 2.2.2.4.1 . il circuito o parti di esso debbono essere protetti contro una pressione eccessiva da uno o più dispositivi di limitazione di pressione ; 2.2.2.4.2 . i dispositivi di limitazione di pressione debbono essere tarati in modo da non superare la pressione T pari alla pressione massima di funzionamento indicata dal costruttore ; 2.2.2.4.3 . le caratteristiche e dimensioni delle tubazioni debbono essere tali che le tubazioni resistano a quattro volte la pressione T ( pressione di taratura dei dispositivi di limitazione di pressione ) ; le tubazioni debbono essere disposte sul trattore in punti riparati , in modo che i rischi di rottura a causa di urto o di scosse vengano ridotti al minimo e i rischi di rottura per attrito possano essere considerati trascurabili . 2.2.3 . Ruote direttrici 2.2.3.1 . Tutte le ruote possono essere direttrici . 2.2.4 . Dispositivi speciali 2.2.4.1 . I dispositivi speciali di cui al punto 1.1.4 , utilizzati nelle categorie di sterzatura definite ai punti 1.2.1.2 e 1.2.1.3 sono ammessi alle condizioni seguenti : 2.2.4.1.1 . Nell ' equipaggiamento con dispositivi di sterzo assistito , definito al punto 1.2.1.2 , la guida del trattore deve essere possibile anche in caso di mancato funziamento dei dispositivi speciali come è stato già precisato al punto 2.2.1.2 . Quando lo sterzo assistito non dispone di una propria fonte di energia , esso deve disporre di un proprio accumulatore di energia . Detto accumulatore di energia può essere sostituito da un dispositivo autonomo che assicuri con priorità l ' alimentazione di energia del dispositivo di sterzo sugli altri sistemi collegati con la comune fonte di energia . Il dispositivo di sterzo e il sistema di frenaggio non debbono avere una fonte di energia comune . Se l ' energia utilizzata è costituita dall ' aria compressa , il relativo serbatoio deve essere protetto con una valvola di sbarramento unidirezionale . Quando , in condizioni normali , l ' energia è esclusivamente fornita dai dispositivi speciali di cui al punto 1.1.4 , lo sterzo assistito deve essere munito di un segnale ottico o acustico che entri in azione qualora , in caso di cedimento di detti dispositivi speciali , lo sforzo necessario per azionare il comando superi 25 daN . 2.2.4.1.2 . Nell ' equipaggiamento con dispositivi di sterzo asservito definito al punto 1.2.1.3 , ammessi se a trasmissione puramente idraulica , in caso di mancato funziamento del dispositivo speciale deve essere possibile effettuare , mediante un dispositivo speciale ausiliario , le due manovre di cui al punto 2.2.1.3 . Il dispositivo speciale ausiliario può essere un serbatoio di aria o gas compressi . Si possono utilizzare come dispositivo speciale ausiliario una pompa ad olio oppure un compressore d ' aria quando l ' avviamento di tale dispositivo è collegato con il movimento delle ruote del trattore e non può essere disaccopiato . Il mancato funziamento del dispositivo speciale deve essere indicato da un segnale ottico oppure acustico . 2.2.4.1.2.1 . Se il dispositivo speciale è pneumatico , esso deve essere munito di un serbatoio di aria proprio , protetto con una valvola di sbarramento unidirezionale . Il volume di questo serbatoio d ' aria deve essere calcolato in modo che siano possibili almeno sette manovre complete ( da un fine corsa all ' altro ) prima che la pressione del serbatoio scenda alla metà della pressione di funzionamento ; la prova deve essere effettuata con le ruote direttrici sollevare dal suolo .